Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2026, proposto da RC GI e LU TA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Limblici e Francesca LU, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia -, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'esecuzione del giudicato:
nascente dalla sentenza n. 722/2024 emessa il 14 maggio 2024 dal Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro - e pubblicata in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. NO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio successivo, RC GI e LU TA agiscono per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 722 del 14 maggio 2024.
2. Con il predetto provvedimento il Tribunale di Agrigento ha accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, segnatamente dichiarando il diritto di RC GI ad ottenere il beneficio economico della cosiddetta “carta del docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e di LU TA per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Per l’effetto il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare, in loro favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico e dunque, rispettivamente, di € 1.500,00 e di € 1.000,00.
3. Le ricorrenti lamentano la mancata esecuzione del giudicato, atteso che la sentenza in parola non è stata impugnata nei termini di legge ed è passata in giudicato, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi ha mai dato esecuzione. Conseguentemente chiedono al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza al giudicato, con la nomina di un Commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, della quale è altresì invocata la condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per l’ingiusto ritardo posto in essere.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile e la causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 12 marzo 2026.
5. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
6. Va rilevato anzitutto che parte ricorrente ha documentato (cfr. allegati n. 2 e n. 3 del deposito originale) che il titolo esecutivo è stato notificato al domicilio reale del debitore, in data 14 maggio e 25 giugno 2025. Pertanto poiché, come detto, il mezzo di tutela all’esame è stato notificato il 28 gennaio 2026, risulta rispettato il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, a mente del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Osserva inoltre il Collegio:
- che nulla ha opposto la resistente Amministrazione in ordine alla mancata ottemperanza;
- che parte ricorrente ha depositato attestazione di passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe, resa in data 11 dicembre 2025 dalla cancelleria del Tribunale di Agrigento;
- e che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario.
Ritenuto dunque che l’Amministrazione intimata non abbia ottemperato a quanto dovuto, va dichiarato l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore delle ricorrenti delle somme, distintamente indicate al paragrafo 2, di cui alla succitata sentenza del Tribunale di Agrigento, n. 722 del 14 maggio 2024.
7. Sono dovute in questa sede anche le spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, se documentate. Al contrario, invece, non sono dovute le spese di precetto ed in generale quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, ma non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore.
8. L’Amministrazione dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
9. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe.
10. È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
11. Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale (tramite la procedura PAT) una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Al Commissario ad acta non verrà corrisposto alcun compenso, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
12. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del codice del processo amministrativo. La sopra richiamata disposizione esclude infatti l’applicazione della cd. “ astreinte ” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “ manifestamente iniqua ”, ovvero sussistano “ ulteriori ragioni ostative ”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 giugno 2014, n. 15) ha escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.
Tanto premesso, il Collegio reputa sul punto di dovere confermare l’orientamento già ripetutamente fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, per cui la recente formazione del titolo e la circostanza che la somma portata ad esecuzione è comunque assistita dagli interessi legali rendono manifestamente iniqua l’invocata applicazione della penalità di mora (cfr. ex multis TAR Reggio Calabria, 26 maggio 2020, n. 377; TAR Palermo, sez. II, 18 luglio 2022 n. 2300).
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in favore dei procuratori distrattari delle ricorrenti che hanno reso la dichiarazione di rito, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini esposti in motivazione e per l’effetto così provvede:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine per adempiere di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, perché provveda, entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al titolo azionato;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in via equitativa in € 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato, distratte in favore degli avvocati Giuseppe Limblici e Francesca LU, dichiaratisi antistatari;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, alla Ministero dell’Istruzione e del Merito ed al Commissario nominato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC RI, Presidente
NO AN, Primo Referendario, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO AN | IC RI |
IL SEGRETARIO