Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2320/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell'udienza dell' 11/7/2024
TRA C.F. 1 ) Pt 2 Parte 1 (C.F.
, rappresentati e difesi
[...] (C.F. C.F. 2
unitamente e disgiuntamente, dagli avv. Prof. Massimo Cerniglia (C.F. e Alessandro Caponi (C.F. C.F. 3
del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati C.F. 4
presso il loro studio, con sede in Via Panama, n. 52;
E
in persona del Presidente del C. di A. dott. Controparte_1
(cod. fisc. P.IVA 1 ), Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Domenico Spagnuolo (c.f.
) ed elett.te dom.ta come in atti;
C.F. 5
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri
n. 2030/2018 pubbl. il 26/9/2018 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza dell' 11/7/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione Parte 1 e Parte_2 convenivano in
(da ora denominato per CP_3 giudizio Controparte_1
[...] ), al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole contenute nella polizza denominata […] Controparte_4 " in ragione della loro genericità, vessatorietà ed assenza di chiarezza ex artt 1469 ss c.c. nonché ex art. 21 TUF e 28 reg. Consob n°
11522/98; chiedevano, inoltre accertare la nullità, annullabilità, invalidità
ed inopponibilità agli attori della polizza de qua con condanna della CP_3 alla restituzione dell'importo di € 33.500,00 atteso il proprio investimento di € 50.000,00 e la restituzione, al momento della richiesta del
"riscatto", della sola somma di € 16.500,00. In via subordinata chiedevano accertarsi la responsabilità ed il grave inadempimento della CP_3 con conseguente pronuncia di risoluzione contrattuale e condanna della CP_5 alla restituzione agli attori della somma di € 33.500,00. In ogni caso, accertata la sussistenza di illecito civile, condannare la CP_3 al
risarcimento dei danni.
Deducevano al riguardo: 1) di essere cointestatari di rapporti bancari e finanziari con l'istituto bancario CP_3 , per il tramite della filiale di
Genzano; 2) di essere stati invitati dal personale della CP 3 a recarsi presso la predetta filiale, per valutare l'investimento dei propri risparmi in seguito alla dismissione di altri precedenti investimenti;
3) di aver avuto contatti con il promotore finanziario della CP_3 dott. Persona 1 و
[...] il quale proponeva loro l'acquisto di un nuovo prodotto, denominato CP 4 Valore Anteprima", caratterizzato da basso rischio e 66
buon rendimento;
4) di aver accolto il suggerimento del Cellucci, sottoscrivendo, nel dicembre 2004, la relativa proposta contrattuale predisposta dall' incaricato, senza tuttavia ricevere alcuna informazione sulla natura, rischi dell' investimento e sulla adeguatezza dell' operazione;
5) di aver perso i propri risparmi per esclusiva responsabilità della banca convenuta, e di aver interesse, quindi, ad ottenere pronunzia giudiziale di risoluzione del contratto per grave inadempimento della CP_3 e و
condanna della stessa al risarcimento dei danni, oltre che alla restituzione delle somme versate all' atto della stipula della polizza.
Nel costituirsi in giudizio la CP 3 eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di Parte 2 atteso che la polizza vita era stata و
Inoltre rilevava la propria carenza di sottoscritta solo dal Pt 1
legittimazione passiva, in quanto il contratto de quo ed il relativo premio erano stati stipulati e riscossi dalla CP_6 soggetto giuridico distinto dalla
Eccepiva infine la prescrizione decennale atteso che i fatti CP 3 risalivano al dicembre 2004. La causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione in data 08/05/2018.
Con la sentenza n. 2030/2018, il Tribunale di Velletri dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Parte_2 rilevando che la polizza, di cui la
Pt 2 ra beneficiaria, era intestata esclusivamente al Per 2 Nel merito rilevava che dalla documentazione versata in atti risultava che le somme richieste in restituzione erano state erogate dalla CP_6 che aveva accettato le condizioni di polizza, e che è soggetto diverso dalla CP_3 in forza dei
,
diversi elementi identificativi risultanti dagli atti (sede, partita iva, oggetto
...). Rigettava quindi nel merito la domanda e compensava tra le parti le spese di lite
Avverso la predetta sentenza hanno proposto rituale appello Parte_3
censurando la statuizione sul difetto di
[...] Parte 2
legittimazione attiva e passiva, e riproponendo altresì tutte le domande assorbite e disattese del giudizio di primo grado, delle quali hanno chiesto l'accoglimento.
Si è costituita la società Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la condanna degli appellanti alle spese di lite del grado.
Precisate le conclusioni, mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 c.p.c..
Preliminarmente devono disattendersi le censure relative al difetto di legittimazione attiva di Parte_2 (rectius titolarità del diritto controverso), in quanto smentita dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice come di seguito specificato. Come più volte ribadito dai giudici di legittimità "La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda dunque esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, dovendo tenersi da essa distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, atteso che la contestazione della titolarità
del rapporto controverso si configura come una questione attinente al merito della lite, a tale stregua pertanto rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass., 6/3/2006,
n. 4796, Cass. Sez. 3, 27/11/2023).
Invero il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata da parte convenuta in ragione delle risultanze documentali comprovanti che l'unico intestatario della polizza oggetto di causa è Parte 1 و mentre la Pt 2 è
indicata nella polizza quale mera beneficiaria del contratto.
Orbene tale circostanza non è oggetto di contestazione di parte appellante,
e risulta comunque provata per tabulas dalla documentazione allegata all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dalla quale si evince che l'unico contraente della polizza in questione è Parte 1 mentre
Parte_2 è la beneficiaria
Il difetto di “legittimazione attiva” è contestato, invece, sotto altri profili dall'appellante Pt_2 quali l'esistenza di rapporti con l'intestatario della polizza, Parte 1 essendo entrambi cointestatari del medesimo conto corrente acceso presso la filiale CP_3 di Genzano, dal quale erano stati prelevati i fondi per l'acquisto della polizza. Rapporti che, secondo l' appellante, la legittimerebbero ad agire nei confronti della banca, a tutela del patrimonio in comune con il coniuge.
Le anzidette censure non colgono nel segno.
Nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo- quale deve con la CP_6 con indicazione ritenersi il contratto stipulato dal Per 2
Parte 4 -, l'unico legittimato ad esperire le azioni di della beneficiaria risoluzione del contratto per inadempimento dell'assicurazione, o di nullità, deve ritenersi il contraente che ha sottoscritto la polizza, dovendo, per contro, ritenersi esclusa la legittimazione del beneficiario ad esperire azioni diverse da quelle relative all' adempimento del contratto (v. art. 1920c.c. ultimo comma), che gli deriva dall' acquisto di un diritto proprio nei confronti dell' assicuratore, in forza della polizza di assicurazione sulla vita in favore del terzo .
In ragione delle evidenze documentali, nessun rilievo può annettersi poi ai rapporti di cointestazione del medesimo conto corrente, ancorchè utilizzato per l' acquisto della polizza, essendo gli stessi elementi irrilevanti e totalmente estranei al contratto assicurativo .
Altresì infondate sono le censure riguardanti il difetto di legittimazione passiva (anzi la mancanza di prova della titolarità del diritto) della convenuta/appellata.
Per vero il Tribunale ha giustamente rigettato nel merito la domanda svolta nei confronti della CP_3 rilevando che dalla documentazione allegata, و
CP_6 (alla risultava che la polizza assicurativa era stata stipulata con la quale erano poi state erogate le somme chieste in restituzione), e che diversamente da quanto propugnato da parte attrice, la CP_6 e la CP 3 sono soggetti diversi, essendovi assoluta differenza negli elementi identificativi (sede, partita Iva), e difettando inoltre la prova della partecipazione o della incorporazione per fusione di CP_6 con CP_3
Nessun elemento ha offerto invero parte appellante della asserita identità dei soggetti, per cui devono tenersi ferme le considerazioni del Tribunale sulla loro diversità, in quanto basate sulla documentazione non contestata richiamata in motivazione.
Qualificando in tali termini l'eccezione sollevata da parte convenuta, il
Tribunale correttamente ha ritenuto che nessuna domanda di nullità del contratto, o risoluzione per grave inadempimento, poteva essere spiegata nei confronti della CP_3 attesochè la polizza era stata sottoscritta da altro soggetto giuridico, la CP 6 alla quale era stata versata dal Per 2 la somma, pari a euro 50.000,00, per l'acquisto della polizza (v. doc. 1 e 2 fasc. CP 3 ).
Orbene l'assunto dell'appellante si fonda sulla omessa valutazione della prova documentale della legittimazione passiva della CP_3 , rinvenibile و
nel documento n. 1) prodotto da controparte (relativo al disinvestimento parziale del fondo a basso rischio, denominato Tesoreria, ed emesso da
Euromobiliare per investire nella polizza Unit-linked di cui è causa).
Documentazione che, risultando sottoscritta dal promotore finanziario della incaricato dalla banca di vendere ilCP_3 ,dott. Persona 1
prodotto finanziario e redatta nei locali commerciali della CP 3
,
determinerebbe la responsabilità solidale dell' istituto bancario per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario ex art. 31 T.U.F., D.L.gs.n.
58/1998.
Tuttavia i riferimenti normativi e giurisprudenziali contenuti negli atti difensivi dell'appellante non sono pertinenti alla fattispecie in esame, ove la CP_3 è stata evocata in giudizio per l' accertamento della nullità del contratto stipulato con soggetto terzo ( CP_6 ), e/o la risoluzione dello stesso per grave inadempimento del predetto, poiché la estraneità al giudizio della contraente CP_6 (non evocata originariamente né
successivamente con richiesta di integrazione del contraddittorio) impedisce di procedere all'esame delle domande avanzate di nullità e/o risoluzione della polizza, pena la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c..
In conclusione devono tenersi ferme le statuizioni sul difetto di legittimazione attiva della e di rigetto nel merito della domanda Pt 4
svolta dal Per 2 nei confronti di CP_3 in quanto terza rispetto alla و
domanda di nullità, risoluzione e restituzione del dedotto contratto.
Stante il carattere assorbente delle anzidette eccezioni preliminari restano assorbite tutte le altre domande riproposte dagli appellanti, rigettandosi tutte le istanze istruttorie, in quanto contrarie alle risultanze documentali e quindi inammissibili.
L'appello deve rigettarsi e confermarsi l' impugnata sentenza
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, per valore indeterminabile e complessità bassa, valori. minimi stante la non particolare complessità delle questioni controverse e la natura dell' impegno richiesto nella redazione degli atti difensivi , secondo le tabelle applicabili di cui al DM n. 55/2014, e successive modificazioni, con espunzione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente
Parte 1 e Parte 2 nei pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza n. 2030/2018 confronti del Controparte_1
emessa dal Tribunale di Velletri nella causa n. rg. 1708/2016, pubblicata il 26/9/2018, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede :
-rigetta l'appello ;
-condanna Parte 1 e Parte 2 in solido tra loro, a rifondere al
Controparte 1 le spese di lite del presente grado che liquida in euro
3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali,
iva e cpa come per legge;
-dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6/2/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino