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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/10/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 175/2024
TRIBUNALE DI LARINO PROC. N. 175/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 28 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Petito, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti e presso il cui studio in Manfredonia alla Via Antico Ospedale Orsini n. 47 è domiciliato opponente
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., col patrocinio del funzionario dr.ssa P.IVA_1
RA Petti, come da delega in atti, domiciliato nella propria sede in alla via S. CP_1
AN n. 55
Opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione il 20.3.2024 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 15/2024 Parte_1 emessa il 14 febbraio 2024 dall' e notificata a Controparte_1 mezzo posta il successivo 15 febbraio, mediante la quale gli è stato ingiunto il pagamento di €
26.159,05 quale sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni a) dell'art. 3, comma III,
D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, per aver occupato alle proprie dipendenze due lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro dell'Impiego, e b) dell'art. 3, comma III-quater D.L. n. 12/2002, conv. in L.
n. 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma I, D.Lgs. n. 151/2015, per aver occupato alle proprie dipendenze tre lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro dell'Impiego. Nel ricorso l'opponente formulava istanza di sospensiva inaudita altera parte dell'esecutività dell'atto impugnato. Il Tribunale dapprima la concedeva e, a seguito della costituzione in giudizio dell' Controparte_1
che chiedeva il rigetto dell'opposizione nel merito, all'udienza del
[...]
12.6.2024 la revocava, in quanto non si ritenevano sussistenti gli estremi per la sospensiva, data la ricostruzione in fatto operata dal resistente.
Ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte opponente lamenta la violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e 3 L. n. 241/1990, degli artt.
22, comma I, D.Lgs. 151/2015, per essere l'ordinanza carente nella motivazione e nell'istruttoria, oltre ad avere l'amministrazione mal agito, nonché dell'art. 14 L. 689/81 per aver notificato oltre i termini l'atto impositivo. L'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale di accertamento del 6.10.2021 scaturito dall'ispezione avvenuta il 14 luglio precedente, tramite la quale l'amministrazione verificava che, presso un fondo agricolo in agro di Campomarino condotto dal titolare dell'omonima azienda agricola, vi era la presenza Pt_1 di 6 operai, tutti impiegati per la raccolta di pomodori, senza la preventiva comunicazione al
Centro per l'Impiego dell'instaurazione di rapporto di lavoro, tre dei quali addirittura sforniti di permesso di soggiorno e dunque clandestini. Nell'occasione venivano anche sentiti gli operai in questione, che confermavano la mancata consegna del contratto di lavoro e il carente uso dei
PI (cfr. all. 6 e 7 nel fascicolo di parte opposta). ha subito la sospensione dell'attività lavorativa, poi revocata a seguito di Pt_1 regolarizzazione dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori forniti di permesso di soggiorno, ottenuta pagando la sanzione prevista. Veniva successivamente compilato il verbale di accertamento n. 2021-183569-PCON-1 del 6.10.2021, notificato a mezzo posta il 21 ottobre
2021, contenente gli addebiti delle violazioni riscontrate. Non avendo il ricorrente pagato le sanzioni irrogate col detto verbale nei termini utili, nemmeno per usufruire delle riduzioni agevolate di legge, è stata successivamente emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quest'ultima, a parere del Tribunale, è sufficientemente motivata ed istruita e tiene conto della fondatezza della contestazione originatasi dall'ispezione del 14.7.2021. Dalla documentazione versata in atti dall' è emerso che per i lavoratori impiegati senza contratto: si trattava CP_1 del primo giorno di lavoro, che gli stessi erano arrivati in macchina da Borgo Mezzanone di
Foggia accompagnati da persone a loro sconosciute, che la paga per cui si erano accordati con l'azienda era di €.10,00 per cassone di pomodori raccolti e che non gli erano stati consegnati né i contratti né i dispositivi di protezione individuale (cfr. dichiarazioni di Persona_1 [...]
, . Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
Al termine degli accertamenti ispettivi, dopo la produzione della documentazione necessaria ai fini della pratica e tenuto conto delle circostanziate dichiarazioni rilasciate agli ispettori nel corso dell'accesso, veniva contestata a la violazione degli artt. dell'art. 3, comma III, Pt_1
D.L. n. 12/2002, e dell'art. 3, comma III-quater D.L. n. 12/2002, entrambi conv. in L. n.
73/2002, sostituiti dall'art. 22, comma I, D.Lgs. n. 151/2015.
Circa il valore probatorio del verbale redatto dagli Ispettori del Lavoro, si rammenta che, secondo Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 (Rv. 633239 - 01) “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti”.
Riguardo alla contestazione portata dal punto sub 3) del ricorso, si osserva che non pare censurabile l'operato della Pubblica Amministrazione in merito alla quantificazione della violazione, in quanto - nell'ordinanza ingiunzione - l'ente impositore ha fissato l'importo della pena pecuniaria dovuta vicino al limite del doppio del minimo della sanzione con gli aumenti previsti dalla legge per i lavoratori extracomunitari e clandestini (cfr. art. 22 D.lgs. 151/2015),
e ciò nonostante la gravità del fatto illegittimo contestato al (l'occupazione di sei operai Pt_1 senza contratto di cui tre clandestini).
Non risultano prodotti altri elementi atti a diminuire ulteriormente la misura del quantum, poiché, oltre al comportamento tenuto da subito dopo la contestazione, ovvero la Pt_1 regolarizzazione di tre contratti su sei avvenuta il giorno successivo all'ispezione, in modo da rimediare alla disposta sospensione dell'attività lavorativa, quest'ultimo si è limitato a depositare una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021.
Quindi, essendo stata ben contemperata la gravità della violazione con gli elementi a favore del ricorrente ex art. 11 L. 689/81, quali il comportamento tenuto e la assenza di previe contestazioni e recidive, non vi sono i presupposti per diminuire la misura della sanzione irrogata, che va pertanto confermata. Sul punto, si legga la Suprema Corte: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso di contestazione della misura della stessa, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse, purché motivi in ordine all'apprezzamento della sostanziale ininfluenza sulla complessiva gravità dei fatti di quelle ritenute insussistenti” (Sez. II, sent. n. 6778/2015).
In merito all'eccezione sollevata da parte ricorrente sulla tardività della notifica in violazione dell'art. 14 L. 689/81, si rileva che esso dispone che, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni. Risulta ex actis che l'accesso ispettivo è avvenuto il
14.7.2021 e la consegna dei contratti di lavoro esistenti il giorno successivo, al fine di ovviare alla sospensione dell'attività, mentre la redazione del verbale di accertamento il 6.10.2021; la notifica è avvenuta a mezzo posta il 21.10.2021 e dunque nei termini. Il dies a quo per il computo dei 90 giorni non va fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con il momento della piena conoscenza dell'illecito e della determinazione della pena pecuniaria, che nella fattispecie si individua nel giorno 6.10.2021. L'art. 14, comma 2, legge n. 689/81, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione (cfr. Cass. sez. VI, 06/02/2019, n.
3524).
Tutto quanto esposto, unito alla documentazione indicata, conduce il Giudicante a ritenere fondata la ricostruzione della violazione che è dato leggere nell'ordinanza-ingiunzione e, conseguentemente, corretta l'irrogazione della sanzione. Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per le sole fasi espletate (studio, introduttiva e decisionale) come da dispositivo, conformemente al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50% in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe nella causa iscritta al n. RG 175/2024, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione;
2. Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.689,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
Larino, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO PROC. N. 175/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 28 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Petito, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti e presso il cui studio in Manfredonia alla Via Antico Ospedale Orsini n. 47 è domiciliato opponente
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., col patrocinio del funzionario dr.ssa P.IVA_1
RA Petti, come da delega in atti, domiciliato nella propria sede in alla via S. CP_1
AN n. 55
Opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione il 20.3.2024 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 15/2024 Parte_1 emessa il 14 febbraio 2024 dall' e notificata a Controparte_1 mezzo posta il successivo 15 febbraio, mediante la quale gli è stato ingiunto il pagamento di €
26.159,05 quale sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni a) dell'art. 3, comma III,
D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, per aver occupato alle proprie dipendenze due lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro dell'Impiego, e b) dell'art. 3, comma III-quater D.L. n. 12/2002, conv. in L.
n. 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma I, D.Lgs. n. 151/2015, per aver occupato alle proprie dipendenze tre lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro dell'Impiego. Nel ricorso l'opponente formulava istanza di sospensiva inaudita altera parte dell'esecutività dell'atto impugnato. Il Tribunale dapprima la concedeva e, a seguito della costituzione in giudizio dell' Controparte_1
che chiedeva il rigetto dell'opposizione nel merito, all'udienza del
[...]
12.6.2024 la revocava, in quanto non si ritenevano sussistenti gli estremi per la sospensiva, data la ricostruzione in fatto operata dal resistente.
Ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte opponente lamenta la violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e 3 L. n. 241/1990, degli artt.
22, comma I, D.Lgs. 151/2015, per essere l'ordinanza carente nella motivazione e nell'istruttoria, oltre ad avere l'amministrazione mal agito, nonché dell'art. 14 L. 689/81 per aver notificato oltre i termini l'atto impositivo. L'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale di accertamento del 6.10.2021 scaturito dall'ispezione avvenuta il 14 luglio precedente, tramite la quale l'amministrazione verificava che, presso un fondo agricolo in agro di Campomarino condotto dal titolare dell'omonima azienda agricola, vi era la presenza Pt_1 di 6 operai, tutti impiegati per la raccolta di pomodori, senza la preventiva comunicazione al
Centro per l'Impiego dell'instaurazione di rapporto di lavoro, tre dei quali addirittura sforniti di permesso di soggiorno e dunque clandestini. Nell'occasione venivano anche sentiti gli operai in questione, che confermavano la mancata consegna del contratto di lavoro e il carente uso dei
PI (cfr. all. 6 e 7 nel fascicolo di parte opposta). ha subito la sospensione dell'attività lavorativa, poi revocata a seguito di Pt_1 regolarizzazione dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori forniti di permesso di soggiorno, ottenuta pagando la sanzione prevista. Veniva successivamente compilato il verbale di accertamento n. 2021-183569-PCON-1 del 6.10.2021, notificato a mezzo posta il 21 ottobre
2021, contenente gli addebiti delle violazioni riscontrate. Non avendo il ricorrente pagato le sanzioni irrogate col detto verbale nei termini utili, nemmeno per usufruire delle riduzioni agevolate di legge, è stata successivamente emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quest'ultima, a parere del Tribunale, è sufficientemente motivata ed istruita e tiene conto della fondatezza della contestazione originatasi dall'ispezione del 14.7.2021. Dalla documentazione versata in atti dall' è emerso che per i lavoratori impiegati senza contratto: si trattava CP_1 del primo giorno di lavoro, che gli stessi erano arrivati in macchina da Borgo Mezzanone di
Foggia accompagnati da persone a loro sconosciute, che la paga per cui si erano accordati con l'azienda era di €.10,00 per cassone di pomodori raccolti e che non gli erano stati consegnati né i contratti né i dispositivi di protezione individuale (cfr. dichiarazioni di Persona_1 [...]
, . Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
Al termine degli accertamenti ispettivi, dopo la produzione della documentazione necessaria ai fini della pratica e tenuto conto delle circostanziate dichiarazioni rilasciate agli ispettori nel corso dell'accesso, veniva contestata a la violazione degli artt. dell'art. 3, comma III, Pt_1
D.L. n. 12/2002, e dell'art. 3, comma III-quater D.L. n. 12/2002, entrambi conv. in L. n.
73/2002, sostituiti dall'art. 22, comma I, D.Lgs. n. 151/2015.
Circa il valore probatorio del verbale redatto dagli Ispettori del Lavoro, si rammenta che, secondo Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 (Rv. 633239 - 01) “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti”.
Riguardo alla contestazione portata dal punto sub 3) del ricorso, si osserva che non pare censurabile l'operato della Pubblica Amministrazione in merito alla quantificazione della violazione, in quanto - nell'ordinanza ingiunzione - l'ente impositore ha fissato l'importo della pena pecuniaria dovuta vicino al limite del doppio del minimo della sanzione con gli aumenti previsti dalla legge per i lavoratori extracomunitari e clandestini (cfr. art. 22 D.lgs. 151/2015),
e ciò nonostante la gravità del fatto illegittimo contestato al (l'occupazione di sei operai Pt_1 senza contratto di cui tre clandestini).
Non risultano prodotti altri elementi atti a diminuire ulteriormente la misura del quantum, poiché, oltre al comportamento tenuto da subito dopo la contestazione, ovvero la Pt_1 regolarizzazione di tre contratti su sei avvenuta il giorno successivo all'ispezione, in modo da rimediare alla disposta sospensione dell'attività lavorativa, quest'ultimo si è limitato a depositare una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021.
Quindi, essendo stata ben contemperata la gravità della violazione con gli elementi a favore del ricorrente ex art. 11 L. 689/81, quali il comportamento tenuto e la assenza di previe contestazioni e recidive, non vi sono i presupposti per diminuire la misura della sanzione irrogata, che va pertanto confermata. Sul punto, si legga la Suprema Corte: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso di contestazione della misura della stessa, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse, purché motivi in ordine all'apprezzamento della sostanziale ininfluenza sulla complessiva gravità dei fatti di quelle ritenute insussistenti” (Sez. II, sent. n. 6778/2015).
In merito all'eccezione sollevata da parte ricorrente sulla tardività della notifica in violazione dell'art. 14 L. 689/81, si rileva che esso dispone che, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni. Risulta ex actis che l'accesso ispettivo è avvenuto il
14.7.2021 e la consegna dei contratti di lavoro esistenti il giorno successivo, al fine di ovviare alla sospensione dell'attività, mentre la redazione del verbale di accertamento il 6.10.2021; la notifica è avvenuta a mezzo posta il 21.10.2021 e dunque nei termini. Il dies a quo per il computo dei 90 giorni non va fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con il momento della piena conoscenza dell'illecito e della determinazione della pena pecuniaria, che nella fattispecie si individua nel giorno 6.10.2021. L'art. 14, comma 2, legge n. 689/81, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione (cfr. Cass. sez. VI, 06/02/2019, n.
3524).
Tutto quanto esposto, unito alla documentazione indicata, conduce il Giudicante a ritenere fondata la ricostruzione della violazione che è dato leggere nell'ordinanza-ingiunzione e, conseguentemente, corretta l'irrogazione della sanzione. Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per le sole fasi espletate (studio, introduttiva e decisionale) come da dispositivo, conformemente al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50% in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe nella causa iscritta al n. RG 175/2024, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione;
2. Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.689,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
Larino, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella