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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campi Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ): fax: 0255191612, con studio in Milano, via Besana 11, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco protempore Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (C.F.:
[...]
), NI GA (C.F.: ) e IM Calì C.F._2 C.F._3
(C.F.: ), presso i quali è elettivamente domiciliato;
C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: factoring
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come da atto di citazione in appello
Per l'appellata: come da foglio di Pc depositato il 4.9.2025
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
6345/2024, pubblicata il 21.6.2024, con la quale il Tribunale di Milano, decidendo la causa introdotta nei confronti del , ha così testualmente statuito: Controparte_1
“in accoglimento parziale della domanda avanzata a titolo di capitale da nei Parte_1 confronti del , condanna il a pagare a Controparte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di euro 752,44; Pt_1 in accoglimento parziale della domanda avanzata a titolo di interessi di mora da Parte_1
nei confronti del , condanna il a pagare a
[...] Controparte_1 Controparte_1
l'importo di euro 39.959,87; Parte_1 in accoglimento parziale della domanda avanzata a titolo di interessi anatocistici da
[...]
nei confronti del , condanna il a Pt_1 Controparte_1 Controparte_1 pagare a l'importo di euro 0,80;
Parte_1 rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 6 comma 2 DLGS 231/02 da nei
Parte_1 confronti del;
Controparte_1 condanna a rimborsare al le spese di lite, che si
Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 10.000 per onorari, oltre oneri riflessi, e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di il compenso del CTU”.
Parte_1
Part Occorre premettere che nel giudizio di primo grado ha chiesto la condanna del al CP_1 pagamento, in qualità di cessionaria, di una serie di crediti vantati da appaltatori dell'ente pubblico, domandando, nello specifico: l'importo di euro 209.161,06, per somma capitale, oltre interessi di mora calcolati alla data della citazione in euro 30.282,01, e interessi anatocistici prodotti dal predetto capitale;
l'importo di euro 5.000,00 a titolo di costi di recupero del credito indicato, liquidati forfettariamente, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/02, in euro 40,00 per ciascuna fattura non pagata;
l'ulteriore importo di euro 449.251,40, a titolo di interessi moratori su somma capitale portata da fatture diverse dal capitale menzionato, già pagate dal ma in ritardo, nonché gli interessi anatocistici su tale importo e, infine, la somma di CP_1 euro 148.280,00 ai sensi del medesimo art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02 su tali fatture pagate in ritardo. Part A sostegno della domanda ha prodotto in primo grado copie di fatture, di alcuni atti di cessione in suo favore dei crediti azionati, nonché atti di intimazione di pagamento.
Il regolarmente costituitosi in giudizio, ha – nel merito - eccepito che la maggior CP_1 parte dei crediti azionati per sorte capitale erano stati già pagati, che non aveva accettato alcuni atti di cessione del credito in forza della normativa pubblicistica applicabile al caso di specie, che parte dei crediti non erano esigibili per non essersi mai verificate – o comunque per non Part essere state provate da - le specifiche condizioni di esigibilità previste in materia di appalti pubblici.
Il ha altresì eccepito di aver sollevato nei confronti delle società cedenti numerose CP_1 contestazioni sull'adempimento delle prestazioni di cui i crediti costituivano, secondo la prospettazione dell'attrice, il corrispettivo. Part Ha infine dedotto la mancata prova da parte di del ritardato pagamento delle fatture di cui domandava gli interessi di mora e degli esborsi asseritamente sostenuti a titolo di costo di recupero del credito ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02.
2. La causa è stata istruita mediante CTU contabile, sulle cui conclusioni il Tribunale ha fondato in gran parte la propria decisione.
Nello specifico il Tribunale ha innanzitutto dato atto delle numerose difficoltà incontrate dal consulente nell'espletamento dell'incarico, a causa delle gravi carenze documentali accertate ed ascrivibili all'attrice, la quale ha agito in giudizio senza mai produrre: la maggior parte degli pagina 2 di 10 atti di cessione dei crediti, i contratti dai quali desumere le condizioni di pagamento ai fini della valutazione del momento di esigibilità dei crediti, e quindi la decorrenza degli interessi di mora, molte delle fatture azionate, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, specificamente contestate dal ai cedenti e di cui i crediti costituivano il CP_1 corrispettivo, infine, i giustificativi dei pagamenti che la stessa attrice allegava come effettuati e in relazione ai quali formulava domanda di corresponsione di somme a titolo di interessi moratori. Il CTU aveva pertanto acquisito numerosa documentazione, fornita soprattutto dal CP_1 con il consenso dei CTP nel corso delle operazioni peritali, e, come sottolineato dal Tribunale, aveva “considerato che le predette carenze documentali potessero essere surrogate, e quindi i relativi crediti comunque documentati, con riguardo alla prova della avvenuta cessione del credito: o dalla prova dell'avvenuto pagamento di esso alla attrice, o dal rifiuto della cessione opposto dal comune. Il consulente inoltre ha desunto le condizioni contrattuali di pagamento, da documenti, pur non contrattuali, che comunque le richiamassero. La prova del pagamento
è stata ritenuta idonea a sanare presuntivamente anche la mancanza della fattura pagata e la mancata prova della avvenuta prestazione”. Il giudice ha quindi osservato che “i criteri del vaglio probatorio documentale enunciati dal CTU sono del tutto conformi ai principi della prova per presunzioni, desumibili a partire dai documenti agli atti.
Inoltre, il CTU, con riguardo ai crediti a titolo di capitale (azionati per complessivi euro
209.161,06), ha preso atto che una parte dei crediti azionati, peraltro affetti da carenza di sostegno documentale tale da determinarne il mancato riconoscimento in questo giudizio, sono stati dati per pagati dalla stessa attrice. Ovviamente i crediti per capitale non riconoscibili alla attrice non possono dare luogo al riconoscimento dei corrispondenti crediti per interessi, maturati per ipotesi sui primi crediti.
Nella relazione del consulente, inoltre, una parte dei crediti riconosciuti è stata decurtata dell'importo a titolo di IVA, in quanto è ad essi applicabile la disciplina per cui l'ente pubblico trattiene l'IVA, che versa direttamente allo Stato, senza pagarla al cedente i beni o servizi”. Il Tribunale ha richiamato integralmente le conclusioni assunte dal CTU nel contraddittorio con i CTP, conclusioni fondate anche su un attento esame – e parziale accoglimento – delle osservazioni critiche formulate da questi ultimi.
Nello specifico è emerso dalla relazione – approfondita e completa – di consulenza che (p. 3 della sentenza impugnata) “i crediti residui per sorte capitale, ossia quelli non affetti dalle deficienze documentali di cui sopra, esclusi quelli già pagati oppure la cui cessione sia stata rifiutata dal comune, sono stati accertati nell'importo di euro 752,44. Quanto ai crediti per interessi moratori, il CTU ha individuato, sulla base dei documenti agli atti, la data di esigibilità, la data del pagamento e il tasso applicabile, determinato ai sensi del DLGS 231/02, salva diversa previsione contrattuale accertata. Quando uno di tali elementi non sia stato accertabile sulla base degli atti il consulente non ha potuto procedere alla quantificazione dell'interesse di mora, che non può quindi essere riconosciuto. Inoltre, poiché l'importo capitale costituisce la base su cui calcolare gli interessi moratori, i limiti del capitale accertato documentalmente si riflettono proporzionalmente sulla misura degli interessi riconoscibili. Sulla base dei criteri di cui sopra, il CTU ha calcolato l'importo totale a titolo di interessi moratori (richiesti per complessivi euro 449.215,40) nella misura di euro 193.360,77, di cui
153.400,80 derivanti da cessioni rifiutate dall'ente pubblico.
Gli interessi anatocistici, calcolati sugli interessi moratori accertati, sono stati quantificati secondo i criteri di cui all'art. 1283 c.c., ossia dalla data dell'atto di citazione, purché fossero dovuti da almeno 6 mesi, nell'importo di euro 0,80. Anche con riguardo alle spese di recupero del credito disciplinate dall'art. 6 del DLGS 231/02, il CTU ne ha calcolato l'importo in euro 40 per ogni fattura il cui pagamento sia stato ritardato, pagina 3 di 10 come accertate nei capoversi precedenti, ossia escluse come fattori di calcolo le fatture non sostenute sul piano probatorio dai documenti agli atti, riservando al Giudice la questione giuridica della debenza e della eccessività di tale voce di credito. Su queste basi il CTU ha quantificato il dovuto a tale titolo nell'importo di euro 29.080,00”.
Il Tribunale, richiamate le esposte conclusioni del CTU, ha trattato le uniche due questioni giuridiche enucleate nel corso del giudizio di primo grado, “la cui istruttoria è consistita sostanzialmente nella attività di analisi documentale e quantificazione contabile operata dal consulente del Giudice”, ed ha così argomentato (p. 4) “il primo profilo di diritto riguarda l'applicazione, in realtà non problematica, della normativa che, in deroga al principio generale codicistico, subordina l'efficacia della cessione dei crediti verso gli enti pubblici al consenso di questi. La ratio di questa normativa emerge in tutta evidenza in casi come quello oggetto di questo giudizio, in quanto, a differenza del caso ordinario, di cui si tratta in tutti i corsi istituzionali di diritto privato, ossia la tendenziale indifferenza della persona del creditore, che giustifica la non necessità del consenso del debitore alla cessione del credito, nella vicenda che ci occupa, infatti, l'ente pubblico debitore ha dovuto impiegare le risorse degli uffici legali e di contabilità per dimostrare in questo giudizio che molti dei crediti vantati da controparte erano stati in realtà già pagati ai cedenti prima della notifica della cessione, subendo quindi dei danni per effetto della negligenza del creditore nel recupero dei crediti. Tale negligenza, consistita in carenze documentali gravi, è stata accertata dal consulente del Giudice, che ha più volte rimarcato le deficienze documentali e gli avvenuti pagamenti ai cedenti dei crediti dedotti in giudizio. Part Quindi, gli importi da riconoscere a devono essere decurtati dai crediti la cui cessione sia stata rifiutata dal convenuto e quantificati, rispetto alla domanda relativa agli CP_1 interessi di mora, nella somma di euro 39.959,87, detratto dal totale il valore oggetto di cessioni rifiutate, secondo gli importi determinati dal CTU e sopra riportati”. La seconda questione giuridica affrontata dal Tribunale attiene alla debenza di quelle voci di Part danno richieste da a titolo di spese di recupero credito ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, voci quantificate dal CTU ma ritenute non dovute all'attrice con la seguente motivazione “la fattispecie normativa in commento prevede una penale in relazione ad una voce di credito espressamente qualificata come risarcimento del danno. Nel caso di specie la attrice ha omesso qualsiasi allegazione di costi sostenuti per il recupero dei crediti dedotti in giudizio, Part anzi si può ritenere positivamente accertato che non abbia curato adeguatamente il recupero di tali crediti, essendosi limitata a produrre la documentazione affetta dalle deficienze evidenziate dalla CTU Ammesso, per ipotesi, che ai fini di tale fattispecie legale di penale si possa prescindere da qualsiasi principio di prova del danno, non si può però ammettere che si possa prescindere dalla allegazione di esso, a maggior ragione, dove vi sia stato l'accertamento della negligenza nel recupero, che non può essere premiata con il riconoscimento di una somma a titolo di penale”.
Part 3. A sostegno dell'impugnazione articola quattro motivi di censura. Il si è regolarmente costituito in giudizio e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza. CP_1 All'udienza del 4.11.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è parzialmente fondato. Il secondo e il quarto motivo di censura possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati. Part lamenta (secondo motivo) l'erronea quantificazione operata dal Tribunale dell'importo dovuto dal a titolo di interessi di mora, che a suo dire sarebbe stato provato nella CP_1 misura richiesta (euro 449.215,40) e non già nella minor misura oggetto di condanna in sentenza. pagina 4 di 10 Nello specifico l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha riconosciuto efficacia probatoria ai prospetti (unilaterali) di calcolo allegati alle note di debito prodotte in giudizio, documenti che, a suo dire, conterrebbero tutti gli elementi idonei a calcolare gli interessi di mora nella misura richiesta in citazione e con riferimento alle fatture ivi indicate.
Afferma altresì che tali prospetti non sarebbero stati contestati dal con la conseguenza CP_1 che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provati i relativi importi. Part Ora, a prescindere dal fatto che, contrariamente all'assunto di il ha fin Controparte_1 da subito, nel giudizio di primo grado, contestato in modo puntuale e specifico tutte le allegazioni dell'attrice – nella misura in cui è stato possibile, stante le gravi carenze assertive e documentali ascrivibili alla stessa -, producendo altresì copiosa documentazione a sostegno delle contestazioni mosse, deve rilevarsi che le doglianze dell'appellante consistono in una mera ripetizione delle allegazioni esposte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nel solo richiamo ai pochi documenti (prospetti allegati alle note di debito) ivi prodotti.
Le doglianze formulate in questa sede, in altri termini, non si confrontano con gli esiti della
CTU espletata e non confutano in alcun modo la puntuale e articolata ricostruzione contabile effettuata dal perito anche con riferimento al quantum dovuto per interessi di mora, traducendosi pertanto in clausole di stile e in affermazioni/argomentazioni inconferenti. E' bene evidenziare che nemmeno il CT di parte attrice aveva contestato sul punto le conclusioni del CTU, in quanto gli unici rilievi critici effettuati – si veda p. 74 della relazione di consulenza – riguardavano le fatture cedute da e azionate dall'attrice in linea CP_2 capitale (da essa elencate in allegato 3), rilievi poi accolti dal perito che ha conseguentemente rettificato le proprie conclusioni finali.
Va soltanto aggiunto che, come già ritenuto da questa Corte con pronunce conformi rese in vicende analoghe a quella in esame, la mera produzione di note di debito e di prospetti di unilaterale formazione non è sufficiente – a fronte delle tempestive contestazioni avanzate in giudizio dal – per ritenere assolto l'onere dell'attrice di provare la debenza di interessi CP_1 moratori per ritardato pagamento di fatture già saldate, laddove non siano contestualmente prodotte le fatture stesse e i contratti di fornitura relativi agli importi richiesti, documenti imprescindibili, ai sensi del disposto dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, per verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa azionata dalla cessionaria. Parimenti infondato è il quarto motivo di doglianza, con cui l'attrice censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dovuta la sorte di capitale di euro
690,96, costituente il Part residuo di n. 2 fatture cedute a dalla società Municipia Spa, ritenendo tale importo già pagato dal CP_1
Anche in tal caso la doglianza omette di confutare quanto specificamente ritenuto ed accertato dal CTU sulla scorta della documentazione prodotta in primo grado dal . Controparte_1
Ed infatti il ha documentalmente provato di aver rifiutato la prima delle due fatture in CP_1 questione (la n. 2017901803, v. doc. n. 7 fascicolo di primo grado), come anche risulta alla pag. 51 della relazione del CTU: “La cessione di una delle predette fatture, la n. 2017901803 del 31/12/2017, è stata rifiutata da Parte convenuta, che oppone l'avvenuto pagamento in data precedente la notifica dell'atto di cessione”, ciò che conferma la non debenza del relativo importo per assenza di collaudo, oltre che per l'intervenuto pagamento della fattura in data anteriore alla notifica della cessione (v. anche allegato 14 alla relazione del CTU e docc. nn. 10.1-10.4 fascicolo di primo grado del convenuto). CP_1
Analogamente, con riferimento alla seconda fattura menzionata in tale motivo di appello, la n. Part 2019900100, il ha documentato l'integrale pagamento in favore di (v. docc. nn. CP_1
pagina 5 di 10 11.1-11.4 fascicolo di primo grado), e la circostanza trova conferma nell'allegato n. 14 alla relazione del CTU. Part Peraltro, nemmeno menziona la circostanza – che ulteriormente comprova l'avvenuto introito della somma in questione - per la quale il relativo mandato, prodotto in giudizio, risulta anche regolarmente quietanzato (v. ancora doc. 11.4 fascicolo di primo grado del . CP_1
Va rigettato anche il primo motivo di appello, così rubricato “censurabilità della sentenza nella Par parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dovuti a gli accessori sulla sorte capitale pagata dal di cui alle fatture riportate nel documento prodotto come doc- 2 ritenendo rifiutate CP_1 dal le cessioni delle fatture”. CP_1 Secondo l'appellante la sentenza di primo grado sarebbe errata per avere il Tribunale violato le disposizioni di cui alla L. n. 52/91 in materia di cessioni di crediti d'impresa omettendo di Part considerare che “alle cessioni dei crediti richiesti in pagamento da sono applicabili le disposizioni di cui alla L. n. 52/91, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 69-70 RD n. 2443/20 e delle disposizioni di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 163/06 sostituito dall'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/16”. Ancora, la sentenza sarebbe censurabile per avere il Tribunale ritenuto inopponibili le cessioni a fronte dei rifiuti opposti dal ex art. 117 D. Lgs. n. 163/06 – art. 106 comma 13 D. CP_1
Lgs. n. 50/16. Part Afferma sul punto che il giudice avrebbe omesso di considerare che il rifiuto delle cessioni era illegittimo “per difetto dei presupposti necessari ai fini della relativa applicazione … il rifiuto delle cessioni ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 (ex Codice dei Contratti Pubblici) è efficace soltanto nell'ipotesi in cui il contratto da cui origina il credito ceduto sia ancora in corso di esecuzione”. Sostiene che “ai sensi dell'art. 2697 c.c. la relativa prova incombe in capo al soggetto che l'ha sollevata … controparte non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto che, sia al momento della comunicazione della cessione che all'avvio del giudizio e, in ogni caso, alla data odierna (ma tale circostanza dovrà mantenersi sino alla conclusione del giudizio), i contratti dai quali i crediti hanno tratto origine fossero ancora in corso di esecuzione”. Part Le doglianze di non sono fondate.
Occorre innanzitutto evidenziare che la questione, così come prospettata con il motivo di Part appello, è stata sollevata per la prima volta da in questo grado di giudizio. Ed infatti, a fronte dell'eccezione puntualmente sollevata dal con la comparsa di CP_1 Part costituzione, di aver rifiutato molte delle cessioni di crediti fatte valere da – nella maggior parte dei casi per avvenuto integrale pagamento degli importi richiesti in data antecedente la notifica dell'atto di cessione –, l'attrice non ha mai replicato assumendo l'inefficacia del rifiuto per non essere i relativi contratti più in corso di esecuzione, ma si è limitata ad opporre la mancata prova della notifica al cedente ed alla cessionaria, entro il termine prescritto, di tali rifiuti. Parte Nello specifico con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. si è limitata ad argomentare “le norme dettate dall'art. 117, D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016 prevedono un meccanismo di silenzio-assenso da parte dell'ente: le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, con-corso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nel caso in questione, manca la prova della notifica al cedente e al cessionario, entro il termine prescritto, di tali rifiuti”. Ne deriva che non ha alcun pregio la doglianza di intervenuta violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto, non essendo la relativa questione mai stata posta dall'attrice nel giudizio di primo grado, il non ha potuto nemmeno compiutamente difendersi e controdedurre sul punto. CP_1 Tale questione in ogni caso, oltre ad essere qui tardivamente sollevata, è anche infondata. pagina 6 di 10 Ed invero FF, con il motivo di appello in esame, non contesta più – come nel giudizio di primo grado - la ritenuta tempestività della notifica dei rifiuti, ma unicamente la loro opponibilità in quanto, a suo dire, risulterebbero rispettate tutte le forme previste per la cessione del credito dalla L. n. 52/1991 (scrittura autenticata da notaio), e inoltre, con riferimento agli importi richiesti a titolo di interessi di mora su fatture pagate dal in ritardo, si tratterebbe di CP_1 contratti di fornitura già conclusi al momento delle cessioni. Sotto il primo profilo, rileva la Corte che il richiamo alla L. n. 52/1991 è improprio e inconferente. Ed infatti la deroga al principio generale della cedibilità dei crediti, sancita originariamente dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (poi, dalla normativa del codice dei contratti pubblici e, precisamente, dall'art. 117 d.lgs. n. 163/2006, successivamente dall'art. 106 d.lgs. n. 50\2016 e attualmente dall'art. 120 comma 12 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal relativo allegato II.14 – art.6) e la conseguente necessità dell'adesione (poi, mancato rifiuto) dell'amministrazione interessata, sono intese proprio ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A. e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. In questa prospettiva, è stato affermato che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n.
2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260
c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale ...” (cfr., ad es., Cass., n. 2209/2007)”. Pertanto, nel caso in cui il contratto, alla data di notifica della cessione del credito, non abbia esaurito i suoi effetti con l'esecuzione della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina di cui sopra, confluita nel codice dei contratti pubblici e, precisamente, nell'art. 117 d.lgs. n. 163/2006, successivamente nell'art. 106 d.lgs. n. 50\2016 e attualmente nell'art. 120 comma 12 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal relativo allegato II.14 – art. 6.
Va precisato come sia indubbio che il ilano rivesta, nel caso di specie, la qualifica CP_1 di Pubblica Amministrazione aggiudicatrice ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ed, in quanto tale, legittimata ad opporre il rifiuto alle cessioni di credito ex art. 106 del medesimo Codice. Nel caso di specie i rifiuti documentati dal sono pienamente opponibili all'attrice, non CP_1 Part solo perché tempestivi (questione peraltro non più riproposta in appello da ma anche perché debitamente e diffusamente “motivati”, spesso in ragione dell'intervenuto pagamento integrale degli importi richiesti in data antecedente la notifica delle cessioni, a nulla rilevando, quindi, che tali cessioni siano state poste in essere nel rispetto delle forme pubbliche di cui alla normativa in materia di factoring. Quanto all'ulteriore doglianza sollevata, come detto tardivamente, e inerente alla presunta cessazione dei contratti di fornitura al momento della notifica al delle cessioni, rileva CP_1 Part la Corte, in primo luogo, che la stessa non ha nemmeno prodotto la maggior parte degli atti di cessione dei crediti oggetto di questo giudizio. Il CTU, a p. 46 della relazione espletata, ha sottolineato le carenze documentali ascrivibili all'attrice ed emerse nel corso dell'incontro con i CTP del 26.4.2022, riguardanti molti degli atti di cessione elencati nell'atto di citazione, Part carenze segnalate al consulente di ma rimaste senza alcun riscontro e definite “di estrema rilevanza, riguardando: - gli atti di cessione, senza i quali non è provata la titolarità del credito da parte di - i contratti, o le convenzioni Consip, regolanti i rapporti tra gli Enti Pt_1
pagina 7 di 10 della Pubblica Amministrazione e i relativi fornitori, cedenti i propri crediti a Parte attrice, senza i quali appare impossibile stabilire le condizioni economiche e i termini di pagamento, in primo luogo la data di scadenza delle fatture, per verificare l'esigibilità del credito e la decorrenza degli eventuali interessi di mora”. Va altresì rilevato che nonostante la condotta tenuta da FF (“Parte attrice non ha ritenuto di produrre alcuna nuova documentazione”) il CTU ha ritenuto di poter superare le carenze documentali riscontrate “doverosamente comunicate ai CTP” grazie al comportamento collaborativo del Comune e del suo consulente, che ha prodotto in sede di perizia le determine di rifiuto e/o le comunicazione di rifiuto alla cessione delle fatture cedute, così consentendo di sanare e superare, in termini probatori, la mancanza degli atti di cessione. Ne deriva l'evidente pretestuosità della doglianza sollevata in questa sede dall'attrice, che non ha prodotto molti degli atti di cessione dei crediti, non ha mai posto il nella condizione, CP_1 in primo grado, di difendersi e dimostrare che i rifiuti delle cessioni riguardavano contratti ancora in corso di esecuzione, e pretende ora, in questa sede, di sollevare la relativa questione per la prima volta tardivamente ed inammissibilmente.
Va aggiunto, in ultimo, che tale questione è prospettata in modo del tutto generico, atteso che Part non indica nemmeno per quali delle (numerose) cessioni rifiutate dal le prestazioni CP_1 oggetto dei contratti di fornitura fossero effettivamente cessate alla data della notifica del rifiuto, così da non consentire alcuna ipotetica verifica sul punto, tenuto conto che la stessa attrice, nell'atto di citazione in primo grado, aveva dedotto che molte delle cessioni di credito ivi indicate (e comunque non documentate) avevano ad oggetto “oltre ai crediti già sorti, anche CP_ i crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l' convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione”, così smentendo quanto prospettato con tale motivo di gravame circa la pretesa inopponibilità dei rifiuti per avere ad oggetto rapporti di fornitura già cessati.
In definitiva, come condivisibilmente ritenuto dal giudice, per effetto di detti rifiuti, non è stata Part acquisita da parte di né la titolarità del credito portato dalle fatture “originarie” per capitale né, conseguente, la titolarità del credito per interessi maturati sulle stesse nella misura e per gli importi accertati nel corso della CTU contabile, con conseguente conferma, sul punto, della sentenza impugnata.
E' invece fondato e va accolto il terzo motivo di appello, con cui la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dovuto l'importo di 40,00 euro richiesto dall'attrice ex art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002 in relazione a ciascuna fattura rimasta insoluta Part e/o tardivamente pagata sull'assunto della mancata prova, da parte di di aver svolto attività di recupero dei crediti.
La motivazione del Tribunale non è condivisibile in quanto fondata su una non corretta applicazione della norma in esame, emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva
Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 euro”. Nello specifico l'art. 6, al comma 1, statuisce che “nei casi previsti dall'art. 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”, mentre, al comma 2, è previsto che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La norma garantisce ai creditori un risarcimento forfettario di 40,00 euro per i costi di recupero del credito, e ciò in completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in pagina 8 di 10 mora e in aggiunta agli interessi di mora già previsti per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. L'importo di 40,00 euro è dovuto per ciascuna fattura non pagata e anche se la richiesta di pagamento dev'essere fatta in relazione ad una molteplicità di fatture emesse nei confronti del medesimo debitore: tali principi sono stati più volte affermati dalla
Corte di Giustizia Europea che, con numerose sentenze interpretative rese sul tema (v. ad es. Corte Giust., c-419/21, 1-12-2022), ha sempre fornito l'interpretazione della norma maggiormente tutelante per il creditore proprio richiamandosi alle finalità della Direttiva ed, in particolare, a quella di «disincentivare i ritardi di pagamento, evitando che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del debole livello o della mancanza di interessi fatturati in una situazione del genere, ma anche a proteggere efficacemente il creditore da tali ritardi, garantendogli il più completo risarcimento possibile delle spese di recupero che abbia sostenuto». La Corte ha così chiarito che: l'importo forfettario di euro 40,00 è dovuto per ogni singola transazione commerciale documentata in una fattura, anche quando queste siano incluse in un'unica azione di recupero crediti;
il diritto al risarcimento sorge automaticamente alla scadenza del termine di pagamento e non è subordinato ad alcun requisito formale di sollecito o messa in mora. Con la citata sentenza la Corte ha quindi escluso interpretazioni che limitino il diritto del creditore a un unico risarcimento forfettario in caso di più fatture insolute o di cessione in massa dei crediti, rilevando come una riduzione di tale diritto equivarrebbe a privare di effetto utile la normativa europea, che mira non solo a disincentivare i ritardi nei pagamenti ma anche a tutelare il creditore, garantendogli un risarcimento per i costi effettivamente sostenuti (si veda anche la pronuncia n. 585 del 20 ottobre 2022, con cui la Terza Sezione della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che: “L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”). Non vi è quindi motivo di dubitare sull'applicazione automatica di tale clausola, senza che il debitore possa opporre alcunché e senza che sia necessaria un'apposita nonché specifica messa in mora. Né può essere individuato in capo al creditore l'onere di provare di aver sostenuto costi e, quindi, di aver subito un danno (prova richiesta solo laddove sia formulata domanda di risarcimento del “maggior danno” di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 6), in quanto l'applicazione della norma in esame è fondata sull'automatica debenza degli importi indicati per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore.
Per tali ragioni la sentenza di primo grado va riformata, perché il giudice ha negato il Part riconoscimento degli importi richiesti a tale titolo da sostanzialmente sulla scorta della condotta negligente tenuta da quest'ultima e ritenendo che l'attrice avesse “omesso qualsiasi allegazione di costi sostenuti per il recupero dei crediti dedotti in giudizio”, in tal modo introducendo elementi di valutazione estranei al contenuto ed alle finalità dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002. Osserva la Corte che il CTU, all'esito della ricostruzione contabile effettuata, ha correttamente addebitato al euro 40,00 per ciascuna fattura il cui saldo “risulterà non CP_1 tempestivamente corrisposto, oppure che risulterà impagata, in tutto o in parte, e/o produttrice di interessi di mora”, calcolando in complessivi euro 29.080,00 il saldo dovuto a parte attrice per spese di recupero credito, di cui euro 1.440,00 derivanti da cessioni di fatture rifiutate da parte convenuta (p. 81 della CTU). Le conclusioni del perito nominato in primo grado vanno condivise e recepite perché, lo si ripete, il tenore letterale dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002- per come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia - ricollega tale posta risarcitoria al pagina 9 di 10 debito non tempestivamente pagato e, quindi, necessariamente alla singola scadenza di pagamento, ovvero la fattura. Par Va in definitiva riconosciuto in favore di il diritto al risarcimento dovuto per ogni fattura non saldata entro la scadenza del relativo termine di pagamento, nei limiti e per la misura accertata dal perito, e quindi per complessivi euro 27.640,00 (dovendo essere detratto dall'importo di euro 29.080,00 quello di euro 1.440,00 corrispondente a cessioni di fatture rifiutate dal per le ragioni sopra esposte). CP_1
5. Ritiene la Corte che, sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio e degli importi finali Part riconosciuti in favore di sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6345/2024, pubblicata il Parte_1
21.6.2024, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1 l'importo di euro 27.640,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002;
2. Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. Pone le spese della CTU espletata in primo grado a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Così deciso in Milano, il 10.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campi Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ): fax: 0255191612, con studio in Milano, via Besana 11, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco protempore Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (C.F.:
[...]
), NI GA (C.F.: ) e IM Calì C.F._2 C.F._3
(C.F.: ), presso i quali è elettivamente domiciliato;
C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: factoring
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come da atto di citazione in appello
Per l'appellata: come da foglio di Pc depositato il 4.9.2025
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
6345/2024, pubblicata il 21.6.2024, con la quale il Tribunale di Milano, decidendo la causa introdotta nei confronti del , ha così testualmente statuito: Controparte_1
“in accoglimento parziale della domanda avanzata a titolo di capitale da nei Parte_1 confronti del , condanna il a pagare a Controparte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di euro 752,44; Pt_1 in accoglimento parziale della domanda avanzata a titolo di interessi di mora da Parte_1
nei confronti del , condanna il a pagare a
[...] Controparte_1 Controparte_1
l'importo di euro 39.959,87; Parte_1 in accoglimento parziale della domanda avanzata a titolo di interessi anatocistici da
[...]
nei confronti del , condanna il a Pt_1 Controparte_1 Controparte_1 pagare a l'importo di euro 0,80;
Parte_1 rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 6 comma 2 DLGS 231/02 da nei
Parte_1 confronti del;
Controparte_1 condanna a rimborsare al le spese di lite, che si
Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 10.000 per onorari, oltre oneri riflessi, e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di il compenso del CTU”.
Parte_1
Part Occorre premettere che nel giudizio di primo grado ha chiesto la condanna del al CP_1 pagamento, in qualità di cessionaria, di una serie di crediti vantati da appaltatori dell'ente pubblico, domandando, nello specifico: l'importo di euro 209.161,06, per somma capitale, oltre interessi di mora calcolati alla data della citazione in euro 30.282,01, e interessi anatocistici prodotti dal predetto capitale;
l'importo di euro 5.000,00 a titolo di costi di recupero del credito indicato, liquidati forfettariamente, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/02, in euro 40,00 per ciascuna fattura non pagata;
l'ulteriore importo di euro 449.251,40, a titolo di interessi moratori su somma capitale portata da fatture diverse dal capitale menzionato, già pagate dal ma in ritardo, nonché gli interessi anatocistici su tale importo e, infine, la somma di CP_1 euro 148.280,00 ai sensi del medesimo art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02 su tali fatture pagate in ritardo. Part A sostegno della domanda ha prodotto in primo grado copie di fatture, di alcuni atti di cessione in suo favore dei crediti azionati, nonché atti di intimazione di pagamento.
Il regolarmente costituitosi in giudizio, ha – nel merito - eccepito che la maggior CP_1 parte dei crediti azionati per sorte capitale erano stati già pagati, che non aveva accettato alcuni atti di cessione del credito in forza della normativa pubblicistica applicabile al caso di specie, che parte dei crediti non erano esigibili per non essersi mai verificate – o comunque per non Part essere state provate da - le specifiche condizioni di esigibilità previste in materia di appalti pubblici.
Il ha altresì eccepito di aver sollevato nei confronti delle società cedenti numerose CP_1 contestazioni sull'adempimento delle prestazioni di cui i crediti costituivano, secondo la prospettazione dell'attrice, il corrispettivo. Part Ha infine dedotto la mancata prova da parte di del ritardato pagamento delle fatture di cui domandava gli interessi di mora e degli esborsi asseritamente sostenuti a titolo di costo di recupero del credito ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02.
2. La causa è stata istruita mediante CTU contabile, sulle cui conclusioni il Tribunale ha fondato in gran parte la propria decisione.
Nello specifico il Tribunale ha innanzitutto dato atto delle numerose difficoltà incontrate dal consulente nell'espletamento dell'incarico, a causa delle gravi carenze documentali accertate ed ascrivibili all'attrice, la quale ha agito in giudizio senza mai produrre: la maggior parte degli pagina 2 di 10 atti di cessione dei crediti, i contratti dai quali desumere le condizioni di pagamento ai fini della valutazione del momento di esigibilità dei crediti, e quindi la decorrenza degli interessi di mora, molte delle fatture azionate, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, specificamente contestate dal ai cedenti e di cui i crediti costituivano il CP_1 corrispettivo, infine, i giustificativi dei pagamenti che la stessa attrice allegava come effettuati e in relazione ai quali formulava domanda di corresponsione di somme a titolo di interessi moratori. Il CTU aveva pertanto acquisito numerosa documentazione, fornita soprattutto dal CP_1 con il consenso dei CTP nel corso delle operazioni peritali, e, come sottolineato dal Tribunale, aveva “considerato che le predette carenze documentali potessero essere surrogate, e quindi i relativi crediti comunque documentati, con riguardo alla prova della avvenuta cessione del credito: o dalla prova dell'avvenuto pagamento di esso alla attrice, o dal rifiuto della cessione opposto dal comune. Il consulente inoltre ha desunto le condizioni contrattuali di pagamento, da documenti, pur non contrattuali, che comunque le richiamassero. La prova del pagamento
è stata ritenuta idonea a sanare presuntivamente anche la mancanza della fattura pagata e la mancata prova della avvenuta prestazione”. Il giudice ha quindi osservato che “i criteri del vaglio probatorio documentale enunciati dal CTU sono del tutto conformi ai principi della prova per presunzioni, desumibili a partire dai documenti agli atti.
Inoltre, il CTU, con riguardo ai crediti a titolo di capitale (azionati per complessivi euro
209.161,06), ha preso atto che una parte dei crediti azionati, peraltro affetti da carenza di sostegno documentale tale da determinarne il mancato riconoscimento in questo giudizio, sono stati dati per pagati dalla stessa attrice. Ovviamente i crediti per capitale non riconoscibili alla attrice non possono dare luogo al riconoscimento dei corrispondenti crediti per interessi, maturati per ipotesi sui primi crediti.
Nella relazione del consulente, inoltre, una parte dei crediti riconosciuti è stata decurtata dell'importo a titolo di IVA, in quanto è ad essi applicabile la disciplina per cui l'ente pubblico trattiene l'IVA, che versa direttamente allo Stato, senza pagarla al cedente i beni o servizi”. Il Tribunale ha richiamato integralmente le conclusioni assunte dal CTU nel contraddittorio con i CTP, conclusioni fondate anche su un attento esame – e parziale accoglimento – delle osservazioni critiche formulate da questi ultimi.
Nello specifico è emerso dalla relazione – approfondita e completa – di consulenza che (p. 3 della sentenza impugnata) “i crediti residui per sorte capitale, ossia quelli non affetti dalle deficienze documentali di cui sopra, esclusi quelli già pagati oppure la cui cessione sia stata rifiutata dal comune, sono stati accertati nell'importo di euro 752,44. Quanto ai crediti per interessi moratori, il CTU ha individuato, sulla base dei documenti agli atti, la data di esigibilità, la data del pagamento e il tasso applicabile, determinato ai sensi del DLGS 231/02, salva diversa previsione contrattuale accertata. Quando uno di tali elementi non sia stato accertabile sulla base degli atti il consulente non ha potuto procedere alla quantificazione dell'interesse di mora, che non può quindi essere riconosciuto. Inoltre, poiché l'importo capitale costituisce la base su cui calcolare gli interessi moratori, i limiti del capitale accertato documentalmente si riflettono proporzionalmente sulla misura degli interessi riconoscibili. Sulla base dei criteri di cui sopra, il CTU ha calcolato l'importo totale a titolo di interessi moratori (richiesti per complessivi euro 449.215,40) nella misura di euro 193.360,77, di cui
153.400,80 derivanti da cessioni rifiutate dall'ente pubblico.
Gli interessi anatocistici, calcolati sugli interessi moratori accertati, sono stati quantificati secondo i criteri di cui all'art. 1283 c.c., ossia dalla data dell'atto di citazione, purché fossero dovuti da almeno 6 mesi, nell'importo di euro 0,80. Anche con riguardo alle spese di recupero del credito disciplinate dall'art. 6 del DLGS 231/02, il CTU ne ha calcolato l'importo in euro 40 per ogni fattura il cui pagamento sia stato ritardato, pagina 3 di 10 come accertate nei capoversi precedenti, ossia escluse come fattori di calcolo le fatture non sostenute sul piano probatorio dai documenti agli atti, riservando al Giudice la questione giuridica della debenza e della eccessività di tale voce di credito. Su queste basi il CTU ha quantificato il dovuto a tale titolo nell'importo di euro 29.080,00”.
Il Tribunale, richiamate le esposte conclusioni del CTU, ha trattato le uniche due questioni giuridiche enucleate nel corso del giudizio di primo grado, “la cui istruttoria è consistita sostanzialmente nella attività di analisi documentale e quantificazione contabile operata dal consulente del Giudice”, ed ha così argomentato (p. 4) “il primo profilo di diritto riguarda l'applicazione, in realtà non problematica, della normativa che, in deroga al principio generale codicistico, subordina l'efficacia della cessione dei crediti verso gli enti pubblici al consenso di questi. La ratio di questa normativa emerge in tutta evidenza in casi come quello oggetto di questo giudizio, in quanto, a differenza del caso ordinario, di cui si tratta in tutti i corsi istituzionali di diritto privato, ossia la tendenziale indifferenza della persona del creditore, che giustifica la non necessità del consenso del debitore alla cessione del credito, nella vicenda che ci occupa, infatti, l'ente pubblico debitore ha dovuto impiegare le risorse degli uffici legali e di contabilità per dimostrare in questo giudizio che molti dei crediti vantati da controparte erano stati in realtà già pagati ai cedenti prima della notifica della cessione, subendo quindi dei danni per effetto della negligenza del creditore nel recupero dei crediti. Tale negligenza, consistita in carenze documentali gravi, è stata accertata dal consulente del Giudice, che ha più volte rimarcato le deficienze documentali e gli avvenuti pagamenti ai cedenti dei crediti dedotti in giudizio. Part Quindi, gli importi da riconoscere a devono essere decurtati dai crediti la cui cessione sia stata rifiutata dal convenuto e quantificati, rispetto alla domanda relativa agli CP_1 interessi di mora, nella somma di euro 39.959,87, detratto dal totale il valore oggetto di cessioni rifiutate, secondo gli importi determinati dal CTU e sopra riportati”. La seconda questione giuridica affrontata dal Tribunale attiene alla debenza di quelle voci di Part danno richieste da a titolo di spese di recupero credito ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, voci quantificate dal CTU ma ritenute non dovute all'attrice con la seguente motivazione “la fattispecie normativa in commento prevede una penale in relazione ad una voce di credito espressamente qualificata come risarcimento del danno. Nel caso di specie la attrice ha omesso qualsiasi allegazione di costi sostenuti per il recupero dei crediti dedotti in giudizio, Part anzi si può ritenere positivamente accertato che non abbia curato adeguatamente il recupero di tali crediti, essendosi limitata a produrre la documentazione affetta dalle deficienze evidenziate dalla CTU Ammesso, per ipotesi, che ai fini di tale fattispecie legale di penale si possa prescindere da qualsiasi principio di prova del danno, non si può però ammettere che si possa prescindere dalla allegazione di esso, a maggior ragione, dove vi sia stato l'accertamento della negligenza nel recupero, che non può essere premiata con il riconoscimento di una somma a titolo di penale”.
Part 3. A sostegno dell'impugnazione articola quattro motivi di censura. Il si è regolarmente costituito in giudizio e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza. CP_1 All'udienza del 4.11.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è parzialmente fondato. Il secondo e il quarto motivo di censura possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati. Part lamenta (secondo motivo) l'erronea quantificazione operata dal Tribunale dell'importo dovuto dal a titolo di interessi di mora, che a suo dire sarebbe stato provato nella CP_1 misura richiesta (euro 449.215,40) e non già nella minor misura oggetto di condanna in sentenza. pagina 4 di 10 Nello specifico l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha riconosciuto efficacia probatoria ai prospetti (unilaterali) di calcolo allegati alle note di debito prodotte in giudizio, documenti che, a suo dire, conterrebbero tutti gli elementi idonei a calcolare gli interessi di mora nella misura richiesta in citazione e con riferimento alle fatture ivi indicate.
Afferma altresì che tali prospetti non sarebbero stati contestati dal con la conseguenza CP_1 che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provati i relativi importi. Part Ora, a prescindere dal fatto che, contrariamente all'assunto di il ha fin Controparte_1 da subito, nel giudizio di primo grado, contestato in modo puntuale e specifico tutte le allegazioni dell'attrice – nella misura in cui è stato possibile, stante le gravi carenze assertive e documentali ascrivibili alla stessa -, producendo altresì copiosa documentazione a sostegno delle contestazioni mosse, deve rilevarsi che le doglianze dell'appellante consistono in una mera ripetizione delle allegazioni esposte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nel solo richiamo ai pochi documenti (prospetti allegati alle note di debito) ivi prodotti.
Le doglianze formulate in questa sede, in altri termini, non si confrontano con gli esiti della
CTU espletata e non confutano in alcun modo la puntuale e articolata ricostruzione contabile effettuata dal perito anche con riferimento al quantum dovuto per interessi di mora, traducendosi pertanto in clausole di stile e in affermazioni/argomentazioni inconferenti. E' bene evidenziare che nemmeno il CT di parte attrice aveva contestato sul punto le conclusioni del CTU, in quanto gli unici rilievi critici effettuati – si veda p. 74 della relazione di consulenza – riguardavano le fatture cedute da e azionate dall'attrice in linea CP_2 capitale (da essa elencate in allegato 3), rilievi poi accolti dal perito che ha conseguentemente rettificato le proprie conclusioni finali.
Va soltanto aggiunto che, come già ritenuto da questa Corte con pronunce conformi rese in vicende analoghe a quella in esame, la mera produzione di note di debito e di prospetti di unilaterale formazione non è sufficiente – a fronte delle tempestive contestazioni avanzate in giudizio dal – per ritenere assolto l'onere dell'attrice di provare la debenza di interessi CP_1 moratori per ritardato pagamento di fatture già saldate, laddove non siano contestualmente prodotte le fatture stesse e i contratti di fornitura relativi agli importi richiesti, documenti imprescindibili, ai sensi del disposto dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, per verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa azionata dalla cessionaria. Parimenti infondato è il quarto motivo di doglianza, con cui l'attrice censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dovuta la sorte di capitale di euro
690,96, costituente il Part residuo di n. 2 fatture cedute a dalla società Municipia Spa, ritenendo tale importo già pagato dal CP_1
Anche in tal caso la doglianza omette di confutare quanto specificamente ritenuto ed accertato dal CTU sulla scorta della documentazione prodotta in primo grado dal . Controparte_1
Ed infatti il ha documentalmente provato di aver rifiutato la prima delle due fatture in CP_1 questione (la n. 2017901803, v. doc. n. 7 fascicolo di primo grado), come anche risulta alla pag. 51 della relazione del CTU: “La cessione di una delle predette fatture, la n. 2017901803 del 31/12/2017, è stata rifiutata da Parte convenuta, che oppone l'avvenuto pagamento in data precedente la notifica dell'atto di cessione”, ciò che conferma la non debenza del relativo importo per assenza di collaudo, oltre che per l'intervenuto pagamento della fattura in data anteriore alla notifica della cessione (v. anche allegato 14 alla relazione del CTU e docc. nn. 10.1-10.4 fascicolo di primo grado del convenuto). CP_1
Analogamente, con riferimento alla seconda fattura menzionata in tale motivo di appello, la n. Part 2019900100, il ha documentato l'integrale pagamento in favore di (v. docc. nn. CP_1
pagina 5 di 10 11.1-11.4 fascicolo di primo grado), e la circostanza trova conferma nell'allegato n. 14 alla relazione del CTU. Part Peraltro, nemmeno menziona la circostanza – che ulteriormente comprova l'avvenuto introito della somma in questione - per la quale il relativo mandato, prodotto in giudizio, risulta anche regolarmente quietanzato (v. ancora doc. 11.4 fascicolo di primo grado del . CP_1
Va rigettato anche il primo motivo di appello, così rubricato “censurabilità della sentenza nella Par parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dovuti a gli accessori sulla sorte capitale pagata dal di cui alle fatture riportate nel documento prodotto come doc- 2 ritenendo rifiutate CP_1 dal le cessioni delle fatture”. CP_1 Secondo l'appellante la sentenza di primo grado sarebbe errata per avere il Tribunale violato le disposizioni di cui alla L. n. 52/91 in materia di cessioni di crediti d'impresa omettendo di Part considerare che “alle cessioni dei crediti richiesti in pagamento da sono applicabili le disposizioni di cui alla L. n. 52/91, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 69-70 RD n. 2443/20 e delle disposizioni di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 163/06 sostituito dall'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/16”. Ancora, la sentenza sarebbe censurabile per avere il Tribunale ritenuto inopponibili le cessioni a fronte dei rifiuti opposti dal ex art. 117 D. Lgs. n. 163/06 – art. 106 comma 13 D. CP_1
Lgs. n. 50/16. Part Afferma sul punto che il giudice avrebbe omesso di considerare che il rifiuto delle cessioni era illegittimo “per difetto dei presupposti necessari ai fini della relativa applicazione … il rifiuto delle cessioni ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 (ex Codice dei Contratti Pubblici) è efficace soltanto nell'ipotesi in cui il contratto da cui origina il credito ceduto sia ancora in corso di esecuzione”. Sostiene che “ai sensi dell'art. 2697 c.c. la relativa prova incombe in capo al soggetto che l'ha sollevata … controparte non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto che, sia al momento della comunicazione della cessione che all'avvio del giudizio e, in ogni caso, alla data odierna (ma tale circostanza dovrà mantenersi sino alla conclusione del giudizio), i contratti dai quali i crediti hanno tratto origine fossero ancora in corso di esecuzione”. Part Le doglianze di non sono fondate.
Occorre innanzitutto evidenziare che la questione, così come prospettata con il motivo di Part appello, è stata sollevata per la prima volta da in questo grado di giudizio. Ed infatti, a fronte dell'eccezione puntualmente sollevata dal con la comparsa di CP_1 Part costituzione, di aver rifiutato molte delle cessioni di crediti fatte valere da – nella maggior parte dei casi per avvenuto integrale pagamento degli importi richiesti in data antecedente la notifica dell'atto di cessione –, l'attrice non ha mai replicato assumendo l'inefficacia del rifiuto per non essere i relativi contratti più in corso di esecuzione, ma si è limitata ad opporre la mancata prova della notifica al cedente ed alla cessionaria, entro il termine prescritto, di tali rifiuti. Parte Nello specifico con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. si è limitata ad argomentare “le norme dettate dall'art. 117, D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016 prevedono un meccanismo di silenzio-assenso da parte dell'ente: le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, con-corso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nel caso in questione, manca la prova della notifica al cedente e al cessionario, entro il termine prescritto, di tali rifiuti”. Ne deriva che non ha alcun pregio la doglianza di intervenuta violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto, non essendo la relativa questione mai stata posta dall'attrice nel giudizio di primo grado, il non ha potuto nemmeno compiutamente difendersi e controdedurre sul punto. CP_1 Tale questione in ogni caso, oltre ad essere qui tardivamente sollevata, è anche infondata. pagina 6 di 10 Ed invero FF, con il motivo di appello in esame, non contesta più – come nel giudizio di primo grado - la ritenuta tempestività della notifica dei rifiuti, ma unicamente la loro opponibilità in quanto, a suo dire, risulterebbero rispettate tutte le forme previste per la cessione del credito dalla L. n. 52/1991 (scrittura autenticata da notaio), e inoltre, con riferimento agli importi richiesti a titolo di interessi di mora su fatture pagate dal in ritardo, si tratterebbe di CP_1 contratti di fornitura già conclusi al momento delle cessioni. Sotto il primo profilo, rileva la Corte che il richiamo alla L. n. 52/1991 è improprio e inconferente. Ed infatti la deroga al principio generale della cedibilità dei crediti, sancita originariamente dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (poi, dalla normativa del codice dei contratti pubblici e, precisamente, dall'art. 117 d.lgs. n. 163/2006, successivamente dall'art. 106 d.lgs. n. 50\2016 e attualmente dall'art. 120 comma 12 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal relativo allegato II.14 – art.6) e la conseguente necessità dell'adesione (poi, mancato rifiuto) dell'amministrazione interessata, sono intese proprio ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A. e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. In questa prospettiva, è stato affermato che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n.
2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260
c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale ...” (cfr., ad es., Cass., n. 2209/2007)”. Pertanto, nel caso in cui il contratto, alla data di notifica della cessione del credito, non abbia esaurito i suoi effetti con l'esecuzione della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina di cui sopra, confluita nel codice dei contratti pubblici e, precisamente, nell'art. 117 d.lgs. n. 163/2006, successivamente nell'art. 106 d.lgs. n. 50\2016 e attualmente nell'art. 120 comma 12 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal relativo allegato II.14 – art. 6.
Va precisato come sia indubbio che il ilano rivesta, nel caso di specie, la qualifica CP_1 di Pubblica Amministrazione aggiudicatrice ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ed, in quanto tale, legittimata ad opporre il rifiuto alle cessioni di credito ex art. 106 del medesimo Codice. Nel caso di specie i rifiuti documentati dal sono pienamente opponibili all'attrice, non CP_1 Part solo perché tempestivi (questione peraltro non più riproposta in appello da ma anche perché debitamente e diffusamente “motivati”, spesso in ragione dell'intervenuto pagamento integrale degli importi richiesti in data antecedente la notifica delle cessioni, a nulla rilevando, quindi, che tali cessioni siano state poste in essere nel rispetto delle forme pubbliche di cui alla normativa in materia di factoring. Quanto all'ulteriore doglianza sollevata, come detto tardivamente, e inerente alla presunta cessazione dei contratti di fornitura al momento della notifica al delle cessioni, rileva CP_1 Part la Corte, in primo luogo, che la stessa non ha nemmeno prodotto la maggior parte degli atti di cessione dei crediti oggetto di questo giudizio. Il CTU, a p. 46 della relazione espletata, ha sottolineato le carenze documentali ascrivibili all'attrice ed emerse nel corso dell'incontro con i CTP del 26.4.2022, riguardanti molti degli atti di cessione elencati nell'atto di citazione, Part carenze segnalate al consulente di ma rimaste senza alcun riscontro e definite “di estrema rilevanza, riguardando: - gli atti di cessione, senza i quali non è provata la titolarità del credito da parte di - i contratti, o le convenzioni Consip, regolanti i rapporti tra gli Enti Pt_1
pagina 7 di 10 della Pubblica Amministrazione e i relativi fornitori, cedenti i propri crediti a Parte attrice, senza i quali appare impossibile stabilire le condizioni economiche e i termini di pagamento, in primo luogo la data di scadenza delle fatture, per verificare l'esigibilità del credito e la decorrenza degli eventuali interessi di mora”. Va altresì rilevato che nonostante la condotta tenuta da FF (“Parte attrice non ha ritenuto di produrre alcuna nuova documentazione”) il CTU ha ritenuto di poter superare le carenze documentali riscontrate “doverosamente comunicate ai CTP” grazie al comportamento collaborativo del Comune e del suo consulente, che ha prodotto in sede di perizia le determine di rifiuto e/o le comunicazione di rifiuto alla cessione delle fatture cedute, così consentendo di sanare e superare, in termini probatori, la mancanza degli atti di cessione. Ne deriva l'evidente pretestuosità della doglianza sollevata in questa sede dall'attrice, che non ha prodotto molti degli atti di cessione dei crediti, non ha mai posto il nella condizione, CP_1 in primo grado, di difendersi e dimostrare che i rifiuti delle cessioni riguardavano contratti ancora in corso di esecuzione, e pretende ora, in questa sede, di sollevare la relativa questione per la prima volta tardivamente ed inammissibilmente.
Va aggiunto, in ultimo, che tale questione è prospettata in modo del tutto generico, atteso che Part non indica nemmeno per quali delle (numerose) cessioni rifiutate dal le prestazioni CP_1 oggetto dei contratti di fornitura fossero effettivamente cessate alla data della notifica del rifiuto, così da non consentire alcuna ipotetica verifica sul punto, tenuto conto che la stessa attrice, nell'atto di citazione in primo grado, aveva dedotto che molte delle cessioni di credito ivi indicate (e comunque non documentate) avevano ad oggetto “oltre ai crediti già sorti, anche CP_ i crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l' convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione”, così smentendo quanto prospettato con tale motivo di gravame circa la pretesa inopponibilità dei rifiuti per avere ad oggetto rapporti di fornitura già cessati.
In definitiva, come condivisibilmente ritenuto dal giudice, per effetto di detti rifiuti, non è stata Part acquisita da parte di né la titolarità del credito portato dalle fatture “originarie” per capitale né, conseguente, la titolarità del credito per interessi maturati sulle stesse nella misura e per gli importi accertati nel corso della CTU contabile, con conseguente conferma, sul punto, della sentenza impugnata.
E' invece fondato e va accolto il terzo motivo di appello, con cui la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dovuto l'importo di 40,00 euro richiesto dall'attrice ex art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002 in relazione a ciascuna fattura rimasta insoluta Part e/o tardivamente pagata sull'assunto della mancata prova, da parte di di aver svolto attività di recupero dei crediti.
La motivazione del Tribunale non è condivisibile in quanto fondata su una non corretta applicazione della norma in esame, emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva
Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 euro”. Nello specifico l'art. 6, al comma 1, statuisce che “nei casi previsti dall'art. 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”, mentre, al comma 2, è previsto che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La norma garantisce ai creditori un risarcimento forfettario di 40,00 euro per i costi di recupero del credito, e ciò in completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in pagina 8 di 10 mora e in aggiunta agli interessi di mora già previsti per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. L'importo di 40,00 euro è dovuto per ciascuna fattura non pagata e anche se la richiesta di pagamento dev'essere fatta in relazione ad una molteplicità di fatture emesse nei confronti del medesimo debitore: tali principi sono stati più volte affermati dalla
Corte di Giustizia Europea che, con numerose sentenze interpretative rese sul tema (v. ad es. Corte Giust., c-419/21, 1-12-2022), ha sempre fornito l'interpretazione della norma maggiormente tutelante per il creditore proprio richiamandosi alle finalità della Direttiva ed, in particolare, a quella di «disincentivare i ritardi di pagamento, evitando che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del debole livello o della mancanza di interessi fatturati in una situazione del genere, ma anche a proteggere efficacemente il creditore da tali ritardi, garantendogli il più completo risarcimento possibile delle spese di recupero che abbia sostenuto». La Corte ha così chiarito che: l'importo forfettario di euro 40,00 è dovuto per ogni singola transazione commerciale documentata in una fattura, anche quando queste siano incluse in un'unica azione di recupero crediti;
il diritto al risarcimento sorge automaticamente alla scadenza del termine di pagamento e non è subordinato ad alcun requisito formale di sollecito o messa in mora. Con la citata sentenza la Corte ha quindi escluso interpretazioni che limitino il diritto del creditore a un unico risarcimento forfettario in caso di più fatture insolute o di cessione in massa dei crediti, rilevando come una riduzione di tale diritto equivarrebbe a privare di effetto utile la normativa europea, che mira non solo a disincentivare i ritardi nei pagamenti ma anche a tutelare il creditore, garantendogli un risarcimento per i costi effettivamente sostenuti (si veda anche la pronuncia n. 585 del 20 ottobre 2022, con cui la Terza Sezione della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che: “L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”). Non vi è quindi motivo di dubitare sull'applicazione automatica di tale clausola, senza che il debitore possa opporre alcunché e senza che sia necessaria un'apposita nonché specifica messa in mora. Né può essere individuato in capo al creditore l'onere di provare di aver sostenuto costi e, quindi, di aver subito un danno (prova richiesta solo laddove sia formulata domanda di risarcimento del “maggior danno” di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 6), in quanto l'applicazione della norma in esame è fondata sull'automatica debenza degli importi indicati per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore.
Per tali ragioni la sentenza di primo grado va riformata, perché il giudice ha negato il Part riconoscimento degli importi richiesti a tale titolo da sostanzialmente sulla scorta della condotta negligente tenuta da quest'ultima e ritenendo che l'attrice avesse “omesso qualsiasi allegazione di costi sostenuti per il recupero dei crediti dedotti in giudizio”, in tal modo introducendo elementi di valutazione estranei al contenuto ed alle finalità dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002. Osserva la Corte che il CTU, all'esito della ricostruzione contabile effettuata, ha correttamente addebitato al euro 40,00 per ciascuna fattura il cui saldo “risulterà non CP_1 tempestivamente corrisposto, oppure che risulterà impagata, in tutto o in parte, e/o produttrice di interessi di mora”, calcolando in complessivi euro 29.080,00 il saldo dovuto a parte attrice per spese di recupero credito, di cui euro 1.440,00 derivanti da cessioni di fatture rifiutate da parte convenuta (p. 81 della CTU). Le conclusioni del perito nominato in primo grado vanno condivise e recepite perché, lo si ripete, il tenore letterale dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002- per come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia - ricollega tale posta risarcitoria al pagina 9 di 10 debito non tempestivamente pagato e, quindi, necessariamente alla singola scadenza di pagamento, ovvero la fattura. Par Va in definitiva riconosciuto in favore di il diritto al risarcimento dovuto per ogni fattura non saldata entro la scadenza del relativo termine di pagamento, nei limiti e per la misura accertata dal perito, e quindi per complessivi euro 27.640,00 (dovendo essere detratto dall'importo di euro 29.080,00 quello di euro 1.440,00 corrispondente a cessioni di fatture rifiutate dal per le ragioni sopra esposte). CP_1
5. Ritiene la Corte che, sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio e degli importi finali Part riconosciuti in favore di sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6345/2024, pubblicata il Parte_1
21.6.2024, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1 l'importo di euro 27.640,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002;
2. Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. Pone le spese della CTU espletata in primo grado a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Così deciso in Milano, il 10.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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