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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
LA NI, EL
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3788/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0036407525000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, NT IA ha impugnato la cartella di pagamento n 296 2020 0036407525000 notificata in data 09.03.2022 per Tari anno 2015/16 eccependo la prescrizione della pretesa.
Si è costituita ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione ed ha pure contestato l'eccezione di prescrizione, richiamando i periodi di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
A fronte della notifica in data 9.3.2022 dell'atto impugnato, parte ricorrente ha notificato il ricorso in data
09/09/2022, ossia ben oltre il termine di legge.
Essendosi la disamina arrestata all'eccezione preliminare, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Palermo, 13.1.2026
La giudice est.
Daniela Galazzi il Presidente
NO La BE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
LA NI, EL
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3788/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 0036407525000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, NT IA ha impugnato la cartella di pagamento n 296 2020 0036407525000 notificata in data 09.03.2022 per Tari anno 2015/16 eccependo la prescrizione della pretesa.
Si è costituita ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione ed ha pure contestato l'eccezione di prescrizione, richiamando i periodi di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
A fronte della notifica in data 9.3.2022 dell'atto impugnato, parte ricorrente ha notificato il ricorso in data
09/09/2022, ossia ben oltre il termine di legge.
Essendosi la disamina arrestata all'eccezione preliminare, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Palermo, 13.1.2026
La giudice est.
Daniela Galazzi il Presidente
NO La BE