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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 203/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF01397/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF01397/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF01397/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 203/2025, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Milano, impugnava l'avviso di accertamento dell'avviso di accertamento n. T9K03BF01397/2024, per l'anno di imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, con il quale le veniva richiesto il pagamento di imposte pari a € 377.244,00, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente premetteva:
- che l'avviso di accertamento oggetto del ricorso era stato preceduto dallo schema d'atto
T9KQ3BF01397/2024 notificato l'11.12.2024, con il quale l'Ufficio aveva contestato:
a) il costo per prestazioni di servizio del lavoratore distaccato Ing. Nominativo_1, contabilizzato nel 2018 per un ammontare di € 180.000,00= di cui alla fattura VI18-00416;
b) il costo connesso ad attività di gestione logistica prestata alla Ricorrente_1 dalla società Società_3 S.r.l. per un ammontare di € 40.000,00 di cui alla fattura VI18-00417=;
c) la non inerenza ai fini IVA in riferimento alla fattura n. VI18-00026 del 6 febbraio 2018 emessa dalla società Società_3 S.r.l. connessa a spese per collaudi su dadi speciali per un ammontare di
€ 326.900,00=, senza recupero d'imposta poiché IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/1972;
d) il costo connesso a prestazioni di collaudo, prova e certificazioni alla Ricorrente_1 dalla società Società_3 l. per un ammontare di € 536.000,00 di cui alle fatture VI18-00454 e VI18-00455.
La ricorrente quindi eccepiva ed argomentava:
1) la legittimità del costo di cui alla fattura n. VI18-00416 del 04/12/2018, per € 180.000,00= contabilizzati dalla società nel conto n. 630211 sotto la rubrica “costi da prestazioni Società_3”;
2) la legittimità del costo esposto in fattura n. VI17-00354, per € 40.000,00 contabilizzati dalla società nel conto n. 630211 rubricato “costi da prestazioni Società_3”;
3) la legittimità del costo di cui alla fattura VI18-000454 del 21 dicembre 2018 e VI18-000455 del 21.12.2018 emesse dalla società Società_3 S.r.l. connesse a spese per collaudi su dadi speciali in Carbonio e Inox per un ammontare di € 536.000=.
Concludeva per la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato, con la condanna alla rifusione delle spese processuali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale evidenziava in primo luogo:
- che, “in relazione al contenzioso relativo all'anno di imposta 2016, vertente sulle medesime questioni, la
CGT di Como con la sentenza n. 92/03/2023, depositata in data 20/03/2023, ha respinto il ricorso confermando la legittimità dell'atto emesso dall'Ufficio, sentenza confermata in sede di appello dai Giudici di II grado con la sentenza n. 2121/15/2024, depositata in data 22/07/2024 che rigettava l'appello della contribuente;
attualmente è pendente ricorso in Cassazione”;
- che “anche per l'annualità 2017, vertente sempre sulle medesime questioni oggetto del presente contendere, la CGT di Como con la sentenza 241/02/2024 depositata in data 29/07/2024 ha respinto il ricorso della contribuente confermando l'operato dell'Ufficio; è attualmente pendente il giudizio di appello presso la CGT della Lombardia”.
Nel merito, l'Ufficio replicava a tutte le contestazioni mosse dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 10.11.2025, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T. pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
La società Società_3, con contratto di distacco del 29.1.2018, concedeva in prestito alla ricorrente, per un periodo di circa sei mesi, il proprio dipendente ing. Nominativo_1, che rimaneva comunque dipendente della Società_3.
A seguito del predetto distacco e dei servizi resi dall'ing. Nominativo_1, la Società_3 emetteva la fattura n. VI18-00416 del 04/12/2018, contestata dall'Ufficio, per complessivi € 180.000,00, oltre IVA.
Va in primo luogo evidenziato che non è specificatamente contestato quanto rilevato dall'Ufficio nell'atto impugnato circa i compiti e i ruoli rivestiti dall'ing. Nominativo_1 nell'ambito del “Società_4”:
- socio, con una quota del 33,33% nella società Società_5 s.r.l.;
- presidente del Società_6. della Società_6 s.r.l.;
- consigliere delegato della società ricorrente;
- dipendente adibito a funzioni di direzione della società Società_3.
Nell'anno di imposta 2018, l'ing. Nominativo_1 ha percepito da queste ultime tre società gli ingenti compensi riepilogati nell'atto impugnato.
In definitiva, il ruolo di amministratore e direzione rivestito dall'ing. Nominativo_1 nella società ricorrente e il ruolo ancora genericamente di direzione che avrebbe dovuto coprire lo stesso ing. Nominativo_1 come “dipendente distaccato” di altra società si sovrappongono e hanno comportato, per la società ricorrente, una ingiustificata duplicazione dei costi per remunerare le medesime funzioni.
Come correttamente già rilevato nella citata sentenza di questa C.G.T. n. 241/2024, “ulteriori indizi di fittizietà del contratto di distacco sono dati dal fatto che lo stesso non è stato comunicato alle competenti autorità amministrative, nonché la reiterazione dello stesso con le stesse modalità generiche, senza alcun riferimento alla certificazione Norsok, per plurimi anni di imposta. Infine, in contrasto con la stessa giurisprudenza citata in ricorso, secondo cui l'interesse del contratto di distacco deve ravvisarsi in capo alla società distaccante che rimane datore di lavoro del dipendente -nel caso di specie Società_3-, la società ricorrente evidenzia, in seguito al contratto di distacco, un interesse economico prevalente di
Ricorrente_1 […] Conclusivamente il contratto di distacco deve ritenersi fittizio con conseguente difetto di inerenza dei relativi costi”.
Non merita pregio neppure il secondo motivo del ricorso, relativo alla citata fattura per euro 40.000,00.
Il contratto prevede che la committente società Ricorrente_1 appalta alla Società_3 la “movimentazione del ns materiale giacente presso la ns Unità Locale aperta c/o di Voi, mediante Vs personale e VS mezzi” - senza alcuna specificazione alla movimentazione del solo materiale in entrata di proprietà di Ome come affermato in ricorso, né tantomeno ciò trova riscontro nella fattura.
Anche la relativa fattura ha un contenuto generico facendo riferimento a “servizi di gestione logistica”.
Si evince, quindi, che i dipendenti Società_3 movimentavano il materiale proveniente dalla Ricorrente_1 esclusivamente nell'interesse della società di cui erano dipendenti.
Consegue, quindi, anche in questo caso, il difetto dell'inerenza dei costi dedotti in fattura.
Deve essere infine rigettato anche il terzo motivo del ricorso, relativo alle fatture emesse dalla società
Società_3 S.r.l. connesse a spese per collaudi su dadi speciali in Carbonio e Inox.
Si tratta del contratto di prestazione d'opera concluso tra le due società e indicato nel doc 3 fascicolo
Ufficio.
Ma anche in questo caso si trattava di prestazioni che già rientravano nelle normali attività di produzione e controllo alle quali è tenuto il fornitore, nella specie sempre la Società_3, e, pertanto, l'Ufficio aveva correttamente ritenuto questi costi non inerenti.
In tal senso si veda anche quanto contenuto nel verbale di contraddittorio del 20/11/2019, di cui l'Ufficio ha riportato uno (incontestato) stralcio (si vedano altresì le analoghe considerazioni e conclusioni contenute nella citata sentenza di questa C.G.T. n. 241/2024.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
5600,00.
Como, 10 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Damiano Spera
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 203/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF01397/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF01397/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF01397/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 203/2025, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Milano, impugnava l'avviso di accertamento dell'avviso di accertamento n. T9K03BF01397/2024, per l'anno di imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, con il quale le veniva richiesto il pagamento di imposte pari a € 377.244,00, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente premetteva:
- che l'avviso di accertamento oggetto del ricorso era stato preceduto dallo schema d'atto
T9KQ3BF01397/2024 notificato l'11.12.2024, con il quale l'Ufficio aveva contestato:
a) il costo per prestazioni di servizio del lavoratore distaccato Ing. Nominativo_1, contabilizzato nel 2018 per un ammontare di € 180.000,00= di cui alla fattura VI18-00416;
b) il costo connesso ad attività di gestione logistica prestata alla Ricorrente_1 dalla società Società_3 S.r.l. per un ammontare di € 40.000,00 di cui alla fattura VI18-00417=;
c) la non inerenza ai fini IVA in riferimento alla fattura n. VI18-00026 del 6 febbraio 2018 emessa dalla società Società_3 S.r.l. connessa a spese per collaudi su dadi speciali per un ammontare di
€ 326.900,00=, senza recupero d'imposta poiché IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/1972;
d) il costo connesso a prestazioni di collaudo, prova e certificazioni alla Ricorrente_1 dalla società Società_3 l. per un ammontare di € 536.000,00 di cui alle fatture VI18-00454 e VI18-00455.
La ricorrente quindi eccepiva ed argomentava:
1) la legittimità del costo di cui alla fattura n. VI18-00416 del 04/12/2018, per € 180.000,00= contabilizzati dalla società nel conto n. 630211 sotto la rubrica “costi da prestazioni Società_3”;
2) la legittimità del costo esposto in fattura n. VI17-00354, per € 40.000,00 contabilizzati dalla società nel conto n. 630211 rubricato “costi da prestazioni Società_3”;
3) la legittimità del costo di cui alla fattura VI18-000454 del 21 dicembre 2018 e VI18-000455 del 21.12.2018 emesse dalla società Società_3 S.r.l. connesse a spese per collaudi su dadi speciali in Carbonio e Inox per un ammontare di € 536.000=.
Concludeva per la dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato, con la condanna alla rifusione delle spese processuali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale evidenziava in primo luogo:
- che, “in relazione al contenzioso relativo all'anno di imposta 2016, vertente sulle medesime questioni, la
CGT di Como con la sentenza n. 92/03/2023, depositata in data 20/03/2023, ha respinto il ricorso confermando la legittimità dell'atto emesso dall'Ufficio, sentenza confermata in sede di appello dai Giudici di II grado con la sentenza n. 2121/15/2024, depositata in data 22/07/2024 che rigettava l'appello della contribuente;
attualmente è pendente ricorso in Cassazione”;
- che “anche per l'annualità 2017, vertente sempre sulle medesime questioni oggetto del presente contendere, la CGT di Como con la sentenza 241/02/2024 depositata in data 29/07/2024 ha respinto il ricorso della contribuente confermando l'operato dell'Ufficio; è attualmente pendente il giudizio di appello presso la CGT della Lombardia”.
Nel merito, l'Ufficio replicava a tutte le contestazioni mosse dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 10.11.2025, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T. pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
La società Società_3, con contratto di distacco del 29.1.2018, concedeva in prestito alla ricorrente, per un periodo di circa sei mesi, il proprio dipendente ing. Nominativo_1, che rimaneva comunque dipendente della Società_3.
A seguito del predetto distacco e dei servizi resi dall'ing. Nominativo_1, la Società_3 emetteva la fattura n. VI18-00416 del 04/12/2018, contestata dall'Ufficio, per complessivi € 180.000,00, oltre IVA.
Va in primo luogo evidenziato che non è specificatamente contestato quanto rilevato dall'Ufficio nell'atto impugnato circa i compiti e i ruoli rivestiti dall'ing. Nominativo_1 nell'ambito del “Società_4”:
- socio, con una quota del 33,33% nella società Società_5 s.r.l.;
- presidente del Società_6. della Società_6 s.r.l.;
- consigliere delegato della società ricorrente;
- dipendente adibito a funzioni di direzione della società Società_3.
Nell'anno di imposta 2018, l'ing. Nominativo_1 ha percepito da queste ultime tre società gli ingenti compensi riepilogati nell'atto impugnato.
In definitiva, il ruolo di amministratore e direzione rivestito dall'ing. Nominativo_1 nella società ricorrente e il ruolo ancora genericamente di direzione che avrebbe dovuto coprire lo stesso ing. Nominativo_1 come “dipendente distaccato” di altra società si sovrappongono e hanno comportato, per la società ricorrente, una ingiustificata duplicazione dei costi per remunerare le medesime funzioni.
Come correttamente già rilevato nella citata sentenza di questa C.G.T. n. 241/2024, “ulteriori indizi di fittizietà del contratto di distacco sono dati dal fatto che lo stesso non è stato comunicato alle competenti autorità amministrative, nonché la reiterazione dello stesso con le stesse modalità generiche, senza alcun riferimento alla certificazione Norsok, per plurimi anni di imposta. Infine, in contrasto con la stessa giurisprudenza citata in ricorso, secondo cui l'interesse del contratto di distacco deve ravvisarsi in capo alla società distaccante che rimane datore di lavoro del dipendente -nel caso di specie Società_3-, la società ricorrente evidenzia, in seguito al contratto di distacco, un interesse economico prevalente di
Ricorrente_1 […] Conclusivamente il contratto di distacco deve ritenersi fittizio con conseguente difetto di inerenza dei relativi costi”.
Non merita pregio neppure il secondo motivo del ricorso, relativo alla citata fattura per euro 40.000,00.
Il contratto prevede che la committente società Ricorrente_1 appalta alla Società_3 la “movimentazione del ns materiale giacente presso la ns Unità Locale aperta c/o di Voi, mediante Vs personale e VS mezzi” - senza alcuna specificazione alla movimentazione del solo materiale in entrata di proprietà di Ome come affermato in ricorso, né tantomeno ciò trova riscontro nella fattura.
Anche la relativa fattura ha un contenuto generico facendo riferimento a “servizi di gestione logistica”.
Si evince, quindi, che i dipendenti Società_3 movimentavano il materiale proveniente dalla Ricorrente_1 esclusivamente nell'interesse della società di cui erano dipendenti.
Consegue, quindi, anche in questo caso, il difetto dell'inerenza dei costi dedotti in fattura.
Deve essere infine rigettato anche il terzo motivo del ricorso, relativo alle fatture emesse dalla società
Società_3 S.r.l. connesse a spese per collaudi su dadi speciali in Carbonio e Inox.
Si tratta del contratto di prestazione d'opera concluso tra le due società e indicato nel doc 3 fascicolo
Ufficio.
Ma anche in questo caso si trattava di prestazioni che già rientravano nelle normali attività di produzione e controllo alle quali è tenuto il fornitore, nella specie sempre la Società_3, e, pertanto, l'Ufficio aveva correttamente ritenuto questi costi non inerenti.
In tal senso si veda anche quanto contenuto nel verbale di contraddittorio del 20/11/2019, di cui l'Ufficio ha riportato uno (incontestato) stralcio (si vedano altresì le analoghe considerazioni e conclusioni contenute nella citata sentenza di questa C.G.T. n. 241/2024.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
5600,00.
Como, 10 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Damiano Spera