Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5488/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei magistrati dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5488/2017 avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n 8889/2017 del 01.09.2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MONTICELLI CIRO FABIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA F.
CRISPI 62 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), (C.F. ), tutti C.F._1 CP_3 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti DE STEFANO PASQUALE e OLIVIERO IOLANDA
( ) C.SO UMBERTO I, 564 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI C.F._3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc pagina 1 di 10
La unitamente ai garanti e con Controparte_1 Controparte_2 CP_3
atto di citazione notificato in data 28/02/2014, convenivano il innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli per ivi sentire accogliere le proprie domande: “accertare e dichiarare che per i contratti di apertura di credito in conto corrente intestati alla società ai numeri 6607 e 7395, l'istituto ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi violando l'art 1283 c.c, e ha applicato interessi passivi e tassi ben oltre la soglia legale e commissioni di massimo scoperto e spese mai concordate e/o accettate e comunque in violazione del combinato disposto degli artt 644 c.p. e 2 comma Legge
108/96, 1283, 1284, 1325, 1418, 1815 c.c e 116, 117 e 120 del TUB;
dichiarare sulla scorta delle richiamate norme, la nullità di qualsiasi clausola o patto;
dichiarare che i saldi passivi esposti dal alla data del 30/9/2013 e anche successivi a tale Parte_1
data non sono dovuti e che le somme versate dalla società nel corso dello svolgimento dei due rapporti di conto corrente sono superiori a quelle legalmente e legittimamente dovute con saldo favorevole all'attore per € 39.680,91. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografo e poi del fondiario stipulato dai coniugi Controparte_2
e in data 19/03/2009 con cancellazione dell'ipoteca del 24/03/2009 ai CP_3
numeri 15281/3632; condannare la banca alla restituzione delle somme versate in eccedenza per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni, con relativi interessi, calcolati secondo il meccanismo calcolato dall'art 117 TUB dai singoli saldi positivi;
condannare la alla restituzione degli interessi corrisposti a seguito CP_4
dell'annullamento o nullità del contratto di mutuo fondiario;
condannare il
[...]
alla refusione delle spese processuali”. Parte_1
Il si costituiva ritualmente in giudizio eccependo la inammissibilità Parte_1
e improcedibilità delle domande, la erronea ricostruzione contabile, l'infondatezza delle contestazioni in merito alla usura dei tassi applicati, infondatezza delle contestazioni in merito alla valuta applicata, e chiedeva così provvedere: “In via preliminare concedere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. contro la Controparte_1
pagina 2 di 10 Co nonché i sigg.ri e di pagare in solido la Controparte_2 CP_3
complessiva somma di € 171.764,44, oltre interessi legali successivi al 12.09.2013 al tasso legale;
nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande proposte da controparte inammissibili, improcedibili ed infondate nel merito sia per la ripetizione che il risarcimento del danno e condannare unitamente ai sigg. Controparte_1
e al pagamento, con il vincolo di solidarietà, della Controparte_2 CP_3
somma di €.171.764,44 oltre interessi successivi al 12 settembre 2013 al tasso legale, sino al soddisfo o, in via subordinata, anche a seguito di eventuali ripetizioni e compensazioni, al pagamento della diversa somma che questo Giudice riterrà accertato, il tutto con vittoria di spese e competenze. In ogni caso condannare la società ed i garanti al pagamento delle somme dovute in virtù di tutti i rapporti quindi, dei rapporti di apertura di credito, del rapporto di mutuo chirografo e di quello ipotecario e nel caso gli stessi rapporti di mutuo fossero dichiarati invalidi condannare delle controparti a ripeter quanto percepito come provvista oltre interessi dalla erogazione compensando con quanto dovesse essere dovuto dalla . CP_4
Il Tribunale di Napoli con sentenza n 8889/2017 del 01.09.2017 così provvedeva: Part
“Condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
16077,71, oltre interessi legali dal 28.02.2014 al soddisfo;
condanna Controparte_2
a pagare a spa la somma di € 49806,46 oltre interessi come da contratto Parte_1
del 18.07.2008 dal 1.7.2013 al soddisfo;
condanna la banca convenuta a rimborsare gli attori tutte le somme da questi anticipate al ctu. Compensa le spese di lite”.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello il e chiedeva così Parte_1
provvedere: “in riforma della sentenza n 8889/2017 emessa dal Tribunale di Napoli in data 01.09.2017 e, previa corretta ricostruzione del rapporto mediante nuova ctu…dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di “nullità dei rapporti per difetto di forma” per presunta violazione dell'art. 117 TUB e per mancata sottoscrizione della in riferimento ai contratti di conto corrente, fideiussioni è riconoscimento di debito CP_4
del 07.07.2009. Revocare la sentenza impugnata del Tribunale di Napoli per erronea pagina 3 di 10 valutazione di calcolo da parte del ctu in quanto il giudicante si è basato sulla sola ipotesi errata sub punto C inerente la nullità negoziale dei contratti bancari di conto corrente, fideiussioni e scritto di riconoscimento di debito. All'esito, condannare la
[...]
nonché e a pagare in solido la Controparte_1 Controparte_2 CP_3
complessiva somma di € 171.764,44, oltre interessi legali successivi al 12.09.2013 al tasso legale;
Confermare tutte le diverse statuizioni oggetto della sentenza di primo grado ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca e accolta di condanna del garante a pagare al la somma di € 49.806,46 oltre Controparte_2 Parte_1
interessi come da contratto del 18.07.2008 dal 01.07.2013 al soddisfo;
in via subordinata, rigettare tutte le domande proposte da controparte inammissibili, improcedibili ed infondate nel merito sia per la ripetizione che il risarcimento del danno e condannare unitamente a e al pagamento, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
con il vincolo di solidarietà, della somma di €.171.764,44 oltre interessi successivi al 12 settembre 2013 al tasso legale, sino al soddisfo o, in via subordinata, anche a seguito di eventuali ripetizioni e compensazioni, al pagamento della diversa somma che questo
Giudice riterrà accertato, il tutto con vittoria di spese e competenze. In ogni caso condannare la società ed i garanti al pagamento delle somme dovute in virtù di tutti i rapporti quindi, dei rapporti di apertura di credito, del rapporto di mutuo chirografo e di quello ipotecario e nel caso gli stessi rapporti di mutuo fossero dichiarati invalidi condannare delle controparti a ripeter quanto percepito come provvista oltre interessi dalla erogazione compensando con quanto dovesse essere dovuto dalla Con CP_4
vittoria di spese, e compensi oltre rimborso per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, in accoglimento dei rilievi di cui in narrativa, si chiede la rinnovazione della ctu perchè proceda a nuova verifica dei rapporti in c/c al fine di determinare e definitivamente accertare una nuova rielaborazione dei rapporti dare- avere alla data del 30.09.2013 con applicazione della capitalizzazione trimestrale perché dovuta in base alle condizioni contrattuali allegate ai contratti e sottoscritte e riconosciute dalla e dai garanti”. Controparte_1
pagina 4 di 10 Si costituivano gli appellati e chiedevano così provvedere “rigettare l'appello e la conferma della sentenza appellata riformandola nella sola parte in cui ha omesso la condanna del convenuto istituto di credito al pagamento delle spese di giudizio in favore di in proprio e;
condannare, in via subordinata, il Controparte_2 CP_3
convenuto istituto bancario in favore della della somma di € Controparte_1
39.680,91 e7o della diversa somma rielaborata nella consulenza integrativa e di cui alle conclusioni al punto b); condannare l'appellante alle spese del presente giudizio di gravame con attribuzione”.
La Corte, all'udienza del 05.12.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che l'appellante ha censurato la sentenza resa dal
Tribunale di Napoli per i seguenti motivi: 1 infondatezza dell'eccezione di “nullità dei rapporti per difetto di forma” per presunta violazione dell'art. 117 TUB e per mancata sottoscrizione della 2 Carenza di motivazione della sentenza laddove in tema di CP_4
ricalcolo del tasso di interesse anche ai fini dell'usura, il Giudicante si limita a far propria l'ipotesi di calcolo alla lettera sub C elaborata dall'ausiliario sulla nullità dei contratti.
L'appello è fondato.
In tema di validità ed efficacia dei contratti c.d. monofirma, le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.
Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella pagina 5 di 10 dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018).
La sopra enunciata regula juris è stata successivamente estesa dal giudice della nomofilachia ai contratti bancari, essendosi al riguardo affermato che anche la prescrizione imposta dall'art.117, comma 3, T.U.B., secondo cui detti contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha natura funzionale e non strutturale, siccome finalizzata alla protezione del cliente, contraente più debole.
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non ne determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi invece desumere il consenso della banca dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività, quale ad esempio l'invio degli estratti conto (Cassazione civile sez. I, 12/10/2023, n.28500; Cassazione civile sez. I, 30/06/2023,
n.18590).
Per completezza, si precisa che, sotto il profilo dell'applicabilità della regola di validità del contratto monofirma anche alla pattuizione relativa al foro esclusivo, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che, una volta accertato per la scheda negoziale il rispetto del requisito della forma scritta, nei termini sopra divisati - e cioè a prescindere dalla mancata sottoscrizione da parte della banca del documento contrattuale da essa predisposto, essendo sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e consegnato al cliente che vi abbia apposto la propria sottoscrizione - sarebbe illogico e giuridicamente distonico ritenere che quello stesso requisito della forma scritta non riguardi, invece, una delle clausole di cui si compone il contratto medesimo. Risulta, invero, del tutto convincente il rilievo secondo cui "la validità del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente, in relazione al rispetto della forma suddetta, a tutte le clausole del contratto stesso, ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali" (Cass. 15/06/2022, n.19298; 02/10/2019, n.24591).
pagina 6 di 10 Ne deriva che può procedersi all'analisi del testo contrattuale alla stregua di tali princìpi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi perché ormai consolidati in giurisprudenza.
Deve, pertanto, affermarsi la piena validità dei contratti in esame e, di conseguenza va rivista la sentenza appellata nella parte in cui, quale conseguenza della ritenuta nullità dei contratti medesimi, ha fatto propria l'ipotesi ricostruttiva elaborata dal ctu indicata con la lettera C della relazione integrativa (cfr.: sentenza appellata, pagg 5 e 6).
Dalla consulenza redatta dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado, in sede di chiarimenti, poi, in particolare si evince che, partendo dal diverso assunto della validità dei contratti allegati agli atti, si arriva alla seguente valutazione: “Applicazione capitalizzazione trimestrale (con esclusione interessi passivi, costi, oneri e competenze non contrattualmente previsti) tenendo conto, quindi, dei tassi e competenze indicati nei contratti di concessione di fido nei limiti degli affidamenti stessi;
oltre sono state considerate le convenzioni indicate nei contratti apertura dei conti di corrispondenza (con eliminazione delle competenze maturate nell'unico caso di usura constato con entrambe le metodologie per il conto 6607 ordinario) Esito: Il conto ordinario n 10006607: il saldo finale si riduce da €-76.149,24 a debito del correntista ad € -18.123,58 sempre a debito del correntista. Il conto anticipi n. 10007395: il saldo finale si riduce da € -90.492,05 a debito del correntista ad € -87.773,10 sempre a debito del correntista. La presente verifica ha comportato, quindi, complessivamente una riduzione del debito del correntista dai precedenti € - 166.641,29 ad € -105.896,68” (cfr.: ctu, supplemento, a firma del dott.
). Persona_1
Per le ragioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza appellata, la
[...]
e , dunque, devono essere condannati Controparte_1 Parte_2
a pagare in solido in favore del la complessiva somma di € Parte_1
105.896,68, oltre interessi legali successivi al 12.09.2013 al tasso legale. Conferma nel resto (tutte le diverse statuizioni oggetto della sentenza di primo grado ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca e accolta di condanna del garante CP_2
pagina 7 di 10 a pagare al la somma di € 49.806,46 oltre interessi come da CP_2 Parte_1
contratto del 18.07.2008 dal 01.07.2013 al soddisfo).
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt.
n. 14633/12 e n. 18837/10).
Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel solo grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro la in persona del lrpt pro tempore, Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ed avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n
[...] CP_3
8889/2017 del 01.09.2017, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in persona del lrpt pro tempore e Controparte_1 Controparte_2
in solido, al pagamento di € 105.896,68, oltre interessi legali successivi CP_3
al 12.09.2013 al tasso legale in favore del;
Parte_1
b) Condanna la in persona del lrpt pro tempore, Controparte_1 Controparte_2
e in solido, al pagamento in favore del , delle spese CP_3 Parte_1
di entrami i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 90,00 per spese vive ed € 7.052,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e per il presente grado, in Euro 1.200,00 per spese vive ed Euro 5.997,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
c) Conferma nel resto.
pagina 8 di 10 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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