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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2042/2023
Il Giudice SS NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAZZONI * Pt_2
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
RUPERTO CLAUDIA/ resistente
OGGETTO: fondo garanzia l. n.297/82
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da memoria del 12.5.23.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo va revocato, essendovi stato pagamento parziale sopravvenuto. Quanto alla pretesa delle ultime due retribuzioni, va dichiarata cessata la materia del contendere, come chiesto da parte ricorrente, atteso l'intervenuto pagamento, considerato dallo stesso ricorrente satisfattivo del credito.
Quanto al t.f.r., la domanda è da respingere.
La domanda originaria era infatti di condanna dell' al pagamento del CP_1
tfr, secondo il regime della l. n.297/82.
A seguito delle deduzioni dell' nella memoria difensiva, parte attrice CP_1
ha proposta una domanda – in via subordinata – che deve considerarsi nuova, come tale inammissibile.
La domanda originaria è infondata poiché, essendo il tfr destinato a funzione di previdenza complementare, esso ha perso la connotazione di retribuzione differita, per assumere funzione propriamente previdenziale, ovvero contribuzione destinata alla previdenza complementare.
Rettamente l' ha quindi affermato che non deve intervenire il Fondo di CP_1
garanzia ex l. n.297/82, ma il fondo di Garanzia ex art.5 d.lgs. n.80/92. Tale
Fondo integra la contribuzione non versata dal datore, ma non eroga alcunchè al lavoratore.
La domanda subordinata è allora domanda nuova, poiché si basa su una diversa causa petendi: non si tratta più di chiedere una prestazione previdenziale a tutela della disoccupazione ex l. n.297/82, ma si tratta di chiedere un intervento del Fondo in sostituzione del versamento della contribuzione mancata, che prescinde adesso dalla disoccupazione, e che attiene solo alla garanzia del versamento della posta contributiva in chiave di tutela ora contro il diverso rischio di vecchiaia (e non più di disoccupazione).
Pag. 2 di 3 Le spese di lite, attesa la modesta rilevanza del t.f.r. dal punto di vista economico, e considerato comunque che per quanto riguarda la retribuzione l'importo dovuto dall' era inferiore a quello ingiunto, sono CP_1
compensate per 1/2 e seguono per il resto la soccombenza dell che ha CP_1
comunque provveduto al pagamento in ritardo (dovuta metà delle spese di dispositivo).
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento delle retribuzioni omesse dal datore di lavoro;
rigetta la domanda di pagamento del t.f.r. condanna l' previa compensazione per metà, a rifondere le spese di lite CP_1
a parte attrice, liquidate in €1800 per compensi, oltre 15% e accessori di legge;
spese da distrarsi al procuratore antistatario.
Il Giudice
SS NI
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2042/2023
Il Giudice SS NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAZZONI * Pt_2
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
RUPERTO CLAUDIA/ resistente
OGGETTO: fondo garanzia l. n.297/82
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da memoria del 12.5.23.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo va revocato, essendovi stato pagamento parziale sopravvenuto. Quanto alla pretesa delle ultime due retribuzioni, va dichiarata cessata la materia del contendere, come chiesto da parte ricorrente, atteso l'intervenuto pagamento, considerato dallo stesso ricorrente satisfattivo del credito.
Quanto al t.f.r., la domanda è da respingere.
La domanda originaria era infatti di condanna dell' al pagamento del CP_1
tfr, secondo il regime della l. n.297/82.
A seguito delle deduzioni dell' nella memoria difensiva, parte attrice CP_1
ha proposta una domanda – in via subordinata – che deve considerarsi nuova, come tale inammissibile.
La domanda originaria è infondata poiché, essendo il tfr destinato a funzione di previdenza complementare, esso ha perso la connotazione di retribuzione differita, per assumere funzione propriamente previdenziale, ovvero contribuzione destinata alla previdenza complementare.
Rettamente l' ha quindi affermato che non deve intervenire il Fondo di CP_1
garanzia ex l. n.297/82, ma il fondo di Garanzia ex art.5 d.lgs. n.80/92. Tale
Fondo integra la contribuzione non versata dal datore, ma non eroga alcunchè al lavoratore.
La domanda subordinata è allora domanda nuova, poiché si basa su una diversa causa petendi: non si tratta più di chiedere una prestazione previdenziale a tutela della disoccupazione ex l. n.297/82, ma si tratta di chiedere un intervento del Fondo in sostituzione del versamento della contribuzione mancata, che prescinde adesso dalla disoccupazione, e che attiene solo alla garanzia del versamento della posta contributiva in chiave di tutela ora contro il diverso rischio di vecchiaia (e non più di disoccupazione).
Pag. 2 di 3 Le spese di lite, attesa la modesta rilevanza del t.f.r. dal punto di vista economico, e considerato comunque che per quanto riguarda la retribuzione l'importo dovuto dall' era inferiore a quello ingiunto, sono CP_1
compensate per 1/2 e seguono per il resto la soccombenza dell che ha CP_1
comunque provveduto al pagamento in ritardo (dovuta metà delle spese di dispositivo).
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento delle retribuzioni omesse dal datore di lavoro;
rigetta la domanda di pagamento del t.f.r. condanna l' previa compensazione per metà, a rifondere le spese di lite CP_1
a parte attrice, liquidate in €1800 per compensi, oltre 15% e accessori di legge;
spese da distrarsi al procuratore antistatario.
Il Giudice
SS NI
Pag. 3 di 3