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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/12/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
BA DE ON Presidente
AN CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 163/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(p.i. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore Sig. ; Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Luccitti
appellante
contro
(c.f. ), in persona del pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Di Marco e Fabrizio Paolini;
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1080/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 25 luglio 2023.
All'udienza tenutasi in data 25 novembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, ed in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento del in relazione al Controparte_1 contratto di appalto stipulato con la in data 05/04/2018 e agli atti Parte_1 negoziali ad essi connessi, ivi compresi la Determinazione n. 557-29/2019 del
05/04/2019, e, comunque, all'esecuzione delle opere descritte nell'atto di citazione, per
i fatti ivi descritti;
2) accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., di ricevere, per il contratto di appalto stipulato con il CP_1
in data 05/04/2018 e per gli atti negoziali ad essi con-nessi, ivi compresi la
[...]
Determinazione n. 557-29/2019 del 05/04/2019, e, comunque, per l'esecuzione delle opere descritte nell'atto di citazione, il seguente importo o quello diverso risultanti di giustizia: € 115.234,97, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs, 231/2002 dal 16 maggio
2020 e sino all'integrale pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria;
3) per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a pagare in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 gli importi come sopra accertati;
4) in via subordinata: accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa in favore del convenuto ed in danno dall'attrice, per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., a versare Controparte_1
pag. 2/17 alla in persona del legale rappresentante p.t., un indennizzo ex art. Parte_1
2041 c.c. pari ad € 115.234,97, oltre agli interessi legali dal 16 maggio 2020 e sino all'integrale pagamento e alla rivalutazione monetaria, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia anche in via equitativa;
in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare la condotta illecita ex art. 2043 e ss. c.c. del convenuto e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire Controparte_1 la in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo come sopra Parte_1 quantificato;
5) in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, ponendo definitivamente a carico del medesimo le spese di
CTU;
6) condannare, conseguentemente, l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 5.071,42 quale compenso da quest'ultima corrisposto in primo grado al CTU, nonché l'importo di € 208,75 a titolo di imposta di registrazione della prima sentenza, oltre interessi come per legge al tasso tempo per tempo vigente ex art. 1284, comma 1, c.c. da ciascun pagamento sino alla notifica del presente atto e al tasso maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c., per quelli successivi sino al saldo.”.
Conclusioni dell'appellato, in citazione e non modificate:
“Per tutte le argomentazioni sin qui esposte, richiamate tutte le eccezioni, deduzioni difensive e domande svolte nel primo grado di giudizio, il conclude Controparte_1 per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese del secondo grado di giudizio, oltre accessori (oneri riflessi) come per legge.
Con ogni salvezza e riserva”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1080/2023 pubblicata in data 25 luglio 2023 il
Tribunale di Pescara rigettava le domande proposte dalla nei confronti del Parte_1
con le quali era stata chiesta la condanna al pagamento della Controparte_1
pag. 3/17 somma pari a Euro 115.234,97, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli pattuiti nel contratto di appalto stipulato con il medesimo o, in subordine, al pagamento CP_1 della somma sopra indicata a titolo di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041
c.c. ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
1.1 Aveva dedotto la a fondamento della proposta azione: Parte_1
- di aver stipulato con il un contratto di appalto a corpo per Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dell'istituto scolastico San
SI di per un importo complessivo pari a euro 506.279,11; CP_1
- di aver eseguito, a causa di talune lacune progettuali, ulteriori lavori commissionati dalla stazione appaltante, come risulta dalle determine dirigenziali del 15/11/2018 e del 5/04/2019, inseriti in atti negoziali connessi al contratto di appalto principale;
- di aver iscritto in contabilità una riserva di euro 115.234,97 per l'esecuzione degli ulteriori lavori commissionati, non avendo provveduto il alla CP_1 contabilizzazione integrale degli stessi;
- di ritenere la suddetta riserva ammissibile e tempestiva, diversamente da quanto sostenuto dall'Ente, in quanto il contratto di appalto nulla prevedeva in ordine alle modalità e ai tempi di iscrizione della riserva, tenuto conto del fatto che dovesse trovare applicazione il D.M. n. 49/2018 il quale aveva abrogato la norma relativa alla forma e al contenuto delle riserve;
- di ritenere in ogni caso la riserva tempestiva in quanto, anche a voler applicare la normativa precedente all'introduzione del D.M. n. 49/2018, la stessa sarebbe stata iscritta nel primo atto contabile dell'appalto idoneo a riceverla;
- di ritenere illegittimi i certificati di regolare esecuzione emessi dal CP_1
, in quanto adottati in assenza di contraddittorio con la ditta appaltatrice,
[...] con conseguente illegittimità anche degli atti successivi, tra i quali andava pag. 4/17 annoverato anche quello con il quale l'Ente non aveva accolto le riserve iscritte dalla Parte_1
- di ritenere inadempiente l'Ente e di avere diritto, di conseguenza, al pagamento del corrispettivo pari a euro 115.234,97, secondo quanto previsto dall'art. 1655
c.c. o, in subordine, dall'art. 1657 c.c.;
- di avere diritto, in subordine, all'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento del ex art. 2041 c.c.; in ulteriore subordine, di avere diritto al Controparte_1 risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale dell'Ente prevista dall'art. 2043 c.c. e 2049 c.c.
1.2 Istruita la causa, anche a mezzo di CTU, il primo giudice riteneva, in primo luogo, che le tesi offerte dalla parte attrice non fossero condivisibili dovendo, di conseguenza, rigettare le domande dalla stessa avanzate.
In particolare, con riferimento alla domanda di condanna al pagamento di maggiori compensi, veniva rilevato, preliminarmente, come il D.M. n. 49/2018 fosse entrato in vigore in data 30/05/2018, ovvero successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara risalente al 20/11/2017 e a quella in cui era avvenuta la stipula del contratto di appalto, il 5/04/2018. Alla luce di ciò, il primo giudice riteneva applicabile la disciplina di cui al DPR 207/2010 in luogo di quella introdotta dal sopra menzionato decreto ministeriale. Tanto premesso, osservava che, in applicazione dell'art. 191, comma 2
DPR 207/2010 relativo alle tempistiche e alle modalità con le quali far valere le riserve, la avesse “apposto formale riserva solo all'atto della sottoscrizione del Parte_1 conto finale del 20.2.2020, incorrendo, così, in decadenza, ai sensi della disciplina cennata”.
Con riferimento, invece, al contenuto della riserva apposta dall'appaltatrice, l'elaborato peritale del CTU evidenziava come la stessa avesse ad oggetto solo i lavori aggiuntivi e non la totalità delle opere da eseguire e che la maggior parte delle voci delle lavorazioni indicate faceva riferimento al cosiddetto ordine di servizio n.
5. Relativamente a queste, il primo giudice riteneva la riserva tardiva. Quanto alle voci non ricomprese all'interno dell'ordine di servizio n. 5, il Tribunale di Pescara riteneva che l'appaltatrice non avesse pag. 5/17 assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, tenuto conto che, “a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente iscritte, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione grava sull'appaltatore (ex multis Cass. 20.9.2022 n. 27451)”.
Con riferimento, poi, alla prospettata illegittimità dei certificati di regolare esecuzione derivante dall'adozione degli stessi in assenza di contradditorio con la e, Parte_1 di conseguenza, dell'illegittimità “derivata” dell'atto con il quale la stazione appaltante aveva respinto le riserve dell'appaltatrice, il giudice di prime cure riteneva la doglianza in esame formulata in modo generico nonché sprovvista di argomentazioni utili a suffragare la circostanza dedotta. Si osservava, infatti, che l'adozione del certificato di regolare esecuzione dei lavori non richiede un preventivo contraddittorio con l'appaltatrice.
In secondo luogo, relativamente alla domanda di indebito arricchimento da parte dell'Ente, si evidenziava l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c. per l'accoglimento della relativa domanda. In particolare, con specifico riferimento al requisito della sussidiarietà dell'azione previsto dall'art. 2042 c.c., veniva rilevato che la parte attrice fondava la propria pretesa, in via principale, su un titolo contrattuale il quale, attribuendo alla un'azione con la quale far valere la propria pretesa, Parte_1 impediva di soddisfare il requisito della carenza ab origine dell'azione medesima e, dunque, della sussidiarietà.
Da ultimo, veniva rigettata anche la domanda, ulteriormente subordinata, di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in quanto la parte attrice non avrebbe fornito la prova rigorosa della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla norma in questione.
In conclusione, il primo giudice concludeva per il rigetto delle domande attrici condannando, in virtù del principio di soccombenza, la al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Parte_1 per i motivi di seguito indicati:
pag. 6/17 2.1 “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 191, comma 2, DPR n. 207/2010 –
Errata applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova - Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.”.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la riserva apposta dalla in data 20/02/202 per un importo pari a Parte_1 euro 115.234,97.
In particolare, la società appellante lamenta l'inadempimento del per Controparte_1 non aver riconosciuto in favore della stessa il corrispettivo dovuto per le lavorazioni aggiuntive poste in essere. La decisione del primo giudice, dunque, sarebbe errata perché fondata sulle risultanze della CTU in relazione alla sostenuta impossibilità di collocare in un arco temporale definito la maggior parte delle lavorazioni oggetto di riserva addossando, inoltre, “gli esiti di tale mancato accertamento peritale alla odierna concludente”.
La sentenza impugnata sarebbe errata, altresì, in chiave di prospettazione, anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di disattendere le conclusioni rassegnate dal CTU con riferimento a talune lavorazioni oggetto di riserva ritenute dallo stesso tempestive non riconoscendo, dunque, il minor importo pari a euro 16.873,19.
2.2 “Erroneità delle risultanze peritali condivise dal Tribunale con la sentenza gravata
– Richiesta di rinnovazione della CTU”.
Con il secondo motivo di doglianza si contestano le risultanze della CTU, in quanto la stessa costituirebbe il frutto di una valutazione solo parziale della documentazione acquisita in atti.
Tale omissione avrebbe condotto il CTU a ritenere di non poter collocare temporalmente molteplici lavorazioni oggetto di riserva determinando, di conseguenza, la soccombenza in giudizio dell'odierna appellante.
Si afferma, infatti, che “non risponde al vero la circostanza addotta dal CTU secondo cui l'attrice non avrebbe fornito prova della tempestività delle riserve, laddove l'esame
pag. 7/17 dei documenti in atti (anche alla luce delle note esplicative fornite in corso di operazioni peritali) avrebbe consentito la certa collocazione temporale dei lavori” (atto di citazione in appello pag. 28). Viene reiterata, dunque, la richiesta di Parte_1 rinnovazione della CTU al fine di colmare le lamentate lacune dell'elaborato peritale redatto nel giudizio di primo grado.
2.3 “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 191, comma 2, DPR n. 207/2010 nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle riserve apposte dalla Pt_1 anche con riferimento ai nn. 11, 12, 13, 14, 41, 56 e 73 del relativo computo metrico -
Errata applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova - Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.. Mancata valutazione delle risultanze peritali”.
Con il terzo motivo di doglianza l'appellante, ribadendo i primi due motivi di appello, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, discostandosi dalle valutazioni del CTU, non ha ritenuto ammissibili le riserve apposte dalla con riferimento alle lavorazioni non collocabili in un arco temporale Parte_1 definito da parte del consulente.
In particolare, relativamente alle voci n. 11, 12, 13, 14, 41, 56 e 73, il CTU ha sostenuto che “le voci in questione sarebbero state sottoscritte in un arco temporale non espressamente definito, ma che le stesse risulterebbero, comunque, ammissibili in quanto relative a lavorazioni integrative e a maggiori compensi di opere eseguite nell'ambito delle c.d. lavorazioni aggiuntive” (sentenza Tribunale di Pescara, pag. 7).
Il primo giudice, dunque, avrebbe dovuto quantomeno riconoscere la tempestività della riserva relativa alle suddette lavorazioni e condannare l'Ente appellato al pagamento dell'importo pari a euro 16.873,19.
2.4 “Riproposizione ex art. 346 C.p.c. della domanda, proposta in via principale, di condanna del Committente al pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatrice pari al complessivo importo indicato nelle riserve o, in via subordinata, a quello minore di cui alle riserve indicate dal CTU del primo grado come tempestive”.
pag. 8/17 Con il quarto motivo di appello la società chiede, nell'ipotesi in cui Parte_1 vengano accolti i precedenti motivi di impugnazione, la condanna del CP_1
al pagamento degli importi richiesti dall'appellante, con riconoscimento degli
[...]
“interessi legali di mora” di cui all'art. 2, comma 1, lett. E) D.Lgs 231/2002.
2.5 “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2041 c.c. - errata valutazione delle risultanze documentali acquisite nel giudizio di primo grado – Mancata applicazione del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c.”.
Con il quinto motivo di doglianza l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.
L'appellante ritiene, infatti, che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. debba essere accolta, in quanto le lavorazioni oggetto del giudizio non sarebbero confluite in uno specifico titolo contrattuale. Pertanto, sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento dell'azione in esame e per la condanna del a rifondere l'appellante del vantaggio Controparte_1 patrimoniale acquisito.
2.6 “Violazione e/o errata applicazione del principio dell'onere della prova – Errata valutazione delle risultanze probatorie - Errata applicazione dei criteri di liquidazione del danno e mancata applicazione dell'art. 1226 c.c.”.
Con il sesto motivo di appello la contesta la sentenza del giudice di prime Parte_1 cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento di cui all'art. 2043 c.c.
In particolare, l'appellante afferma che, sulla base di quanto emerso nell'elaborato peritale del CTU e dalla documentazione in atti, emerge chiaramente la responsabilità dell'Ente a titolo di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c.
Si ribadisce, in conclusione, che “le suddette risultanze probatorie – tutte ritualmente acquisite
in atti nel corso della espletata istruttoria a tacere della dichiarata tardività delle stesse ad opera del primo Giudice - comprovino a pieno la condotta colposa del CP_1
e la sua conseguente responsabilità nei confronti dell'odierna appellante,
[...] quantomeno ex art. 2049 c.c.”. pag. 9/17 2.7 “Errata statuizione sulle spese processuali – Violazione artt. 91 e ss. C.p.c. –
Domanda di restituzione delle somme già versate dalla appellante in esecuzione della sentenza gravata”.
Da ultimo, con il settimo motivo di doglianza l'appellante chiede, quale conseguenza dell'eventuale accoglimento dei motivi di appello, l'integrale riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite.
3. Si è costituito in grado di appello il contestando nel merito la Controparte_1 fondatezza del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 1080/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 Nel merito infondato risulta essere il primo motivo di appello, inerente alla violazione e/o errata applicazione dell'art. 191, comma 2 DPR 207/2010, dei criteri di riparto dell'onere della prova e alla violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
4.1.2. Preliminarmente, appare opportuno chiarire che, nel caso in esame, deve trovare applicazione la disciplina delle riserve prevista dall'art. 191 D.P.R. 207/2010. Sebbene, infatti, il D.M. 49/2018 abbia disposto l'abrogazione della norma in esame, lo stesso è entrato in vigore il 30/05/2018, ovvero in un momento successivo rispetto alla pubblicazione del bando di gara oggetto del giudizio, in data 20/11/2017, e alla stipula del contratto di appalto in esame, risalente al 5/04/2018). La disciplina introdotta con il
D.M. 49/2018 opera, dunque, solo per i bandi di gara successivi al 30/05/2018.
4.1.3 Chiarito ciò, l'art. 191 comma 2 D.P.R. 207/2010 stabilisce che “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
pag. 10/17 La disposizione in esame richiede, dunque, l'iscrizione tempestiva delle riserve al fine di non incorrere in una decadenza.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, deve osservarsi che l'appellante ha provveduto ad apporre una formale riserva solo al momento della sottoscrizione del conto finale del 20/02/2020 incorrendo, di conseguenza, nella decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 191 D.P.R. 207/2010. Come emerge dall'elaborato di CTU, infatti, “la predetta domanda/riserva è stata apposta soltanto al Conto Finale, non avendo l'impresa espresso alcuna domanda e riserva in corso d'opera, Parte_1 nei SAL e/o sul registro di contabilità. La scelta dell'appaltatore di formulare la sua domanda/riserva solo al termine dei lavori, pone in tal caso lo stesso atto in evidente situazione di inammissibilità”.
Non può essere condivisa la ricostruzione offerta dalla secondo cui “il Parte_1
Consulente, dopo aver rilevato in perizia la presunta impossibilità di risalire all'epoca di esecuzione della più parte delle opere contestate, è comunque pervenuto ad accertare la tardività delle riserve relativamente apposte dall'Appaltatrice sull'unico dato fattuale che dette opere sarebbero riconducibili all'Ods n. 5” (atto di citazione in appello pag. 21). Nell'elaborato peritale, infatti, il CTU ha accertato che Parte_1 la maggior parte delle lavorazioni oggetto della riserva siano riconducibili all'Ordine di
Servizio n. 5 del 08/04/2019 e, per tale ragione, non sussiste l'impossibilità di risalire all'epoca di esecuzione delle opere in contestazione. Afferma il consulente, infatti, che
“nel caso di cui trattasi la riserva formulata espressamente, come sopra documentato, individuando la maggior parte delle lavorazioni, per le quali l'appaltatore riconduce la domanda, all' Ordine di Servizio n.5 e quindi risulta essere tardiva”. Pertanto, in considerazione del fatto che l'Ordine di Servizio n. 5 è stato adottato l'8/04/2019 e il conto finale il 20/02/2020, la riserva in questione deve considerarsi tardiva.
Relativamente, invece, alle voci non riconducibili nel novero di quelle descritte dall'Ordine di Servizio n. 5, ossia alle voci repertate nel computo metrico con i numeri
11, 12, 13, 14, 41, 56 e 73, il CTU ha sostenuto che le stesse non possono essere collocate all'interno di un segmento temporale definito. Per tali lavorazioni deve pag. 11/17 rilevarsi tuttavia, come meglio si dirà a breve, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante con la conseguenza che la riserva iscritta deve considerarsi parimenti tardiva.
4.1.4 Con riferimento, infatti, all'errore, prospettato dalla in cui sarebbe Parte_1 incorso il giudice di prime cure relativamente alla corretta applicazione del principio dell'onere della prova, deve osservarsi che il vizio lamentato è privo di fondamento.
Sebbene sia corretto l'assunto della parte appellante ove afferma, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio” (atto di citazione in appello pag. 22), è altrettanto vero che, nel caso in esame, il Parte_1 Controparte_1 ha eccepito la tardività della riserva da parte della nella parte in cui ha Parte_1 sostenuto che “non può che confermarsi la tardività della riserva formulata dalla
iscritta solo alla sottoscrizione del conto finale dei lavori del 20 febbraio Parte_1
2020. Nessuna riserva, infatti, è stata presentata precedentemente, né in occasione della sottoscrizione degli undici stati di avanzamento lavori e dei nove ordini di servizio del Direttore dei Lavori, né all'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori del 3 gennaio 2020, attestante la regolare ultimazione dei lavori al 31 dicembre
2019” (comparsa di costituzione e risposta fascicolo di I° grado, Controparte_1 pag. 16-17).
Sul punto, appare utile ribadire il principio per il quale, “a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione - secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore” (Cass.
n. 27451/2022; Cass. n. 14361/2000; Cass. n. 1637/2006; Cass. n. 7805/2018).
L'iscrizione della riserva, quindi, non è di per sé idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'appaltatore, tenuto conto del fatto che l'art. 2697 c.c. stabilisce che chi pag. 12/17 vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Ente appellato ha, dunque, correttamente eccepito il difetto di tempestività della riserva;
tuttavia, la non ha provveduto a fornire la prova sulla stessa Parte_1 gravante circa la tempestività della riserva medesima e, per tale ragione, la stessa deve considerarsi tardiva.
4.2 Anche il secondo motivo di doglianza, con il quale si contestano le risultanze peritali condivise dal Tribunale con la sentenza gravata, non può trovare accoglimento.
Non può essere condiviso, infatti, l'assunto dell'appellante secondo cui vi sarebbe una grave omissione del CTU “nella parte in cui ritiene di non poter condurre, alla luce della documentazione presente in atti, un accertamento sulla collocazione temporale delle lavorazioni oggetto di riserva, così di fatto adducendo una sorta di impossibilità di risalire alla data di esecuzione delle stesse” (atto di citazione in appello Parte_1
pag. 24).
[...]
Come chiarito in precedenza, il CTU, nel corposo ed esaustivo elaborato peritale, ha collocato la maggior parte delle lavorazioni oggetto di riserva nell'Ordine di Servizio n.
5 dell'8/04/2019, ovvero in un arco temporale ben definito. In considerazione del fatto che la riserva è stata apposta dall'appellante solo al Conto finale del 20/02/2020, la stessa deve considerarsi tardiva.
Con riferimento, invece, alle lavorazioni non riconducibili all'interno del predetto
Ordine di Servizio, deve osservarsi che per queste sussisteva, come evidenziato in precedenza, l'onere in capo alla di provare la tempestività della riserva, in Parte_1 virtù del principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Anche in relazione ad esse, dunque, la riserva iscritta dalla parte appellante deve ritenersi tardiva.
4.3 Per tutte le ragioni sopra esposte, non possono trovare accoglimento il terzo ed il quarto motivo di appello proposti dalla Parte_1
pag. 13/17 In particolare, con riferimento al terzo motivo, con il quale si contesta l'inammissibilità della riserva relativa alle lavorazioni non ricomprese nell'Ordine di Servizio n. 5, si è già evidenziato che, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, l'onere della prova circa la tempestività delle stesse grava sull'appellante e che tale onere non è stato assolto dalla Deve condividersi, dunque, la Parte_1 ricostruzione offerta dal giudice di prime cure per la quale “nel caso di specie, l'Ente convenuto ha eccepito la mancanza di tempestività della riserva in questione, mentre la non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa. Pertanto, alla luce Pt_1 di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che la riserva iscritta da parte attrice sia tardiva e, conseguentemente, inammissibile” (sentenza Tribunale di Pescara, pag. 8).
Alla luce di quanto detto, anche il quarto motivo di appello va rigettato, non potendo trovare accoglimento la domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna dell'Ente al pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatrice.
4.4 Neppure il quinto motivo di appello merita accoglimento.
L'art. 2041 c.c. stabilisce che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
L'azione di arricchimento senza causa è azione generale e residuale i cui presupposti sono:
1) l'arricchimento senza causa di un soggetto;
2) il depauperamento ingiustificato di un altro soggetto;
3) l'esistenza di un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento, determinato da un unico fatto costitutivo;
4) la sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.).
pag. 14/17 Ciò posto, con riferimento alla sussistenza o meno di una giustificazione causale che legittimi l'arricchimento di un soggetto, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante secondo cui i lavori “sono stati si realizzati nell'ambito del suddetto rapporto negoziale ripassato tra la odierna appellante e il , ma in Controparte_1 assenza - ripetesi - di specifica pattuizione contrattuale inter partes;
di qui, la mancanza di un titolo negoziale che possa consentire di ritenere l'arricchimento conseguito dalla Stazione Appaltante per effetto degli interventi aggiuntivi eseguiti dalla sorretto da giusta causa, come erroneamente statuito dal primo Pt_1
Giudice”. Deve osservarsi, infatti, che le lavorazioni poste in essere dalla Parte_1 sono state eseguite in virtù di un contratto di appalto stipulato in data 05/04/2018 e, con riferimento alle lavorazioni aggiuntive oggetto della riserva e del presente giudizio, di atti negoziali connessi. La sussistenza di un titolo contrattuale, dunque, paralizza la pretesa dell'odierna appellante fondata sull'azione di cui all'art. 2041 c.c.
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che “L'azione generale di arricchimento, richiamata dal ricorrente, è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie indeterminata di casi;
è sussidiaria perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria: art. 2042 cod. civ.
Da quest'ultima precisazione deriva che se l'arricchimento sia, invece, la conseguenza di un rapporto o di un contratto, non si può ritenere che la causa dell'arricchimento manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria (cfr. Cass. 8 ottobre 1990, n. 9859)” (Cass. Sez. Unite, 03 ottobre 2002, n. 14215).
Non vi sono, dunque, i presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c. e, per tale ragione, non può accogliersi la domanda in esame.
4.5 Da ultimo, deve respingersi anche il sesto motivo di appello con il quale si chiede la condanna del al risarcimento del danno a titolo di responsabilità Controparte_1 extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c.
pag. 15/17 Il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale, infatti, richiede, da parte del danneggiato, la prova di tutti gli elementi fondanti la responsabilità in esame.
La prova rigorosa di detti elementi, come correttamente osservato dal primo giudice, non è stata fornita dalla Parte_1
Deve aggiungersi, inoltre, che la prova in questione non può desumersi dalle risultanze contenute nell'elaborato peritale del CTU in quanto “la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 7 giugno
2019, n. 15521; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Di conseguenza, anche questo motivo di appello va rigettato.
4.6 Per tutte le esposte ragioni, i motivi in esame devono essere respinti.
5. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio la sentenza di primo grado deve essere confermata.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
pag. 16/17 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1080/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 25 luglio 2023, nei confronti del ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
1. dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Consigliere est.
AN CC
Presidente
BA DE ON
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Antonio
DR IC.
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
BA DE ON Presidente
AN CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 163/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(p.i. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore Sig. ; Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Luccitti
appellante
contro
(c.f. ), in persona del pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Di Marco e Fabrizio Paolini;
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1080/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 25 luglio 2023.
All'udienza tenutasi in data 25 novembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, ed in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento del in relazione al Controparte_1 contratto di appalto stipulato con la in data 05/04/2018 e agli atti Parte_1 negoziali ad essi connessi, ivi compresi la Determinazione n. 557-29/2019 del
05/04/2019, e, comunque, all'esecuzione delle opere descritte nell'atto di citazione, per
i fatti ivi descritti;
2) accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., di ricevere, per il contratto di appalto stipulato con il CP_1
in data 05/04/2018 e per gli atti negoziali ad essi con-nessi, ivi compresi la
[...]
Determinazione n. 557-29/2019 del 05/04/2019, e, comunque, per l'esecuzione delle opere descritte nell'atto di citazione, il seguente importo o quello diverso risultanti di giustizia: € 115.234,97, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs, 231/2002 dal 16 maggio
2020 e sino all'integrale pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria;
3) per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a pagare in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 gli importi come sopra accertati;
4) in via subordinata: accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa in favore del convenuto ed in danno dall'attrice, per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., a versare Controparte_1
pag. 2/17 alla in persona del legale rappresentante p.t., un indennizzo ex art. Parte_1
2041 c.c. pari ad € 115.234,97, oltre agli interessi legali dal 16 maggio 2020 e sino all'integrale pagamento e alla rivalutazione monetaria, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia anche in via equitativa;
in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare la condotta illecita ex art. 2043 e ss. c.c. del convenuto e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire Controparte_1 la in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo come sopra Parte_1 quantificato;
5) in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, ponendo definitivamente a carico del medesimo le spese di
CTU;
6) condannare, conseguentemente, l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 5.071,42 quale compenso da quest'ultima corrisposto in primo grado al CTU, nonché l'importo di € 208,75 a titolo di imposta di registrazione della prima sentenza, oltre interessi come per legge al tasso tempo per tempo vigente ex art. 1284, comma 1, c.c. da ciascun pagamento sino alla notifica del presente atto e al tasso maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c., per quelli successivi sino al saldo.”.
Conclusioni dell'appellato, in citazione e non modificate:
“Per tutte le argomentazioni sin qui esposte, richiamate tutte le eccezioni, deduzioni difensive e domande svolte nel primo grado di giudizio, il conclude Controparte_1 per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese del secondo grado di giudizio, oltre accessori (oneri riflessi) come per legge.
Con ogni salvezza e riserva”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1080/2023 pubblicata in data 25 luglio 2023 il
Tribunale di Pescara rigettava le domande proposte dalla nei confronti del Parte_1
con le quali era stata chiesta la condanna al pagamento della Controparte_1
pag. 3/17 somma pari a Euro 115.234,97, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli pattuiti nel contratto di appalto stipulato con il medesimo o, in subordine, al pagamento CP_1 della somma sopra indicata a titolo di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041
c.c. ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
1.1 Aveva dedotto la a fondamento della proposta azione: Parte_1
- di aver stipulato con il un contratto di appalto a corpo per Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dell'istituto scolastico San
SI di per un importo complessivo pari a euro 506.279,11; CP_1
- di aver eseguito, a causa di talune lacune progettuali, ulteriori lavori commissionati dalla stazione appaltante, come risulta dalle determine dirigenziali del 15/11/2018 e del 5/04/2019, inseriti in atti negoziali connessi al contratto di appalto principale;
- di aver iscritto in contabilità una riserva di euro 115.234,97 per l'esecuzione degli ulteriori lavori commissionati, non avendo provveduto il alla CP_1 contabilizzazione integrale degli stessi;
- di ritenere la suddetta riserva ammissibile e tempestiva, diversamente da quanto sostenuto dall'Ente, in quanto il contratto di appalto nulla prevedeva in ordine alle modalità e ai tempi di iscrizione della riserva, tenuto conto del fatto che dovesse trovare applicazione il D.M. n. 49/2018 il quale aveva abrogato la norma relativa alla forma e al contenuto delle riserve;
- di ritenere in ogni caso la riserva tempestiva in quanto, anche a voler applicare la normativa precedente all'introduzione del D.M. n. 49/2018, la stessa sarebbe stata iscritta nel primo atto contabile dell'appalto idoneo a riceverla;
- di ritenere illegittimi i certificati di regolare esecuzione emessi dal CP_1
, in quanto adottati in assenza di contraddittorio con la ditta appaltatrice,
[...] con conseguente illegittimità anche degli atti successivi, tra i quali andava pag. 4/17 annoverato anche quello con il quale l'Ente non aveva accolto le riserve iscritte dalla Parte_1
- di ritenere inadempiente l'Ente e di avere diritto, di conseguenza, al pagamento del corrispettivo pari a euro 115.234,97, secondo quanto previsto dall'art. 1655
c.c. o, in subordine, dall'art. 1657 c.c.;
- di avere diritto, in subordine, all'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento del ex art. 2041 c.c.; in ulteriore subordine, di avere diritto al Controparte_1 risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale dell'Ente prevista dall'art. 2043 c.c. e 2049 c.c.
1.2 Istruita la causa, anche a mezzo di CTU, il primo giudice riteneva, in primo luogo, che le tesi offerte dalla parte attrice non fossero condivisibili dovendo, di conseguenza, rigettare le domande dalla stessa avanzate.
In particolare, con riferimento alla domanda di condanna al pagamento di maggiori compensi, veniva rilevato, preliminarmente, come il D.M. n. 49/2018 fosse entrato in vigore in data 30/05/2018, ovvero successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara risalente al 20/11/2017 e a quella in cui era avvenuta la stipula del contratto di appalto, il 5/04/2018. Alla luce di ciò, il primo giudice riteneva applicabile la disciplina di cui al DPR 207/2010 in luogo di quella introdotta dal sopra menzionato decreto ministeriale. Tanto premesso, osservava che, in applicazione dell'art. 191, comma 2
DPR 207/2010 relativo alle tempistiche e alle modalità con le quali far valere le riserve, la avesse “apposto formale riserva solo all'atto della sottoscrizione del Parte_1 conto finale del 20.2.2020, incorrendo, così, in decadenza, ai sensi della disciplina cennata”.
Con riferimento, invece, al contenuto della riserva apposta dall'appaltatrice, l'elaborato peritale del CTU evidenziava come la stessa avesse ad oggetto solo i lavori aggiuntivi e non la totalità delle opere da eseguire e che la maggior parte delle voci delle lavorazioni indicate faceva riferimento al cosiddetto ordine di servizio n.
5. Relativamente a queste, il primo giudice riteneva la riserva tardiva. Quanto alle voci non ricomprese all'interno dell'ordine di servizio n. 5, il Tribunale di Pescara riteneva che l'appaltatrice non avesse pag. 5/17 assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, tenuto conto che, “a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente iscritte, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione grava sull'appaltatore (ex multis Cass. 20.9.2022 n. 27451)”.
Con riferimento, poi, alla prospettata illegittimità dei certificati di regolare esecuzione derivante dall'adozione degli stessi in assenza di contradditorio con la e, Parte_1 di conseguenza, dell'illegittimità “derivata” dell'atto con il quale la stazione appaltante aveva respinto le riserve dell'appaltatrice, il giudice di prime cure riteneva la doglianza in esame formulata in modo generico nonché sprovvista di argomentazioni utili a suffragare la circostanza dedotta. Si osservava, infatti, che l'adozione del certificato di regolare esecuzione dei lavori non richiede un preventivo contraddittorio con l'appaltatrice.
In secondo luogo, relativamente alla domanda di indebito arricchimento da parte dell'Ente, si evidenziava l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c. per l'accoglimento della relativa domanda. In particolare, con specifico riferimento al requisito della sussidiarietà dell'azione previsto dall'art. 2042 c.c., veniva rilevato che la parte attrice fondava la propria pretesa, in via principale, su un titolo contrattuale il quale, attribuendo alla un'azione con la quale far valere la propria pretesa, Parte_1 impediva di soddisfare il requisito della carenza ab origine dell'azione medesima e, dunque, della sussidiarietà.
Da ultimo, veniva rigettata anche la domanda, ulteriormente subordinata, di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in quanto la parte attrice non avrebbe fornito la prova rigorosa della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla norma in questione.
In conclusione, il primo giudice concludeva per il rigetto delle domande attrici condannando, in virtù del principio di soccombenza, la al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la Parte_1 per i motivi di seguito indicati:
pag. 6/17 2.1 “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 191, comma 2, DPR n. 207/2010 –
Errata applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova - Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.”.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la riserva apposta dalla in data 20/02/202 per un importo pari a Parte_1 euro 115.234,97.
In particolare, la società appellante lamenta l'inadempimento del per Controparte_1 non aver riconosciuto in favore della stessa il corrispettivo dovuto per le lavorazioni aggiuntive poste in essere. La decisione del primo giudice, dunque, sarebbe errata perché fondata sulle risultanze della CTU in relazione alla sostenuta impossibilità di collocare in un arco temporale definito la maggior parte delle lavorazioni oggetto di riserva addossando, inoltre, “gli esiti di tale mancato accertamento peritale alla odierna concludente”.
La sentenza impugnata sarebbe errata, altresì, in chiave di prospettazione, anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di disattendere le conclusioni rassegnate dal CTU con riferimento a talune lavorazioni oggetto di riserva ritenute dallo stesso tempestive non riconoscendo, dunque, il minor importo pari a euro 16.873,19.
2.2 “Erroneità delle risultanze peritali condivise dal Tribunale con la sentenza gravata
– Richiesta di rinnovazione della CTU”.
Con il secondo motivo di doglianza si contestano le risultanze della CTU, in quanto la stessa costituirebbe il frutto di una valutazione solo parziale della documentazione acquisita in atti.
Tale omissione avrebbe condotto il CTU a ritenere di non poter collocare temporalmente molteplici lavorazioni oggetto di riserva determinando, di conseguenza, la soccombenza in giudizio dell'odierna appellante.
Si afferma, infatti, che “non risponde al vero la circostanza addotta dal CTU secondo cui l'attrice non avrebbe fornito prova della tempestività delle riserve, laddove l'esame
pag. 7/17 dei documenti in atti (anche alla luce delle note esplicative fornite in corso di operazioni peritali) avrebbe consentito la certa collocazione temporale dei lavori” (atto di citazione in appello pag. 28). Viene reiterata, dunque, la richiesta di Parte_1 rinnovazione della CTU al fine di colmare le lamentate lacune dell'elaborato peritale redatto nel giudizio di primo grado.
2.3 “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 191, comma 2, DPR n. 207/2010 nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle riserve apposte dalla Pt_1 anche con riferimento ai nn. 11, 12, 13, 14, 41, 56 e 73 del relativo computo metrico -
Errata applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova - Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.. Mancata valutazione delle risultanze peritali”.
Con il terzo motivo di doglianza l'appellante, ribadendo i primi due motivi di appello, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, discostandosi dalle valutazioni del CTU, non ha ritenuto ammissibili le riserve apposte dalla con riferimento alle lavorazioni non collocabili in un arco temporale Parte_1 definito da parte del consulente.
In particolare, relativamente alle voci n. 11, 12, 13, 14, 41, 56 e 73, il CTU ha sostenuto che “le voci in questione sarebbero state sottoscritte in un arco temporale non espressamente definito, ma che le stesse risulterebbero, comunque, ammissibili in quanto relative a lavorazioni integrative e a maggiori compensi di opere eseguite nell'ambito delle c.d. lavorazioni aggiuntive” (sentenza Tribunale di Pescara, pag. 7).
Il primo giudice, dunque, avrebbe dovuto quantomeno riconoscere la tempestività della riserva relativa alle suddette lavorazioni e condannare l'Ente appellato al pagamento dell'importo pari a euro 16.873,19.
2.4 “Riproposizione ex art. 346 C.p.c. della domanda, proposta in via principale, di condanna del Committente al pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatrice pari al complessivo importo indicato nelle riserve o, in via subordinata, a quello minore di cui alle riserve indicate dal CTU del primo grado come tempestive”.
pag. 8/17 Con il quarto motivo di appello la società chiede, nell'ipotesi in cui Parte_1 vengano accolti i precedenti motivi di impugnazione, la condanna del CP_1
al pagamento degli importi richiesti dall'appellante, con riconoscimento degli
[...]
“interessi legali di mora” di cui all'art. 2, comma 1, lett. E) D.Lgs 231/2002.
2.5 “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2041 c.c. - errata valutazione delle risultanze documentali acquisite nel giudizio di primo grado – Mancata applicazione del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c.”.
Con il quinto motivo di doglianza l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.
L'appellante ritiene, infatti, che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. debba essere accolta, in quanto le lavorazioni oggetto del giudizio non sarebbero confluite in uno specifico titolo contrattuale. Pertanto, sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento dell'azione in esame e per la condanna del a rifondere l'appellante del vantaggio Controparte_1 patrimoniale acquisito.
2.6 “Violazione e/o errata applicazione del principio dell'onere della prova – Errata valutazione delle risultanze probatorie - Errata applicazione dei criteri di liquidazione del danno e mancata applicazione dell'art. 1226 c.c.”.
Con il sesto motivo di appello la contesta la sentenza del giudice di prime Parte_1 cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento di cui all'art. 2043 c.c.
In particolare, l'appellante afferma che, sulla base di quanto emerso nell'elaborato peritale del CTU e dalla documentazione in atti, emerge chiaramente la responsabilità dell'Ente a titolo di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c.
Si ribadisce, in conclusione, che “le suddette risultanze probatorie – tutte ritualmente acquisite
in atti nel corso della espletata istruttoria a tacere della dichiarata tardività delle stesse ad opera del primo Giudice - comprovino a pieno la condotta colposa del CP_1
e la sua conseguente responsabilità nei confronti dell'odierna appellante,
[...] quantomeno ex art. 2049 c.c.”. pag. 9/17 2.7 “Errata statuizione sulle spese processuali – Violazione artt. 91 e ss. C.p.c. –
Domanda di restituzione delle somme già versate dalla appellante in esecuzione della sentenza gravata”.
Da ultimo, con il settimo motivo di doglianza l'appellante chiede, quale conseguenza dell'eventuale accoglimento dei motivi di appello, l'integrale riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite.
3. Si è costituito in grado di appello il contestando nel merito la Controparte_1 fondatezza del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 1080/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 Nel merito infondato risulta essere il primo motivo di appello, inerente alla violazione e/o errata applicazione dell'art. 191, comma 2 DPR 207/2010, dei criteri di riparto dell'onere della prova e alla violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
4.1.2. Preliminarmente, appare opportuno chiarire che, nel caso in esame, deve trovare applicazione la disciplina delle riserve prevista dall'art. 191 D.P.R. 207/2010. Sebbene, infatti, il D.M. 49/2018 abbia disposto l'abrogazione della norma in esame, lo stesso è entrato in vigore il 30/05/2018, ovvero in un momento successivo rispetto alla pubblicazione del bando di gara oggetto del giudizio, in data 20/11/2017, e alla stipula del contratto di appalto in esame, risalente al 5/04/2018). La disciplina introdotta con il
D.M. 49/2018 opera, dunque, solo per i bandi di gara successivi al 30/05/2018.
4.1.3 Chiarito ciò, l'art. 191 comma 2 D.P.R. 207/2010 stabilisce che “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
pag. 10/17 La disposizione in esame richiede, dunque, l'iscrizione tempestiva delle riserve al fine di non incorrere in una decadenza.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, deve osservarsi che l'appellante ha provveduto ad apporre una formale riserva solo al momento della sottoscrizione del conto finale del 20/02/2020 incorrendo, di conseguenza, nella decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 191 D.P.R. 207/2010. Come emerge dall'elaborato di CTU, infatti, “la predetta domanda/riserva è stata apposta soltanto al Conto Finale, non avendo l'impresa espresso alcuna domanda e riserva in corso d'opera, Parte_1 nei SAL e/o sul registro di contabilità. La scelta dell'appaltatore di formulare la sua domanda/riserva solo al termine dei lavori, pone in tal caso lo stesso atto in evidente situazione di inammissibilità”.
Non può essere condivisa la ricostruzione offerta dalla secondo cui “il Parte_1
Consulente, dopo aver rilevato in perizia la presunta impossibilità di risalire all'epoca di esecuzione della più parte delle opere contestate, è comunque pervenuto ad accertare la tardività delle riserve relativamente apposte dall'Appaltatrice sull'unico dato fattuale che dette opere sarebbero riconducibili all'Ods n. 5” (atto di citazione in appello pag. 21). Nell'elaborato peritale, infatti, il CTU ha accertato che Parte_1 la maggior parte delle lavorazioni oggetto della riserva siano riconducibili all'Ordine di
Servizio n. 5 del 08/04/2019 e, per tale ragione, non sussiste l'impossibilità di risalire all'epoca di esecuzione delle opere in contestazione. Afferma il consulente, infatti, che
“nel caso di cui trattasi la riserva formulata espressamente, come sopra documentato, individuando la maggior parte delle lavorazioni, per le quali l'appaltatore riconduce la domanda, all' Ordine di Servizio n.5 e quindi risulta essere tardiva”. Pertanto, in considerazione del fatto che l'Ordine di Servizio n. 5 è stato adottato l'8/04/2019 e il conto finale il 20/02/2020, la riserva in questione deve considerarsi tardiva.
Relativamente, invece, alle voci non riconducibili nel novero di quelle descritte dall'Ordine di Servizio n. 5, ossia alle voci repertate nel computo metrico con i numeri
11, 12, 13, 14, 41, 56 e 73, il CTU ha sostenuto che le stesse non possono essere collocate all'interno di un segmento temporale definito. Per tali lavorazioni deve pag. 11/17 rilevarsi tuttavia, come meglio si dirà a breve, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante con la conseguenza che la riserva iscritta deve considerarsi parimenti tardiva.
4.1.4 Con riferimento, infatti, all'errore, prospettato dalla in cui sarebbe Parte_1 incorso il giudice di prime cure relativamente alla corretta applicazione del principio dell'onere della prova, deve osservarsi che il vizio lamentato è privo di fondamento.
Sebbene sia corretto l'assunto della parte appellante ove afferma, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio” (atto di citazione in appello pag. 22), è altrettanto vero che, nel caso in esame, il Parte_1 Controparte_1 ha eccepito la tardività della riserva da parte della nella parte in cui ha Parte_1 sostenuto che “non può che confermarsi la tardività della riserva formulata dalla
iscritta solo alla sottoscrizione del conto finale dei lavori del 20 febbraio Parte_1
2020. Nessuna riserva, infatti, è stata presentata precedentemente, né in occasione della sottoscrizione degli undici stati di avanzamento lavori e dei nove ordini di servizio del Direttore dei Lavori, né all'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori del 3 gennaio 2020, attestante la regolare ultimazione dei lavori al 31 dicembre
2019” (comparsa di costituzione e risposta fascicolo di I° grado, Controparte_1 pag. 16-17).
Sul punto, appare utile ribadire il principio per il quale, “a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione - secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore” (Cass.
n. 27451/2022; Cass. n. 14361/2000; Cass. n. 1637/2006; Cass. n. 7805/2018).
L'iscrizione della riserva, quindi, non è di per sé idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'appaltatore, tenuto conto del fatto che l'art. 2697 c.c. stabilisce che chi pag. 12/17 vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Ente appellato ha, dunque, correttamente eccepito il difetto di tempestività della riserva;
tuttavia, la non ha provveduto a fornire la prova sulla stessa Parte_1 gravante circa la tempestività della riserva medesima e, per tale ragione, la stessa deve considerarsi tardiva.
4.2 Anche il secondo motivo di doglianza, con il quale si contestano le risultanze peritali condivise dal Tribunale con la sentenza gravata, non può trovare accoglimento.
Non può essere condiviso, infatti, l'assunto dell'appellante secondo cui vi sarebbe una grave omissione del CTU “nella parte in cui ritiene di non poter condurre, alla luce della documentazione presente in atti, un accertamento sulla collocazione temporale delle lavorazioni oggetto di riserva, così di fatto adducendo una sorta di impossibilità di risalire alla data di esecuzione delle stesse” (atto di citazione in appello Parte_1
pag. 24).
[...]
Come chiarito in precedenza, il CTU, nel corposo ed esaustivo elaborato peritale, ha collocato la maggior parte delle lavorazioni oggetto di riserva nell'Ordine di Servizio n.
5 dell'8/04/2019, ovvero in un arco temporale ben definito. In considerazione del fatto che la riserva è stata apposta dall'appellante solo al Conto finale del 20/02/2020, la stessa deve considerarsi tardiva.
Con riferimento, invece, alle lavorazioni non riconducibili all'interno del predetto
Ordine di Servizio, deve osservarsi che per queste sussisteva, come evidenziato in precedenza, l'onere in capo alla di provare la tempestività della riserva, in Parte_1 virtù del principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Anche in relazione ad esse, dunque, la riserva iscritta dalla parte appellante deve ritenersi tardiva.
4.3 Per tutte le ragioni sopra esposte, non possono trovare accoglimento il terzo ed il quarto motivo di appello proposti dalla Parte_1
pag. 13/17 In particolare, con riferimento al terzo motivo, con il quale si contesta l'inammissibilità della riserva relativa alle lavorazioni non ricomprese nell'Ordine di Servizio n. 5, si è già evidenziato che, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, l'onere della prova circa la tempestività delle stesse grava sull'appellante e che tale onere non è stato assolto dalla Deve condividersi, dunque, la Parte_1 ricostruzione offerta dal giudice di prime cure per la quale “nel caso di specie, l'Ente convenuto ha eccepito la mancanza di tempestività della riserva in questione, mentre la non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa. Pertanto, alla luce Pt_1 di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che la riserva iscritta da parte attrice sia tardiva e, conseguentemente, inammissibile” (sentenza Tribunale di Pescara, pag. 8).
Alla luce di quanto detto, anche il quarto motivo di appello va rigettato, non potendo trovare accoglimento la domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna dell'Ente al pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatrice.
4.4 Neppure il quinto motivo di appello merita accoglimento.
L'art. 2041 c.c. stabilisce che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
L'azione di arricchimento senza causa è azione generale e residuale i cui presupposti sono:
1) l'arricchimento senza causa di un soggetto;
2) il depauperamento ingiustificato di un altro soggetto;
3) l'esistenza di un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento, determinato da un unico fatto costitutivo;
4) la sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.).
pag. 14/17 Ciò posto, con riferimento alla sussistenza o meno di una giustificazione causale che legittimi l'arricchimento di un soggetto, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante secondo cui i lavori “sono stati si realizzati nell'ambito del suddetto rapporto negoziale ripassato tra la odierna appellante e il , ma in Controparte_1 assenza - ripetesi - di specifica pattuizione contrattuale inter partes;
di qui, la mancanza di un titolo negoziale che possa consentire di ritenere l'arricchimento conseguito dalla Stazione Appaltante per effetto degli interventi aggiuntivi eseguiti dalla sorretto da giusta causa, come erroneamente statuito dal primo Pt_1
Giudice”. Deve osservarsi, infatti, che le lavorazioni poste in essere dalla Parte_1 sono state eseguite in virtù di un contratto di appalto stipulato in data 05/04/2018 e, con riferimento alle lavorazioni aggiuntive oggetto della riserva e del presente giudizio, di atti negoziali connessi. La sussistenza di un titolo contrattuale, dunque, paralizza la pretesa dell'odierna appellante fondata sull'azione di cui all'art. 2041 c.c.
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che “L'azione generale di arricchimento, richiamata dal ricorrente, è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie indeterminata di casi;
è sussidiaria perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria: art. 2042 cod. civ.
Da quest'ultima precisazione deriva che se l'arricchimento sia, invece, la conseguenza di un rapporto o di un contratto, non si può ritenere che la causa dell'arricchimento manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria (cfr. Cass. 8 ottobre 1990, n. 9859)” (Cass. Sez. Unite, 03 ottobre 2002, n. 14215).
Non vi sono, dunque, i presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c. e, per tale ragione, non può accogliersi la domanda in esame.
4.5 Da ultimo, deve respingersi anche il sesto motivo di appello con il quale si chiede la condanna del al risarcimento del danno a titolo di responsabilità Controparte_1 extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c.
pag. 15/17 Il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale, infatti, richiede, da parte del danneggiato, la prova di tutti gli elementi fondanti la responsabilità in esame.
La prova rigorosa di detti elementi, come correttamente osservato dal primo giudice, non è stata fornita dalla Parte_1
Deve aggiungersi, inoltre, che la prova in questione non può desumersi dalle risultanze contenute nell'elaborato peritale del CTU in quanto “la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 7 giugno
2019, n. 15521; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Di conseguenza, anche questo motivo di appello va rigettato.
4.6 Per tutte le esposte ragioni, i motivi in esame devono essere respinti.
5. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio la sentenza di primo grado deve essere confermata.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
pag. 16/17 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1080/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 25 luglio 2023, nei confronti del ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
1. dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Consigliere est.
AN CC
Presidente
BA DE ON
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Antonio
DR IC.
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