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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 262/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000339849/000 VARI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620140003767373000 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620140003767373000 IVA-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150002914887000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150002914887000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150008548061000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150008548061000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150008548061000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620160000344030000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170000909083000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170001431608000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170001431608000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170002240304000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170002240304000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170003593854000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200002151083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200002151083000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200002151083000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170007738119000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200004786425000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200004786425000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200004786526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200005879272000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200006058202000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo Ricorrente_1grado di Roma, sezione 3, n. 5071/2024 del 22 marzo 2024, SRL impugnava l'intimazione di pagamento n.136 2023 9000339849000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Prato, notificata il 14 febbraio 2023, per complessivi € 209.457,92 e le cartelle di pagamento indicate in intestazione.
La ricorrente chiedeva di dichiarare, previa la sospensione dell'esecutività, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità della intimazione di pagamento 136 2023 9000339849000 e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali e sottesi eccependo:
l'inesistenza della notifica tramite PEC per mancanza dell'originale della cartella, inesistenza della notifica poiché proveniente da pec non risultante da pubblici elenchi, il difetto di motivazione anche per mancato calcolo degli interessi, la mancata notifica degli atti prodromici ed il difetto di titolo, l'omessa sottoscrizione delle cartelle da parte del responsabile del procedimento, la violazione dello statuto del contribuente in relazione al principio di buona fede e di affidamento, il merito della pretesa, in quanto portante somme non dovute e, comunque, afferenti a crediti inesistenti, per l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza. Resisteva in giudizio l'Agenzia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e della relativa istanza di sospensione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato;
depositava copia delle notifiche via PEC delle cartelle di pagamento, di precedenti intimazioni di pagamento e di preavvisi di fermo amministrativo mai opposti e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso avverso tali atti perché tardivo e comunque infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti;
rilevava, in via assorbente e dirimente ai fini della declaratoria di inammissibilità del presente ricorso, che controparte ha presentato in data 29.04.2019, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, (cfr.doc.19) con conseguente impegno a rinunciare al contenzioso, presente e futuro, in ordine alla pretesa creditoria in oggetto, che chiaramente ha violato nel caso di specie.
All'udienza cautelare del 7 ottobre 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
All'udienza del 20 ottobre 2025 la Corte ha rinviato a nuovo ruolo, considerato che il difensore ha fatto sapere che non riusciva a connettersi con l'aula virtuale e l'Agenzia non si è opposta.
All'udienza odierna, assente il difensore del ricorrente, l'Agenzia della Riscossione insisteva nelle rispettive tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso si manifesta infondato.
Osserva preliminarmente la Corte che parte ricorrente non ha avanzato proprie ulteriori argomentazioni di contrasto a quanto controdedotto e depositato da parte resistente.
La ricorrente ha ricevuto l'intimazione opposta notificata via PEC in data 14/02/2023 all'indirizzo Email_2 e l'ha tempestivamente impugnata;
nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dalla medesima, l'indirizzo di notifica dell'Agenzia è presente nell'indice IPA sin dal 2 settembre 2022, quindi in epoca antecedente alla notificazione della cartella opposta (14/02/2023) come dimostra la certificazione AGID depositata agli atti.
L'intimazione notificata contiene un documento intestato ad ADER e sottoscritto digitalmente dal funzionario responsabile del procedimento, e quindi riferibile, con certezza legale, al mittente, il che costituisce unico elemento della validità dell'atto (CASS. 6417/2019).
L'atto allegato alla PEC è il documento informatico nativo, in originale, e non la “copia informatica del documento cartaceo”, come agevolmente evincibile dalle caratteristiche tecniche del documento e partitamente dalla possibilità di selezione parziale del testo.
Con riferimento all'eccezione sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi dovuti, si rileva come la domanda sia generica ed esplorativa, non precisando essa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'Ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, né offre un computo diverso atto a dimostrare presunti errori compiuti dall'amministrazione nella determinazione della somma dovuta a tale titolo. L' atto impugnato è comunque dotato degli elementi essenziali, conformemente al contenuto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281 del 14/07/2022.
L'intimazione impugnata è compiutamente motivata nel contenuto conforme all'apposito decreto ministeriale.
Tutte le cartelle portate dall'intimazione sono state notificate dal 11/06/2014 al 14/01/2022 e non opposte nei termini, con conseguente effetto di definitività. È allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia la documentazione attestante la regolare notifica via PEC delle cartelle di pagamento (dal doc. 5 al doc.18) all'indirizzo Email_2, il medesimo al quale è stata notificata l'intimazione qui opposta, provenienti da indirizzi di posta elettronica dai quali era chiaramente evincibile il mittente (Cass. 982/2023, 6015/2023, 7175/2023, SS.UU. 15979/2022).
L'inammissibilità per tardività assorbe ogni altro motivo, e in particolare l'eccezione di decadenza;
ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/92, l'atto successivamente notificato può essere opposto solo per vizi propri e non già per vizi degli atti prodromici ritualmente notificati: ne deriva che l'intimazione di pagamento opposta non può costituire sede di impugnazione delle cartelle sottostanti, perché non impugnate tempestivamente.
In relazione ai crediti portati dall'intimazione opposta sono state notificate intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi il 23/02/2017 ed il 06/02/2018 (cfr. doc. 20, 21), mai opposti;
sono stati notificati inoltre preavvisi di fermo amministrativo il 18/05/2015 ed il 05/10/2015 (cfr. da doc. 22 a doc. 23), mai opposti.
La ricorrente ha presentato in data 29/04/2019, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, (cfr.doc.19) con conseguente impegno a rinunciare al contenzioso, presente e futuro, in ordine alla pretesa creditoria in oggetto. Impegno chiaramente violato nel caso di specie. L'istanza ha avuto oggetto le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento notificate dal 11/06/2014 al 18/01/2018, per cui per queste alla data del 14/02/2023 non si è compiuta alcuna prescrizione del credito vantato sia in riferimento ai tributi che alle sanzioni ed agli interessi.
Anche per i crediti portati dalle altre cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, alla data del 14/02/2023 non si è compiuta alcuna prescrizione del credito vantato, in quanto esse sono state notificate nel periodo dal 30/09/2021 al 14/01/2022. Nessuna violazione allo Statuto del Contribuente eccepita dalla ricorrente in ordine alla prescrizione e illegittimità del credito è pertanto ravvisabile nella richiesta erariale.
La Corte conferma l'atto impugnato e rigetta il ricorso.
Spese di giudizio a carico della parte soccombente, liquidate complessivamente in € 5.165,00 per onorari oltre 15 per cento di spese generali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez. II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia Entrate Riscossione le spese di giudizio liquidate complessivamente in € 5.165,00 oltre 15 per cento di spese generali.
Prato, 26 gennaio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 262/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000339849/000 VARI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620140003767373000 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620140003767373000 IVA-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150002914887000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150002914887000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150008548061000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150008548061000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150008548061000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620160000344030000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170000909083000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170001431608000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170001431608000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170002240304000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170002240304000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170003593854000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200002151083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200002151083000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200002151083000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620170007738119000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200004786425000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200004786425000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200004786526000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200005879272000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200006058202000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo Ricorrente_1grado di Roma, sezione 3, n. 5071/2024 del 22 marzo 2024, SRL impugnava l'intimazione di pagamento n.136 2023 9000339849000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Prato, notificata il 14 febbraio 2023, per complessivi € 209.457,92 e le cartelle di pagamento indicate in intestazione.
La ricorrente chiedeva di dichiarare, previa la sospensione dell'esecutività, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità della intimazione di pagamento 136 2023 9000339849000 e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali e sottesi eccependo:
l'inesistenza della notifica tramite PEC per mancanza dell'originale della cartella, inesistenza della notifica poiché proveniente da pec non risultante da pubblici elenchi, il difetto di motivazione anche per mancato calcolo degli interessi, la mancata notifica degli atti prodromici ed il difetto di titolo, l'omessa sottoscrizione delle cartelle da parte del responsabile del procedimento, la violazione dello statuto del contribuente in relazione al principio di buona fede e di affidamento, il merito della pretesa, in quanto portante somme non dovute e, comunque, afferenti a crediti inesistenti, per l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza. Resisteva in giudizio l'Agenzia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e della relativa istanza di sospensione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato;
depositava copia delle notifiche via PEC delle cartelle di pagamento, di precedenti intimazioni di pagamento e di preavvisi di fermo amministrativo mai opposti e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso avverso tali atti perché tardivo e comunque infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti;
rilevava, in via assorbente e dirimente ai fini della declaratoria di inammissibilità del presente ricorso, che controparte ha presentato in data 29.04.2019, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, (cfr.doc.19) con conseguente impegno a rinunciare al contenzioso, presente e futuro, in ordine alla pretesa creditoria in oggetto, che chiaramente ha violato nel caso di specie.
All'udienza cautelare del 7 ottobre 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
All'udienza del 20 ottobre 2025 la Corte ha rinviato a nuovo ruolo, considerato che il difensore ha fatto sapere che non riusciva a connettersi con l'aula virtuale e l'Agenzia non si è opposta.
All'udienza odierna, assente il difensore del ricorrente, l'Agenzia della Riscossione insisteva nelle rispettive tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso si manifesta infondato.
Osserva preliminarmente la Corte che parte ricorrente non ha avanzato proprie ulteriori argomentazioni di contrasto a quanto controdedotto e depositato da parte resistente.
La ricorrente ha ricevuto l'intimazione opposta notificata via PEC in data 14/02/2023 all'indirizzo Email_2 e l'ha tempestivamente impugnata;
nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dalla medesima, l'indirizzo di notifica dell'Agenzia è presente nell'indice IPA sin dal 2 settembre 2022, quindi in epoca antecedente alla notificazione della cartella opposta (14/02/2023) come dimostra la certificazione AGID depositata agli atti.
L'intimazione notificata contiene un documento intestato ad ADER e sottoscritto digitalmente dal funzionario responsabile del procedimento, e quindi riferibile, con certezza legale, al mittente, il che costituisce unico elemento della validità dell'atto (CASS. 6417/2019).
L'atto allegato alla PEC è il documento informatico nativo, in originale, e non la “copia informatica del documento cartaceo”, come agevolmente evincibile dalle caratteristiche tecniche del documento e partitamente dalla possibilità di selezione parziale del testo.
Con riferimento all'eccezione sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi dovuti, si rileva come la domanda sia generica ed esplorativa, non precisando essa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'Ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, né offre un computo diverso atto a dimostrare presunti errori compiuti dall'amministrazione nella determinazione della somma dovuta a tale titolo. L' atto impugnato è comunque dotato degli elementi essenziali, conformemente al contenuto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281 del 14/07/2022.
L'intimazione impugnata è compiutamente motivata nel contenuto conforme all'apposito decreto ministeriale.
Tutte le cartelle portate dall'intimazione sono state notificate dal 11/06/2014 al 14/01/2022 e non opposte nei termini, con conseguente effetto di definitività. È allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia la documentazione attestante la regolare notifica via PEC delle cartelle di pagamento (dal doc. 5 al doc.18) all'indirizzo Email_2, il medesimo al quale è stata notificata l'intimazione qui opposta, provenienti da indirizzi di posta elettronica dai quali era chiaramente evincibile il mittente (Cass. 982/2023, 6015/2023, 7175/2023, SS.UU. 15979/2022).
L'inammissibilità per tardività assorbe ogni altro motivo, e in particolare l'eccezione di decadenza;
ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/92, l'atto successivamente notificato può essere opposto solo per vizi propri e non già per vizi degli atti prodromici ritualmente notificati: ne deriva che l'intimazione di pagamento opposta non può costituire sede di impugnazione delle cartelle sottostanti, perché non impugnate tempestivamente.
In relazione ai crediti portati dall'intimazione opposta sono state notificate intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi il 23/02/2017 ed il 06/02/2018 (cfr. doc. 20, 21), mai opposti;
sono stati notificati inoltre preavvisi di fermo amministrativo il 18/05/2015 ed il 05/10/2015 (cfr. da doc. 22 a doc. 23), mai opposti.
La ricorrente ha presentato in data 29/04/2019, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, (cfr.doc.19) con conseguente impegno a rinunciare al contenzioso, presente e futuro, in ordine alla pretesa creditoria in oggetto. Impegno chiaramente violato nel caso di specie. L'istanza ha avuto oggetto le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento notificate dal 11/06/2014 al 18/01/2018, per cui per queste alla data del 14/02/2023 non si è compiuta alcuna prescrizione del credito vantato sia in riferimento ai tributi che alle sanzioni ed agli interessi.
Anche per i crediti portati dalle altre cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, alla data del 14/02/2023 non si è compiuta alcuna prescrizione del credito vantato, in quanto esse sono state notificate nel periodo dal 30/09/2021 al 14/01/2022. Nessuna violazione allo Statuto del Contribuente eccepita dalla ricorrente in ordine alla prescrizione e illegittimità del credito è pertanto ravvisabile nella richiesta erariale.
La Corte conferma l'atto impugnato e rigetta il ricorso.
Spese di giudizio a carico della parte soccombente, liquidate complessivamente in € 5.165,00 per onorari oltre 15 per cento di spese generali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez. II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia Entrate Riscossione le spese di giudizio liquidate complessivamente in € 5.165,00 oltre 15 per cento di spese generali.
Prato, 26 gennaio 2026.