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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 15648/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Autieri e dall'avv. Parte_1
Francesco Autieri, come da procura in atti;
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Leone e dall'avv. Michela Stucchi, CP_1
come da procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.3.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data Per_1
30.10.1998), (in data 21.11.2003) e (in data 18.3.2006) e di essere Per_2 Per_3
separato dalla resistente come da atto di negoziazione assistita del 21.10.2016, in atti, chiedeva la pronuncia di divorzio, la regolamentazione del diritto di visita dei figli come indicato nel ricorso, la diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per i figli (previsto in sede di separazione consensuale pari ad euro 350,00 mensili per i due figli più piccoli e pari ad euro 200,00 mensili per il figlio , in parte Per_1
autosufficiente) e per la moglie (previsto come pari ad euro 1.100,00 mensili),
l'accessibilità da parte sua all'immobile già adibito a casa coniugale e di sua proprietà per poterne verificare lo stato, proibire alla resistente la disponibilità dei beni di proprietà esclusiva del coniuge contenuti nella detta casa coniugale, la corresponsione da parte della moglie delle spese ordinarie della casa coniugale, con condanna della medesima al pagamento delle somme arretrate a tale titolo meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, deduceva che il figlio , paraplegico in seguito ad un incidente accaduto nel 2015, era dalla Per_1
stessa assistito, che il ragazzo percepiva una pensione di invalidità e di accompagno, che lei non aveva mai lavorato e che, allo stato, nemmeno era configurabile un suo collocamento nel mondo del lavoro, e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione consensuale (che, oltre alle somme mensili dette, prevedevano la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio dal momento della corresponsione in Per_1
suo favore della pensione di invalidità, nonchè il pagamento da parte del marito del
70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale,
l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà del coniuge ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio).
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. il chiedeva la revoca o Parte_1
diminuzione dell'assegno per la moglie, la conferma di quelli per i due figli più piccoli, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie ed all'assegnazione della casa coniugale alla moglie (in sede di precisazione delle conclusioni non venivano reiterate le domande inerenti i beni personali contenuti nella casa coniugale, quella di accesso alla detta abitazione e quella relativa alle spese della casa coniugale, inammissibili le domande poi reiterate in sede di memoria conclusionale, con richiesta, invece, di revoca o diminuzione dell'assegno di mantenimento per i due figli più piccoli).
In sede di precisazione delle conclusioni, la a parziale modifica delle domande CP_1
svolte, chiedeva un assegno di mantenimento per i due figli più piccoli pari ad euro
1.000,00 mensili.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù dell'atto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In vista della maggiore età di tutti i figli ad oggi, nessun provvedimento può essere emesso con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita degli stessi, domande che, infatti, non venivano reiterate dalle parti, dovendosi dare comunque atto che tutti e tre vivono con la madre, circostanza non contestata, così come è pacifico che i due figli più piccoli non siano economicamente autonomi;
quanto al figlio , Per_1
la stessa on chiedeva il versamento in suo favore dell'assegno di mantenimento. CP_1
Può, conseguentemente, essere assegnata la casa coniugale alla sita in Roma, via CP_1
Olivieri n. 57.
Quanto all'aspetto economico, deve innanzitutto osservarsi che il non Parte_1
provvedeva a depositare quanto richiesto dal G.I. a giugno 2023 entro il mese di gennaio 2024, cioè “una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' aggiornata corredata dalla documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata relativa all'ultimo anno nonché dagli estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati sempre relativi all'ultimo anno”.
Lo stesso risulta avere lavorato per tanti anni presso la KLM ma da detta società, in vista del licenziamento collettivo, risulta essere stato licenziato a maggio 2022 (cfr. comunicazione, in atti): non vi sono, tuttavia, deduzioni o documentazioni da parte sua circa la percezione del T.F.R. o della Naspi, senza che, come detto, lo stesso ricorrente abbia documentato la sua attuale effettiva situazione bancaria e reddituale, condotta processualmente non trasparente e che lascia ritenere la sua volontà di nascondere le reali capacità economiche;
solo con le note per l'udienza del 26.9.2024 la difesa deduceva che il lavorava dal febbraio 2024 presso una società, B.D.S. 69 Parte_1
s.r.l., che operava sempre nell'ambito aeroportuale delle spedizioni/logistica e trasporti, per una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.790,78, risultando, poi, lo stesso vivere presso l'abitazione della sua nuova compagna.
La incontestatamente non svolge attività lavorativa, né risulta averla svolta CP_1
durante il matrimonio (in sede di memoria conclusionale deduceva di stare svolgendo un lavoro precario e saltuario presso il Comune di Roma, con emolumenti terminati a settembre 2024, risultando anche titolare di una polizza vita del valore di euro 25.000,00
e di fondi di investimento del valore di euro 11.870,00 circa, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per i due figli e di cui alla separazione consensuale, oltre Per_2 Per_4
Istat fin qui maturato e per il futuro, con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla ntro il g. 5 di ogni mese). CP_1
Quanto all'assegno divorzile richiesto, deve valutarsi la circostanza che la isulta CP_1
avere lavorato per il Comune di Roma, con ciò dimostrando capacità lavorativa, dovendosi anche considerare i risparmi dalla stessa messi da parte e sopra evidenziati. In ordine all'assegno divorzile la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva
o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Ebbene, non vi è dubbio che spetti alla 'assegno divorzile sulla base di entrambi CP_1
i criteri sopra evidenziati, per quanto già detto, dovendosi ritenere sussistente le sperequazione reddituale tra le parti anche sulla base della condotta processuale del
[...]
Pt_1
In vista di quanto fin qui premesso, ritiene questo Collegio di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno divorzile in favore della resistente pari ad euro
800,00 mensili, oltre Istat, da versarsi dal alla ntro il g. 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 11.4.1992; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 00147, parte II, serie A05);
-assegna la casa coniugale alla CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento a carico del per i figli e , Parte_1 Per_2 Per_3
pari ad euro 350,00 mensili, di cui all'ordinanza presidenziale, a sua volta confermativa delle condizioni della separazione consensuale, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro
(da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno divorzile in favore della resistente pari ad euro 800,00 mensili, oltre Istat, da versarsi dal alla Parte_1 CP_1
entro il g. 5 di ogni mese;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 15648/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Autieri e dall'avv. Parte_1
Francesco Autieri, come da procura in atti;
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Leone e dall'avv. Michela Stucchi, CP_1
come da procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.3.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data Per_1
30.10.1998), (in data 21.11.2003) e (in data 18.3.2006) e di essere Per_2 Per_3
separato dalla resistente come da atto di negoziazione assistita del 21.10.2016, in atti, chiedeva la pronuncia di divorzio, la regolamentazione del diritto di visita dei figli come indicato nel ricorso, la diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per i figli (previsto in sede di separazione consensuale pari ad euro 350,00 mensili per i due figli più piccoli e pari ad euro 200,00 mensili per il figlio , in parte Per_1
autosufficiente) e per la moglie (previsto come pari ad euro 1.100,00 mensili),
l'accessibilità da parte sua all'immobile già adibito a casa coniugale e di sua proprietà per poterne verificare lo stato, proibire alla resistente la disponibilità dei beni di proprietà esclusiva del coniuge contenuti nella detta casa coniugale, la corresponsione da parte della moglie delle spese ordinarie della casa coniugale, con condanna della medesima al pagamento delle somme arretrate a tale titolo meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, deduceva che il figlio , paraplegico in seguito ad un incidente accaduto nel 2015, era dalla Per_1
stessa assistito, che il ragazzo percepiva una pensione di invalidità e di accompagno, che lei non aveva mai lavorato e che, allo stato, nemmeno era configurabile un suo collocamento nel mondo del lavoro, e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione consensuale (che, oltre alle somme mensili dette, prevedevano la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio dal momento della corresponsione in Per_1
suo favore della pensione di invalidità, nonchè il pagamento da parte del marito del
70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale,
l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà del coniuge ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio).
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. il chiedeva la revoca o Parte_1
diminuzione dell'assegno per la moglie, la conferma di quelli per i due figli più piccoli, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie ed all'assegnazione della casa coniugale alla moglie (in sede di precisazione delle conclusioni non venivano reiterate le domande inerenti i beni personali contenuti nella casa coniugale, quella di accesso alla detta abitazione e quella relativa alle spese della casa coniugale, inammissibili le domande poi reiterate in sede di memoria conclusionale, con richiesta, invece, di revoca o diminuzione dell'assegno di mantenimento per i due figli più piccoli).
In sede di precisazione delle conclusioni, la a parziale modifica delle domande CP_1
svolte, chiedeva un assegno di mantenimento per i due figli più piccoli pari ad euro
1.000,00 mensili.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù dell'atto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In vista della maggiore età di tutti i figli ad oggi, nessun provvedimento può essere emesso con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita degli stessi, domande che, infatti, non venivano reiterate dalle parti, dovendosi dare comunque atto che tutti e tre vivono con la madre, circostanza non contestata, così come è pacifico che i due figli più piccoli non siano economicamente autonomi;
quanto al figlio , Per_1
la stessa on chiedeva il versamento in suo favore dell'assegno di mantenimento. CP_1
Può, conseguentemente, essere assegnata la casa coniugale alla sita in Roma, via CP_1
Olivieri n. 57.
Quanto all'aspetto economico, deve innanzitutto osservarsi che il non Parte_1
provvedeva a depositare quanto richiesto dal G.I. a giugno 2023 entro il mese di gennaio 2024, cioè “una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' aggiornata corredata dalla documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata relativa all'ultimo anno nonché dagli estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati sempre relativi all'ultimo anno”.
Lo stesso risulta avere lavorato per tanti anni presso la KLM ma da detta società, in vista del licenziamento collettivo, risulta essere stato licenziato a maggio 2022 (cfr. comunicazione, in atti): non vi sono, tuttavia, deduzioni o documentazioni da parte sua circa la percezione del T.F.R. o della Naspi, senza che, come detto, lo stesso ricorrente abbia documentato la sua attuale effettiva situazione bancaria e reddituale, condotta processualmente non trasparente e che lascia ritenere la sua volontà di nascondere le reali capacità economiche;
solo con le note per l'udienza del 26.9.2024 la difesa deduceva che il lavorava dal febbraio 2024 presso una società, B.D.S. 69 Parte_1
s.r.l., che operava sempre nell'ambito aeroportuale delle spedizioni/logistica e trasporti, per una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.790,78, risultando, poi, lo stesso vivere presso l'abitazione della sua nuova compagna.
La incontestatamente non svolge attività lavorativa, né risulta averla svolta CP_1
durante il matrimonio (in sede di memoria conclusionale deduceva di stare svolgendo un lavoro precario e saltuario presso il Comune di Roma, con emolumenti terminati a settembre 2024, risultando anche titolare di una polizza vita del valore di euro 25.000,00
e di fondi di investimento del valore di euro 11.870,00 circa, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per i due figli e di cui alla separazione consensuale, oltre Per_2 Per_4
Istat fin qui maturato e per il futuro, con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla ntro il g. 5 di ogni mese). CP_1
Quanto all'assegno divorzile richiesto, deve valutarsi la circostanza che la isulta CP_1
avere lavorato per il Comune di Roma, con ciò dimostrando capacità lavorativa, dovendosi anche considerare i risparmi dalla stessa messi da parte e sopra evidenziati. In ordine all'assegno divorzile la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva
o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”, (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Ebbene, non vi è dubbio che spetti alla 'assegno divorzile sulla base di entrambi CP_1
i criteri sopra evidenziati, per quanto già detto, dovendosi ritenere sussistente le sperequazione reddituale tra le parti anche sulla base della condotta processuale del
[...]
Pt_1
In vista di quanto fin qui premesso, ritiene questo Collegio di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno divorzile in favore della resistente pari ad euro
800,00 mensili, oltre Istat, da versarsi dal alla ntro il g. 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 11.4.1992; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 00147, parte II, serie A05);
-assegna la casa coniugale alla CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento a carico del per i figli e , Parte_1 Per_2 Per_3
pari ad euro 350,00 mensili, di cui all'ordinanza presidenziale, a sua volta confermativa delle condizioni della separazione consensuale, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro
(da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno divorzile in favore della resistente pari ad euro 800,00 mensili, oltre Istat, da versarsi dal alla Parte_1 CP_1
entro il g. 5 di ogni mese;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi