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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787/2024 e promossa con ricorso depositato il 12/11/2024 da:
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(REPUBBLICA DOMINICANA), il 05/02/1998 e residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI
MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Tartarotti, 45 38068
Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il Controparte_2 C.F._2
06/07/1986 e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PRATI N. 16 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: affidamento e mantenimento figli)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 26.02.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 26.02.2025;
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 12/11/2024 ha convenuto in giudizio Controparte_1
chiedendo la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al Controparte_2
mantenimento della figlia minore , nata a [...], il Persona_1
25/05/2022, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione depositata il 27/01/2025, ha contestato Controparte_2
in fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 26.02.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 13.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La regolamentazione proposta appare meritevole di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione della proposta conciliativa contenuta nel verbale d'udienza del 26.02.2025. Oltre a ciò va osservato che la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore attesa la tenera età della stessa e l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
pagina2 di 4 - “affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
- collocamento prevalente e residenza anagrafica della minore presso la Persona_1
madre;
- disciplina del diritto di visita padre-figlia come segue: o a fine settimana alternati, dal venerdì dopo il nido/la scuola fino al lunedì mattina, quando il padre provvederà ad accompagnare la minore al nido/a scuola;
o nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, la minore starà con il papà dal mercoledì dopo il nido/la scuola fino al venerdì mattina, con accompagnamento al nido/alla scuola;
o nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza del padre, la minore starà con il papà dal martedì dopo il nido/la scuola fino al giovedì mattina, con accompagnamento al nido/alla scuola;
o Pasqua-Pasquetta, Vigilia, Natale, Santo Stefano, Primo dell'Anno ed Epifania alternati di anno in anno fra i genitori;
suddivisione a metà del restante periodo alternandolo di anno in anno;
Pasqua
2025 con la mamma, Pasquetta 2025 con il papà; Vigilia di Natale 2025 con la mamma e Natale e con il papà
o compleanno ad anni alterni, per l'anno 2025 con il padre;
o durante il periodo di sospensione scolastica ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con la minore tre settimane di vacanza non consecutive fino al quarto anno di dal Persona_1
compimento del quarto anno, invece, due delle tre settimane potranno essere fruite in via consecutiva presso ciascun genitore;
i rispettivi periodi di vacanza andranno comunicati all'altro genitore entro il
31.05 di ogni anno;
o nel caso di impossibilità di uno dei genitori a tenere la figlia nei giorni di sua competenza, chiederà aiuto all'altro che, ove non impossibilitato a sopperire, si renderà disponibile a tenere la minore;
- le parti concordando di comunicare preferibilmente via email;
- pone a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari a € 150,00 mensili oltre alla rata integrale del nido;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 25 di ogni mese;
- da settembre 2025 pone a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della minore pari a € 290,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 25 di ogni mese;
- spese di causa integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il presidente pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
Giulio Adilardi
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787/2024 e promossa con ricorso depositato il 12/11/2024 da:
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(REPUBBLICA DOMINICANA), il 05/02/1998 e residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI
MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Tartarotti, 45 38068
Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il Controparte_2 C.F._2
06/07/1986 e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PRATI N. 16 38068 ROVERETO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: affidamento e mantenimento figli)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 26.02.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 26.02.2025;
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 12/11/2024 ha convenuto in giudizio Controparte_1
chiedendo la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al Controparte_2
mantenimento della figlia minore , nata a [...], il Persona_1
25/05/2022, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione depositata il 27/01/2025, ha contestato Controparte_2
in fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 26.02.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 13.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
6. La regolamentazione proposta appare meritevole di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione della proposta conciliativa contenuta nel verbale d'udienza del 26.02.2025. Oltre a ciò va osservato che la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore attesa la tenera età della stessa e l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
pagina2 di 4 - “affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
- collocamento prevalente e residenza anagrafica della minore presso la Persona_1
madre;
- disciplina del diritto di visita padre-figlia come segue: o a fine settimana alternati, dal venerdì dopo il nido/la scuola fino al lunedì mattina, quando il padre provvederà ad accompagnare la minore al nido/a scuola;
o nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, la minore starà con il papà dal mercoledì dopo il nido/la scuola fino al venerdì mattina, con accompagnamento al nido/alla scuola;
o nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza del padre, la minore starà con il papà dal martedì dopo il nido/la scuola fino al giovedì mattina, con accompagnamento al nido/alla scuola;
o Pasqua-Pasquetta, Vigilia, Natale, Santo Stefano, Primo dell'Anno ed Epifania alternati di anno in anno fra i genitori;
suddivisione a metà del restante periodo alternandolo di anno in anno;
Pasqua
2025 con la mamma, Pasquetta 2025 con il papà; Vigilia di Natale 2025 con la mamma e Natale e con il papà
o compleanno ad anni alterni, per l'anno 2025 con il padre;
o durante il periodo di sospensione scolastica ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con la minore tre settimane di vacanza non consecutive fino al quarto anno di dal Persona_1
compimento del quarto anno, invece, due delle tre settimane potranno essere fruite in via consecutiva presso ciascun genitore;
i rispettivi periodi di vacanza andranno comunicati all'altro genitore entro il
31.05 di ogni anno;
o nel caso di impossibilità di uno dei genitori a tenere la figlia nei giorni di sua competenza, chiederà aiuto all'altro che, ove non impossibilitato a sopperire, si renderà disponibile a tenere la minore;
- le parti concordando di comunicare preferibilmente via email;
- pone a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari a € 150,00 mensili oltre alla rata integrale del nido;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 25 di ogni mese;
- da settembre 2025 pone a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della minore pari a € 290,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 25 di ogni mese;
- spese di causa integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il presidente pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
Giulio Adilardi
pagina4 di 4