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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 778/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. GIOVANNI DE FRANCESCO parte ricorrente
CP_1
Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: CP_
“A)- accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della rendita n. 50965308, riconosciuta per l'infortunio sul lavoro, che il ricorrente ha diritto di percepire anche in costanza di percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art.13
L.118/71, riconosciuto carico dell' CP_2
B)- per l'effetto, condannare l' alla ricostituzione della relativa rendita ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 1124/1965, CP_1 da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata sub A) o che sarà ritenuta di giustizia. CP_ C) – condannare l' a versare al ricorrente gli arretrati maturati e maturandi dal novembre 2023 e fino all'effettivo ripristino della prestazione.
D)- in ogni caso di condanna economica, con interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. E)-Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
II. Parte resistente:
1 “a) rigettare la domanda proposta da con ricorso notificato il 12.7.2024, in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
b) provvedere sulle spese come di giustizia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co. 11 D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03.
IN SUBORDINE: con riserva di articolazione di eventuali ulteriori mezzi istruttori anche a seguito di richieste di controparte e o disposizioni del giudicante”.
Le ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 9/7/2024, parte ricorrente ha rilevato l'illegittimità della sospensione della erogazione di rendita a suo favore a partire dal novembre 2023; pertanto ha richiesto il ripristino CP_1 della prestazione e la corresponsione degli arretrati.
Il medesimo ricorrente ha rilevato che, a seguito di omologa di a.t.p. del 29/6/2023, veniva riconosciuta invalidità pari al 75% con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L.118/71.
Il ricorrente ha rilevato che, nel caso di specie, non è invocabile divieto di cumulo della prestazioni sancito dall'art. 1 comma 43 L.8/8/1995 n. 335 in quanto le prestazioni erogate in suo favore (rendita e CP_1 assegno mensile di assistenza) non si fondano sullo stesso evento invalidante (come previsto dal citato art. 1 comma 43 L.8/8/1995 n. 335).
2. Invece secondo la resistente sussiste divieto di cumulare le due prestazioni, sulla base di diversa norma:
l'art 3, co. 1 L. 407/90, il quale peraltro non subordina la propria efficacia alla identità dell'evento invalidante.
La medesima resistente ha altresì rilevato che il ricorrente, in sede di domanda amministrativa all' CP_2 aveva espressamente optato per la erogazione della prestazione dell in luogo di quella erogata CP_2 dall' (si veda allegato “cod.ap70riciesta erogazioneinpsdel07.07.2023”, pag. 6). CP_1
3. La questione è stata affrontata da condivisibile e autorevole giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma
1,1. n. 407/1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 1, comma 43, 1. n. 335/1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965 e della pensione
2 di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali (Cass. n. 3240 del 2011; più recentemente
Cass. 1079/2015)” (citazione testuale da Cass. Sez. 6, 13/03/2018, n. 6054, Rv. 647377 – 01, anche massimata).
Deve rilevarsi, inoltre, che è stato correttamente e autorevolmente rilevato che “che l'articolo 3, comma 1, della -legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sancisce testualmente: "Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Nel successivo comma I bis - introdotto dall'art. 12 legge 30 dicembre 1991, n. 412, cit. - stabilisce, a sua volta, che: "Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai i cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 10 gennaio 1992”.
Ritiene la Corte che la formulazione letterale della disposizione in esame e la "ratio" che giustifica le diverse articolazioni in cui essa si struttura non consentano di condividere il risultato interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata
Il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal
[...]
prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, ovvero (come Controparte_3 nel caso della rendita vitalizia erogata dall' ) contratte per causa di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette CP_1 di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola — e sono, dunque, cumulabili - le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.
Ne consegue che, mentre vanno senz'altro escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi dell'art.12 della legge n.118 del 1971, la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla legge n.382 del 1970, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970 (poi definito pensione non reversibile dall'art.14 septies del d.l. n.663 del 1979, convertito nella legge n.33 del 1980), ricade, invece, nella previsione di incompatibilità (e, perciò stesso di incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia. Deve, peraltro, rilevarsi che, contrariamente a quanto sostiene la Corte territoriale, il ripetuto regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in
3 cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate, tra le quali la rendita in quanto CP_1 prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratte a causa di lavoro (vedi Cass. 10/2/2011 n.3240).
Detto principio, è stato ribadito in ulteriori approdi di questa Corte secondo cui "in tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui all'art. 3, comma primo della legge n. 407 del 1990 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal - con Controparte_3 esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi" (Cass. 21/9/2011 n.19226). CP_ Orbene, nel caso di specie è pacifico e non contestato in fatto, che il ricorrente sia titolare di rendita connessa ad una menomazione dell'arto inferiore quantificata nella misura del 45%. Tale trattamento, tuttavia - per quanto detto - non è di per sé ostativo alla valutazione del compendio morboso oggetto di indennizzo, al fine dell'accertamento del diritto alla prestazione di invalidità civile oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio, come non ostativa è da ritenersi l'opzione esercitata dal difensore della parte privata in sede di gravame, non sussistendo il diritto ad entrambe le prestazioni in relazione alle quali tale diritto poteva esplicarsi (citazione testuale da Cass. n. 4868 del 2016): nell'ambito del caso appena riportato, la S.C. rilevava il divieto di cumulo delle prestazioni, ma non il divieto di richiederle entrambe: è stato affermato che, in caso di duplice sussistenza dei requisiti, deve necessariamente far seguito la scelta del beneficiario di optare per una delle due prestazioni, proprio come avvenuto nel caso di specie (si veda sopra, par. 2, sintesi argomentazioni della resistente).
Sulla scorta delle condivisibili coordinate ermeneutiche appena esposte, l'impostazione sottesa al ricorso introduttivo del giudizio non può ritenersi convincente;
sussiste dunque divieto di cumulo tra le prestazioni di cui il ricorrente intende contestualmente beneficiare.
4. Deve inoltre rilevarsi che nelle note del 9/10/2025, depositate dal ricorrente, si riferisce che, nel frattempo, è intervenuta revoca della prestazione da parte dell' circostanza cui il ricorrente aggancia CP_2 la domanda subordinata di accoglimento del ricorso “almeno a decorrere dal 12 settembre 2024” (data in cui veniva revocata dall' “la prestazione di cui all'art. 13, L. 118/71 in base a visita di revisione con la quale ha CP_2 ridotto il grado di invalidità dal 75 al 60%”).
Sul punto deve rilevarsi che tale richiesta costituisce nuova domanda, che fuoriesce del perimetro della materia contenziosa fissata dalle parti con gli atti introduttivi (sussistenza o meno del divieto di
4 cumulabilità tra le prestazioni), né peraltro si aggancia ad eventuale diniego da parte dell : il CP_1 ricorrente, infatti, non ha documentato di avere informato l' della revoca della prestazione erogata CP_1 dall' né di avere richiesto all' il ripristino della erogazione della rendita, né tantomeno di aver CP_2 CP_1 ricevuto un diniego.
5. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, nulla sulle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
27 ottobre 2025
Giudice del lavoro Paolo Mariotti
5
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 778/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. GIOVANNI DE FRANCESCO parte ricorrente
CP_1
Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: CP_
“A)- accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della rendita n. 50965308, riconosciuta per l'infortunio sul lavoro, che il ricorrente ha diritto di percepire anche in costanza di percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art.13
L.118/71, riconosciuto carico dell' CP_2
B)- per l'effetto, condannare l' alla ricostituzione della relativa rendita ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 1124/1965, CP_1 da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata sub A) o che sarà ritenuta di giustizia. CP_ C) – condannare l' a versare al ricorrente gli arretrati maturati e maturandi dal novembre 2023 e fino all'effettivo ripristino della prestazione.
D)- in ogni caso di condanna economica, con interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. E)-Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
II. Parte resistente:
1 “a) rigettare la domanda proposta da con ricorso notificato il 12.7.2024, in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
b) provvedere sulle spese come di giustizia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co. 11 D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03.
IN SUBORDINE: con riserva di articolazione di eventuali ulteriori mezzi istruttori anche a seguito di richieste di controparte e o disposizioni del giudicante”.
Le ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 9/7/2024, parte ricorrente ha rilevato l'illegittimità della sospensione della erogazione di rendita a suo favore a partire dal novembre 2023; pertanto ha richiesto il ripristino CP_1 della prestazione e la corresponsione degli arretrati.
Il medesimo ricorrente ha rilevato che, a seguito di omologa di a.t.p. del 29/6/2023, veniva riconosciuta invalidità pari al 75% con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L.118/71.
Il ricorrente ha rilevato che, nel caso di specie, non è invocabile divieto di cumulo della prestazioni sancito dall'art. 1 comma 43 L.8/8/1995 n. 335 in quanto le prestazioni erogate in suo favore (rendita e CP_1 assegno mensile di assistenza) non si fondano sullo stesso evento invalidante (come previsto dal citato art. 1 comma 43 L.8/8/1995 n. 335).
2. Invece secondo la resistente sussiste divieto di cumulare le due prestazioni, sulla base di diversa norma:
l'art 3, co. 1 L. 407/90, il quale peraltro non subordina la propria efficacia alla identità dell'evento invalidante.
La medesima resistente ha altresì rilevato che il ricorrente, in sede di domanda amministrativa all' CP_2 aveva espressamente optato per la erogazione della prestazione dell in luogo di quella erogata CP_2 dall' (si veda allegato “cod.ap70riciesta erogazioneinpsdel07.07.2023”, pag. 6). CP_1
3. La questione è stata affrontata da condivisibile e autorevole giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma
1,1. n. 407/1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 1, comma 43, 1. n. 335/1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965 e della pensione
2 di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali (Cass. n. 3240 del 2011; più recentemente
Cass. 1079/2015)” (citazione testuale da Cass. Sez. 6, 13/03/2018, n. 6054, Rv. 647377 – 01, anche massimata).
Deve rilevarsi, inoltre, che è stato correttamente e autorevolmente rilevato che “che l'articolo 3, comma 1, della -legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sancisce testualmente: "Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".
Nel successivo comma I bis - introdotto dall'art. 12 legge 30 dicembre 1991, n. 412, cit. - stabilisce, a sua volta, che: "Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai i cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 10 gennaio 1992”.
Ritiene la Corte che la formulazione letterale della disposizione in esame e la "ratio" che giustifica le diverse articolazioni in cui essa si struttura non consentano di condividere il risultato interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata
Il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal
[...]
prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, ovvero (come Controparte_3 nel caso della rendita vitalizia erogata dall' ) contratte per causa di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette CP_1 di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola — e sono, dunque, cumulabili - le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.
Ne consegue che, mentre vanno senz'altro escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi dell'art.12 della legge n.118 del 1971, la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla legge n.382 del 1970, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970 (poi definito pensione non reversibile dall'art.14 septies del d.l. n.663 del 1979, convertito nella legge n.33 del 1980), ricade, invece, nella previsione di incompatibilità (e, perciò stesso di incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia. Deve, peraltro, rilevarsi che, contrariamente a quanto sostiene la Corte territoriale, il ripetuto regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in
3 cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate, tra le quali la rendita in quanto CP_1 prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratte a causa di lavoro (vedi Cass. 10/2/2011 n.3240).
Detto principio, è stato ribadito in ulteriori approdi di questa Corte secondo cui "in tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui all'art. 3, comma primo della legge n. 407 del 1990 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal - con Controparte_3 esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi" (Cass. 21/9/2011 n.19226). CP_ Orbene, nel caso di specie è pacifico e non contestato in fatto, che il ricorrente sia titolare di rendita connessa ad una menomazione dell'arto inferiore quantificata nella misura del 45%. Tale trattamento, tuttavia - per quanto detto - non è di per sé ostativo alla valutazione del compendio morboso oggetto di indennizzo, al fine dell'accertamento del diritto alla prestazione di invalidità civile oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio, come non ostativa è da ritenersi l'opzione esercitata dal difensore della parte privata in sede di gravame, non sussistendo il diritto ad entrambe le prestazioni in relazione alle quali tale diritto poteva esplicarsi (citazione testuale da Cass. n. 4868 del 2016): nell'ambito del caso appena riportato, la S.C. rilevava il divieto di cumulo delle prestazioni, ma non il divieto di richiederle entrambe: è stato affermato che, in caso di duplice sussistenza dei requisiti, deve necessariamente far seguito la scelta del beneficiario di optare per una delle due prestazioni, proprio come avvenuto nel caso di specie (si veda sopra, par. 2, sintesi argomentazioni della resistente).
Sulla scorta delle condivisibili coordinate ermeneutiche appena esposte, l'impostazione sottesa al ricorso introduttivo del giudizio non può ritenersi convincente;
sussiste dunque divieto di cumulo tra le prestazioni di cui il ricorrente intende contestualmente beneficiare.
4. Deve inoltre rilevarsi che nelle note del 9/10/2025, depositate dal ricorrente, si riferisce che, nel frattempo, è intervenuta revoca della prestazione da parte dell' circostanza cui il ricorrente aggancia CP_2 la domanda subordinata di accoglimento del ricorso “almeno a decorrere dal 12 settembre 2024” (data in cui veniva revocata dall' “la prestazione di cui all'art. 13, L. 118/71 in base a visita di revisione con la quale ha CP_2 ridotto il grado di invalidità dal 75 al 60%”).
Sul punto deve rilevarsi che tale richiesta costituisce nuova domanda, che fuoriesce del perimetro della materia contenziosa fissata dalle parti con gli atti introduttivi (sussistenza o meno del divieto di
4 cumulabilità tra le prestazioni), né peraltro si aggancia ad eventuale diniego da parte dell : il CP_1 ricorrente, infatti, non ha documentato di avere informato l' della revoca della prestazione erogata CP_1 dall' né di avere richiesto all' il ripristino della erogazione della rendita, né tantomeno di aver CP_2 CP_1 ricevuto un diniego.
5. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, nulla sulle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
27 ottobre 2025
Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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