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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DELL'ATTI ANTONIO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato - assumendo di essere invalida nella misura del 100% - utile all'ottenimento della pensione di inabilità (ex art. 12 L. n. 118/71), dell'indennità di accompagnamento (ai sensi della L. 11.02.1980, n. 18 e della L. 21.11.1988, n. 508), dei benefici correlati alla condizione di gravità (ex L. n. 104/1992, art. 3, c. 3) o, in subordine, alla concessione dell'assegno di invalidità (ex art. 13 L. n. 118/1971) laddove fosse stata acclarata una invalidità nella misura pari almeno al 74%, in ogni caso a decorrere dalla data della domanda amministrativa (25/10/2022) o da quella diversa accertata in corso di causa.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 67%. Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, insistendo per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente
l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio- economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, come si e' detto, non e' stata formulata nel presente giudizio;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio
2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939). CP_ Parimenti infondata, e quindi va disattesa, l'ulteriore eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni della ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicchè l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE
n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., CP_4
civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è solo in parte fondata e deve esser accolta nei limiti di cui alla perizia resa alla quale integralmente si rimanda.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla Persona_1
luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per la ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% a decorrere dal mese di febbraio 2024, così come ampiamente argomentato nell'elaborato peritale in atti, al quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “• La signora , allo stato attuale, Parte_1
è da considerare invalida civile con riduzione della capacità lavorativa di una percentuale pari all'80% (L. 118/71). Sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. • Alla luce del probabile aggravamento del quadro clinico- patologico-disfunzionale generale, si ritiene che la percentuale invalidante pari o superiore al 74% si sia concretizzata solo nel mese di febbraio 2024, quando è stato riscontrato l'ulteriore aggravamento del quadro osteo-articolare dove importanti segni di artropatia degenerativa si sono diffusi alle anche e al bacino con incidenza sulla capacità deambulatoria. • Ne deriva che dalla data della domanda amministrativa (25/10/2022) e fino al mese di gennaio 2024, la signora Parte_1
non ha presentato minorazioni tali da non determinare la riduzione della capacità lavorativa
[...]
di una percentuale pari o superiore al 74%, tanto che non erano ancora soddisfatti i presupposti sanitari utili per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. • Altrettanto, fin dalla data della domanda amministrativa, non si sono mai realizzate le condizioni sanitarie determinanti lo stato di invalidità pari al 100%, in quanto non si è mai concretizzato lo stato di totale inabilità lavorativa. •
Allo stesso modo, fin dalla data della domanda amministrativa, non si sono mai concretizzate disfunzioni tanto gravi da giustificare la perdita dell'autonomia nella deambulazione o nel compimento degli atti quotidiani della vita, tanto che non si può ammettere la presenza delle condizioni mediche necessarie per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento”
Avverso tali risultanze, inoltrate pure in bozza alle parti in data 16/02/2025, pervenivano le sole
CP_ osservazioni dei sanitari dell' che esprimevano parere concorde, nulla osservava invece la ricorrente, sicché il Ctu rendeva la sua relazione definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la sola corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità
(ex art. 13 l 118/1971), con decorrenza da febbraio 2024, da respingersi di contro ogni altra domanda di cui in ricorso.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio, considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio e l'accoglimento della sola domanda spiegata dalla ricorrente in via subordinata devono esser compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è invalida al 80% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza da febbraio 2024;
b) - spese di lite compensate;
CP_ c) - spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 07/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio