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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/12/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'avv. DANIELA MARTINOLI presso il cui studio in Via Lozzoni, 25 23020
Poggiridenti sono elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: regolamentazione rapporti more uxorio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ 1. e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori affinchè ne CP_1 CP_2 curino la crescita, la salute, l'educazione e l'istruzione, tenuto conto delle prevalenti capacità,
pagina 1 di 5 inclinazioni ed aspirazioni delle medesime, con esercizio congiunto e di comune accordo della responsabilità genitoriale quanto all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie;
2. e resteranno collocate in via prevalente presso la madre in Montagna in CP_1 CP_2
Valtellina (SO) via Panoramica n. 549/A, ovvero presso il diverso indirizzo che eventualmente verrà scelto dalla OR anche ai fini della residenza anagrafica;
Parte_1
3. la casa familiare, in Montagna in Valtellina (SO) via Panoramica n. 549/A, con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti, in ragione della collocazione delle minori, resterà assegnata alla OR
; Parte_1
4. il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento c.d. ordinario di ed CP_1 CP_2
sino a che le stesse non raggiungeranno l'indipendenza economica, la cifra di € 700,00 mensili,
[...] ossia € 350,00 mensili per ciascuna delle figlie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 14 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla madre, iban
[...]X30;
5. i Signori e danno atto di aver estinto il conto Banco Posta n. Parte_2 Parte_1
1046865141 con liquidazione del saldo in favore della OR a far data dalla Parte_1 sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente procedimento;
6. Il saldo del conto Banco Posta n. 1046865141, previa detrazione della spesa di questo procedimento e del costo del grest luglio 2024 per , liquidato da è già stato CP_1 Controparte_3 interamente incassato dalla OR a titolo di mantenimento pregresso ordinario Parte_1
e straordinario delle figlie minori fino al giorno della sottoscrizione del ricorso introduttivo, con accredito della stessa cifra sul conto corrente a lei intestato, iban [...]X30;
7. le spese straordinarie delle figlie minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50
% ciascuno, intendendosi per tali: le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche, protesi e comunque relative alla salute, compresi i tickets;
le spese scolastiche, ossia rette, escluso il solo costo della mensa, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni;
alle spese scolastiche andranno detratti - se percepiti dalla madre ovvero dalle figlie - le eventuali borse di studio o altre provvidenze pubbliche destinate all'istruzione escluso l'assegno unico e universale;
le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
spese di custodia delle minori inclusa la baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi dei genitori ed in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza dell'altro genitore, i corsi estivi e/o grest e/o summer camp, detratte le eventuali provvidenze pubbliche eventualmente percepite a tal fine con esclusione dell'assegno unico ed universale;
le spese straordinarie se superiori al 25 % dell'assegno di mantenimento mensile dovranno essere previamente concordate fra i genitori;
pagina 2 di 5 8. il padre rimborserà alla madre anticipataria la quota della metà delle spese straordinarie a suo carico entro e non oltre il giorno 14 del mese successivo alla richiesta, quantificazione e documentazione delle anzidette spese straordinarie da parte della OR , con Parte_1 bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, iban [...]X30;
9. il Signor dichiara ed accetta sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo datato Parte_2 CP_ 12.07.2024 che la madre richieda ed incassi dall' la misura del 50% dell'assegno unico ed universale per i figli minori, nonché la misura del 100% di ogni altra provvidenza pubblica di sostegno alla famiglia o ai figli incluso il bonus nido;
10. i genitori rilasciano sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo il consenso all'espatrio per le figlie minori e;
CP_1 CP_2
11. il padre potrà chiamare e video chiamare le figlie ogniqualvolta lo desidereranno;
12. il padre potrà vedere e tenere con sé e a sabati alternati dalle ore 07:30 CP_1 CP_2 alle ore 08:30 della domenica mattina;
13. il padre potrà vedere e tenere con sé le bambine nelle giornate del martedì di ciascuna settimana e di - soli - giovedì alternati, dal termine delle lezioni scolastiche e/o altre attività ricreative, grest, campi estivi o sportive fino alle 07:30 del mattino successivo quando le accompagnerà all'asilo ovvero scuola o presso l'abitazione materna;
14. il padre potrà vedere e tenere con sé ed durante le eventuali assenze CP_1 CP_2 scolastiche, festività, c.d. ponti, nei giorni ed orari da concordare con la madre in virtù delle esigenze delle bambine e dei genitori;
15. e resteranno con il padre sette giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, CP_1 CP_2 due giorni consecutivi nelle vacanze pasquali e sette giorni consecutivi nel mese di agosto di ciascun anno, date ed orari da concordare fra i genitori nel rispetto delle reciproche esigenze e del prevalente interesse delle figlie;
16. e trascorreranno il 24 e 25 dicembre ad anni alterni con ciascun CP_1 CP_2 genitore;
lo stesso varrà per la S. Pasqua e pasquetta;
e, in particolare, allorquando le bambine trascorreranno il S. Natale, inclusa la vigilia, con il padre, resteranno con la madre nei giorni di
Pasqua e pasquetta;
quest'anno e trascorreranno il 24 ed il 25 dicembre con il padre, CP_2 CP_1
Pasqua e Pasquetta con la madre, l'anno successivo il contrario e così via, nel rispetto delle loro inclinazioni, esigenze di vita quotidiana, di studio ed aspirazioni;
17. Le minori, sempre nel rispetto delle loro inclinazioni, esigenze di vita quotidiana, di studio ed aspirazioni, continueranno a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
pagina 3 di 5 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 18/7/2024 e Parte_1 Pt_2 proponevano domanda di regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati da una relazione
[...] more uxorio, premettendo: che i ricorrenti intrattenevano una relazione sentimentale da cui nascevano le figlie in data 6/1/2020 ed in data 30/11/2021; che la convivenza era venuta CP_1 CP_2 meno in ragione di una crisi di coppia sfociata nell'allontanamento di dalla casa familiare, Parte_2 su accordo delle parti, a far data dal 15/3/2024. Rassegnavano pertanto le predette conclusioni congiunte.
Con decreto del 19/7/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 13/11/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alle figlie minori CP_1 nata il [...] ed nata il [...], laddove regolamenta compiutamente le
[...] CP_2 condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi delle stesse;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché in ragione dell'età.
La domanda congiunta dei genitori può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle ulteriori condizioni da intendersi qui trascritte;
2. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
pagina 4 di 5 3. compensa tra le parti le spese di procedura;
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'avv. DANIELA MARTINOLI presso il cui studio in Via Lozzoni, 25 23020
Poggiridenti sono elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: regolamentazione rapporti more uxorio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ 1. e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori affinchè ne CP_1 CP_2 curino la crescita, la salute, l'educazione e l'istruzione, tenuto conto delle prevalenti capacità,
pagina 1 di 5 inclinazioni ed aspirazioni delle medesime, con esercizio congiunto e di comune accordo della responsabilità genitoriale quanto all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le figlie;
2. e resteranno collocate in via prevalente presso la madre in Montagna in CP_1 CP_2
Valtellina (SO) via Panoramica n. 549/A, ovvero presso il diverso indirizzo che eventualmente verrà scelto dalla OR anche ai fini della residenza anagrafica;
Parte_1
3. la casa familiare, in Montagna in Valtellina (SO) via Panoramica n. 549/A, con tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti, in ragione della collocazione delle minori, resterà assegnata alla OR
; Parte_1
4. il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento c.d. ordinario di ed CP_1 CP_2
sino a che le stesse non raggiungeranno l'indipendenza economica, la cifra di € 700,00 mensili,
[...] ossia € 350,00 mensili per ciascuna delle figlie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 14 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla madre, iban
[...]X30;
5. i Signori e danno atto di aver estinto il conto Banco Posta n. Parte_2 Parte_1
1046865141 con liquidazione del saldo in favore della OR a far data dalla Parte_1 sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente procedimento;
6. Il saldo del conto Banco Posta n. 1046865141, previa detrazione della spesa di questo procedimento e del costo del grest luglio 2024 per , liquidato da è già stato CP_1 Controparte_3 interamente incassato dalla OR a titolo di mantenimento pregresso ordinario Parte_1
e straordinario delle figlie minori fino al giorno della sottoscrizione del ricorso introduttivo, con accredito della stessa cifra sul conto corrente a lei intestato, iban [...]X30;
7. le spese straordinarie delle figlie minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50
% ciascuno, intendendosi per tali: le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche, protesi e comunque relative alla salute, compresi i tickets;
le spese scolastiche, ossia rette, escluso il solo costo della mensa, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni;
alle spese scolastiche andranno detratti - se percepiti dalla madre ovvero dalle figlie - le eventuali borse di studio o altre provvidenze pubbliche destinate all'istruzione escluso l'assegno unico e universale;
le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
spese di custodia delle minori inclusa la baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi dei genitori ed in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza dell'altro genitore, i corsi estivi e/o grest e/o summer camp, detratte le eventuali provvidenze pubbliche eventualmente percepite a tal fine con esclusione dell'assegno unico ed universale;
le spese straordinarie se superiori al 25 % dell'assegno di mantenimento mensile dovranno essere previamente concordate fra i genitori;
pagina 2 di 5 8. il padre rimborserà alla madre anticipataria la quota della metà delle spese straordinarie a suo carico entro e non oltre il giorno 14 del mese successivo alla richiesta, quantificazione e documentazione delle anzidette spese straordinarie da parte della OR , con Parte_1 bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, iban [...]X30;
9. il Signor dichiara ed accetta sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo datato Parte_2 CP_ 12.07.2024 che la madre richieda ed incassi dall' la misura del 50% dell'assegno unico ed universale per i figli minori, nonché la misura del 100% di ogni altra provvidenza pubblica di sostegno alla famiglia o ai figli incluso il bonus nido;
10. i genitori rilasciano sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo il consenso all'espatrio per le figlie minori e;
CP_1 CP_2
11. il padre potrà chiamare e video chiamare le figlie ogniqualvolta lo desidereranno;
12. il padre potrà vedere e tenere con sé e a sabati alternati dalle ore 07:30 CP_1 CP_2 alle ore 08:30 della domenica mattina;
13. il padre potrà vedere e tenere con sé le bambine nelle giornate del martedì di ciascuna settimana e di - soli - giovedì alternati, dal termine delle lezioni scolastiche e/o altre attività ricreative, grest, campi estivi o sportive fino alle 07:30 del mattino successivo quando le accompagnerà all'asilo ovvero scuola o presso l'abitazione materna;
14. il padre potrà vedere e tenere con sé ed durante le eventuali assenze CP_1 CP_2 scolastiche, festività, c.d. ponti, nei giorni ed orari da concordare con la madre in virtù delle esigenze delle bambine e dei genitori;
15. e resteranno con il padre sette giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, CP_1 CP_2 due giorni consecutivi nelle vacanze pasquali e sette giorni consecutivi nel mese di agosto di ciascun anno, date ed orari da concordare fra i genitori nel rispetto delle reciproche esigenze e del prevalente interesse delle figlie;
16. e trascorreranno il 24 e 25 dicembre ad anni alterni con ciascun CP_1 CP_2 genitore;
lo stesso varrà per la S. Pasqua e pasquetta;
e, in particolare, allorquando le bambine trascorreranno il S. Natale, inclusa la vigilia, con il padre, resteranno con la madre nei giorni di
Pasqua e pasquetta;
quest'anno e trascorreranno il 24 ed il 25 dicembre con il padre, CP_2 CP_1
Pasqua e Pasquetta con la madre, l'anno successivo il contrario e così via, nel rispetto delle loro inclinazioni, esigenze di vita quotidiana, di studio ed aspirazioni;
17. Le minori, sempre nel rispetto delle loro inclinazioni, esigenze di vita quotidiana, di studio ed aspirazioni, continueranno a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
pagina 3 di 5 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 18/7/2024 e Parte_1 Pt_2 proponevano domanda di regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati da una relazione
[...] more uxorio, premettendo: che i ricorrenti intrattenevano una relazione sentimentale da cui nascevano le figlie in data 6/1/2020 ed in data 30/11/2021; che la convivenza era venuta CP_1 CP_2 meno in ragione di una crisi di coppia sfociata nell'allontanamento di dalla casa familiare, Parte_2 su accordo delle parti, a far data dal 15/3/2024. Rassegnavano pertanto le predette conclusioni congiunte.
Con decreto del 19/7/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 13/11/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alle figlie minori CP_1 nata il [...] ed nata il [...], laddove regolamenta compiutamente le
[...] CP_2 condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi delle stesse;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché in ragione dell'età.
La domanda congiunta dei genitori può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle ulteriori condizioni da intendersi qui trascritte;
2. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
pagina 4 di 5 3. compensa tra le parti le spese di procedura;
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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