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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 846/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250013486972000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n.017 2025 0013486972, a lei notificata il 25.09.2025, relativa a Tassa automobilistica, anno 2020, dell'importo di
€ 307,39. Trattasi di cartella di pagamento che richiama l'avviso di accertamento n.06426567758, notificato il
27.07.2023.
L'istante ha eccepito la mancata notifica dell'atto impositivo prodromico;
la prescrizione;
l'invalidità della notifica della cartella avvenuta a mezzo PEC e priva di firma digitale;
l'illegittimità della richiesta delle sanzioni e degli interessi;
la violazione dell'art.7 della L.212/2000.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale dell'adita Corte, in favore della Corte di Napoli;
sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella;
rilevava che l'obbligo di motivazione riguardasse gli atti della P.A. e non quelli della riscossione e che non fosse necessario allegare alla cartella gli atti nella medesima richiamati, non trattandosi di nuovo atto impositivo;
infine rilevava che gli interessi fossero stati calcolati ed applicati come per legge.
Con memorie del 29.01 e del 31.01.2026 la ricorrente rilevava che la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria si radicasse con riferimento alla sede dell'ente che ha emesso l'atto impugnato, nel caso di specie, ADER;
insisteva nella prescrizione della pretesa, non essendo stato prodotto alcun atto interruttivo della medesima.
Fissata l'udienza di trattazione al 10 febbraio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto con ogni conseguenza di legge.
Viene sottoposto all'esame della Corte la cartella di pagamento n.017 2025 0013486972, notificata alla ricorrente in data 25.09.2025, relativa a Tassa automobilistica, anno 2020, dell'importo di € 307,39, con riferimento al veicolo targato Targa_1
Trattasi di cartella di pagamento che richiama l'avviso di accertamento n.06426567758, notificato il
27.07.2023.
Preliminarmente, la Corte riconosce la propria competenza territoriale, con riferimento alla sede dell'Ente che ha emesso l'atto impugnato che, nel caso di specie, è Agenzia Entrate Riscossione di Benevento.
Orbene, l'eccezione di parte ricorrente in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'impugnata cartella, risulta fondata e merita accoglimento, non avendo né ADER, né la Regione Campania, che ometteva finanche di costituirsi, offerto alla Corte invece la prova contraria.
La mancanza di idonea documentazione probatoria in ordine all'esistenza dell'avviso di accertamento riportato nell'atto impugnato e della sua notifica nella data riportata, non consente la verifica dell'irregolarità del comportamento fiscale da parte del contribuente;
ed invero, la norma detta una precisa sequenza procedimentale nella quale l'esercizio della pretesa tributaria si dipana dall'atto impositivo, alla cartella di pagamento, ed all'eventuale avviso di mora e/o intimazione;
pertanto, il mancato rispetto della sequenza determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione, che, incidendo sulla progressione di atti come stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria.
Inoltre, occorre altresì rilevare l'intervenuta prescrizione della pretesa;
ritiene la Corte che il termine prescrizionale del credito, nel caso di specie triennale (trattandosi di Tassa automobilistica, imposta locale), risulta maturato, in quanto, risalendo la pretesa all'anno 2020, ed in mancanza di alcun atto interruttivo, rispetto la notifica della cartella di pagamento impugnata (alla data del 25.09.2025) sono trascorsi i tre anni. L'accoglimento di tali motivi di ricorso può ritenersi assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate, con conseguente annullamento dell'atto impositivo emesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in €70,00 con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento,10.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 846/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250013486972000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n.017 2025 0013486972, a lei notificata il 25.09.2025, relativa a Tassa automobilistica, anno 2020, dell'importo di
€ 307,39. Trattasi di cartella di pagamento che richiama l'avviso di accertamento n.06426567758, notificato il
27.07.2023.
L'istante ha eccepito la mancata notifica dell'atto impositivo prodromico;
la prescrizione;
l'invalidità della notifica della cartella avvenuta a mezzo PEC e priva di firma digitale;
l'illegittimità della richiesta delle sanzioni e degli interessi;
la violazione dell'art.7 della L.212/2000.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale dell'adita Corte, in favore della Corte di Napoli;
sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella;
rilevava che l'obbligo di motivazione riguardasse gli atti della P.A. e non quelli della riscossione e che non fosse necessario allegare alla cartella gli atti nella medesima richiamati, non trattandosi di nuovo atto impositivo;
infine rilevava che gli interessi fossero stati calcolati ed applicati come per legge.
Con memorie del 29.01 e del 31.01.2026 la ricorrente rilevava che la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria si radicasse con riferimento alla sede dell'ente che ha emesso l'atto impugnato, nel caso di specie, ADER;
insisteva nella prescrizione della pretesa, non essendo stato prodotto alcun atto interruttivo della medesima.
Fissata l'udienza di trattazione al 10 febbraio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto con ogni conseguenza di legge.
Viene sottoposto all'esame della Corte la cartella di pagamento n.017 2025 0013486972, notificata alla ricorrente in data 25.09.2025, relativa a Tassa automobilistica, anno 2020, dell'importo di € 307,39, con riferimento al veicolo targato Targa_1
Trattasi di cartella di pagamento che richiama l'avviso di accertamento n.06426567758, notificato il
27.07.2023.
Preliminarmente, la Corte riconosce la propria competenza territoriale, con riferimento alla sede dell'Ente che ha emesso l'atto impugnato che, nel caso di specie, è Agenzia Entrate Riscossione di Benevento.
Orbene, l'eccezione di parte ricorrente in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'impugnata cartella, risulta fondata e merita accoglimento, non avendo né ADER, né la Regione Campania, che ometteva finanche di costituirsi, offerto alla Corte invece la prova contraria.
La mancanza di idonea documentazione probatoria in ordine all'esistenza dell'avviso di accertamento riportato nell'atto impugnato e della sua notifica nella data riportata, non consente la verifica dell'irregolarità del comportamento fiscale da parte del contribuente;
ed invero, la norma detta una precisa sequenza procedimentale nella quale l'esercizio della pretesa tributaria si dipana dall'atto impositivo, alla cartella di pagamento, ed all'eventuale avviso di mora e/o intimazione;
pertanto, il mancato rispetto della sequenza determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione, che, incidendo sulla progressione di atti come stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria.
Inoltre, occorre altresì rilevare l'intervenuta prescrizione della pretesa;
ritiene la Corte che il termine prescrizionale del credito, nel caso di specie triennale (trattandosi di Tassa automobilistica, imposta locale), risulta maturato, in quanto, risalendo la pretesa all'anno 2020, ed in mancanza di alcun atto interruttivo, rispetto la notifica della cartella di pagamento impugnata (alla data del 25.09.2025) sono trascorsi i tre anni. L'accoglimento di tali motivi di ricorso può ritenersi assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate, con conseguente annullamento dell'atto impositivo emesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in €70,00 con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento,10.2.2026