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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 59971/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 59971 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 luglio 2024
TRA
(in seguito: con Parte_1 Parte_1
sede legale in Teramo alla Via Molinari n. 2/b (p. iva ) in persona del presidente del P.IVA_1
c.d.a., a.d. e legale rappresentante, nato a [...] il [...] ed ivi residente al vico del Garofano,
n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo La Sala e Giovanni Uccella e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato;
- opponente
E
con sede in Roma, Corso Vittorio Controparte_1
Emanuele II, 323 (codice fiscale e partita IVA n. ), in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Delegato e legale rapp.te, quale Ente gestore del Fondo Rotativo istituito ex art. 2 Legge 394/81
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti ed elettivamente domiciliata P.IVA_3
presso il suo studio in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 luglio 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al
[...] CP_1
decreto ingiuntivo n. n. 13663/2021 del 21/07/2021, per sentir “Nel merito: 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda azionata col ricorso per decreto ingiuntivo e ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. 2) Accertare la nullità, oppure l'inefficacia, oppure ancora l'estinzione delle garanzie relative ai finanziamenti (6263), Controparte_2 [...]
(2120), (6242), (2118), (6297), Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(6298), (6301), (6325), (6384), Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 perché erogati senza l'acquisizione della quota minima di garanzia con le conseguenze dedotte sub
II e III. 3) Qualora si ritenga che le garanzie di cui al punto precedente siano valide, efficaci e non estinte, condannare al risarcimento del danno cagionato a dall'erogazione CP_1 Parte_1
di finanziamenti non garantiti nella quota minima per le ragioni e nella misura indicata sub IV. 4)
Accertare l'inefficacia del contratto di finanziamento e della garanzia del finanziamento Leader
Itala s.r.l. (2118) perché quest'ultima è fallita prima dell'erogazione; accertare inoltre l'estinzione della garanzia per fatto del creditore ex art. 1955 c.c. e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli, il tutto per le ragioni dedotte sub V. 5) Dichiarare estinte, ai sensi dell'art. 1957
c.c., le garanzie relative ai finanziamenti (2080), (2043), Controparte_9 Controparte_9
(2030), (2039), (2040) per le ragioni Controparte_10 Controparte_6 Controparte_6
dedotte sub VI. 6) In ogni caso: A) accertare il corretto criterio di computo della quota di garanzia, rideterminare le percentuali di garanzia e, di conseguenza, gli importi dovuti da in linea Parte_1
capitale in relazione ai finanziamenti (6263), (2120), Controparte_2 Controparte_2
(6242), (2118), (6297), CP_3 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
(6298), (6301), (6325), (6384) per le ragioni e Controparte_6 CP_7 Controparte_8
nella misura dedotta sub VII;
B) accertare in ogni caso la nullità delle garanzie per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. secondo la prospettazione formulata sub VII, lett. D). 7) Ricalcolare gli interessi dovuti da a titolo di garanzia in relazione ai Parte_1
finanziamenti (6263); (2120); (6242); Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
(2118); (6297); (6298); Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5 Controparte_9
(2080); (2043); (2030); (6301); Controparte_9 Controparte_10 Controparte_6
2 (2039); (2040); (6325); Controparte_6 Controparte_6 CP_7 Controparte_11
(6115); (6090); (6384) per le ragioni dedotte sub VIII. Controparte_12 Controparte_8
Inoltre, in accoglimento delle domande riconvenzionali, si chiede di: 8) accertare la nullità, oppure
l'inefficacia, oppure ancora l'estinzione delle garanzie relative ai finanziamenti Zintala s.r.l.
(4677), (6244), (6245), F.IMM. s.r.l. (5108), Controparte_13 Controparte_13 CP_14
(5137) perché erogati senza l'acquisizione della quota minima di garanzia con le conseguenze dedotte sub IX e X e condannare alla restituzione della somma indebitamente CP_1 percepita in escussione delle predette garanzie di € 304.262,93, oppure del diverso importo che sarà determinato, oltre interessi come per legge. 9) Qualora si ritenga che le garanzie di cui al punto precedente siano valide, efficaci e non estinte prima del pagamento, condannare CP_1 al risarcimento del danno cagionato a dall'erogazione di finanziamenti non
[...] Parte_1
garantiti nella quota minima per le ragioni e nella misura indicata sub XI e condannarla quindi al pagamento dell'importo di € 304.262,93, oppure del diverso importo che sarà determinato a titolo di risarcimento del danno. 10) In ogni caso: A) rideterminare le percentuali di garanzia e gli importi dovuti da in linea capitale a titolo di garanzia in relazione ai finanziamenti Parte_1
Zintala s.r.l. (4677), (6244), (6245), F.IMM. s.r.l. (5108), Controparte_13 Controparte_13
Con (5137) e condannare alla restituzione delle somme corrisposte in CP_14 CP_1 eccesso di € 61.112,56, oppure del diverso importo che sarà determinato, per le ragioni sub XII;
B) accertare in ogni caso la nullità delle garanzie per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e
1418 c.c. secondo la prospettazione formulata sub XII, lett. B) e condannare quindi alla CP_1 restituzione dell'intero importo percepito in escussione delle predette garanzie di € 304.262,93. 11)
Compensare pro concurrente quantitate i crediti reciprocamente accertandi delle parti del giudizio con condanna di al pagamento dell'eventuale eccedenza, con gli interessi come per CP_1 legge. Con vittoria di spese … con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 26 luglio 2021, la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di della somma di CP_1
euro 1.570.992,41, oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di escussione di una serie di garanzie (sedici) rilasciate da parte sua in relazione ad altrettante posizioni debitorie.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la pretesa avanzata dalla ricorrente nei suoi confronti fosse infondata sotto plurimi profili. In primo luogo, sosteneva che nove delle sedici garanzie escusse fossero relative a contratti di finanziamento sottoposti a condizioni sospensive mai avveratesi: segnatamente, esponeva che i contratti tra e i vari debitori principali avevano CP_1
previsto, in modo espresso e inequivoco, che i finanziamenti – tutti destinati alla realizzazione di specifici programmi d'investimento estero – fossero erogati subordinatamente al rilascio di garanzie
3 nella percentuale minima contrattualmente indicata;
che alla stipula di ogni contratto aveva fatto seguito la concessione della garanzia da parte di spesso di entità inferiore a quella Parte_1 necessaria, in modo da subordinare l'erogazione alla previa acquisizione di ulteriori garanzie;
che la necessità che il debitore si procurasse garanzie aggiuntive a copertura della percentuale non coperta da permetteva a quest'ultima di suddividere il rischio con altri garanti e di far sottoporre Parte_1
il debitore a più verifiche incrociate del merito creditizio, sia all'atto del rilascio della garanzia che nel prosieguo;
che, invece, allorquando, nei nove casi indicati, il debitore non fosse riuscito a reperire altre garanzie, anziché rifiutarsi di dar corso al finanziamento, come avrebbe CP_1
dovuto stante il mancato verificarsi della condizione sospensiva di efficacia del contratto, lo aveva erogato ugualmente. Per tali ragioni, sosteneva che non potesse ritenersi obbligata in relazione ad operazioni finanziarie basate su atti negoziali inefficaci, in quanto sottoposti a una condizione sospensiva non verificatasi e, quindi, per finanziamenti erogati nonostante la mancata acquisizione di altre garanzie costituenti per un presupposto essenziale dell'operazione. Parte_1
Aggiungeva, inoltre, che in tutti i casi i finanziamenti fossero anche stati erogati per un importo notevolmente inferiore a quello previsto, con la conseguenza che i destinatari non fossero stati posti in condizione di ultimare il programma d'investimento estero contrattualmente stabilito e in base al quale aveva concesso la garanzia, essendo state le minori somme concretamente Parte_1
assegnate del tutto inidonee rispetto alla destinazione programmata.
In ogni caso, ove si fosse ritenuto che la mancata acquisizione da parte di di garanzie CP_1
sufficienti non fosse sanzionabile nei rapporti con con rimedi di natura reale e, pertanto, Parte_1
che le garanzie fossero nondimeno valide ed efficaci, sosteneva il proprio diritto alla tutela risarcitoria, con determinazione del danno in misura corrispondente all'importo delle garanzie prestate.
Tanto premesso in via generale con riferimento a tutti i rapporti per cui è causa, l'opponente formulava poi eccezioni specifiche in relazione a talune delle garanzie escusse: segnatamente, deduceva che, a seguito della stipula del contratto di finanziamento del 4/9/2018 e del rilascio della garanzia del 19/10/2018, il 15/11/2018, aveva erogato l'importo di € 105.000 alla CP_1 [...]
sennonché, dopo il rilascio della garanzia, ma qualche settimana prima dell'erogazione, CP_4
la società era stata dichiarata fallita;
cosicché in tale situazione, considerata la sopravvenuta inefficacia del contratto di finanziamento alla data del fallimento, da ritenersi risolto ex lege oppure quanto meno sospeso negli effetti ex art. 72 l.f., dovesse ritenersi palese che non dovesse CP_1
accreditare alcunché alla o comunque, accreditata ugualmente la somma, avrebbe Controparte_4
dovuto richiederne al curatore la restituzione.
4 Eccepiva, altresì, la decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti, essendo inutilmente decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a cinque delle posizioni debitorie per le quali aveva agito. CP_1
In subordine, deduceva che avesse escusso le garanzie in misura superiore a quella prevista CP_1
dai contratti costitutivi dei rapporti e contestava, inoltre, il criterio di computo degli interessi.
Sulla base dei medesimi argomenti, agiva in via riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione delle somme già pagate a seguito dell'escussione di altre garanzie da parte di già avvenuta CP_1
indebitamente da parte di per il complessivo importo di euro 304.262,93, oltre interessi CP_1
come per legge.
Si costituiva la parte opposta, sottolineando che non fosse stato neppure contestato da parte opposta l'intervenuto rilascio delle garanzie per cui è causa, né la natura autonoma di esse. Con riferimento ai motivi di opposizione, deduceva l'inopponibilità da parte dell'opponente delle eccezioni riguardanti il rapporto garantito e comunque l'infondatezza delle doglianze relative all'inefficacia delle garanzie essendo state le stesse pacificamente emesse dalla garante senza rilievo alcuno;
contestava ancora che il finanziamento alla fosse stato erogato dopo l'intervenuto CP_4 fallimento della società; negava l'intervenuta decadenza dal diritto di escutere le garanzie essendo stata convenuta in esse deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. ed essendo state intraprese iniziative nei confronti della debitrice in termine utile per impedire la decadenza;
contestava ancora che vi fossero stati errori di calcolo nella quantificazione del credito od anche nel computo degli interessi dovuti. Chiedeva, infine, il rigetto delle domande riconvenzionali dell'opponente.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare, concedere in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo … in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione. In via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria unitamente alla domanda riconvenzionale avversa perché entrambe infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conferma del decreto ingiuntivo … e comunque con la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto di Euro 1.570.992,41 oltre interessi convenzionali, nonché al pagamento delle spese procedurali liquidate in euro 5.000,00 per compensi, in euro 870,00 per esborsi, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende o di quanto sarà accertato in via di giustizia. In ogni caso, … accertare e dichiarare che, in forza dei singoli contratti di finanziamento, della Convenzione e delle singole Garanzie, CR è debitrice nei confronti della della somma di euro 1.570.992,41 oltre gli interessi convenzionali CP_1
(come specificati da nel Decreto Ingiuntivo ex adverso opposto) sino all'effettivo soddisfo CP_1
del credito, nonché al pagamento delle spese procedurali liquidate in euro 5.000,00 per compensi,
5 in euro 870,00 per esborsi, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende. … Con vittoria di spese
e compensi”.
Con ordinanza depositata in data 16 febbraio 2022 era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza dell'11 luglio 2024, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Si premette che è documentalmente provato (e comunque incontestato) l'intervenuto rilascio da parte dell'opponente delle sedici garanzie autonome per cui è procedimento in favore di in CP_1
esecuzione della Convenzione intercorsa tra le parti (prodotta in atti), in forza della quale Parte_1
si era obbligata a supportare le imprese che intendessero ottenere finanziamenti da parte dell'opposta per avviare un processo di internazionalizzazione.
La controversia riguarda l'interpretazione della Convenzione intercorsa tra le parti del procedimento, nonché dei contratti di finanziamento in relazione ai quali le garanzie sono state rilasciate: l'opponente ha, infatti, sostenuto in giudizio che nell'erogare i finanziamenti nei confronti delle imprese, non avesse rispettato le condizioni previste nei contratti, erogando i CP_1
finanziamenti in misura parziale e omettendo di acquisire le ulteriori garanzie in essi previste nella misura preordinata, cosicché l'opponente si sarebbe trovata unica garante di posizioni debitorie le quali erano rimaste poi insolute, anche per il fatto che l'erogazione parziale del finanziamento non aveva consentito alle imprese di portare a termine il programma di investimento programmato.
L'opponente ha quindi riepilogato nell'atto di opposizione, nel dettaglio, le singole operazioni di finanziamento in relazione alle quali aveva rilasciato garanzia, per cui è causa, allo scopo di dimostrare che in tutti i casi l'importo erogato nei confronti delle imprese fosse stato minore di quello accordato e che in nove casi le imprese destinatarie avessero procurato garanzie in misura inferiore a quella prevista, cosicché il finanziamento non dovesse essere erogato.
Sennonché dalla lettura dei contratti di finanziamento e della Convenzione non emerge riscontro della tesi dell'opponente: invero, al contrario, risulta – a riscontro delle allegazioni dell'opposta - che fosse stato espressamente previsto che procedesse all'erogazione dei finanziamenti per CP_1
fasi successive, previo rilascio di garanzie in misura pari al 50% dell'importo da erogare di volta in
6 volta;
cosicché non sia dato ritenere che le erogazioni parziali a fronte del rilascio di garanzie in misura proporzionale ad esse non fosse un'ipotesi prevista nel contratto;
né, proprio avendo riguardo allo schema riepilogativo riportato nell'atto di opposizione, risulta che l'opponente abbia mai rilasciato garanzie in misura superiore alla metà dell'importo di volta in volta erogato.
In tale prospettiva si ritiene anche infondata la pretesa dell'opponente di riduzione della somma dovuta nei confronti della creditrice, avanzata sul presupposto che essa dovesse rideterminata sulla base dell'erroneo presupposto che l'entità dell'importo garantito fosse da computare in percentuale non già sull'erogato, bensì sull'importo totale del finanziamento accordato.
Ne discende il rigetto delle domande volte a far accertare l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'opponente nei confronti dell'opposta ed anche dell'ulteriore domanda volta a far accertare l'intervenuta commissione di un illecito da parte di con conseguente responsabilità CP_1
risarcitoria della medesima.
Ancora infondato il motivo di opposizione formulato con specifico riguardo alla garanzia rilasciata in relazione al finanziamento della società fondata sul presupposto che Controparte_4
l'erogazione di esso fosse intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento della società, avendo l'opposta documentato la circostanza che la società in questione fosse stata dichiarata fallita con sentenza pronunciata un anno dopo la data allegata dall'opponente.
Del pari infondata l'eccezione di decadenza formulata con riferimento all'escussione da parte dell'opposta delle garanzie rilasciate nell'interesse delle società (2080), Controparte_9 [...]
(2043), (2030), (2039), Controparte_9 Controparte_10 Controparte_6 Controparte_6
(2040) ai sensi dell'art. 1957 c.c.: invero, dalla produzione documentale dell'opposta si evince che l'azione nei confronti della garante è stata promossa allorché era già richiesta in via stragiudiziale da parte sua la restituzione delle somme erogate alle debitrici principali, ancor prima che decorresse il termine originariamente convenuto in contratto, dichiarandole decadute da esso, così impedendo la decadenza: va infatti tenuto conto del fatto che - secondo orientamento interpretativo costante - con riferimento alle garanzie autonome “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (cfr, da ultimo, in questo senso, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
Quanto alle doglianze in merito al computo degli interessi sulle somme dovute, si rileva che l'opposta ha prodotto in atti conteggio analitico dei criteri di calcolo seguiti nella determinazione del proprio credito - che hanno tenuto conto anche dell'applicazione delle penali previste nella
Convenzione intercorsa tra le parti nel caso di ritardo del garante nel pagamento delle somme dovute a seguito dell'escussione delle garanzie, neppure menzionate dall'opponente - il quale non è
7 stato neppure contestato analiticamente nel dettaglio, cosicché non sia dato ritenerne l'erroneità sulla base della generica contestazione della correttezza dei criteri di calcolo operata dall'opponente.
Le medesime ragioni giustificano anche il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, essendo state queste ultime proposte sulla base dei medesimi motivi già ritenuti infondati.
Conclusivamente, pertanto, si respinge l'opposizione e, per l'effetto, si dispone conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si respingono le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente.
In ragione della soccombenza la parte opponente è altresì condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 29.154, per compensi professionali (euro 5.989, per la fase di studio, euro 3.951, per la fase introduttiva, euro 8.797, per la fase istruttoria, euro 10.417, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti dell'opposta;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura di euro 29.154, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 59971 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 luglio 2024
TRA
(in seguito: con Parte_1 Parte_1
sede legale in Teramo alla Via Molinari n. 2/b (p. iva ) in persona del presidente del P.IVA_1
c.d.a., a.d. e legale rappresentante, nato a [...] il [...] ed ivi residente al vico del Garofano,
n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo La Sala e Giovanni Uccella e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato;
- opponente
E
con sede in Roma, Corso Vittorio Controparte_1
Emanuele II, 323 (codice fiscale e partita IVA n. ), in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Delegato e legale rapp.te, quale Ente gestore del Fondo Rotativo istituito ex art. 2 Legge 394/81
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti ed elettivamente domiciliata P.IVA_3
presso il suo studio in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 luglio 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al
[...] CP_1
decreto ingiuntivo n. n. 13663/2021 del 21/07/2021, per sentir “Nel merito: 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda azionata col ricorso per decreto ingiuntivo e ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. 2) Accertare la nullità, oppure l'inefficacia, oppure ancora l'estinzione delle garanzie relative ai finanziamenti (6263), Controparte_2 [...]
(2120), (6242), (2118), (6297), Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(6298), (6301), (6325), (6384), Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 perché erogati senza l'acquisizione della quota minima di garanzia con le conseguenze dedotte sub
II e III. 3) Qualora si ritenga che le garanzie di cui al punto precedente siano valide, efficaci e non estinte, condannare al risarcimento del danno cagionato a dall'erogazione CP_1 Parte_1
di finanziamenti non garantiti nella quota minima per le ragioni e nella misura indicata sub IV. 4)
Accertare l'inefficacia del contratto di finanziamento e della garanzia del finanziamento Leader
Itala s.r.l. (2118) perché quest'ultima è fallita prima dell'erogazione; accertare inoltre l'estinzione della garanzia per fatto del creditore ex art. 1955 c.c. e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli, il tutto per le ragioni dedotte sub V. 5) Dichiarare estinte, ai sensi dell'art. 1957
c.c., le garanzie relative ai finanziamenti (2080), (2043), Controparte_9 Controparte_9
(2030), (2039), (2040) per le ragioni Controparte_10 Controparte_6 Controparte_6
dedotte sub VI. 6) In ogni caso: A) accertare il corretto criterio di computo della quota di garanzia, rideterminare le percentuali di garanzia e, di conseguenza, gli importi dovuti da in linea Parte_1
capitale in relazione ai finanziamenti (6263), (2120), Controparte_2 Controparte_2
(6242), (2118), (6297), CP_3 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
(6298), (6301), (6325), (6384) per le ragioni e Controparte_6 CP_7 Controparte_8
nella misura dedotta sub VII;
B) accertare in ogni caso la nullità delle garanzie per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. secondo la prospettazione formulata sub VII, lett. D). 7) Ricalcolare gli interessi dovuti da a titolo di garanzia in relazione ai Parte_1
finanziamenti (6263); (2120); (6242); Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
(2118); (6297); (6298); Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5 Controparte_9
(2080); (2043); (2030); (6301); Controparte_9 Controparte_10 Controparte_6
2 (2039); (2040); (6325); Controparte_6 Controparte_6 CP_7 Controparte_11
(6115); (6090); (6384) per le ragioni dedotte sub VIII. Controparte_12 Controparte_8
Inoltre, in accoglimento delle domande riconvenzionali, si chiede di: 8) accertare la nullità, oppure
l'inefficacia, oppure ancora l'estinzione delle garanzie relative ai finanziamenti Zintala s.r.l.
(4677), (6244), (6245), F.IMM. s.r.l. (5108), Controparte_13 Controparte_13 CP_14
(5137) perché erogati senza l'acquisizione della quota minima di garanzia con le conseguenze dedotte sub IX e X e condannare alla restituzione della somma indebitamente CP_1 percepita in escussione delle predette garanzie di € 304.262,93, oppure del diverso importo che sarà determinato, oltre interessi come per legge. 9) Qualora si ritenga che le garanzie di cui al punto precedente siano valide, efficaci e non estinte prima del pagamento, condannare CP_1 al risarcimento del danno cagionato a dall'erogazione di finanziamenti non
[...] Parte_1
garantiti nella quota minima per le ragioni e nella misura indicata sub XI e condannarla quindi al pagamento dell'importo di € 304.262,93, oppure del diverso importo che sarà determinato a titolo di risarcimento del danno. 10) In ogni caso: A) rideterminare le percentuali di garanzia e gli importi dovuti da in linea capitale a titolo di garanzia in relazione ai finanziamenti Parte_1
Zintala s.r.l. (4677), (6244), (6245), F.IMM. s.r.l. (5108), Controparte_13 Controparte_13
Con (5137) e condannare alla restituzione delle somme corrisposte in CP_14 CP_1 eccesso di € 61.112,56, oppure del diverso importo che sarà determinato, per le ragioni sub XII;
B) accertare in ogni caso la nullità delle garanzie per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e
1418 c.c. secondo la prospettazione formulata sub XII, lett. B) e condannare quindi alla CP_1 restituzione dell'intero importo percepito in escussione delle predette garanzie di € 304.262,93. 11)
Compensare pro concurrente quantitate i crediti reciprocamente accertandi delle parti del giudizio con condanna di al pagamento dell'eventuale eccedenza, con gli interessi come per CP_1 legge. Con vittoria di spese … con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 26 luglio 2021, la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di della somma di CP_1
euro 1.570.992,41, oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di escussione di una serie di garanzie (sedici) rilasciate da parte sua in relazione ad altrettante posizioni debitorie.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la pretesa avanzata dalla ricorrente nei suoi confronti fosse infondata sotto plurimi profili. In primo luogo, sosteneva che nove delle sedici garanzie escusse fossero relative a contratti di finanziamento sottoposti a condizioni sospensive mai avveratesi: segnatamente, esponeva che i contratti tra e i vari debitori principali avevano CP_1
previsto, in modo espresso e inequivoco, che i finanziamenti – tutti destinati alla realizzazione di specifici programmi d'investimento estero – fossero erogati subordinatamente al rilascio di garanzie
3 nella percentuale minima contrattualmente indicata;
che alla stipula di ogni contratto aveva fatto seguito la concessione della garanzia da parte di spesso di entità inferiore a quella Parte_1 necessaria, in modo da subordinare l'erogazione alla previa acquisizione di ulteriori garanzie;
che la necessità che il debitore si procurasse garanzie aggiuntive a copertura della percentuale non coperta da permetteva a quest'ultima di suddividere il rischio con altri garanti e di far sottoporre Parte_1
il debitore a più verifiche incrociate del merito creditizio, sia all'atto del rilascio della garanzia che nel prosieguo;
che, invece, allorquando, nei nove casi indicati, il debitore non fosse riuscito a reperire altre garanzie, anziché rifiutarsi di dar corso al finanziamento, come avrebbe CP_1
dovuto stante il mancato verificarsi della condizione sospensiva di efficacia del contratto, lo aveva erogato ugualmente. Per tali ragioni, sosteneva che non potesse ritenersi obbligata in relazione ad operazioni finanziarie basate su atti negoziali inefficaci, in quanto sottoposti a una condizione sospensiva non verificatasi e, quindi, per finanziamenti erogati nonostante la mancata acquisizione di altre garanzie costituenti per un presupposto essenziale dell'operazione. Parte_1
Aggiungeva, inoltre, che in tutti i casi i finanziamenti fossero anche stati erogati per un importo notevolmente inferiore a quello previsto, con la conseguenza che i destinatari non fossero stati posti in condizione di ultimare il programma d'investimento estero contrattualmente stabilito e in base al quale aveva concesso la garanzia, essendo state le minori somme concretamente Parte_1
assegnate del tutto inidonee rispetto alla destinazione programmata.
In ogni caso, ove si fosse ritenuto che la mancata acquisizione da parte di di garanzie CP_1
sufficienti non fosse sanzionabile nei rapporti con con rimedi di natura reale e, pertanto, Parte_1
che le garanzie fossero nondimeno valide ed efficaci, sosteneva il proprio diritto alla tutela risarcitoria, con determinazione del danno in misura corrispondente all'importo delle garanzie prestate.
Tanto premesso in via generale con riferimento a tutti i rapporti per cui è causa, l'opponente formulava poi eccezioni specifiche in relazione a talune delle garanzie escusse: segnatamente, deduceva che, a seguito della stipula del contratto di finanziamento del 4/9/2018 e del rilascio della garanzia del 19/10/2018, il 15/11/2018, aveva erogato l'importo di € 105.000 alla CP_1 [...]
sennonché, dopo il rilascio della garanzia, ma qualche settimana prima dell'erogazione, CP_4
la società era stata dichiarata fallita;
cosicché in tale situazione, considerata la sopravvenuta inefficacia del contratto di finanziamento alla data del fallimento, da ritenersi risolto ex lege oppure quanto meno sospeso negli effetti ex art. 72 l.f., dovesse ritenersi palese che non dovesse CP_1
accreditare alcunché alla o comunque, accreditata ugualmente la somma, avrebbe Controparte_4
dovuto richiederne al curatore la restituzione.
4 Eccepiva, altresì, la decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti, essendo inutilmente decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a cinque delle posizioni debitorie per le quali aveva agito. CP_1
In subordine, deduceva che avesse escusso le garanzie in misura superiore a quella prevista CP_1
dai contratti costitutivi dei rapporti e contestava, inoltre, il criterio di computo degli interessi.
Sulla base dei medesimi argomenti, agiva in via riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione delle somme già pagate a seguito dell'escussione di altre garanzie da parte di già avvenuta CP_1
indebitamente da parte di per il complessivo importo di euro 304.262,93, oltre interessi CP_1
come per legge.
Si costituiva la parte opposta, sottolineando che non fosse stato neppure contestato da parte opposta l'intervenuto rilascio delle garanzie per cui è causa, né la natura autonoma di esse. Con riferimento ai motivi di opposizione, deduceva l'inopponibilità da parte dell'opponente delle eccezioni riguardanti il rapporto garantito e comunque l'infondatezza delle doglianze relative all'inefficacia delle garanzie essendo state le stesse pacificamente emesse dalla garante senza rilievo alcuno;
contestava ancora che il finanziamento alla fosse stato erogato dopo l'intervenuto CP_4 fallimento della società; negava l'intervenuta decadenza dal diritto di escutere le garanzie essendo stata convenuta in esse deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. ed essendo state intraprese iniziative nei confronti della debitrice in termine utile per impedire la decadenza;
contestava ancora che vi fossero stati errori di calcolo nella quantificazione del credito od anche nel computo degli interessi dovuti. Chiedeva, infine, il rigetto delle domande riconvenzionali dell'opponente.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare, concedere in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo … in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione. In via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria unitamente alla domanda riconvenzionale avversa perché entrambe infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conferma del decreto ingiuntivo … e comunque con la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto di Euro 1.570.992,41 oltre interessi convenzionali, nonché al pagamento delle spese procedurali liquidate in euro 5.000,00 per compensi, in euro 870,00 per esborsi, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende o di quanto sarà accertato in via di giustizia. In ogni caso, … accertare e dichiarare che, in forza dei singoli contratti di finanziamento, della Convenzione e delle singole Garanzie, CR è debitrice nei confronti della della somma di euro 1.570.992,41 oltre gli interessi convenzionali CP_1
(come specificati da nel Decreto Ingiuntivo ex adverso opposto) sino all'effettivo soddisfo CP_1
del credito, nonché al pagamento delle spese procedurali liquidate in euro 5.000,00 per compensi,
5 in euro 870,00 per esborsi, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende. … Con vittoria di spese
e compensi”.
Con ordinanza depositata in data 16 febbraio 2022 era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza dell'11 luglio 2024, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Si premette che è documentalmente provato (e comunque incontestato) l'intervenuto rilascio da parte dell'opponente delle sedici garanzie autonome per cui è procedimento in favore di in CP_1
esecuzione della Convenzione intercorsa tra le parti (prodotta in atti), in forza della quale Parte_1
si era obbligata a supportare le imprese che intendessero ottenere finanziamenti da parte dell'opposta per avviare un processo di internazionalizzazione.
La controversia riguarda l'interpretazione della Convenzione intercorsa tra le parti del procedimento, nonché dei contratti di finanziamento in relazione ai quali le garanzie sono state rilasciate: l'opponente ha, infatti, sostenuto in giudizio che nell'erogare i finanziamenti nei confronti delle imprese, non avesse rispettato le condizioni previste nei contratti, erogando i CP_1
finanziamenti in misura parziale e omettendo di acquisire le ulteriori garanzie in essi previste nella misura preordinata, cosicché l'opponente si sarebbe trovata unica garante di posizioni debitorie le quali erano rimaste poi insolute, anche per il fatto che l'erogazione parziale del finanziamento non aveva consentito alle imprese di portare a termine il programma di investimento programmato.
L'opponente ha quindi riepilogato nell'atto di opposizione, nel dettaglio, le singole operazioni di finanziamento in relazione alle quali aveva rilasciato garanzia, per cui è causa, allo scopo di dimostrare che in tutti i casi l'importo erogato nei confronti delle imprese fosse stato minore di quello accordato e che in nove casi le imprese destinatarie avessero procurato garanzie in misura inferiore a quella prevista, cosicché il finanziamento non dovesse essere erogato.
Sennonché dalla lettura dei contratti di finanziamento e della Convenzione non emerge riscontro della tesi dell'opponente: invero, al contrario, risulta – a riscontro delle allegazioni dell'opposta - che fosse stato espressamente previsto che procedesse all'erogazione dei finanziamenti per CP_1
fasi successive, previo rilascio di garanzie in misura pari al 50% dell'importo da erogare di volta in
6 volta;
cosicché non sia dato ritenere che le erogazioni parziali a fronte del rilascio di garanzie in misura proporzionale ad esse non fosse un'ipotesi prevista nel contratto;
né, proprio avendo riguardo allo schema riepilogativo riportato nell'atto di opposizione, risulta che l'opponente abbia mai rilasciato garanzie in misura superiore alla metà dell'importo di volta in volta erogato.
In tale prospettiva si ritiene anche infondata la pretesa dell'opponente di riduzione della somma dovuta nei confronti della creditrice, avanzata sul presupposto che essa dovesse rideterminata sulla base dell'erroneo presupposto che l'entità dell'importo garantito fosse da computare in percentuale non già sull'erogato, bensì sull'importo totale del finanziamento accordato.
Ne discende il rigetto delle domande volte a far accertare l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'opponente nei confronti dell'opposta ed anche dell'ulteriore domanda volta a far accertare l'intervenuta commissione di un illecito da parte di con conseguente responsabilità CP_1
risarcitoria della medesima.
Ancora infondato il motivo di opposizione formulato con specifico riguardo alla garanzia rilasciata in relazione al finanziamento della società fondata sul presupposto che Controparte_4
l'erogazione di esso fosse intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento della società, avendo l'opposta documentato la circostanza che la società in questione fosse stata dichiarata fallita con sentenza pronunciata un anno dopo la data allegata dall'opponente.
Del pari infondata l'eccezione di decadenza formulata con riferimento all'escussione da parte dell'opposta delle garanzie rilasciate nell'interesse delle società (2080), Controparte_9 [...]
(2043), (2030), (2039), Controparte_9 Controparte_10 Controparte_6 Controparte_6
(2040) ai sensi dell'art. 1957 c.c.: invero, dalla produzione documentale dell'opposta si evince che l'azione nei confronti della garante è stata promossa allorché era già richiesta in via stragiudiziale da parte sua la restituzione delle somme erogate alle debitrici principali, ancor prima che decorresse il termine originariamente convenuto in contratto, dichiarandole decadute da esso, così impedendo la decadenza: va infatti tenuto conto del fatto che - secondo orientamento interpretativo costante - con riferimento alle garanzie autonome “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (cfr, da ultimo, in questo senso, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
Quanto alle doglianze in merito al computo degli interessi sulle somme dovute, si rileva che l'opposta ha prodotto in atti conteggio analitico dei criteri di calcolo seguiti nella determinazione del proprio credito - che hanno tenuto conto anche dell'applicazione delle penali previste nella
Convenzione intercorsa tra le parti nel caso di ritardo del garante nel pagamento delle somme dovute a seguito dell'escussione delle garanzie, neppure menzionate dall'opponente - il quale non è
7 stato neppure contestato analiticamente nel dettaglio, cosicché non sia dato ritenerne l'erroneità sulla base della generica contestazione della correttezza dei criteri di calcolo operata dall'opponente.
Le medesime ragioni giustificano anche il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, essendo state queste ultime proposte sulla base dei medesimi motivi già ritenuti infondati.
Conclusivamente, pertanto, si respinge l'opposizione e, per l'effetto, si dispone conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si respingono le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente.
In ragione della soccombenza la parte opponente è altresì condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 29.154, per compensi professionali (euro 5.989, per la fase di studio, euro 3.951, per la fase introduttiva, euro 8.797, per la fase istruttoria, euro 10.417, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti dell'opposta;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura di euro 29.154, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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