CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Alghero presso lo studio dell'Avv. Franco Dore dal quale è rappresentata e difesa come da procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
- appellante -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti 22.10.2021, Notaio Persona_1
- appellata -
Oggetto: rapporto di somministrazione tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte ed in riforma parziale della impugnata
sentenza: 1) dichiararsi l'inadempimento della Società opposta agli obblighi di diligenza, correttezza
e informazione meglio specificati in atti e segnatamente relativi alla tempistica di lettura del
contatore e di fatturazione, alla segnalazione dei consumi anomali ed alla predisposizione delle
procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali. 2) dichiararsi, altresì, imputabile a responsabilità della Società opposta l'indebita fatturazione di consumi anomali ed
esorbitanti rispetto al normale fabbisogno dell'utente che è quello “storico” pari a mc. 0,35/g. 3) per l'effetto, ed anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227 comma 2 cod. civ., dichiararsi non dovuta dall'appellante la somma portata dalla fattura n. 201403559696 dell'importo di € 18.390,93
relativa ai consumi dal 01.02.2011 al 17.02.2014 e dichiararsi, altresì, tenuta la Società opposta a ricontabilizzare gli stessi sulla scorta dei consumi storici attribuiti all'utenza di cui è causa come in
atti e come precisati al punto 2) delle presenti conclusioni. 4) in relazione a qualsivoglia somma che dovesse risultare dovuta dall'appellante a favore della Società opposta, dichiararsi la stessa non
tenuta al pagamento di interessi di mora ed in ogni caso e comunque dichiararsi la medesima non
tenuta al pagamento di interessi in misura ultralegale, attesa la mancata prova della sottoscrizione di un patto scritto al riguardo, così come previsto dall'art. 1284 cod. civ. 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata:
“In via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato, l'appello
proposto dalla RA avverso la sentenza di prime cure, in ogni caso, b) Parte_1
rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento e per l'effetto c) confermare in toto la sentenza n. 870/2022, pubblicata in data
31/08/2022, dal Tribunale di Sassari, in persona della Dottoressa Stefania Deiana, nel procedimento
avente R.G. n. 4312/2017; in via subordinata: d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si
ritenesse di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di primo grado n. 870/2022, pubblicata
in data 31/08/2022, dal Tribunale di Sassari, in persona della Dottoressa Stefania Deiana, R.G. n.
4312/2017, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti CP_1
di parte appellante, RA , per la fornitura idrica eseguita in suo favore Parte_1
nel periodo oggetto della fattura contestata e, conseguentemente, e) condannarla al pagamento del
2 credito così determinato in corso di causa a favore di oltre interessi per ritardato CP_1
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorar.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 3.11.2017 ha proposto opposizione nanti il Tribunale Parte_1
di Sassari avverso il D.I. n. 41 del 10 gennaio 2017, notificatole il 25.09.2017, con cui detto Giudice, su richiesta di , le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 20.203,08, CP_1
oltre interessi convenzionali e spese, oggetto delle fatture n. 201535150337 dell'importo di € 66,77;
n. 2014024503138 dell'importo di € 27,89; n. 201403559696 dell'importo di € 18.390,93; n.
201303563845 dell'importo di € 39,65; n. 2009022132881 dell'importo di € 13,48; n.
200702037007463 dell'importo di € 4,80; n. 570033189 dell'importo di € 78,61; n. 500308016 dell'importo di € 1.488,10 e n. 570138149 dell'importo di € 92,85.
Ha eccepito in limine l'inefficacia del D.I. in quanto notificato oltre il termine di cui all'art.644 cpc e l'improcedibilità della azione attesa la pendenza di un reclamo e della domanda di adesione alla procedura di conciliazione, mai evasi da CP_1
Nel merito ha esposto che 1) nel giugno 2014 le era stata consegnata copia della fattura n.
201403559696 dell'importo di € 18.390,93 e relativa al consumo di oltre tre anni (1.2.2011-
17.2.2014); 2) aveva fatto immediatamente verificare l'impianto idrico posto a servizio della propria abitazione il quale si era rivelato perfettamente integro;
3) l'anomalia dei consumi contabilizzati in tale fattura doveva, pertanto, essere ascritta ad un cattivo funzionamento del contatore o ad una errata rilevazione dei consumi.
Ha dedotto 1) l'inadempimento contrattuale di per aver omesso di tempestivamente CP_1
segnalare i consumi anomali in ossequio al disposto dell'art. B 35.1 del RII e in spregio all'impegno assunto con l'art.8 della propria Carta del Servizio;
2) che “il pagamento del corrispettivo reclamato
e per quanto superiore al normale fabbisogno di parte attrice, integrerebbe per quest'ultima un danno patrimoniale” di cui doveva essere chiamata a rispondere anche a cagione della CP_1
violazione dell'obbligo di lettura del contatore e di fatturazione bimestrale dei consumi;
3) alcunché
poteva essere preteso né a titolo di “conguaglio partite pregresse 2005-2011” né a titolo di “quota fissa di accesso al servizio”; 4) non potevano neppure ritenersi dovuti i pretesi interessi moratori
3 convenzionali stante l'assenza di idonea pattuizione scritta ex art.1284, III co, c.c.; 5) aveva CP_1
anche posto in essere una serie di condotte, parte delle quali sostanzianti pratiche commerciali scorrette, integranti inadempimenti e fonte di responsabilità risarcitoria.
Ha concluso, per quanto qui ancora rileva, come in epigrafe.
Nella contumacia di Abbanoa, all'udienza 18.3.2018 il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art.183, VI co, cpc.
Con comparsa 9.3.2018 si è costituita l'opposta la quale ha contestato la fondatezza delle eccezioni di natura preliminare prospettate dalla difesa della opponente.
Nel merito ha replicato che 1) era onere dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali,
senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore e potendo anche procedere alla autolettura del misuratore a servizio della propria abitazione;
2) “il contatore era risultato correttamente funzionante e integro per stessa ammissione” dell'opponente; 3) i conguagli per le partite pregresse nonché la quota fissa di accesso dovevano intendersi ritualmente dovuti pur manifestando l'esponente – anche in considerazione della proposizione di una class action presso il
Tribunale di Cagliari – “la propria disponibilità a sospendere ogni azione relativa al recupero del
credito di fatture aventi ad oggetto i conguagli regolatori”; 4) del pari, erano dovuti gli interessi convenzionali stante il disposto dell'art.B.22 del RII e dell'allegato D al medesimo.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 870/2022 del
31.8.2022 ha 1) dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
2) condannato l'opponente Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di € 18.714,98 oltre interessi di mora, spese rifuse CP_1
per ½.
Segnatamente, il Tribunale, in riferimento alla lamentata “anomalia dei consumi fatturati in oltre €
18.000,00 per il triennio dal 1° febbraio 2011 al 17 febbraio 2014, nettamente superiori alla media
dei consumi statisticamente attinenti ad una famiglia media”, ha ritenuto la doglianza inidonea ad elidere il relativo obbligo di pagamento stante l'assenza di concreti elementi di valutazione idonei a verificare ricorrenza, consistenza ed entità della ritenuta anomalia;
ha, altresì, ritenuto non dimostrata la ricorrenza “dei consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente che il Regolamento del Servizio idrico impone al gestore di
4 evidenziare prontamente in fattura" e affermato che in “difetto di ulteriori riscontro fattuali
l'eventuale violazione del dovere di segnalazione - in uno alla omessa fatturazione bimestrale e alla mancata lettura periodica del contatore - non potrebbe(ro) di per sé giustificare il mancato pagamento del corrispettivo dovuto”.
Ha, indi, 1) ritenuto infondate, siccome generiche, le doglianze relative alla “quota fissa di accesso al servizio"; 2) accolto la pretesa relativa al pagamento dei conguagli regolatori per “partite pregresse”, non dovuti;
3) disatteso le questioni relative agli interessi di mora, questi dovuti in forza del meccanismo di integrazione legale del contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c.; 4) ritenuto indimostrato che avesse posto in essere pratiche commerciali scorrette. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello la con il quale ha lamentato: i) la erronea Parte_1
interpretazione delle risultanze processuali con specifico riferimento alla anomalia dei consumi nel triennio 2011-2014 e ciò nonostante che “il dato di consumo rilevato nel periodo dal 31.11.2011 al
17.02.2014” fosse “venti volte superiore rispetto a quello rilevato nel periodo antecedente dal
31.12.2005 al 31.01.2011”; ii) la erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto rilevante l'assenza di contestazione della corrispondenza tra il consumo fatturato rispetto a quello rilevato dal contatore “posto che l'oggetto della controversia investiva l'anomalia del dato di consumo [.] imputato dall'utente ad un cattivo funzionamento del misuratore”; iii) il non corretto uso delle regole che governano l'onere della prova in punto di errato funzionamento del contatore;
iv) la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva scriminato la condotta di “pur in presenza CP_1
di una riconosciuta violazione di disposizioni che regolano la materia” e nella parte in cui aveva
“ritenuto provato il supposto credito dedotto da nella contestata fattura n. 201403559696 CP_1
conferendo (alla stessa) valore di prova esclusiva e decisiva”); v) l'erroneità della sentenza in relazione alla debenza degli interessi moratori in assenza di pattuizione scritta che ne consentisse l'applicazione.
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituita in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con CP_1
vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 15.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Le doglianze formulate dall'appellante nei primi 4 motivi di impugnazione possono essere trattate unitariamente siccome tutte sostanzialmente rivolte a censurare l'errata valutazione da parte del
Tribunale delle risultanze istruttorie in uno al denunziato non corretto uso delle regole che governano l'onere della prova in punto di errato funzionamento del contatore.
Per questioni logico-giuridiche occorre procedere in limine alla disamina di detta ultima doglianza.
Costituisce dato pacifico quello per cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è strumento accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione.
L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non può, tuttavia, risolversi in un privilegio probatorio intangibile poiché l'utente conserva pur sempre il diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del misuratore ulteriormente osservandosi che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così da ultimo v. Cass., ord. 512/2025).
Per principio di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire), nondimeno, allorquando l'utente lamenti il non corretto funzionamento del contatore, presupposto necessario della contestazione è che si tratti di compiuta e non di "mera" contestazione, dovendo egli dedurre il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi del bene somministrato derivanti dalle specifiche attività
svolte, secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola (per una applicazione del principio v. ex multis Cass. 297/2020; più di recente v. Cass. 17410/2024).
Nella specie, il dedotto onere probatorio non è stato assolto dalla utente la quale, nel Parte_1
lamentare il cattivo funzionamento del contatore non ha né richiesto la verifica né ha, tantomeno, dimostrato quali presumibili consumi ha effettuato nel periodo “avuto riguardo al dato statistico normalmente rilevato nelle precedenti bollette”: a tale proposito non può omettersi di osservare che le fatture alle quali l'appellante fa riferimento al fine di individuare il suo consumo medio
(determinato in 0,35 mc/g) hanno ad oggetto non già consumi reali ma consumi presunti (v. fattura
6 n.200702037007463 e fattura n.2009022132881) cosicché le stesse si rivelano inidonee allo scopo avuto di mira.
Non può, pertanto, ritenersi fondata la censura come avente ad oggetto il non corretto funzionamento del contatore.
Ai fini di mera completezza espositiva – e nella pur ritenuta irrilevanza della questione - si osserva che neppure può ritenersi corretto l'assunto della appellante per cui “la circostanza allegata, secondo cui l'impianto a valle del contatore fosse perfettamente integro, è entrata a far parte della piattaforma probatoria ex art.115 cpc” posto che l'invocato principio di non contestazione può
ritenersi operare solo allorquando il fatto dedotto rientri nella sfera di conoscibilità della controparte
(situazione che non ricorre in riferimento alla dedotta integrità dell'impianto a valle del misuratore,
dato fattuale rispetto al quale è evidentemente estranea). CP_1
Da quanto sopra esposto consegue che deve ritenersi infondata anche ogni pretesa della appellante come finalizzata ad ottenere la condanna di alla ricontabilizzazione dei “consumi del CP_1
periodo 31.1.2011 – 17.2.2014 di cui alla fattura n.201403559696 sulla scorta dei consumi storici attribuiti all'utenza di cui è causa (media 0,35 mc/g)”, non risultando dimostrato, si ripete, l'asserito cattivo funzionamento del misuratore.
Quanto, poi, alle ulteriori questioni prospettate dall'appellante, se non può essere seriamente contestato l'inadempimento di in riferimento all'obbligo su di essa gravante di segnalare i CP_1
consumi anomali nonché in riferimento al mancato rispetto dei tempi di fatturazione, deve peraltro osservarsi che sul punto la ha lamentato che detto inadempimento ha generato “un danno” Parte_1
ulteriormente chiarendo che “al danno deve conseguire il dovuto ristoro”.
Sennonché, in materia di inadempimento, il diritto al riconoscimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di mancata ottemperanza alle obbligazioni assunte e neppure esso può
prescindere da una specifica e puntuale allegazione della esistenza di un pregiudizio provocato dall'azione e/o dalla omissione della controparte: il pregiudizio (= danno) non si pone quale conseguenza necessaria di ogni comportamento illegittimo integrante violazione delle obbligazioni assunte posto che è onere pur sempre del soggetto, asserito danneggiato, allegare e fornire la prova –
ex art.2697 c.c. – del nocumento e del nesso di causalità con l'inadempimento della controparte.
7 Ora, nella specie, la non ha mai neppure indicato (e tanto meno dimostrato) quale sia la Parte_1
tipologia della sua abitazione (se appartamento in condominio, casa indipendente etc) e neppure quale sia la consistenza del suo nucleo familiare (e neppure quali siano stati i suoi pregressi consumi storici reali).
Non senza neppure rilevare che la stessa, nella precisazione delle conclusioni, ha chiesto propriamente condannarsi a ricontabilizzare i consumi “sulla scorta dei consumi storici CP_1
attribuiti all'utenza di cui è causa come in atti e come precisati al punto 2) delle presenti conclusioni”
(che già si è osservato essere meramente presunti) laddove non ha in alcun modo proposto alcuna domanda propriamente risarcitoria.
Anche in parte qua, pertanto, non risultando provato il danno, i motivi di appello non si rivelano suscettibili di accoglimento.
Né miglior sorte merita neppure la censura secondo cui il Tribunale avrebbe “ritenuto provato il
supposto credito dedotto da nella contestata fattura n. 201403559696 conferendo (alla CP_1
stessa) valore di prova esclusiva e decisiva” essendo agevole replicare che con la detta CP_1
fattura ha chiesto il pagamento dei consumi misurati dal contatore a servizio della abitazione della appellata (del quale è stato escluso il cattivo funzionamento).
Da ultimo, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui, in violazione dell'art. 1284 c.c., ha riconosciuto in favore del Gestore del SII gli interessi moratori come da Regolamento, rilevando che la norma citata prevede che la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale deve avvenire in forma scritta.
L'assunto non merita di essere condiviso (dovendo qui richiamarsi quanto già ritenuto da questa Corte
territoriale di merito in analoghe vicende: v., tra le altre, sentenze n.16/2023; n.238/2023;
n.329/2023).
Ed invero, la fornitura di acqua è disciplinata dal Regolamento del servizio idrico integrato formato dall' ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, istituito con la legge CP_2
regionale n.4 del 4 febbraio 2015: portato di quanto precede è che le norme in esso contenute, pur di rango secondario, sono regolamentari e provenienti da un ente pubblico autorizzato dalla legge ad di emanare direttive inerenti la produzione ed erogazione dei servizi e dei beni affidata agli enti gestori.
8 Per l'effetto, il rapporto di somministrazione in disamina deve ritenersi soggetto alla disciplina regolamentare che prevede espressamente l'applicazione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento delle fatture scadute ed emesse per l'erogazione del servizio.
Per detti motivi è legittima la richiesta di interessi convenzionali nella misura stabilita nell'art. B.22
del Regolamento del S.I.I.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
1984,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 458 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Alghero presso lo studio dell'Avv. Franco Dore dal quale è rappresentata e difesa come da procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
- appellante -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti 22.10.2021, Notaio Persona_1
- appellata -
Oggetto: rapporto di somministrazione tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte ed in riforma parziale della impugnata
sentenza: 1) dichiararsi l'inadempimento della Società opposta agli obblighi di diligenza, correttezza
e informazione meglio specificati in atti e segnatamente relativi alla tempistica di lettura del
contatore e di fatturazione, alla segnalazione dei consumi anomali ed alla predisposizione delle
procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali. 2) dichiararsi, altresì, imputabile a responsabilità della Società opposta l'indebita fatturazione di consumi anomali ed
esorbitanti rispetto al normale fabbisogno dell'utente che è quello “storico” pari a mc. 0,35/g. 3) per l'effetto, ed anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1227 comma 2 cod. civ., dichiararsi non dovuta dall'appellante la somma portata dalla fattura n. 201403559696 dell'importo di € 18.390,93
relativa ai consumi dal 01.02.2011 al 17.02.2014 e dichiararsi, altresì, tenuta la Società opposta a ricontabilizzare gli stessi sulla scorta dei consumi storici attribuiti all'utenza di cui è causa come in
atti e come precisati al punto 2) delle presenti conclusioni. 4) in relazione a qualsivoglia somma che dovesse risultare dovuta dall'appellante a favore della Società opposta, dichiararsi la stessa non
tenuta al pagamento di interessi di mora ed in ogni caso e comunque dichiararsi la medesima non
tenuta al pagamento di interessi in misura ultralegale, attesa la mancata prova della sottoscrizione di un patto scritto al riguardo, così come previsto dall'art. 1284 cod. civ. 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata:
“In via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato, l'appello
proposto dalla RA avverso la sentenza di prime cure, in ogni caso, b) Parte_1
rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento e per l'effetto c) confermare in toto la sentenza n. 870/2022, pubblicata in data
31/08/2022, dal Tribunale di Sassari, in persona della Dottoressa Stefania Deiana, nel procedimento
avente R.G. n. 4312/2017; in via subordinata: d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si
ritenesse di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di primo grado n. 870/2022, pubblicata
in data 31/08/2022, dal Tribunale di Sassari, in persona della Dottoressa Stefania Deiana, R.G. n.
4312/2017, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti CP_1
di parte appellante, RA , per la fornitura idrica eseguita in suo favore Parte_1
nel periodo oggetto della fattura contestata e, conseguentemente, e) condannarla al pagamento del
2 credito così determinato in corso di causa a favore di oltre interessi per ritardato CP_1
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorar.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 3.11.2017 ha proposto opposizione nanti il Tribunale Parte_1
di Sassari avverso il D.I. n. 41 del 10 gennaio 2017, notificatole il 25.09.2017, con cui detto Giudice, su richiesta di , le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 20.203,08, CP_1
oltre interessi convenzionali e spese, oggetto delle fatture n. 201535150337 dell'importo di € 66,77;
n. 2014024503138 dell'importo di € 27,89; n. 201403559696 dell'importo di € 18.390,93; n.
201303563845 dell'importo di € 39,65; n. 2009022132881 dell'importo di € 13,48; n.
200702037007463 dell'importo di € 4,80; n. 570033189 dell'importo di € 78,61; n. 500308016 dell'importo di € 1.488,10 e n. 570138149 dell'importo di € 92,85.
Ha eccepito in limine l'inefficacia del D.I. in quanto notificato oltre il termine di cui all'art.644 cpc e l'improcedibilità della azione attesa la pendenza di un reclamo e della domanda di adesione alla procedura di conciliazione, mai evasi da CP_1
Nel merito ha esposto che 1) nel giugno 2014 le era stata consegnata copia della fattura n.
201403559696 dell'importo di € 18.390,93 e relativa al consumo di oltre tre anni (1.2.2011-
17.2.2014); 2) aveva fatto immediatamente verificare l'impianto idrico posto a servizio della propria abitazione il quale si era rivelato perfettamente integro;
3) l'anomalia dei consumi contabilizzati in tale fattura doveva, pertanto, essere ascritta ad un cattivo funzionamento del contatore o ad una errata rilevazione dei consumi.
Ha dedotto 1) l'inadempimento contrattuale di per aver omesso di tempestivamente CP_1
segnalare i consumi anomali in ossequio al disposto dell'art. B 35.1 del RII e in spregio all'impegno assunto con l'art.8 della propria Carta del Servizio;
2) che “il pagamento del corrispettivo reclamato
e per quanto superiore al normale fabbisogno di parte attrice, integrerebbe per quest'ultima un danno patrimoniale” di cui doveva essere chiamata a rispondere anche a cagione della CP_1
violazione dell'obbligo di lettura del contatore e di fatturazione bimestrale dei consumi;
3) alcunché
poteva essere preteso né a titolo di “conguaglio partite pregresse 2005-2011” né a titolo di “quota fissa di accesso al servizio”; 4) non potevano neppure ritenersi dovuti i pretesi interessi moratori
3 convenzionali stante l'assenza di idonea pattuizione scritta ex art.1284, III co, c.c.; 5) aveva CP_1
anche posto in essere una serie di condotte, parte delle quali sostanzianti pratiche commerciali scorrette, integranti inadempimenti e fonte di responsabilità risarcitoria.
Ha concluso, per quanto qui ancora rileva, come in epigrafe.
Nella contumacia di Abbanoa, all'udienza 18.3.2018 il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art.183, VI co, cpc.
Con comparsa 9.3.2018 si è costituita l'opposta la quale ha contestato la fondatezza delle eccezioni di natura preliminare prospettate dalla difesa della opponente.
Nel merito ha replicato che 1) era onere dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali,
senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore e potendo anche procedere alla autolettura del misuratore a servizio della propria abitazione;
2) “il contatore era risultato correttamente funzionante e integro per stessa ammissione” dell'opponente; 3) i conguagli per le partite pregresse nonché la quota fissa di accesso dovevano intendersi ritualmente dovuti pur manifestando l'esponente – anche in considerazione della proposizione di una class action presso il
Tribunale di Cagliari – “la propria disponibilità a sospendere ogni azione relativa al recupero del
credito di fatture aventi ad oggetto i conguagli regolatori”; 4) del pari, erano dovuti gli interessi convenzionali stante il disposto dell'art.B.22 del RII e dell'allegato D al medesimo.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 870/2022 del
31.8.2022 ha 1) dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
2) condannato l'opponente Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di € 18.714,98 oltre interessi di mora, spese rifuse CP_1
per ½.
Segnatamente, il Tribunale, in riferimento alla lamentata “anomalia dei consumi fatturati in oltre €
18.000,00 per il triennio dal 1° febbraio 2011 al 17 febbraio 2014, nettamente superiori alla media
dei consumi statisticamente attinenti ad una famiglia media”, ha ritenuto la doglianza inidonea ad elidere il relativo obbligo di pagamento stante l'assenza di concreti elementi di valutazione idonei a verificare ricorrenza, consistenza ed entità della ritenuta anomalia;
ha, altresì, ritenuto non dimostrata la ricorrenza “dei consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente che il Regolamento del Servizio idrico impone al gestore di
4 evidenziare prontamente in fattura" e affermato che in “difetto di ulteriori riscontro fattuali
l'eventuale violazione del dovere di segnalazione - in uno alla omessa fatturazione bimestrale e alla mancata lettura periodica del contatore - non potrebbe(ro) di per sé giustificare il mancato pagamento del corrispettivo dovuto”.
Ha, indi, 1) ritenuto infondate, siccome generiche, le doglianze relative alla “quota fissa di accesso al servizio"; 2) accolto la pretesa relativa al pagamento dei conguagli regolatori per “partite pregresse”, non dovuti;
3) disatteso le questioni relative agli interessi di mora, questi dovuti in forza del meccanismo di integrazione legale del contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c.; 4) ritenuto indimostrato che avesse posto in essere pratiche commerciali scorrette. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello la con il quale ha lamentato: i) la erronea Parte_1
interpretazione delle risultanze processuali con specifico riferimento alla anomalia dei consumi nel triennio 2011-2014 e ciò nonostante che “il dato di consumo rilevato nel periodo dal 31.11.2011 al
17.02.2014” fosse “venti volte superiore rispetto a quello rilevato nel periodo antecedente dal
31.12.2005 al 31.01.2011”; ii) la erroneità della sentenza nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto rilevante l'assenza di contestazione della corrispondenza tra il consumo fatturato rispetto a quello rilevato dal contatore “posto che l'oggetto della controversia investiva l'anomalia del dato di consumo [.] imputato dall'utente ad un cattivo funzionamento del misuratore”; iii) il non corretto uso delle regole che governano l'onere della prova in punto di errato funzionamento del contatore;
iv) la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva scriminato la condotta di “pur in presenza CP_1
di una riconosciuta violazione di disposizioni che regolano la materia” e nella parte in cui aveva
“ritenuto provato il supposto credito dedotto da nella contestata fattura n. 201403559696 CP_1
conferendo (alla stessa) valore di prova esclusiva e decisiva”); v) l'erroneità della sentenza in relazione alla debenza degli interessi moratori in assenza di pattuizione scritta che ne consentisse l'applicazione.
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituita in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con CP_1
vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 15.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Le doglianze formulate dall'appellante nei primi 4 motivi di impugnazione possono essere trattate unitariamente siccome tutte sostanzialmente rivolte a censurare l'errata valutazione da parte del
Tribunale delle risultanze istruttorie in uno al denunziato non corretto uso delle regole che governano l'onere della prova in punto di errato funzionamento del contatore.
Per questioni logico-giuridiche occorre procedere in limine alla disamina di detta ultima doglianza.
Costituisce dato pacifico quello per cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è strumento accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione.
L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non può, tuttavia, risolversi in un privilegio probatorio intangibile poiché l'utente conserva pur sempre il diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del misuratore ulteriormente osservandosi che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così da ultimo v. Cass., ord. 512/2025).
Per principio di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire), nondimeno, allorquando l'utente lamenti il non corretto funzionamento del contatore, presupposto necessario della contestazione è che si tratti di compiuta e non di "mera" contestazione, dovendo egli dedurre il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi del bene somministrato derivanti dalle specifiche attività
svolte, secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola (per una applicazione del principio v. ex multis Cass. 297/2020; più di recente v. Cass. 17410/2024).
Nella specie, il dedotto onere probatorio non è stato assolto dalla utente la quale, nel Parte_1
lamentare il cattivo funzionamento del contatore non ha né richiesto la verifica né ha, tantomeno, dimostrato quali presumibili consumi ha effettuato nel periodo “avuto riguardo al dato statistico normalmente rilevato nelle precedenti bollette”: a tale proposito non può omettersi di osservare che le fatture alle quali l'appellante fa riferimento al fine di individuare il suo consumo medio
(determinato in 0,35 mc/g) hanno ad oggetto non già consumi reali ma consumi presunti (v. fattura
6 n.200702037007463 e fattura n.2009022132881) cosicché le stesse si rivelano inidonee allo scopo avuto di mira.
Non può, pertanto, ritenersi fondata la censura come avente ad oggetto il non corretto funzionamento del contatore.
Ai fini di mera completezza espositiva – e nella pur ritenuta irrilevanza della questione - si osserva che neppure può ritenersi corretto l'assunto della appellante per cui “la circostanza allegata, secondo cui l'impianto a valle del contatore fosse perfettamente integro, è entrata a far parte della piattaforma probatoria ex art.115 cpc” posto che l'invocato principio di non contestazione può
ritenersi operare solo allorquando il fatto dedotto rientri nella sfera di conoscibilità della controparte
(situazione che non ricorre in riferimento alla dedotta integrità dell'impianto a valle del misuratore,
dato fattuale rispetto al quale è evidentemente estranea). CP_1
Da quanto sopra esposto consegue che deve ritenersi infondata anche ogni pretesa della appellante come finalizzata ad ottenere la condanna di alla ricontabilizzazione dei “consumi del CP_1
periodo 31.1.2011 – 17.2.2014 di cui alla fattura n.201403559696 sulla scorta dei consumi storici attribuiti all'utenza di cui è causa (media 0,35 mc/g)”, non risultando dimostrato, si ripete, l'asserito cattivo funzionamento del misuratore.
Quanto, poi, alle ulteriori questioni prospettate dall'appellante, se non può essere seriamente contestato l'inadempimento di in riferimento all'obbligo su di essa gravante di segnalare i CP_1
consumi anomali nonché in riferimento al mancato rispetto dei tempi di fatturazione, deve peraltro osservarsi che sul punto la ha lamentato che detto inadempimento ha generato “un danno” Parte_1
ulteriormente chiarendo che “al danno deve conseguire il dovuto ristoro”.
Sennonché, in materia di inadempimento, il diritto al riconoscimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di mancata ottemperanza alle obbligazioni assunte e neppure esso può
prescindere da una specifica e puntuale allegazione della esistenza di un pregiudizio provocato dall'azione e/o dalla omissione della controparte: il pregiudizio (= danno) non si pone quale conseguenza necessaria di ogni comportamento illegittimo integrante violazione delle obbligazioni assunte posto che è onere pur sempre del soggetto, asserito danneggiato, allegare e fornire la prova –
ex art.2697 c.c. – del nocumento e del nesso di causalità con l'inadempimento della controparte.
7 Ora, nella specie, la non ha mai neppure indicato (e tanto meno dimostrato) quale sia la Parte_1
tipologia della sua abitazione (se appartamento in condominio, casa indipendente etc) e neppure quale sia la consistenza del suo nucleo familiare (e neppure quali siano stati i suoi pregressi consumi storici reali).
Non senza neppure rilevare che la stessa, nella precisazione delle conclusioni, ha chiesto propriamente condannarsi a ricontabilizzare i consumi “sulla scorta dei consumi storici CP_1
attribuiti all'utenza di cui è causa come in atti e come precisati al punto 2) delle presenti conclusioni”
(che già si è osservato essere meramente presunti) laddove non ha in alcun modo proposto alcuna domanda propriamente risarcitoria.
Anche in parte qua, pertanto, non risultando provato il danno, i motivi di appello non si rivelano suscettibili di accoglimento.
Né miglior sorte merita neppure la censura secondo cui il Tribunale avrebbe “ritenuto provato il
supposto credito dedotto da nella contestata fattura n. 201403559696 conferendo (alla CP_1
stessa) valore di prova esclusiva e decisiva” essendo agevole replicare che con la detta CP_1
fattura ha chiesto il pagamento dei consumi misurati dal contatore a servizio della abitazione della appellata (del quale è stato escluso il cattivo funzionamento).
Da ultimo, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui, in violazione dell'art. 1284 c.c., ha riconosciuto in favore del Gestore del SII gli interessi moratori come da Regolamento, rilevando che la norma citata prevede che la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale deve avvenire in forma scritta.
L'assunto non merita di essere condiviso (dovendo qui richiamarsi quanto già ritenuto da questa Corte
territoriale di merito in analoghe vicende: v., tra le altre, sentenze n.16/2023; n.238/2023;
n.329/2023).
Ed invero, la fornitura di acqua è disciplinata dal Regolamento del servizio idrico integrato formato dall' ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, istituito con la legge CP_2
regionale n.4 del 4 febbraio 2015: portato di quanto precede è che le norme in esso contenute, pur di rango secondario, sono regolamentari e provenienti da un ente pubblico autorizzato dalla legge ad di emanare direttive inerenti la produzione ed erogazione dei servizi e dei beni affidata agli enti gestori.
8 Per l'effetto, il rapporto di somministrazione in disamina deve ritenersi soggetto alla disciplina regolamentare che prevede espressamente l'applicazione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento delle fatture scadute ed emesse per l'erogazione del servizio.
Per detti motivi è legittima la richiesta di interessi convenzionali nella misura stabilita nell'art. B.22
del Regolamento del S.I.I.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
1984,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9