Art. 9. ((Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito)) ((4)) Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 28 Febbraio 1986, n. 46 ha disposto che la sostituzione del primmo comma del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L. 156/83 .
Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 28 Febbraio 1986, n. 46 ha disposto che la sostituzione del primmo comma del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L. 156/83 .