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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4579/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott. Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CASALE ALESSANDRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CASALE ALESSANDRO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti – così come modificate, rispetto al ricorso introduttivo, nella nota di trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. – siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(n. in EGITTO il 27/10/2000) e (n. a VIZZOLO PREDABISSI
[...] Parte_2
(MI) il 19/12/1997), matrimonio contratto l'11/11/2024 e iscritto al n. 71, Parte I, Anno 2024 del registro degli atti di matrimonio del Comune di LODI alle seguenti condizioni:
a) Affido e collocamento della minore
I coniugi, di comune accordo, decidono di prevedere che la piccola venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
Quanto al collocamento, le parti stabiliscono che sia collocata in prevalenza presso il padre, con residenza anagrafica presso lo stesso.
Pt_ Il Sig. sino a che la Sig.ra non si sarà trasferita a Lodi, vivrà presso l'appartamento del fratello con la Parte_1
2 di lui famiglia in Via Cal di Giavera n. 4.
Pt_ La Sig.ra vivrà sino allo svezzamento con la piccola in Via Cal di Giavera n. 6, potendo contare sull'aiuto del marito e dei parenti di quest'ultimo.
A seguito del trasferimento della Sig.ra in Lodi, l'appartamento tornerà libero ed il Sig. vi si trasferirà Pt_2 Parte_1
definitivamente con la figlia (presso il civico 6) ove stabiliranno residenza e decorreranno gli accordi tra le parti circa il diritto di visita.
La comune decisione di collocare la figlia presso il padre deriva dal fatto che il Sig. gode di un nucleo familiare Parte_1
solido – in special modo può fare affidamento sulla collaborazione della madre e della cognata – che assicura un concreto aiuto e supporto nella gestione e cura della figlia, essendo entrambi i genitori molto giovani e lavoratori.
Pt_ Quanto all'esercizio del diritto di visita della madre alla figlia, le parti concordano che la Sig.ra possa vedere Per_1
liberamente con previsione di almeno una volta in settimana e tutti i fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera). Il papà, dal suo canto, per collaborare con i costi di viaggio, si impegna ora per allora a portare egli stesso a Lodi dalla Per_1
mamma almeno una volta al mese (in uno dei fine settimana che verrà di volta in volta concordato liberamente tra i genitori).
Il papà si impegna altresì a fare una videochiamata al giorno per far vedere la piccola alla madre.
b) Mantenimento
Pt_ i genitori concordano nel prevedere che la madre, Sig.ra corrisponderà al Sig. Parte_1
si farà carico di un contributo a titolo di mantenimento della figlia minore pari ad euro 150,00= mensili oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pt_ I ricorrenti concordano altresì che per il tempo in cui la Sig.ra avrà trovato un'occupazione e la sua situazione economica sarà più stabile, l'assegno di mantenimento a favore della figlia verrà aumentato ad euro 200,00=, sempre oltre il 50% delle spese straordinarie così come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Si conferma che l'assegno unico verrà percepito interamente, quindi nella misura del 100%, a favore del padre.
Quanto alle decisioni e spese di maggior rilievo (educazione, religione, istruzione, attività scolastica ed extra-scolastica),
3 queste sarenno sempre concordate tra i genitori che altresì concorderanno ogni scelta ritenuta necessaria e opportuna per la figlia, nell'interesse della stessa e nel rispetto delle sue inclinazioni e attitudini.
c) Regolamentazione dei rapporti patrimoniali:
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegni economici di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autonomi e indipendenti, con rinuncia ad ulteriori e/o eventuali richieste economiche afferenti alla separazione e al rapporto di coniugio. Altresì, si danno reciprocamente atto di aver già definito la ripartizione tra loro dei risparmi comuni.
d) Assenza procedimenti connessi:
I ricorrenti dichiarano che non vi sono altri procedimenti (pendenti/esauriti) aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse.
e) Espatrio della nascitura:
I genitori si danno reciproco assenso affinché le autorità competenti possano provvedere al rilascio del passaporto nonché dei documenti d'identità validi per l'espatrio, con impegno a darsi reciproco preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di partenza.
f) Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare.
g) Dichiarano altresì di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della successiva sentenza di divorzio.
h) Nulla sulle spese.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
4 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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