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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1256/2023 r.g. promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASETTI IACOPO (C.F. (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI PIER LUIGI (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) C.F._2
APPELLATO/I
*
Oggi 12 Novembre 2025, alle ore 12,39 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Vere Condi in sostituzione dell'avv. Casetti Iacopo Per parte appellata: l'avv. Novelli Pier Luigi
Il Collegio invita le parti alla discussione.
L'avv. Novelli si riporta ai propri scritti difensivi e rileva che le note conclusionali della parte appellante sono state depositate tardivamente.
L'avv. Condi si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. pagina 1 di 17 Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1256/2023 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASETTI IACOPO (C.F. (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI PIER LUIGI (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1277/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/04/2023
CONCLUSIONI
In data 12/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 17 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Firenze, Giudice Dott. D'Alfonso del 26.04.2023 n. 2635/2023 (RG 7172/2016): a) in riforma del capo 1° della sentenza n. 2635/2023, così statuire:
- accertato e dichiarato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi in primo grado Part riguarda l'intera domanda di tutela del credito avanzata da e fondata sulle 16 fatture poste a fondamento probatorio sia del giudizio monitorio, sia del giudizio di opposizione;
- accertato e dichiarato che la sentenza n. 2635/2023 emessa dal tribunale di Firenze il 26.04.2023 ha statuito unicamente in ordine a una minima parte della domanda relativa alla richiesta di rimborso dei costi per l'utilizzo dell'energia elettrica erogata dal contatore comune alle due parti in causa e documentata esclusivamente dalle fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e n. 2450/1 del 31.08.2015; accertata e dichiarata la violazione degli artt. 99 e e 112 cpc per aver il giudice di primo grado Part omesso di pronunciare su tutta la domanda così come avanzata da senza alcuna motivazione, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1729 del 18.03.2016 emesso dal Tribunale di Firenze;
b) in riforma del capo 2° della sentenza n. 2635/2023 del 26.04.2023 emessa dal tribunale di Firenze, così statuire: - accertato e dichiarato che la società opposta Controparte_1 nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato unicamente le voci di spesa inerenti la fornitura di energia elettrica;
- accertato e dichiarato che le voci di costo per il rimborso dell'energie elettrica riguardano unicamente le fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e la n. 2450/1 del 31.08.2015; - accertato e dichiarato che le fatture n. 705/1 del 31.03.2013, n. 912/1 del 30.04.2023, n. 929 del 30.04.2023, n. 1190/1 del 31.05.2023, n. 1210/1 del 31.05.2013, n. 1723/1 del 31.07.2013, n. 1888/1 del 30.08.2013, n. 2158/1 del 30.09.2013, n. 2498/1 del 31.10.2013, n. 305571 del 31.12.2013, n. 654 del 31.03.2014, n. 905/1 del 30.04.2014, n. 924/1 del 30.04.2015, n. 1113/1 del 27.05.2014 e n. 1250/1 del 31.05.2014 non sono state contestate dall'odierna appellata nel corso del giudizio di primo grado e debbono, quindi, ritenersi CP_1 pacifiche;
accertato e dichiarato che la compensazione operata da CAF tra crediti/debiti con CP_1 non è stata contestata dall'appellata nel corso del giudizio di primo grado e deve, quindi, CP_1 Part ritenersi pacifica;
- accertato e dichiarato che i crediti azionati da in via monitoria attengono Part tutti a circostanze successive alla data del 21.03.2013 e che, pertanto, è assolutamente legittimata ad agire in giudizio per il recupero di essi, accogliere la domanda dell'opposta in primo grado, oggi appellante, e condannare in persona del proprio legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore di in persona del proprio legale rappresentante CP_2 p.t., della somma pari ad euro 27.896,18. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ritenesse fondata la contestazione operata dalla odierna appellata circa le due fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e n. 2450/1 del 31.08.2015, accertare e dichiarare, per i motivi già esposti al precedente punto b delle conclusioni sussistente Part in favore di un credito pari ad € 15.661,48 cifra risultante dalla sommatoria delle fatture Part poste alla base della domanda di decurtate degli importi di cui alle fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e n. 1450/1 del 31.08.2015, e per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., dell'importo pari ad € 15.661,48; c) in riforma del capo 3° della sentenza 2635/2023 del 26.04.2023 emessa dal tribunale di Firenze, così statuire: - accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, sussistente un credito in favore di e ritenuta CP_2 la soccombenza sostanziale di quale debitore di voglia condannare CP_1 CP_2
l'appellata al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado. In via subordinata e pagina 3 di 17 denegata, accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, sussistente un credito in favore di e ritenuta soccombenza parziale di quale debitrice di CP_2 CP_1 [...]
voglia disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. d) In ogni caso CP_2 con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, dato atto e ritenuta la nullità dell'atto di citazione in appello de quo, per violazione dei termini a comparire, previa occorrendo concessione di termini al riguardo, dare ingresso all'appello incidentale spiegato dall'appellata e per CP_1 l'effetto, esaminatolo preliminarmente per la sua pregiudizialità rispetto all'appello principale attinente al merito della causa, in accoglimento dello stesso e in riforma dell'impugnata sentenza, revocare e dichiarare nullo e privo di effetto alcuno l'impugnato decreto R.G.1729/2016 e nel contempo dichiarare l'estinzione del giudizio di opposizione, con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio […] piaccia alla Corte Ecc.ma, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale spiegato dall'appellata respingere l'appello principale CP_1 Part spiegato dal Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Part (d'ora innanzi, per brevità, anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello,
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo , proponendo gravame avverso Controparte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2635/2023, emessa in data 26.04.2023 e pubblicata il
27.04.2023, che aveva accolto l'opposizione, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1 Part 1365 del 18.03.2016 – con cui era stato ad essa intimato il pagamento, a favore di della somma di € 27.896,18, complessivamente dovuta quale rimborso del 50% per la fruizione di Part energia elettrica proveniente dal contatore intestato a e quale corrispettivo per la fornitura di beni e servizi da parte di quest'ultima – con conseguente condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado Part 1.1.– Con ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva adito il Tribunale di Firenze, esponendo:
- di essere creditrice di per la complessiva somma di € 27.896,18 quale saldo di n. 16 CP_1 fatture commerciali (n. 705/1 del 31/03/2013, n. 912/1 del 30/04/2013, n. 929/1 del
30/04/2013, n. 1190/1 del 31/05/2013, n. 1210/1 del 31/05/2013, n. 1723/1 del 31/07/2013, n.
1888/1 del 30/08/2013 (detratta nota di credito n. 50 del 16/09/2013), n. 2158/1 del
30/09/2013, n. 2498/1 del 31/10/2013 (detratta nota di credito n. 67 del 30/11/2013), n. 3035/1 del 31/12/2013, n. 652/1 del 31/03/2014, n. 905/1 del 30/04/2014, n. 923/1 del 30/04/2014, n.
924/1 del 30/04/2014, n. 1113/1 del 27/05/2014, n. 1250/1 del 31/05/2014 e n. 2450/1 del
31/08/2015);
pagina 4 di 17 - che il credito della ricorrente era ricavato da una compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c. tra crediti della medesima natura;
- che la ricorrente risultava, infatti, a propria volta debitrice di C.A.M.E. per la complessiva somma di € 23.059,75, come documentato dalla proposta di compensazione “partite” sottoposta a
C.A.M.E. in data 21/04/2015, alla quale non era stato dato alcun riscontro;
- che il credito della ricorrente risultava, altresì, documentato dagli estratti contabili, rispettivamente, del 12.05.2015 e del 26.01.2016; Part
- che, in data 14.05.2015 e 25.01.2016, a mezzo del proprio legale, aveva intimato alla società debitrice il pagamento degli importi dovuti con contestuale costituzione in mora della medesima, senza, peraltro, ottenere riscontro.
1.2 – Emesso il decreto ingiuntivo, munito di clausola di provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione CP_1
A tal proposito, l'opponente eccepiva, in primo luogo, l'invalidità della procura “speciale” alle liti conferita dalla società opposta al difensore, in quanto nel testo non era stato indicato specificatamente il procedimento per il quale era stata rilasciata, né il nominativo e la qualifica del soggetto che la conferiva, e la firma apposta sulla stessa risultava illeggibile;
inoltre, la copia notificata, via pec, era accompagnata da una dichiarazione di conformità non riportante tutte le indicazioni di legge.
Nel merito, deduceva che le fatture prodotte a sostegno del credito attenevano a richieste CP_1 Part di rimborso per utenze (essenzialmente luce) erogate con un unico contatore intestato a ma afferente ad un immobile (piazzale) utilizzato in parte dalla convenuta opposta e dal suo affittuario, Granite International, con un proprio impianto, ed in parte dalla stessa con altro CP_1 impianto, mentre non esisteva nessun criterio precostituito e concordato per la ripartizione ed il rimborso da parte dei singoli utenti.
Veniva, altresì, rilevato dall'opponente che, non essendo mai intercorso inter partes un accordo sulla misura di riparto, le suddette richieste di rimborso del 50% erano state contestate e che, al fine di evitare discussioni, nell'agosto del 2014, la medesima aveva provveduto a distaccarsi dal contatore comune realizzando una propria utenza autonoma e indipendente, la quale aveva fatto registrare consumi medi mensili assai più bassi rispetto a quelli precedenti, richiesti e fatturati da Part a titolo di rimborso.
Inoltre, avendo C.A.F. ceduto, a causa del concordato preventivo da essa presentato, i crediti maturati sino al 21.03.2013, la stessa sarebbe stata da ritenere priva di legittimazione ad agire con riferimento ai crediti antecedenti rispetto a tale data.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. pagina 5 di 17 Part 1.3. – Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e di prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione in data 17.6.2020.
Con ordinanza del 27.11.2020 veniva rimessa sul ruolo, onde consentire all'opposta di sanare, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.c., il vizio relativo alla validità della procura alle liti, in quanto non contenente elementi che consentivano di stabilire un collegamento con il giudizio de quo.
In data 1.3.2020, veniva nuovamente trattenuta in decisione, per poi essere rimessa ancora sul Part ruolo in data 12.8.2022, per consentire a di produrre la busta telematica contenente gli atti del procedimento monitorio.
Infine, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) nonostante che l'opposta non avesse rispettato il termine concesso per la sanatoria della procura ex art. 182 cpc, occorreva rilevare che, nel caso di specie, si era in presenza di un procedimento monitorio telematico, caratterizzato da regole tecniche sue proprie, in base alle quali l'atto e gli allegati sono contenuti nella cd. “busta telematica”, per cui doveva ritenersi che, essendo la procura alle liti inserita nella predetta “busta”, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non fosse necessario che la stessa recasse elementi identificativi della lite a cui si riferiva;
(-) avendo, pertanto, parte opposta ottemperato alla richiesta di produzione della busta telematica relativa al procedimento monitorio, era possibile evincere che la procura alle liti costituiva uno dei file allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, consentendo in tal modo una correlazione tra la procura e l'afferente procedimento;
(-) considerato che la procura alle liti, rilasciata in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo, abilita il medesimo difensore al patrocinio non solo nella fase monitoria ma anche nell'eventuale Part giudizio di opposizione, la procura rilasciata da all'Avv. Iacopo Casetti doveva ritenersi valida;
(-) nel merito, l'opposizione era fondata e andava dunque accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
(-) invero, era pacifico che la società opponente avesse utilizzato energia elettrica erogata in Part favore di unica intestataria del contatore e che fosse tenuta, quindi, al pagamento delle relative bollette;
(-) tuttavia, in mancanza di un accordo sulla misura del riparto delle spese per i consumi effettuati, l'onere di provare l'entità di quelli da porre a carico dell'opponente incombeva sulla parte opposta, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato;
Part (-) nella specie, non aveva assolto al suo onere probatorio;
pagina 6 di 17 (-) era, però, pacifico che avesse utilizzato le utenze durante il periodo in contestazione, e CP_1 che, dunque, fosse tenuta di conseguenza al relativo rimborso;
(-) ai fini della relativa quantificazione assumevano, dunque, rilievo, i consumi effettuati dalla opponente dopo il distacco dal contatore comune, avvenuto nel mese di agosto 2014;
(-) ebbene, dalle relative fatture si evinceva un consumo medio effettuato dalla opponente per €
138,50 mensili, che poteva, dunque, del tutto ragionevolmente ritenersi corrispondente a quello precedente, anche perché l'opposta non aveva provato che la opponente avesse effettuato consumi superiori;
(-) pertanto, tenuto conto che la società opposta era stata ammessa ad un concordato preventivo con cessione dei beni e dei crediti maturati sino al 21.03.2013, e che dunque non aveva legittimazione ad agire per il rimborso dei consumi antecedenti a tale data, non residuava, proprio Part in forza della compensazione effettuata dalla medesima alcun credito a suo favore.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo, eccepiva la violazione e falsa applicazione, da parte del tribunale, degli artt. 99 e
112 cpc.
Deduceva, in particolare, l'appellante che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che la domanda avanzata in via monitoria aveva ad oggetto sedici fatture, delle quali solo due erano state oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Difatti, aveva contestato solo le fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e n. 2450/1 del CP_1
31.08.2015 relative al rimborso dei costi di fruizione dell'energia elettrica per il periodo settembre
2012/febbraio 2014 (la prima) ed aprile 2014/luglio 2015 (la seconda), senza nulla eccepire in merito alle altre quattordici fatture, le quali si riferivano a forniture di beni e servizi, quali ad esempio “smontaggio gru, noleggio autocarro con gru, noleggio autogru con operatore, occupazione suolo pubblico, espletamento permessi comunali ecce ecc..”, concernenti svariati cantieri siti in Firenze ed altrove.
Di conseguenza, la sentenza impugnata era errata nella parte in cui non aveva condannato CP_1 al pagamento delle fatture non contestate.
2) Con il secondo, l'appellante rilevava che il tribunale, per le ragioni sopra esposte, non aveva fatto corretto uso del principio di non contestazione.
3) Con il terzo, si doleva della condanna al pagamento delle spese legali, nonostante il suo credito fosse, per la maggior parte, non contestato.
pagina 7 di 17 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Con ordinanza del 16.1.2025, preso atto della mancata costituzione di ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia;
veniva, inoltre, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
la causa, quindi, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 12.11.2025, con termine fino al 5.11.2025 per il deposito di note conclusionali.
2.3. – In data 23.10.2025, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_1 nullità della citazione in appello per mancato rispetto dei termini di comparizione;
chiedeva, quindi, previa eventuale concessione di apposito termine al riguardo, di dare ingresso all'appello incidentale, con cui censurava la decisione impugnata per avere rigettato l'eccezione di nullità della procura alle liti;
per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
2.4. – La causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Va dichiarata l'inammissibilità delle note conclusionali depositate da parte appellante in data 7.11.2025 e, quindi, oltre il termine fissato (fino al 5.11.2015) con ordinanza del 16.1.2025
(cfr. Cass. civ., n. 25369/2023 onde “i termini processuali aventi natura ordinatoria non sono suscettibili di essere violati senza conseguenze, potendo essere abbreviati o prorogati, solo per una volta, a condizione che la richiesta di proroga sia fondata su un giustificato motivo e sia formulata prima della relativa scadenza”).
3.2. – Deve, poi, essere revocata la dichiarazione di contumacia di essendosi la stessa CP_1 costituita in giudizio con comparsa depositata il 23.10.2025 (cfr. come emerge dalla consultazione dello storico del pct e delle ricevute telematiche prodotte dall'appellata).
3.2. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la nullità della citazione, notificata il
9.6.2023 e con udienza fissata al 2.10.2025, non essendo rispettato il termine minimo di comparizione di 90 giorni ex art. 163-bis c.p.c., a nulla rilevando il rinvio della causa disposto d'ufficio dal consigliere istruttore, in quanto: “ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione, occorre fare riferimento al giorno dell'udienza indicata nella medesima citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità di tale citazione non è sanata quando essi risultino pagina 8 di 17 rispettati per effetto dell'avvenuto differimento della summenzionata udienza a norma dell'art.
168 bis, commi 4 e 5, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., n. 2853/2018).
Al riguardo, giova considerare come nel costituirsi in giudizio, abbia articolato difese nel CP_1 merito, senza richiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
La nullità, quindi, deve ritenersi sanata.
Si applica, infatti, il seguente principio: “l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perché in tal caso il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza del convenuto, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza a una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese. Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come è avvenuto nel caso di specie, e sarebbe priva di scopo” (cfr. Cass. civ., n. 28646 del 15.12.2020).
Ne consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale di giacché la nullità della citazione in CP_1 appello e della successiva attività processuale non possono che determinare la rimessione in termini della parte ai fini della sua proposizione.
4 – L'esame del gravame incidentale.
4.1. – Deve, prioritariamente, essere affrontato proprio l'appello incidentale, in quanto concernente la questione, avente carattere pregiudiziale, della eccepita invalidità della procura alle Part liti rilasciata al suo difensore da
Ebbene, l'appello è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
4.2. – Nell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., rilevava che il ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo “a) è stato presentato in forza di sottoscrizione del solo legale, il quale ha agito in forza di procura “speciale” la quale appare invalida, in quanto il testo non indica specificamente pagina 9 di 17 il procedimento per il quale viene rilasciata, né il nominativo né la qualifica del soggetto che la rilascia ed infine la sottoscrizione è illeggibile b) la copia notificata, via pec, è accompagnata da dichiarazione di conformità non riportante tutte le indicazioni di legge”. Part Ora, vero è che, a fronte di tale eccezione, non si attivava in alcun modo.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata/appellante incidentale, ciò non consente di fare applicazione del principio secondo cui “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182
c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. civ., n. 29244/2021).
Questo perché la eccepita nullità non sussisteva ab origine.
4.3. – Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere
l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (cfr. Cass. civ., S.U, sentenza n.
2077/2024).
Trattasi di principio che, sebbene riferito al ricorso per cassazione, assume portata generale, per quanto si legge nella parte motiva della citata pronuncia (pag. 13-14): “una lettura coerenziatrice dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura stessa afferisce. Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una 'congiunzione materiale', essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto 'virtuale'. La congiunzione all'atto (ricorso) della procura digitale “medianti strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che consente di “considera(rla) apposta in calce” – come si si esprime il terzo comma dell'art. 83 c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all'avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti pagina 10 di 17 configurabile come speciale - non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata
(da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore “attraverso strumenti telematici” e la trasmissione della procura stessa “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18,
e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico
(anche) di cassazione. Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera della legge non la declina, dovendo – come detto – essere letta l'ultima parte del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate”. Part 4.3.1. – Nella specie, la busta telematica prodotta da (in allegato alla nota di deposito del
19.9.2022 ed in ottemperanza all'ordinanza del 12.8.2022 emessa dal tribunale), relativa alla notifica eseguita a mezzo pec a contiene, oltre al provvedimento monitorio, il ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo (in formato nativo digitale) e la copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte, autenticata con firma del difensore.
Pertanto, alla luce del richiamato principio, la procura deve essere ritenuta apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente sua validità.
4.3.2. – Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante incidentale, non rileva che tale procura non rechi anche la sottoscrizione digitale del difensore.
4.3.2.a. – In primo luogo, come affermato dalla Suprema Corte: “in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica” (cfr. Cass. civ.,
n. 6318/2023).
Al riguardo, non è vero che mancherebbe l'attestazione di conformità del difensore, giacché nella relata di notifica è contenuta la sua attestazione “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis co 2 e dell'art. 6 co 1 L. 53/1994 e dell'art. 22 co 2 D.Lgs del 07/03/2005 e succ. mod., che la copia informatica della procura alle liti (debitamente sottoscritta ed autenticata) allegata al messaggio PEC è conforme all'originale cartaceo da cui è estratta”.
pagina 11 di 17 4.3.2.b. – In secondo luogo, in mancanza di qualsiasi contestazione, da parte di in ordine CP_1 Part alla provenienza della sottoscrizione, apposta per autentica sulla procura dal difensore di non potrebbe giammai affermarsi la sua nullità.
D'altra parte, proprio l'esigenza, ben rappresentata dalle Sezioni Unite, “di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti” contemplate dall'art. 83, comma 3, c.p.c e cioè “su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata”, impedisce di operare qualsiasi distinzione, circa la validità della procura, a seconda della diversa forma di sottoscrizione da parte del procuratore.
Per giunta, nessuna norma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, vieta l'inserimento della procura “nella busta digitale” come allegato semplice.
4.3.3. – Quanto, poi, alla presunta incertezza del soggetto conferente, mette conto di evidenziare che “l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art.
157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede” (cfr. Cass. civ., SU, n. 4814/2005).
Nel caso in esame, il soggetto conferente la procura alle liti risulta chiaramente individuato nel ricorso per decreto ingiuntivo, in cui lo stesso viene identificato in quale Controparte_3 Part presidente e legale rappresentante della il che è sufficiente a superare anche tale profilo della censura in commento.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello incidentale.
5 – L'esame del gravame principale.
5.1. – I primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono fondati nei termini che seguono.
5.1.1. – Occorre, innanzi tutto, premettere che:
pagina 12 di 17 Part a) il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto da e concesso dal tribunale per complessivi €
27.896,18, sulla base di 16 fatture commerciali;
b) tale importo, secondo la ricorrente, costituiva il saldo di quanto dovuto da sulla base di CP_1 Part una proposta di compensazione “delle partite” (doc. 17 e cioè dell'analisi dei rapporti di Part dare-avere fra le parti effettuata dalla medesima c) di tali sedici fatture, soltanto due erano riferite al rimborso dei costi per la fruizione dell'energia elettrica, mentre le altre quattordici avevano ad oggetto forniture varie di beni e servizi.
Ciò premesso, è innegabile che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado, abbia rivolto le sue contestazioni unicamente nei confronti di due fatture (n. 923/14 e n.
924/2014) inerenti i consumi di energia elettrica.
In proposito, significativo è il tenore anche degli atti processuali successivi, con specifico riferimento alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, ove viene dall'opponente richiesta l'ammissione di prove orali vertenti esclusivamente sulla circostanza relativa alla fornitura di energia elettrica.
Anche la comparsa conclusionale è completamente incentrata sulla contestazione delle due fatture concernenti i consumi di elettricità.
5.1.2. – Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado, riprendendo CP_1 un'argomentazione già esposta nell'atto di citazione in opposizione, sostiene che, in risposta ai Part solleciti di pagamento provenienti da (del 14.5.2015 e del 25.1.2016), essa avrebbe proceduto a contestare la relativa pretesa creditoria, con pec del 15.5.2015 e del 25.1.2016.
Ebbene, dall'esame dei predetti documenti (prodotti da in allegato alla comparsa di CP_1 costituzione in appello) si evince che la contestazione concerneva, in modo specifico, solo l'addebito del 50% dei consumi di acqua e di energia elettrica.
Inoltre, non risulta reiterata, in questo grado, la contestazione, in ordine alla compensazione Part effettuata da con specifico riferimento alla omessa considerazione dei presunti crediti, di titolarità di portati dalle fatture n. 358/2013 (per € 4.800,00) e n. 401/2014 (di € 819,14), CP_1 che non risultano essere state neppure prodotte in appello. Part Ne deriva che, in ordine al credito portato dalle altre 14 fatture azionate in via monitoria da
(con esclusione, quindi, di quelle concernenti la fornitura di energia elettrica), la contestazione di se non inesistente, deve ritenersi particolarmente generica, e, come tale, idonea a ritenere CP_1 provato il credito vantato da quest'ultima.
Si applica, infatti, il seguente principio: “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti pagina 13 di 17 dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
Vero è che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr.
Cass. civ., n. 34831/2024).
Nella specie, proprio la mancanza di una specifica contestazione da parte di in ordine alle CP_1 Part fatture azionate da (se si eccettua le due riferite alla fornitura di energia elettrica) consente di ritenere certamente provato il relativo diritto di credito (cfr. Cass. civ., n. 20597/2022).
5.1.3. – Sotto questo profilo, si impone, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza nella parte Part in cui non ha riconosciuto la fondatezza della ragione creditoria di per quanto concerne la porzione del credito non contestato pari ad € 15.661,48.
Tale somma, invero, è il risultato della decurtazione dalla somma di € 27.896,18, di cui al decreto ingiuntivo de quo, degli importi di cui alle fatture n. 923/1 del 30.04.2014 (di € 8.597,83) e n.
2450/1 del 31.08.2015 (di € 3.636,87) afferenti alla richiesta di rimborso del 50% dell'energia elettrica. Part 5.1.4. – In proposito, giova considerare che, sebbene nelle conclusioni dell'atto di appello Part abbia chiesto, in via principale, la condanna di al pagamento dell'intera somma azionata in via monitoria (pari ad € 27.896,18), il gravame omette completamente di confrontarsi con la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dovuto il credito portato dalle fatture concernenti la fornitura di energia elettrica.
L'appello, sul punto, deve, allora, essere considerato inammissibile ex art. 342 c.p.c., perché privo della parte critica.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017). pagina 14 di 17 5.2. – In punto di spese, passando così ad esaminare il terzo motivo di appello, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, si rinvengono i presupposti per porre le spese del doppio grado di giudizio interamente a carico di CP_1
Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061/2022).
Nella specie, la domanda azionata in via monitoria ha subito una riduzione unicamente sotto il profilo del quantum, il che non è sufficiente, alla stregua del richiamato principio, a ravvisare una soccombenza reciproca delle parti, con conseguente impossibilità di operare una compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00 pagina 15 di 17 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo : € 922,00;
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
Le spese della procedura monitoria vanno, infine, considerate irripetibili, stante l'intervenuta corretta revoca del decreto ingiuntivo da parte del tribunale che dimostra un uso distorto del rito speciale ad opera della parte.
6 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] CP_1
2635/2023 emessa dal Tribunale di Firenze il 26.04.2023 e pubblicata in data 27.04.2023, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) accoglie in parte l'appello principale e, per l'effetto, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 1365 del 18.03.2016, condanna al pagamento della somma di € 15.661,48; CP_1
3) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) Controparte_1 per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 382,50 per esborsi, in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi Il Presidente
dott. Carlo Breggia pagina 16 di 17 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1256/2023 r.g. promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASETTI IACOPO (C.F. (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI PIER LUIGI (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) C.F._2
APPELLATO/I
*
Oggi 12 Novembre 2025, alle ore 12,39 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Vere Condi in sostituzione dell'avv. Casetti Iacopo Per parte appellata: l'avv. Novelli Pier Luigi
Il Collegio invita le parti alla discussione.
L'avv. Novelli si riporta ai propri scritti difensivi e rileva che le note conclusionali della parte appellante sono state depositate tardivamente.
L'avv. Condi si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. pagina 1 di 17 Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 1256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1256/2023 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CASETTI IACOPO (C.F. (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI PIER LUIGI (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1277/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/04/2023
CONCLUSIONI
In data 12/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 17 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Firenze, Giudice Dott. D'Alfonso del 26.04.2023 n. 2635/2023 (RG 7172/2016): a) in riforma del capo 1° della sentenza n. 2635/2023, così statuire:
- accertato e dichiarato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi in primo grado Part riguarda l'intera domanda di tutela del credito avanzata da e fondata sulle 16 fatture poste a fondamento probatorio sia del giudizio monitorio, sia del giudizio di opposizione;
- accertato e dichiarato che la sentenza n. 2635/2023 emessa dal tribunale di Firenze il 26.04.2023 ha statuito unicamente in ordine a una minima parte della domanda relativa alla richiesta di rimborso dei costi per l'utilizzo dell'energia elettrica erogata dal contatore comune alle due parti in causa e documentata esclusivamente dalle fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e n. 2450/1 del 31.08.2015; accertata e dichiarata la violazione degli artt. 99 e e 112 cpc per aver il giudice di primo grado Part omesso di pronunciare su tutta la domanda così come avanzata da senza alcuna motivazione, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1729 del 18.03.2016 emesso dal Tribunale di Firenze;
b) in riforma del capo 2° della sentenza n. 2635/2023 del 26.04.2023 emessa dal tribunale di Firenze, così statuire: - accertato e dichiarato che la società opposta Controparte_1 nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato unicamente le voci di spesa inerenti la fornitura di energia elettrica;
- accertato e dichiarato che le voci di costo per il rimborso dell'energie elettrica riguardano unicamente le fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e la n. 2450/1 del 31.08.2015; - accertato e dichiarato che le fatture n. 705/1 del 31.03.2013, n. 912/1 del 30.04.2023, n. 929 del 30.04.2023, n. 1190/1 del 31.05.2023, n. 1210/1 del 31.05.2013, n. 1723/1 del 31.07.2013, n. 1888/1 del 30.08.2013, n. 2158/1 del 30.09.2013, n. 2498/1 del 31.10.2013, n. 305571 del 31.12.2013, n. 654 del 31.03.2014, n. 905/1 del 30.04.2014, n. 924/1 del 30.04.2015, n. 1113/1 del 27.05.2014 e n. 1250/1 del 31.05.2014 non sono state contestate dall'odierna appellata nel corso del giudizio di primo grado e debbono, quindi, ritenersi CP_1 pacifiche;
accertato e dichiarato che la compensazione operata da CAF tra crediti/debiti con CP_1 non è stata contestata dall'appellata nel corso del giudizio di primo grado e deve, quindi, CP_1 Part ritenersi pacifica;
- accertato e dichiarato che i crediti azionati da in via monitoria attengono Part tutti a circostanze successive alla data del 21.03.2013 e che, pertanto, è assolutamente legittimata ad agire in giudizio per il recupero di essi, accogliere la domanda dell'opposta in primo grado, oggi appellante, e condannare in persona del proprio legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore di in persona del proprio legale rappresentante CP_2 p.t., della somma pari ad euro 27.896,18. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ritenesse fondata la contestazione operata dalla odierna appellata circa le due fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e n. 2450/1 del 31.08.2015, accertare e dichiarare, per i motivi già esposti al precedente punto b delle conclusioni sussistente Part in favore di un credito pari ad € 15.661,48 cifra risultante dalla sommatoria delle fatture Part poste alla base della domanda di decurtate degli importi di cui alle fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e n. 1450/1 del 31.08.2015, e per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., dell'importo pari ad € 15.661,48; c) in riforma del capo 3° della sentenza 2635/2023 del 26.04.2023 emessa dal tribunale di Firenze, così statuire: - accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, sussistente un credito in favore di e ritenuta CP_2 la soccombenza sostanziale di quale debitore di voglia condannare CP_1 CP_2
l'appellata al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado. In via subordinata e pagina 3 di 17 denegata, accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, sussistente un credito in favore di e ritenuta soccombenza parziale di quale debitrice di CP_2 CP_1 [...]
voglia disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. d) In ogni caso CP_2 con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, dato atto e ritenuta la nullità dell'atto di citazione in appello de quo, per violazione dei termini a comparire, previa occorrendo concessione di termini al riguardo, dare ingresso all'appello incidentale spiegato dall'appellata e per CP_1 l'effetto, esaminatolo preliminarmente per la sua pregiudizialità rispetto all'appello principale attinente al merito della causa, in accoglimento dello stesso e in riforma dell'impugnata sentenza, revocare e dichiarare nullo e privo di effetto alcuno l'impugnato decreto R.G.1729/2016 e nel contempo dichiarare l'estinzione del giudizio di opposizione, con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio […] piaccia alla Corte Ecc.ma, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale spiegato dall'appellata respingere l'appello principale CP_1 Part spiegato dal Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Part (d'ora innanzi, per brevità, anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello,
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo , proponendo gravame avverso Controparte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2635/2023, emessa in data 26.04.2023 e pubblicata il
27.04.2023, che aveva accolto l'opposizione, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1 Part 1365 del 18.03.2016 – con cui era stato ad essa intimato il pagamento, a favore di della somma di € 27.896,18, complessivamente dovuta quale rimborso del 50% per la fruizione di Part energia elettrica proveniente dal contatore intestato a e quale corrispettivo per la fornitura di beni e servizi da parte di quest'ultima – con conseguente condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado Part 1.1.– Con ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva adito il Tribunale di Firenze, esponendo:
- di essere creditrice di per la complessiva somma di € 27.896,18 quale saldo di n. 16 CP_1 fatture commerciali (n. 705/1 del 31/03/2013, n. 912/1 del 30/04/2013, n. 929/1 del
30/04/2013, n. 1190/1 del 31/05/2013, n. 1210/1 del 31/05/2013, n. 1723/1 del 31/07/2013, n.
1888/1 del 30/08/2013 (detratta nota di credito n. 50 del 16/09/2013), n. 2158/1 del
30/09/2013, n. 2498/1 del 31/10/2013 (detratta nota di credito n. 67 del 30/11/2013), n. 3035/1 del 31/12/2013, n. 652/1 del 31/03/2014, n. 905/1 del 30/04/2014, n. 923/1 del 30/04/2014, n.
924/1 del 30/04/2014, n. 1113/1 del 27/05/2014, n. 1250/1 del 31/05/2014 e n. 2450/1 del
31/08/2015);
pagina 4 di 17 - che il credito della ricorrente era ricavato da una compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c. tra crediti della medesima natura;
- che la ricorrente risultava, infatti, a propria volta debitrice di C.A.M.E. per la complessiva somma di € 23.059,75, come documentato dalla proposta di compensazione “partite” sottoposta a
C.A.M.E. in data 21/04/2015, alla quale non era stato dato alcun riscontro;
- che il credito della ricorrente risultava, altresì, documentato dagli estratti contabili, rispettivamente, del 12.05.2015 e del 26.01.2016; Part
- che, in data 14.05.2015 e 25.01.2016, a mezzo del proprio legale, aveva intimato alla società debitrice il pagamento degli importi dovuti con contestuale costituzione in mora della medesima, senza, peraltro, ottenere riscontro.
1.2 – Emesso il decreto ingiuntivo, munito di clausola di provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione CP_1
A tal proposito, l'opponente eccepiva, in primo luogo, l'invalidità della procura “speciale” alle liti conferita dalla società opposta al difensore, in quanto nel testo non era stato indicato specificatamente il procedimento per il quale era stata rilasciata, né il nominativo e la qualifica del soggetto che la conferiva, e la firma apposta sulla stessa risultava illeggibile;
inoltre, la copia notificata, via pec, era accompagnata da una dichiarazione di conformità non riportante tutte le indicazioni di legge.
Nel merito, deduceva che le fatture prodotte a sostegno del credito attenevano a richieste CP_1 Part di rimborso per utenze (essenzialmente luce) erogate con un unico contatore intestato a ma afferente ad un immobile (piazzale) utilizzato in parte dalla convenuta opposta e dal suo affittuario, Granite International, con un proprio impianto, ed in parte dalla stessa con altro CP_1 impianto, mentre non esisteva nessun criterio precostituito e concordato per la ripartizione ed il rimborso da parte dei singoli utenti.
Veniva, altresì, rilevato dall'opponente che, non essendo mai intercorso inter partes un accordo sulla misura di riparto, le suddette richieste di rimborso del 50% erano state contestate e che, al fine di evitare discussioni, nell'agosto del 2014, la medesima aveva provveduto a distaccarsi dal contatore comune realizzando una propria utenza autonoma e indipendente, la quale aveva fatto registrare consumi medi mensili assai più bassi rispetto a quelli precedenti, richiesti e fatturati da Part a titolo di rimborso.
Inoltre, avendo C.A.F. ceduto, a causa del concordato preventivo da essa presentato, i crediti maturati sino al 21.03.2013, la stessa sarebbe stata da ritenere priva di legittimazione ad agire con riferimento ai crediti antecedenti rispetto a tale data.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. pagina 5 di 17 Part 1.3. – Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e di prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione in data 17.6.2020.
Con ordinanza del 27.11.2020 veniva rimessa sul ruolo, onde consentire all'opposta di sanare, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.c., il vizio relativo alla validità della procura alle liti, in quanto non contenente elementi che consentivano di stabilire un collegamento con il giudizio de quo.
In data 1.3.2020, veniva nuovamente trattenuta in decisione, per poi essere rimessa ancora sul Part ruolo in data 12.8.2022, per consentire a di produrre la busta telematica contenente gli atti del procedimento monitorio.
Infine, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) nonostante che l'opposta non avesse rispettato il termine concesso per la sanatoria della procura ex art. 182 cpc, occorreva rilevare che, nel caso di specie, si era in presenza di un procedimento monitorio telematico, caratterizzato da regole tecniche sue proprie, in base alle quali l'atto e gli allegati sono contenuti nella cd. “busta telematica”, per cui doveva ritenersi che, essendo la procura alle liti inserita nella predetta “busta”, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non fosse necessario che la stessa recasse elementi identificativi della lite a cui si riferiva;
(-) avendo, pertanto, parte opposta ottemperato alla richiesta di produzione della busta telematica relativa al procedimento monitorio, era possibile evincere che la procura alle liti costituiva uno dei file allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, consentendo in tal modo una correlazione tra la procura e l'afferente procedimento;
(-) considerato che la procura alle liti, rilasciata in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo, abilita il medesimo difensore al patrocinio non solo nella fase monitoria ma anche nell'eventuale Part giudizio di opposizione, la procura rilasciata da all'Avv. Iacopo Casetti doveva ritenersi valida;
(-) nel merito, l'opposizione era fondata e andava dunque accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
(-) invero, era pacifico che la società opponente avesse utilizzato energia elettrica erogata in Part favore di unica intestataria del contatore e che fosse tenuta, quindi, al pagamento delle relative bollette;
(-) tuttavia, in mancanza di un accordo sulla misura del riparto delle spese per i consumi effettuati, l'onere di provare l'entità di quelli da porre a carico dell'opponente incombeva sulla parte opposta, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato;
Part (-) nella specie, non aveva assolto al suo onere probatorio;
pagina 6 di 17 (-) era, però, pacifico che avesse utilizzato le utenze durante il periodo in contestazione, e CP_1 che, dunque, fosse tenuta di conseguenza al relativo rimborso;
(-) ai fini della relativa quantificazione assumevano, dunque, rilievo, i consumi effettuati dalla opponente dopo il distacco dal contatore comune, avvenuto nel mese di agosto 2014;
(-) ebbene, dalle relative fatture si evinceva un consumo medio effettuato dalla opponente per €
138,50 mensili, che poteva, dunque, del tutto ragionevolmente ritenersi corrispondente a quello precedente, anche perché l'opposta non aveva provato che la opponente avesse effettuato consumi superiori;
(-) pertanto, tenuto conto che la società opposta era stata ammessa ad un concordato preventivo con cessione dei beni e dei crediti maturati sino al 21.03.2013, e che dunque non aveva legittimazione ad agire per il rimborso dei consumi antecedenti a tale data, non residuava, proprio Part in forza della compensazione effettuata dalla medesima alcun credito a suo favore.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo, eccepiva la violazione e falsa applicazione, da parte del tribunale, degli artt. 99 e
112 cpc.
Deduceva, in particolare, l'appellante che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che la domanda avanzata in via monitoria aveva ad oggetto sedici fatture, delle quali solo due erano state oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Difatti, aveva contestato solo le fatture n. 923/1 del 30.04.2014 e n. 2450/1 del CP_1
31.08.2015 relative al rimborso dei costi di fruizione dell'energia elettrica per il periodo settembre
2012/febbraio 2014 (la prima) ed aprile 2014/luglio 2015 (la seconda), senza nulla eccepire in merito alle altre quattordici fatture, le quali si riferivano a forniture di beni e servizi, quali ad esempio “smontaggio gru, noleggio autocarro con gru, noleggio autogru con operatore, occupazione suolo pubblico, espletamento permessi comunali ecce ecc..”, concernenti svariati cantieri siti in Firenze ed altrove.
Di conseguenza, la sentenza impugnata era errata nella parte in cui non aveva condannato CP_1 al pagamento delle fatture non contestate.
2) Con il secondo, l'appellante rilevava che il tribunale, per le ragioni sopra esposte, non aveva fatto corretto uso del principio di non contestazione.
3) Con il terzo, si doleva della condanna al pagamento delle spese legali, nonostante il suo credito fosse, per la maggior parte, non contestato.
pagina 7 di 17 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Con ordinanza del 16.1.2025, preso atto della mancata costituzione di ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia;
veniva, inoltre, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
la causa, quindi, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 12.11.2025, con termine fino al 5.11.2025 per il deposito di note conclusionali.
2.3. – In data 23.10.2025, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_1 nullità della citazione in appello per mancato rispetto dei termini di comparizione;
chiedeva, quindi, previa eventuale concessione di apposito termine al riguardo, di dare ingresso all'appello incidentale, con cui censurava la decisione impugnata per avere rigettato l'eccezione di nullità della procura alle liti;
per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
2.4. – La causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Va dichiarata l'inammissibilità delle note conclusionali depositate da parte appellante in data 7.11.2025 e, quindi, oltre il termine fissato (fino al 5.11.2015) con ordinanza del 16.1.2025
(cfr. Cass. civ., n. 25369/2023 onde “i termini processuali aventi natura ordinatoria non sono suscettibili di essere violati senza conseguenze, potendo essere abbreviati o prorogati, solo per una volta, a condizione che la richiesta di proroga sia fondata su un giustificato motivo e sia formulata prima della relativa scadenza”).
3.2. – Deve, poi, essere revocata la dichiarazione di contumacia di essendosi la stessa CP_1 costituita in giudizio con comparsa depositata il 23.10.2025 (cfr. come emerge dalla consultazione dello storico del pct e delle ricevute telematiche prodotte dall'appellata).
3.2. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la nullità della citazione, notificata il
9.6.2023 e con udienza fissata al 2.10.2025, non essendo rispettato il termine minimo di comparizione di 90 giorni ex art. 163-bis c.p.c., a nulla rilevando il rinvio della causa disposto d'ufficio dal consigliere istruttore, in quanto: “ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione, occorre fare riferimento al giorno dell'udienza indicata nella medesima citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità di tale citazione non è sanata quando essi risultino pagina 8 di 17 rispettati per effetto dell'avvenuto differimento della summenzionata udienza a norma dell'art.
168 bis, commi 4 e 5, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., n. 2853/2018).
Al riguardo, giova considerare come nel costituirsi in giudizio, abbia articolato difese nel CP_1 merito, senza richiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
La nullità, quindi, deve ritenersi sanata.
Si applica, infatti, il seguente principio: “l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perché in tal caso il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza del convenuto, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza a una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese. Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come è avvenuto nel caso di specie, e sarebbe priva di scopo” (cfr. Cass. civ., n. 28646 del 15.12.2020).
Ne consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale di giacché la nullità della citazione in CP_1 appello e della successiva attività processuale non possono che determinare la rimessione in termini della parte ai fini della sua proposizione.
4 – L'esame del gravame incidentale.
4.1. – Deve, prioritariamente, essere affrontato proprio l'appello incidentale, in quanto concernente la questione, avente carattere pregiudiziale, della eccepita invalidità della procura alle Part liti rilasciata al suo difensore da
Ebbene, l'appello è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
4.2. – Nell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., rilevava che il ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo “a) è stato presentato in forza di sottoscrizione del solo legale, il quale ha agito in forza di procura “speciale” la quale appare invalida, in quanto il testo non indica specificamente pagina 9 di 17 il procedimento per il quale viene rilasciata, né il nominativo né la qualifica del soggetto che la rilascia ed infine la sottoscrizione è illeggibile b) la copia notificata, via pec, è accompagnata da dichiarazione di conformità non riportante tutte le indicazioni di legge”. Part Ora, vero è che, a fronte di tale eccezione, non si attivava in alcun modo.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata/appellante incidentale, ciò non consente di fare applicazione del principio secondo cui “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182
c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. civ., n. 29244/2021).
Questo perché la eccepita nullità non sussisteva ab origine.
4.3. – Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere
l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (cfr. Cass. civ., S.U, sentenza n.
2077/2024).
Trattasi di principio che, sebbene riferito al ricorso per cassazione, assume portata generale, per quanto si legge nella parte motiva della citata pronuncia (pag. 13-14): “una lettura coerenziatrice dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura stessa afferisce. Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una 'congiunzione materiale', essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto 'virtuale'. La congiunzione all'atto (ricorso) della procura digitale “medianti strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che consente di “considera(rla) apposta in calce” – come si si esprime il terzo comma dell'art. 83 c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all'avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti pagina 10 di 17 configurabile come speciale - non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata
(da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore “attraverso strumenti telematici” e la trasmissione della procura stessa “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18,
e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico
(anche) di cassazione. Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera della legge non la declina, dovendo – come detto – essere letta l'ultima parte del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate”. Part 4.3.1. – Nella specie, la busta telematica prodotta da (in allegato alla nota di deposito del
19.9.2022 ed in ottemperanza all'ordinanza del 12.8.2022 emessa dal tribunale), relativa alla notifica eseguita a mezzo pec a contiene, oltre al provvedimento monitorio, il ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo (in formato nativo digitale) e la copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte, autenticata con firma del difensore.
Pertanto, alla luce del richiamato principio, la procura deve essere ritenuta apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente sua validità.
4.3.2. – Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante incidentale, non rileva che tale procura non rechi anche la sottoscrizione digitale del difensore.
4.3.2.a. – In primo luogo, come affermato dalla Suprema Corte: “in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica” (cfr. Cass. civ.,
n. 6318/2023).
Al riguardo, non è vero che mancherebbe l'attestazione di conformità del difensore, giacché nella relata di notifica è contenuta la sua attestazione “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis co 2 e dell'art. 6 co 1 L. 53/1994 e dell'art. 22 co 2 D.Lgs del 07/03/2005 e succ. mod., che la copia informatica della procura alle liti (debitamente sottoscritta ed autenticata) allegata al messaggio PEC è conforme all'originale cartaceo da cui è estratta”.
pagina 11 di 17 4.3.2.b. – In secondo luogo, in mancanza di qualsiasi contestazione, da parte di in ordine CP_1 Part alla provenienza della sottoscrizione, apposta per autentica sulla procura dal difensore di non potrebbe giammai affermarsi la sua nullità.
D'altra parte, proprio l'esigenza, ben rappresentata dalle Sezioni Unite, “di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti” contemplate dall'art. 83, comma 3, c.p.c e cioè “su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata”, impedisce di operare qualsiasi distinzione, circa la validità della procura, a seconda della diversa forma di sottoscrizione da parte del procuratore.
Per giunta, nessuna norma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, vieta l'inserimento della procura “nella busta digitale” come allegato semplice.
4.3.3. – Quanto, poi, alla presunta incertezza del soggetto conferente, mette conto di evidenziare che “l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art.
157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede” (cfr. Cass. civ., SU, n. 4814/2005).
Nel caso in esame, il soggetto conferente la procura alle liti risulta chiaramente individuato nel ricorso per decreto ingiuntivo, in cui lo stesso viene identificato in quale Controparte_3 Part presidente e legale rappresentante della il che è sufficiente a superare anche tale profilo della censura in commento.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello incidentale.
5 – L'esame del gravame principale.
5.1. – I primi due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono fondati nei termini che seguono.
5.1.1. – Occorre, innanzi tutto, premettere che:
pagina 12 di 17 Part a) il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto da e concesso dal tribunale per complessivi €
27.896,18, sulla base di 16 fatture commerciali;
b) tale importo, secondo la ricorrente, costituiva il saldo di quanto dovuto da sulla base di CP_1 Part una proposta di compensazione “delle partite” (doc. 17 e cioè dell'analisi dei rapporti di Part dare-avere fra le parti effettuata dalla medesima c) di tali sedici fatture, soltanto due erano riferite al rimborso dei costi per la fruizione dell'energia elettrica, mentre le altre quattordici avevano ad oggetto forniture varie di beni e servizi.
Ciò premesso, è innegabile che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado, abbia rivolto le sue contestazioni unicamente nei confronti di due fatture (n. 923/14 e n.
924/2014) inerenti i consumi di energia elettrica.
In proposito, significativo è il tenore anche degli atti processuali successivi, con specifico riferimento alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, ove viene dall'opponente richiesta l'ammissione di prove orali vertenti esclusivamente sulla circostanza relativa alla fornitura di energia elettrica.
Anche la comparsa conclusionale è completamente incentrata sulla contestazione delle due fatture concernenti i consumi di elettricità.
5.1.2. – Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado, riprendendo CP_1 un'argomentazione già esposta nell'atto di citazione in opposizione, sostiene che, in risposta ai Part solleciti di pagamento provenienti da (del 14.5.2015 e del 25.1.2016), essa avrebbe proceduto a contestare la relativa pretesa creditoria, con pec del 15.5.2015 e del 25.1.2016.
Ebbene, dall'esame dei predetti documenti (prodotti da in allegato alla comparsa di CP_1 costituzione in appello) si evince che la contestazione concerneva, in modo specifico, solo l'addebito del 50% dei consumi di acqua e di energia elettrica.
Inoltre, non risulta reiterata, in questo grado, la contestazione, in ordine alla compensazione Part effettuata da con specifico riferimento alla omessa considerazione dei presunti crediti, di titolarità di portati dalle fatture n. 358/2013 (per € 4.800,00) e n. 401/2014 (di € 819,14), CP_1 che non risultano essere state neppure prodotte in appello. Part Ne deriva che, in ordine al credito portato dalle altre 14 fatture azionate in via monitoria da
(con esclusione, quindi, di quelle concernenti la fornitura di energia elettrica), la contestazione di se non inesistente, deve ritenersi particolarmente generica, e, come tale, idonea a ritenere CP_1 provato il credito vantato da quest'ultima.
Si applica, infatti, il seguente principio: “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti pagina 13 di 17 dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
Vero è che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr.
Cass. civ., n. 34831/2024).
Nella specie, proprio la mancanza di una specifica contestazione da parte di in ordine alle CP_1 Part fatture azionate da (se si eccettua le due riferite alla fornitura di energia elettrica) consente di ritenere certamente provato il relativo diritto di credito (cfr. Cass. civ., n. 20597/2022).
5.1.3. – Sotto questo profilo, si impone, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza nella parte Part in cui non ha riconosciuto la fondatezza della ragione creditoria di per quanto concerne la porzione del credito non contestato pari ad € 15.661,48.
Tale somma, invero, è il risultato della decurtazione dalla somma di € 27.896,18, di cui al decreto ingiuntivo de quo, degli importi di cui alle fatture n. 923/1 del 30.04.2014 (di € 8.597,83) e n.
2450/1 del 31.08.2015 (di € 3.636,87) afferenti alla richiesta di rimborso del 50% dell'energia elettrica. Part 5.1.4. – In proposito, giova considerare che, sebbene nelle conclusioni dell'atto di appello Part abbia chiesto, in via principale, la condanna di al pagamento dell'intera somma azionata in via monitoria (pari ad € 27.896,18), il gravame omette completamente di confrontarsi con la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dovuto il credito portato dalle fatture concernenti la fornitura di energia elettrica.
L'appello, sul punto, deve, allora, essere considerato inammissibile ex art. 342 c.p.c., perché privo della parte critica.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017). pagina 14 di 17 5.2. – In punto di spese, passando così ad esaminare il terzo motivo di appello, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, si rinvengono i presupposti per porre le spese del doppio grado di giudizio interamente a carico di CP_1
Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061/2022).
Nella specie, la domanda azionata in via monitoria ha subito una riduzione unicamente sotto il profilo del quantum, il che non è sufficiente, alla stregua del richiamato principio, a ravvisare una soccombenza reciproca delle parti, con conseguente impossibilità di operare una compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00 pagina 15 di 17 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo : € 922,00;
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
Le spese della procedura monitoria vanno, infine, considerate irripetibili, stante l'intervenuta corretta revoca del decreto ingiuntivo da parte del tribunale che dimostra un uso distorto del rito speciale ad opera della parte.
6 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] CP_1
2635/2023 emessa dal Tribunale di Firenze il 26.04.2023 e pubblicata in data 27.04.2023, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) accoglie in parte l'appello principale e, per l'effetto, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 1365 del 18.03.2016, condanna al pagamento della somma di € 15.661,48; CP_1
3) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) Controparte_1 per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 382,50 per esborsi, in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi Il Presidente
dott. Carlo Breggia pagina 16 di 17 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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