Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11474 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Coppetti, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Roma, alla via G. Borsi n. 4, presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli, in virtù di procura in atti;
contro
ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Roma, corso Trieste n. 16, presso lo studio dell’avv. Salvatore Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
per l'annullamento,
-della nota del -OMISSIS-, comunicata l’-OMISSIS- con la quale il Responsabile acquisti e appalti di ER s.p.a. ha comunicato che il Comitato qualificazione Fornitori di ER s.p.a. ha disposto la sospensione nei confronti di -OMISSIS- della “ -OMISSIS- ” per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi per quanto occorrer possa:
( i ) la delibera in parte qua del Comitato qualificazione Fornitori del -OMISSIS-, conosciuta il -OMISSIS-, con la quale è stata approvata “ per -OMISSIS- la proroga della sospensione idoneità per 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ”;
( ii ) la nota del 7 luglio 2025 con cui è stata data notizia che, nelle more della conclusione del procedimento avviato in data 4 giugno 2025, il Comitato di qualificazione Fornitori, con delibera del 6 giugno 2025, ha approvato la sospensione dell’idoneità nel comparto merceologico “ -OMISSIS- - Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ”;
( iii ) la delibera in parte qua del Comitato qualificazione del 6 giugno 2025, conosciuta il -OMISSIS-, con la quale è stata approvata la sospensione dell’idoneità “ che potrà essere oggetto di revisione alla luce dei medesimi provvedimenti istruttori, la cui conclusione è stabilita per legge nei successivi 30 giorni dal relativo avvio ”;
( iv ) la nota del 7 luglio 2025 del Direttore acquisti e appalti con cui è stata comunicata a -OMISSIS- la sospensione dei termini del procedimento;
( v ) gli articoli 10 e 16 della Normativa generale del Sistema di qualificazione di ER s.p.a., qualora dovessero essere interpretati nel senso di prevedere che la mera omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 168 del D. Lgs. 36/2023 possa costituire ex se un autonomo motivo ostativo all’iscrizione e/o alla permanenza nell’Albo dei Fornitori di ER s.p.a.;
( vi ) l’art. 16 della Normativa generale del Sistema di qualificazione di ER s.p.a., sia nella parte in cui non prevede alcun termine di durata della sospensione (se non nei casi di inottemperanza alla lettera di diffida), sia qualora dovesse essere interpretato nel senso di attribuire alla sospensione della qualifica natura sanzionatoria;
( vii ) la comunicazione di avvio del procedimento del 4 giugno 2025;
nonché per l’accertamento della nullità ex art. 10, comma 2, D. Lgs. 36/2023 ,
degli articoli 10 e 16 della Normativa generale del Sistema di qualificazione di ER s.p.a., qualora dovessero essere interpretati nel senso di prevedere che la mera omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 168 del D. Lgs. 36/2023 possa costituire ex se un autonomo motivo ostativo all’iscrizione e/o alla permanenza nell’Albo dei Fornitori di ER s.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Benedetta UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – La ricorrente -OMISSIS- (di seguito anche solo, “-OMISSIS-” o “ricorrente”) è un’impresa artigiana specializzata in lavori di taglio di piante, manutenzione forestale e verde pubblico. La compagine societaria, sin dal 2009, era strutturata con ripartizione al 50% del capitale sociale tra i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-, con attribuzione a quest’ultimo della carica di amministratore unico.
2 - Nell’ambito del settore specifico di attività, -OMISSIS- aveva chiesto ed ottenuto l’iscrizione nell’Albo Fornitori di ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (ora innanzi anche solo “ER”) per il comparto merceologico denominato “ -OMISSIS- - Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ” - classe di interpello fino a € 500.000. L’iscrizione era stata, da ultimo, rinnovata per il triennio 17 luglio 2023/17 luglio 2026.
3 – In tale contesto, in data 20 marzo 2025, veniva notificata a ER, in qualità di parte offesa, la richiesta di rinvio a giudizio e l’avviso di udienza preliminare relativi al procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma (n.R.g. PM -OMISSIS- – n.R.g. GIP -OMISSIS- promosso nei confronti del sig. -OMISSIS-, ovverosia l’amministratore unico e legale rappresentante della -OMISSIS- che, in concorso con altri soggetti, risultava imputato del reato di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p., per avere turbato il regolare svolgimento di varie gare bandite (per il tramite di ER) da ER Rete Italia s.p.a. (TRI), nonché di una procedura negoziata indetta da ANAS s.p.a.
4 – Contestualmente reso edotto del predetto procedimento avviato a proprio carico e senza informarne la società resistente, l’amministratore unico -OMISSIS- cedeva le proprie quote societarie detenute nella -OMISSIS- - il cui trasferimento si perfezionava in data 23 aprile 2025 - alla moglie -OMISSIS- la quale veniva anche nominata amministratrice unica della società ricorrente al posto del coniuge.
5 - il 29 aprile 2025 veniva altresì adottato un nuovo modello di governance societaria attraverso la costituzione di un consiglio di amministrazione allargato all’altro socio di -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-. Seguiva annotazione sul Registro delle Imprese in data 14 maggio 2025.
6 –In data 15 maggio 2025 ER adottava nei confronti di -OMISSIS- un provvedimento di congelamento cautelare della relativa idoneità per la qualificazione nel gruppo merceologico -OMISSIS- - " Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT " a causa della gravità dei fatti di cui era venuta autonomamente a conoscenza.
7 – Seguiva l’avvio del procedimento, con relativa comunicazione ex art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 alla -OMISSIS- in data 4 giugno 2025, finalizzato alla possibile adozione di provvedimenti relativi all’iscrizione della stessa nel Comparto merceologico -OMISSIS-, giustificati dalla condotta di -OMISSIS- reputata da ER “ gravemente reticente ed omissiva ” per non avere comunicato l’esistenza del procedimento penale a carico del proprio legale rappresentante, così impedendole di effettuare le necessarie valutazioni in merito alla permanenza dei requisiti di integrità ed idoneità dell’operatore economico.
8 -Nelle more della conclusione del procedimento istruttorio, interveniva la sospensione dell’idoneità nel comparto -OMISSIS- a carico della ricorrente, approvata dal Comitato Qualificazione Fornitori in data 6 giugno 2025 e comunicata alla società il successivo 7 luglio 2025.
9 - Infine, il -OMISSIS- ER s.p.a. adottava nei confronti della ricorrente il provvedimento di sospensione dell’idoneità -OMISSIS- per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla relativa comunicazione (11 agosto 2025), a conferma di quanto già deliberato nella precedente riunione del 6 giugno 2025. Il provvedimento recava, in particolare, le seguenti motivazioni: “ l’operatore è venuto meno ai propri obblighi informativi, non avendo comunicato a ER l’esistenza del Procedimento Penale, in palese violazione della normativa di settore, incluse le norme relative al grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 e artt. 95, comma 1, lett. e), 96, comma 1, e 98, commi 2 e 3, lett. g), d.lgs. 36/2023); della Normativa di Qualificazione, che dispone l’obbligo, per l’Operatore Economico, di informare la struttura “Qualificazione Fornitori” di ER in merito a qualsiasi evento sopravvenuto potenzialmente rilevante, anche al fine della valutazione del grave illecito professionale e degli impegni assunti; - la violazione di tali obblighi informativi è sicuramente aggravata dalla circostanza che l’operatori era ben consapevoli che il procedimento penale in questione vede ER quale “parte offesa”: di conseguenza, la violazione è, di per sé, assorbente rispetto ad altre violazioni dell’Operatore, cioè, rappresenta da sola una violazione grave da giustificare l’adozione di provvedimenti sanzionatori… la predetta condotta, reticente ed omissiva, ha – tra le altre cose – (i) impedito l’opportuno svolgimento delle verifiche svolte dalla Struttura “Qualificazione Fornitori” di ER in sede di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di integrità ed idoneità in capo all’Operatore e (ii) compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra l’Operatore stesso e la Stazione Appaltante …- tale condotta appare idonea ad integrare anche il grave illecito professionale previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del d. lgs. 50/2016 nonché dall’art. 95, comma 1, lett. e), nonché 98, commi 2, 3, lett. g), 5 e 6, lett. g), d. lgs. 36/2023…Nel caso di specie, infatti, la comunicazione del coinvolgimento del -OMISSIS- è avvenuta solo in data 19 maggio 2025 dopo la notifica del congelamento della qualifica da parte di ER e, pertanto, a distanza di più di un anno rispetto alla conclusione delle indagini e dopo la notifica della richiesta di rinvio a giudizio ex 407-bis cpp; - la misura di self cleaning adottata consistente nella sostituzione dalla carica e dalla proprietà del Sig. -OMISSIS-, si rivela innanzitutto intempestiva, in quanto adottata dopo la notifica del congelamento della qualifica. Inoltre, tale misura non risulta sufficiente a dimostrare l’affidabilità dell’Operatore in quanto vi sono elementi tali da far ritenere che abbia mantenuto un controllo di fatto sulla società ”.
10 – Avverso tale provvedimento e gli ulteriori atti indicati in epigrafe è insorta la società ricorrente contestandone la legittimità per i seguenti motivi.
10.1 - Con il primo motivo di ricorso (“ violazione e falsa applicazione del regolamento del sistema di qualificazione di terna. violazione e falsa applicazione degli articoli 95, c. 1, lett. e), 96, c. 10, 12 e 14, e 98, c. 5, d. lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione della disciplina dell’art. 80, c. 5 lett. c) e c-bis), e 6 d. lgs. 50/2016. erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. eccesso di potere per ingiustizia manifesta. violazione del p. di proporzionalità. violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/90. violazione e falsa applicazione dell’art. 16.3 del regolamento del sistema di qualificazione di terna e dell’art. 21-quater l. 241/90. sviamento di potere ”) la ricorrente censura il provvedimento di sospensione asserendo di avere tempestivamente comunicato a ER l’esistenza del rinvio a giudizio del -OMISSIS- in data 19 maggio 2025, ovverosia non appena le modifiche societarie adottate (dimissioni dello stesso -OMISSIS- e cessione delle quote detenute) erano state annotate nel Registro delle Imprese (il 14 maggio 2025). Assume infatti la ricorrente che l’estromissione del -OMISSIS- dalla compagine societaria, avvenuta il 23 aprile 2025 sarebbe tempestiva in quanto intervenuta a pochi giorni dalla conoscenza del procedimento penale avvenuta in data 17 marzo 2025, data di avvenuta notifica della richiesta di rinvio a giudizio; ed ugualmente tempestiva, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata, quindi, la comunicazione effettuata a ER in ordine al coinvolgimento del -OMISSIS- nel procedimento penale, in quanto avvenuta il 19 maggio 2025, a distanza di soli due mesi dalla notifica di rinvio a giudizio, nonché di pochi giorni dall’intervenuta annotazione nel Registro delle Imprese delle modifiche societarie, anche al fine di poter documentare le misure di self-cleaning nel frattempo adottate.
10.2 – Con il secondo motivo di ricorso (“ violazione e falsa applicazione dell’art. 80 d. lgs. 50/2016 non più vigente e del principio tempus regit actum. violazione e falsa applicazione degli artt. 95, c. 1, lett. e), 96, c. 5, 10 e 12, e 98 d. lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione della normativa generale del sistema di qualificazione di terna e della disciplina adottata da terna ex art. 169, c. 1, d. lgs. 36/2023. erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti ”) la società ricorrente reputa illegittima la sospensione della qualifica per violazione della disciplina in materia di grave illecito professionale ed in materia di obblighi dichiarativi prevista dagli artt. 10.1 et 16 della Normativa Generale del sistema di qualificazione ER. Difatti nessuna delle norme richiamate nel provvedimento impugnato consentirebbe di ritenere che il mancato assolvimento degli obblighi informativi sia ex se idoneo ad integrare un’ipotesi di grave illecito professionale, tale da giustificare la sospensione della qualifica dell’operatore economico in ragione della sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità in capo al medesimo.
10.3 - Con il terzo motivo di ricorso (“ violazione e falsa applicazione degli artt. 95, c. 1, lett. e), e 98, c. 2, 3, lett. g), 6, lett. g) d. lgs. 36/2023 in relazione all’art. 94, comma 3, d. lgs. 36/2023 e violazione dell’art. 2639 del codice civile. Violazione e falsa applicazione della normativa generale del sistema di qualificazione. Violazione dell’art. 98, c. 4 e 7, d. lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 3 l. 241/90. Carenza assoluta di motivazione. Violazione dell’art. 169, c. 1, d. lgs. 36/2023 e della disciplina delle “condotte che costituiscono gravi illeciti professionali” adottata da ER ”) la -OMISSIS- lamenta l’illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto, a suo dire, carente di idonea motivazione. In particolare la società lamenta che nel provvedimento impugnato non verrebbe dato conto, in concreto, del perché la contestata commissione di uno dei reati di cui all’art. 94, comma 1, D. Lgs. 36/2023 (i.e. turbata libertà degli incanti previsto e punito dall’art. 353 c.p.) nei confronti di uno dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, D. Lgs. 36/2023 sarebbe idonea ad incidere sull’affidabilità ed integrità della società -OMISSIS-, così come non verrebbero esposte le ragioni per le quali l’amministratore cessato dalla carica sia ascrivibile al novero dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, D. Lgs. 36/2023.
10.4 – Con il quarto motivo di ricorso (“ violazione dell’art. 96, c. 6, d. lgs. 36/2023. erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 3, d. lgs. 36/2023 e violazione dell’art. 2639 c.c. violazione dell’art. 3 l. 241/90 ”) la ricorrente denuncia la illegittimità della sospensione impugnata atteso che, da un lato, non si comprenderebbe per quale motivo le misure di self-cleaning adottate non sarebbero tempestive – vista la relativa adozione prima della misura di congelamento disposta da ER – o efficienti – considerato che non appena saputo del procedimento penale a proprio carico il -OMISSIS- si è dimesso dalla propria carica e, in ogni caso, non rivestendo lo stesso il ruolo di amministratore di fatto della società ricorrente.
11 – In data 15 ottobre 2025 si è costituita in giudizio ER Rete Elettrica Nazionale s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto. Con successiva memoria depositata in data 13 novembre 2025 la società resistente ha precisato che l’inammissibilità del ricorso deriverebbe dalla mancata impugnazione del provvedimento di congelamento emesso da ER in data 15 maggio 2025 – in quanto atto presupposto della impugnata sospensiva e già lesivo dell’interesse della ricorrente - e con esso della normativa adottata da ER in materia di obblighi dichiarativi e provvedimenti disciplinari che, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere immediatamente censurata al momento dell’adozione del provvedimento di congelamento – come detto non impugnato tempestivamente -; nel merito ha contestato gli avversi assunti sostenendo, in sintesi, la correttezza del provvedimento di sospensione adottato in relazione ai gravi fatti emersi a carico dell’ ex legale rappresentante della -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, coinvolto in un procedimento penale per plurime ipotesi di turbativa d’asta della cui esistenza non aveva dato notizia a ER, in violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina applicabile cui l’operatore economico si era formalmente vincolato in sede di accesso all’Albo.
12 - Con successiva memoria del 26 novembre 2025 la -OMISSIS- ha replicato alle eccezioni sollevate dalla controparte ribadendo la fondatezza delle argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo.
13 – All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
14 – Gli atti impugnati attengono alla sospensione cautelare della qualifica dell’operatore -OMISSIS- e, specificamente, dell’idoneità per il settore “-OMISSIS-” per un periodo di sei mesi decorrenti dall’-OMISSIS- in quanto la società ricorrente avrebbe contravvenuto agli obblighi informativi assunti aderendo al Sistema di Qualificazione predisposto da ER s.p.a. In particolare essa avrebbe omesso di informare ER del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma (n.R.g. PM -OMISSIS- – n.R.g. GIP -OMISSIS-), promosso nei confronti del legale rappresentante di tale società, sig. -OMISSIS-, imputato, con altri soggetti, del delitto p. e p. dall’art. 353 c.p. per avere turbato il regolare svolgimento di varie gare bandite (per il tramite di ER) da ER Rete Italia s.p.a. (TRI), nonché di una procedura negoziata indetta da ANAS s.p.a.
15 – Occorre, allora, delineare preliminarmente la cornice normativa di riferimento alla luce della quale esaminare le questioni poste all’esame del Collegio.
Come noto, il Sistema di Qualificazione degli Operatori Economici nel quale sono previsti gli obblighi informativi che si assumono violati nel provvedimento di sospensione qui gravato è stato istituito da ER s.p.a. - Ente aggiudicatore operante nei c.d. “settori speciali” – con lo scopo di preselezionare ed inserire nell’Albo riservato i soggetti che, in possesso di specifici requisiti di ordine generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, possano essere interpellati per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture relativi a comparti strategici per ER (doc. 1, produzione documentale ER del 6 novembre 2025). Il Sistema di qualificazione è suddiviso in diversi Gruppi Merceologici (“GM”) corrispondenti alle categorie merceologiche oggetto degli affidamenti di ER.
Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, la Normativa Generale del Sistema di Qualificazione adottata da ER, in linea con il diritto nazionale ed euro unitario, prevede all’art.10.1 che “ l’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria per l’affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. A tal fine l’Operatore Economico deve attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti, mediante apposita documentazione presente sul Portale Qualificazione. Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di ER in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei suddetti artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti. L’omissione di tali informazioni può comportare valutazioni da parte di ER in merito all’affidabilità professionale ed all’integrità dell’Operatore Economico stesso, tali da determinare l’adozione di ogni più idoneo provvedimento tra quelli disciplinati all’articolo 16 della presente Normativa ”.
E’ bene precisare sin d’ora che l’assunzione dell’obbligo informativo in capo all’operatore economico viene ribadita sia in sede di richiesta di qualificazione presentata su istanza di parte (v. ad es. richiesta presentata dalla ricorrente, doc. 14 - produzione documentale ER del 6 novembre 2025), sia nella comunicazione del rilascio della idoneità nel gruppo merceologico di interesse destinata agli operatori economici (v. ad es. comunicazioni indirizzate alla ricorrente, docc. 2 e 3, produzione documentale ER del 6 novembre 2025).
L’art. 16 della Normativa Generale, cui rinvia l’art. 10 cit., disciplina i “ Provvedimenti ” adottabili qualora ER venga a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati, relativi all’operatore economico qualificato, modulandoli in base alla peculiarità e gravità delle sopravvenienze riscontrate: ( i ) lettera di richiamo; ( ii ) lettera di diffida; ( iii ) sospensione della qualifica; ( iv) revoca della qualifica; ( v ) decadenza della qualifica; ( vi ) riduzione della classe; ( vii ) visite di monitoraggio; ( viii ) sospensione dell’esame della candidature; ( ix ) congelamento della qualifica.
Il provvedimento di sospensione della qualifica, che qui particolarmente interessa, è comminabile in caso di eventi gravi quali, “… gravi inadempienze nell’ esecuzione dei contratti o in fase di gara, gravi eventi in ambito “Safety, sottoposizione a procedure concorsuali, sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità economico-finanziaria, o tecnico-gestionale dell’Operatore Economico, con particolare riguardo ai casi di cui agli artt. 95 lett. e) e 98 del Codice degli Appalti; inadempimento degli obblighi informativi …”; al termine del periodo di sospensione, “ l’Operatore Economico è tenuto a comunicare a ER le misure adottate per garantire il superamento delle condizioni che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento ”; gli effetti della sospensione sono individuati dalla norma nella “ impossibilità di essere affidatario di nuovi ordini (comprese Lettere di Attivazione) ” e nel “ mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema di Qualificazione e inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell’atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente” ; qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di una impresa aggiudicataria, la norma in commento riserva a ER la facoltà di “ intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la o la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno ”; infine, è fatta salva la possibilità dell’operatore economico di presentare, in ogni tempo, richiesta documentata di revoca della sospensione alla struttura QFO, “ qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all’adozione della misura ”.
Da quanto detto, in sintesi, la sospensione rappresenta un provvedimento a natura cautelare (sulla riconosciuta natura cautelare e non sanzionatoria del provvedimento in esame sia consentito rinviare a TAR Lazio - Roma, sez. III, ordinanza 7 novembre 2025, n. 6203; TAR Lazio – Roma, Sez.IV- ter , n. 16987/2025 del 19 settembre 2025), temporaneo e revocabile - ove il destinatario dimostri il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’adozione –, previsto per fare fronte a condotte poste in essere dall’operatore qualificato reputate gravi ed in parte esemplificate dalla norma stessa, come per l’ipotesi di grave illecito professionale (art. 98 D.Lgs. 36/2023) o di inadempimento agli obblighi informativi.
16 – Ciò premesso, prima di valutare il merito della controversia, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate da ER s.p.a.
Con esse la resistente mira a contestare l’ammissibilità del ricorso affermando che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di congelamento emesso da ER in data 15 maggio 2025 – in quanto ritenuto atto presupposto della impugnata sospensiva e già lesivo dell’interesse della ricorrente - e con esso la normativa adottata da ER in materia di obblighi dichiarativi e provvedimenti disciplinari che, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere censurata al momento dell’adozione del provvedimento di congelamento, come detto, non impugnato tempestivamente.
L’eccezione è infondata.
Il provvedimento di congelamento in questione, di cui è stata data comunicazione alla -OMISSIS- il 15 maggio 2025 a mezzo PEC generata automaticamente dal sistema informatico di ER (documento prodotto da entrambe le parti che risulta regolarmente consultabile - cfr. doc. 7, ricorso et doc. 9, produzione documentale ER del 6 novembre 2025 - di qui l’infondatezza della eccezione di relativa inutilizzabilità sollevata dalla ricorrente nella memoria del 26 novembre 2025), non rappresenta l’atto presupposto del provvedimento di sospensione oggi gravato: quest’ultimo è stato, infatti, adottato all’esito di un autonomo procedimento, appositamente avviato con comunicazione ex art. 7 L. 241/90 ricevuta da -OMISSIS- il 4 giugno 2025 (doc. 9, ricorso) e non è certamente qualificabile come atto meramente confermativo del congelamento stesso. Infatti, per espressa previsione dell’art. 16 sopra citato, il congelamento rappresenta un provvedimento “ provvisorio ”, che può essere adottato “ nelle more di sottoporre al primo Comitato possibile l’adozione di opportuni provvedimenti ”.
Come avvenuto nel caso di specie, infatti, adottato in urgenza il congelamento della qualifica, la sospensione è intervenuta solo all’esito di una nuova ponderazione di interessi da parte dell’organo competente (Comitato di Qualificazione degli Operatori Economici) effettuata nell’ambito del procedimento avviato in data 4 giugno 2025. A riguardo pare sufficiente richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio “va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato l’atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024, Consiglio di Stato sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123)” (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 6 giugno 2025, n. 4943).
Pertanto, la mancata impugnazione del provvedimento di congelamento non determina l’inammissibilità dell’impugnazione del successivo provvedimento di sospensione in quanto dotato di rilevanza autonoma, né, sotto altro profilo contestato, impedisce di valutare la validità, sub specie di nullità, degli articoli della Normativa Generale di ER che recano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione impugnato in questa sede.
17 – Nel merito il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
18 - Invero, con le prime due censure formulate in ricorso, la società ricorrente afferma, da un lato, di non avere contravvenuto agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore – come rappresentato nel provvedimento impugnato -, asserendo di avere tempestivamente notiziato ER s.p.a. del procedimento penale avviato a carico del proprio legale rappresentante, sig. -OMISSIS-, ovverosia non appena le modifiche societarie (dimissioni dello stesso -OMISSIS- e cessione delle quote detenute) erano state formalizzate tramite annotazione nel Registro delle Imprese in data 14 maggio 2025 (primo motivo); dall’altro, che nessuna delle norme richiamate nel provvedimento di sospensione consentirebbe di ritenere che il mancato assolvimento degli obblighi informativi sia ex se idoneo ad integrare un’ipotesi di grave illecito professionale, tale da giustificare la sospensione della qualifica dell’operatore economico in ragione della sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità in capo al medesimo.
Entrambi i motivi sono infondati.
In particolare, come sopra anticipato, la sospensione cautelare della qualifica viene disposta nei confronti di -OMISSIS- in quanto ritenuta responsabile di avere omesso di comunicare a ER la pendenza del procedimento penale innanzi al Tribunale di Roma (n.R.g. PM -OMISSIS- – n.R.g. GIP -OMISSIS-), promosso nei confronti del sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della -OMISSIS- che, in concorso con altri soggetti, è stato imputato del reato di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p., per avere turbato il regolare svolgimento di varie gare bandite (per il tramite di ER) da ER Rete Italia s.p.a. (TRI), nonché di una procedura negoziata indetta da ANAS s.p.a.
Risulta, infatti incontestata (oltre che riscontrata in atti) la circostanza che la ricorrente, pur edotta della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di udienza preliminare relativi a tale procedimento penale sin dal marzo 2025, abbia omesso di informarne ER sino al maggio 2025, così violando gli obblighi informativi previsti dalla Normativa Generale del Sistema di Qualificazione, obblighi cui l’operatore economico si era formalmente vincolato anche in sede di accesso all’albo (cfr. doc. 4 et 14, produzione documentale ER del 6 novembre 2025). Difatti come previsto dalle norme sopra richiamate (in particolare all’art. 10.1 cit.), l’operatore deve comunicare nel corso di tutta la durata della qualifica qualsiasi fatto rilevante che possa incidere sulla valutazione della propria affidabilità professionale ed integrità.
E non vi è dubbio che le contestazioni di fatti penalmente rilevanti a carico dell’ ex legale rappresentante della società ricorrente, coinvolto in un procedimento penale per plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare bandite dalla resistente stessa, rappresentano circostanze di una gravità tale da non ammettere alcuna dilazione temporale nella relativa comunicazione alla struttura QFO di ER, tanto più che i fatti contestati sono sussumibili in ipotesi di reato (353 c.p.) che rilevano anche ai fini della configurazione del grave illecito professionale (cfr. in part. art. 98, coma 3, lett. g, D. Lgs. 36/2023).
Peraltro, vale rilevare che l’obbligo informativo sussiste a fronte di fatti “ rilevanti ” indipendentemente dall’adozione di misure di self-cleaning che rilevano, secondo la disciplina sopra richiamata, semmai, in un momento successivo all’adozione del provvedimento di sospensione (per richiederne la revoca o, terminati gli effetti della sospensione, per garantire il superamento delle condizioni che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento). Di qui, in particolare, emerge l’infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto la società ricorrente non potrebbe in alcun modo giustificare il proprio comportamento omissivo richiamando la necessità di adottare, in via prioritaria alla comunicazione del procedimento penale in corso, le misure di estromissione dalla società del proprio legale rappresentante imputato proprio in quel procedimento tenuto nascosto.
Né a diverse conclusioni potrebbe condurre l’argomento, pur adombrato dalla ricorrente, che ER in qualità di persona offesa dal reato fosse già necessariamente a conoscenza del procedimento, giacché l’obbligo informativo permane a carico dell’operatore qualificato a prescindere dalla possibilità che l’Ente Aggiudicatore abbia avuto conoscenza aliunde dei fatti oggetto di comunicazione. Anzi, proprio la lealtà nei rapporti avrebbe dovuto spingere la società a comunicare tale informazione, dal momento che la stessa società responsabile della qualificazione risultava essere persona offesa nel procedimento penale di cui non aveva avuto notizia da parte della ricorrente .
Inoltre, risulta privo di fondamento anche il secondo motivo di ricorso.
Difatti, come sopra già evidenziato, la Normativa Generale adottata da ER è chiara nel prevedere la sussistenza di obblighi informativi in relazione a “ fatti rilevanti ” in capo all’operatore economico, non solo al momento della presentazione dell’istanza di qualificazione, ma anche nel corso di tutta la durata della qualifica ex art. 10.1 cit., (doc. 1, produzione documentale ER del 6 novembre 2025); peraltro la ricorrente era certamente a conoscenza di tale obbligo, atteso il richiamo esplicito al dovere informativo contenuto in entrambi i provvedimenti di rilascio di idoneità adottati nel tempo da ER a suo vantaggio (docc. 2 e 3, produzione documentale ER del 6 novembre 2025).
Indi, il provvedimento di sospensione è stato legittimamente adottato, come in esso esplicitato, per via della violazione da parte dell’operatore -OMISSIS- dello specifico obbligo informativo concretizzatosi a proprio carico nel momento in cui tale società ha appreso del procedimento penale, della gravità delle contestazioni mosse al proprio legale rappresentante nonché della circostanza che il soggetto offeso dal reato fosse la medesima società pubblica responsabile del sistema di qualificazione. In tal senso è dirimente la lettera dell’art. 10.1 cit. ove prevede espressamente che l’omissione delle informazioni dovute può determinare l’adozione di “ ogni più idoneo provvedimento tra quelli disciplinati all’articolo 16 della presente Normativa ” tra i quali, per l’appunto, il provvedimento di sospensione della qualifica.
E’ bene inoltre chiarire che l’omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 168 del D. Lgs. 36/2023 non costituisce certamente una causa autonoma ed atipica di esclusione dalla gara –che si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione posto dall’art. 10 del D. Lgs. 36/2023 -, ma rileva nell’ambito della Normativa di settore quale base giuridico/fattuale di un provvedimento cautelare (la sospensione) che incide con effetti limitati nel tempo sulla qualificazione degli operatori economici e, al ricorrere di determinate condizioni, persino revocabile. In altri termini la violazione di obblighi informativi potrà, semmai, rilevare anche ai fini della valutazione della gravità dell’illecito professionale eventualmente contestato, ma non ne costituisce una figura paradigmatica.
Ne discende, come ulteriore conseguenza, che la contestazione di nullità degli artt. 10 e 16 della Normativa Generale è infondata perché tali norme, nel loro combinato disposto in relazione alla violazione di obblighi dichiarativi, possono dare luogo ad un provvedimento di sospensione o altri provvedimenti cautelari, i cui effetti sono temporanei e limitati ad incidere sul sistema di qualificazione degli operatori economici, senza introdurre cause nuove di esclusione dalla gara in contrasto con le norme primarie contenute nel D. Lgs. 36/2023.
19 - Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto, a suo dire, carente di idonea motivazione. In particolare la società lamenta che nel provvedimento impugnato non verrebbe dato conto, in concreto, del perché la contestata commissione di uno dei reati di cui all’art. 94, comma 1, D. Lgs. 36/2023 (i.e. turbata libertà degli incanti previsto e punito dall’art. 353 c.p.) nei confronti di uno dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, D. Lgs. 36/2023 sarebbe idonea ad incidere sull’affidabilità ed integrità della società -OMISSIS-, così come non verrebbero esposte le ragioni per le quali l’amministratore cessato dalla carica sia ascrivibile al novero dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, D. Lgs. 36/2023.
Tale motivo di ricorso risulta palesemente infondato.
E’ infatti appena il caso di rilevare che il provvedimento di sospensione, nel richiamare i gravi fatti di reato imputati all’Amministratore unico della società ricorrente – lo si ricorda nuovamente, plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare bandite, nella maggior parte dei casi, dalla resistente stessa – rende autoevidente la motivazione per la quale ER abbia ritenuto necessario approfondire in via istruttoria, nel periodo di disposta sospensione, il permanere dell’affidabilità professionale ed integrità che avevano consentito a -OMISSIS- di ottenere e rinnovare la qualifica merceologica richiesta.
Va poi sottolineato che il procedimento penale – di cui è stata omessa comunicazione – è stato avviato nei confronti del sig. -OMISSIS- quando ancora rivestiva pacificamente il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della società -OMISSIS- (posizione rilevante anche ai fini della possibile configurazione del grave illecito professionale di cui all’art. 98 cit.), tanto è vero che, per stessa affermazione della ricorrente, le dimissioni da tale carica sono intervenute appena avuta conoscenza del procedimento penale ed a motivo dello stesso. Quindi la qualifica di amministratore di fatto del -OMISSIS- non rileva ai fini della violazione degli obblighi informativi ma è emersa nel provvedimento in contestazione sotto il diverso aspetto della efficienza o meno delle misure di self-cleaning adottate dalla società e di cui si dirà nel capo che segue.
20 – Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso.
Con esso la ricorrente denuncia l’illegittimità della sospensione impugnata atteso che, da un lato, non si comprenderebbe per quale motivo le misure di self-cleaning adottate non sarebbero tempestive – vista la relativa adozione prima della misura di congelamento disposta da ER – o efficienti – considerato che non appena saputo del procedimento penale a proprio carico il -OMISSIS- si è dimesso dalla propria carica e, in ogni caso, essendo indimostrato che lo stesso rivesta nella società il ruolo di amministratore di fatto.
Si rileva, in linea generale, come l’adozione di misure di self-cleaning rappresenti uno strumento previsto dalla Normativa Generale per richiedere la revoca del provvedimento di sospensione o per garantire il superamento delle condizioni che abbiano determinato l’adozione di tale provvedimento cautelare (art. 16 cit.). La giurisprudenza ritiene infatti che esse abbiano efficacia pro-futuro e “ non risolvono gli illeciti professionali commessi precedentemente dal concorrente e non ripristinano, automaticamente, l'affidabilità e l'integrità che nel caso di specie, deve sussistere per tutta la permanenza dell’operatore nel sistema di qualificazione. (..) Questo implica che, anche in presenza di tali misure, la stazione appaltante deve condurre una valutazione articolata su due livelli: in primo luogo, deve qualificare il comportamento pregresso dell'operatore economico come idoneo o meno a compromettere la sua affidabilità e integrità nei rapporti con l'amministrazione; successivamente, una volta che si è determinata, come nella specie, una valutazione negativa sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo può essere eliso dalla misura di self-cleaning adottata dall’operatore la cui valutazione in termini di idoneità spetta solo alla stazione appaltante ” (TAR Lazio, sez. IV-ter, n. 16987/2025).
Nel caso specifico, il giudizio espresso nel provvedimento in ordine all’inidoneità delle misure di self-cleaning adottate dalla ricorrente appare immune da vizi logici, avendo la Stazione appaltante motivato nei seguenti termini la propria valutazione: “ la misura di self cleaning adottata consistente nella sostituzione dalla carica e dalla proprietà del Sig. -OMISSIS-, si rivela innanzitutto intempestiva, in quanto adottata dopo la notifica del congelamento della qualifica. Inoltre, tale misura non risulta sufficiente a dimostrare l’affidabilità dell’Operatore in quanto vi sono elementi tali da far ritenere che abbia mantenuto un controllo di fatto sulla società; in particolare, la sig.ra -OMISSIS- soggetto subentrato nella carica e nella proprietà delle quote sociali detenute dal -OMISSIS-, appare collegata a quest’ultimo in quanto entrambi sono domiciliati presso lo stesso indirizzo, che non corrisponde alla sede legale; inoltre è verosimile l’esistenza di un rapporto di parentale tra -OMISSIS- e -OMISSIS- che detiene il 50% delle quote sociali e riveste il ruolo di consigliere delegato ”.
Il provvedimento di sospensione risulta, pertanto, correttamente motivato in quanto, da un lato, ER ha qualificato il comportamento omissivo dell'operatore economico come idoneo a compromettere la sua affidabilità e integrità e, dall’altro, ha valutato le misure di self-cleaning adottate insufficienti a ripristinare la fiducia nell’operatore stesso.
Difatti, in disparte dalla effettiva tardività delle stesse rispetto al pressoché coevo provvedimento di congelamento intervenuto in data 15 maggio 2025, le misure di self-cleaning adottate non paiono sufficienti a ripristinare l’affidabilità e l’integrità della ricorrente, se solo si considera che la gestione della stessa e la proprietà del 50% delle relative quote sono passate nelle mani della sig.ra -OMISSIS- moglie del -OMISSIS-, mentre l’organo amministrativo si è arricchito della figura del sig. -OMISSIS-, fratello del -OMISSIS-, il che, in tutta evidenza, non consente di rilevare un effettivo e comprovato distacco della figura del sig. -OMISSIS- dalla ricorrente -OMISSIS-.
21 – Alla luce delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato, avente natura temporanea e cautelare, risulta quindi legittimamente adottato, in quanto sorretto da idonei presupposti fattuali e giuridici previsti dalla disciplina applicabile (artt. 10 et 16 Normativa Generale ER), con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società -OMISSIS- va integralmente rigettato.
22 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della società resistente che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta UR | EL NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.