Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 1834/2024
UDIENZA del 13/02/2025 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 11:00 compaiono:
l'avv. VERONICA BARTOLETTI per Parte_1
l'avv. CHIARA BAMBI in sostituzione dell'avv. SUSANNA CHITI per e personalmente il l.r. Alessandro Fedi CP_1
L'avv. Bartoletti si riporta agli atti e chiede al giudice di formulare una proposta conciliativa.
A domanda del giudice, i procuratori danno atto esservi stati dei tentativi di composizione della vertenza, mai sfociati in proposte condivise.
L'avv. Bambi fa presente esservi una questione preliminare inerente l'eccezione di tardività dell'opposizione, perché proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. e chiede pertanto che primariamente sia deciso in ordine a questa.
Il giudice invita il procuratore attoreo a discutere su tale questione: l'avv.
Bartoletti si riporta a quanto già dedotto in atti, facendo presente di aver ricevuto dal proprio assistito la pec recante notifica del d.i. qui opposto in data
18.7.2024, come da documentazione depositata in atti.
Il giudice, preso atto delle istanze delle parti, riserva la decisione congedando le parti presenti e si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 13/02/2025 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1834/2024 tra le parti:
Attore opponente: , Parte_1 con l'avv. BARTOLETTI VERONICA ( C.F._1
Convenuta: CP_1 con l'avv. CHITI SUSANNA ( ) C.F._2
Ritenuto in fatto ed in diritto
L'opposizione promossa da avverso il d.i. n. 560/2024 Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.7.2024 per l'importo di euro
9.291,98 oltre interessi e spese di procedura deve essere definita in rito, tramite pronuncia di inammissibilità dell'opposizione stessa per tardività ai sensi dell'art. 641 co. 1 c.p.c..
Integra infatti evidenza documentale (cfr. doc. 2 fasc. convenuta, contenente le ricevute di avvenuta accettazione e consegna della pec contenente la notifica del d.i. n. 560/2024 nel formato originario direttamente originato dal sistema telematico, tale da permettere di visionare anche i documenti allegati alla pec)
l'avvenuta notifica del d.i. opposto all'indirizzo pec dell'odierno opponente in data 17.7.2024, non venendo in questione problematiche afferenti l'orario della notifica a mente dell'art. 147 co. 2 c.p.c. introdotto dal d.lgs. n.
149/2022 e ratione temporis applicabile alla presente controversia.
A fronte di ciò, parte opponente non ha contestato la circostanza, limitandosi il procuratore attoreo a dichiarare – fornendone riscontro documentale, cfr. doc. 1 fasc. attoreo – di aver ricevuto da parte del proprio assistito Parte_1
l'inoltro della pec contenente notifica del ricorso per ingiunzione e del
[...]
d.i. n. 560/2024 in data 18.7.2024: e del pari all'odierna udienza l'avv.
Bartoletti ha ribadito quanto già affermato in atti assumendo come dies a quo per la notifica dell'atto di citazione in opposizione il 18.7.2024. La difesa di parte attrice è giuridicamente infondata.
Non può esservi dubbio alcuno che la data di decorrenza del termine perentorio per la notifica dell'atto di opposizione al d.i. – essendosi in presenza di un giudizio che si instaura tramite atto di citazione, dunque la cui
“pendenza” coincide con la data di notifica dell'atto di citazione – è quella in cui il d.i. opposto è stato notificato alla parte ingiunta: del tutto irrilevante la data in cui quest'ultima ha dato notizia al proprio avvocato dell'avvenuta notifica del provvedimento monitorio.
A tacer d'altro, ciò sarebbe del tutto contrario a esigenze di certezza giuridica in ordine alla data di legale conoscenza del provvedimento monitorio, la quale può derivare solo da un procedimento notificatorio secondo le forme di legge e non può dipendere da circostanze fattuali incerte e di non agevole riscontro probatorio (quale la comunicazione dell'avvenuta notifica del d.i. dalla parte ingiunta al proprio difensore): anche perché la ratio della previsione di un termine breve per la presentazione dell'opposizione è quella di fornire una tutela rafforzata al creditore, che non può restare esposto a comportamenti - in ipotesi - del tutto dilatori della parte ingiunta, come sarebbe se si accedesse alla tesi propugnata dall'odierno opponente.
Deve pertanto essere accolta l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta e avente portata dirimente nel senso della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, con integrale conferma del d.i. opposto, atteso che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato via pec alla società opposta in data 27.9.2024 come risultante per tabulas dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente (in allegato all'atto di citazione), dunque al 41° giorno a decorrere dal 17.7.2024.
A carico dell'attore opponente gravano, in virtù del principio di soccombenza, le spese del presente giudizio liquidate a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale espletata, ridotti i compensi rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento sia per la fase istruttoria limitata al deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c., sia per la fase decisionale svolta in forma semplificata a seguito di discussione in sede di prima udienza circa l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta e senza deposito di alcuno scritto conclusivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita:
1) dichiara inammissibile l'opposizione perché tardiva;
2) per l'effetto, conferma il d.i. n. 560/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.7.2024;
3) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 13.2.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini