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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5170/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Cataldo Enrico e Citarella Teresa per procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti, appellati in via incidentale e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ) P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. Orlando Guido per procura in calce alla comparsa di risposta appellate, appellanti in via incidentale
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.11852/2021, pubblicata in data 8.7.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue:
“Con atto di citazione e convenivano in giudizio le società _1 Parte_2 Controparte_1 ed al fine di ottenere - ex art. 2932 c.c. -una sentenza
[...] Controparte_3 Controparte_2 che disponesse il trasferimento degli immobili oggetto del contratto preliminare oltre al risarcimento dei danni subiti. Esponevano gli attori :
1 - che in data 31 luglio 2013, hanno promesso di vendere alla il 100% delle Controparte_4 quote sociali della proprietaria di un terreno edificabile;
Controparte_1
- che il corrispettivo della cessione avrebbe dovuto essere versato dalla in più fasi, CP_5 ed il saldo tramite il trasferimento in piena proprietà di due appartamenti e due box che la stessa avrebbe edificato sul terreno di proprietà della Controparte_1
- che inoltre con lo stesso atto parte promissaria acquirente si impegnava altresì a trasferire agli attori, che l'hanno da sempre detenuta, una porzione di terreno non edificabile di mq. 298, posta tra le particelle 1701 e 1702, che, una volta frazionata, ha originato la particella 1729;
- che prima della cessione delle quote la avrebbe dovuto sottoscrivere un Controparte_1 contratto di appalto per tali opere (All. 01);
- che nel rispetto delle pattuizioni assunte in data 17.03.2014, la stipulò con la Controparte_1 Edil.Fe. e la il suddetto contratto (All. 02); CP_6 Controparte_3
- che pertanto con atto al rogito notaio di Roma del 21.03.2014, gli attori Persona_1 perfezionavano la cessione delle rispettive quote in misura del 50% ciascuna a favore rispettivamente della Edil.Fe. e della (All. 03); CP_6 Controparte_3
- che con tale atto le parti sancirono che, come da pregresse intese, il saldo prezzo sarebbe stato corrisposto mediante cessione del credito scaturente dal suddetto contratto di appalto, costituito da due edificandi immobili da parte della meglio individuati nella planimetria Controparte_1 allegata all'atto sotto la lettera A), con impegno da parte della stessa, entro 120 giorni dalla data della stipula, a rilasciare polizza fideiussoria assicurativa a favore degli attori per la somma di €. 300.000,00;
- che pertanto in data 21.03.2014 (All. 04), le società appaltatrici delle opere commissionate dalla di cui erano interamente proprietarie, cedevano il credito di cui al punto sub. 5), Controparte_1 agli attori;
- che nelle more la Edil.Fe. variava la propria ragione sociale in (All. 05), ed CP_6 Controparte_2 in data 16.05.2016 tutti i soggetti coinvolti sottoscrivevano atto modificativo ed integrativo (All. 06) col quale confermavano vicendevolmente le rispettive obbligazioni, identificando gli immobili oggetto di cessione in favore degli attori, sostituendo appositamente la planimetria di cui allo allegato A del documento 3, riportando altresì la porzione di terreno non edificabile di mq. 298, costituita dalla particella 1729, oggetto anch'essa di cessione in favore degli attori (All. 17);
- che sempre il 16 maggio 2016, la e la proprietarie della CP_2 Controparte_3 CP_1
si obbligavano a formalizzare, con successivo atto da sottoscrivere in concomitanza al CP_1 rogito di trasferimento dei due appartamenti in favore degli attori, la già costituita servitù di passaggio di una conduttura fognaria a carico del proprio fondo ed a favore del fondo limitrofo di proprietà dei Sigg.ri censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 355, particella 914 (All. 07); _1
- che gli immobili di cui è causa, venivano puntualmente realizzati (All. 15) ed accatastati presso il Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Roma (All. 16);
- che, nonostante le diffide, detti immobili non venivano trasferiti agli attori. Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1 nonché in via riconvenzionale: la restituzione della particella 1729, ed il ristoro dei danni dovuti alla trascrizione della domanda giudiziale. Si costituivano in giudizio le società e deducendo Controparte_2 Controparte_3 l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedevano il rigetto”.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, svolta su base esclusivamente documentale, il tribunale così provvedeva:
“1. Dichiara che la società è inadempiente alle obbligazioni assunte nei Controparte_1 confronti degli attori non avendo provveduto a trasferire gli immobili realizzati nei termini convenuti;
2. Respinge le domande degli attori ex articolo 2932 c.c.;
2 3. Rigetta la domanda di dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti in calce ai documenti allegati dagli attori sub 01 e 07;
4. Dichiara costituita a carico del fondo censito in catasto al foglio 355, particelle 1701 e 1702 una servitù avente ad oggetto una condotta fognaria a favore del fondo censito in catasto al foglio 355, particella 914, ordinando all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Cont
5. Condanna la società a pagare a la somma di Euro 150.000,00 Controparte_3 Parte_2 oltre agli interessi, nella misura legale, dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo;
6. Condanna la società a pagare ad la somma di Euro 150.000,00 Controparte_2 Parte_1 oltre agli interessi, nella§ 3. - misura legale, dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo;
7. Accoglie la domanda riconvenzionale esercitata dalla società e, per Controparte_1 l'effetto, ordina ad e di rilasciare immediatamente il terreno censito in catasto _1 Parte_2 al foglio 335, particella 1729, in favore della società libero da persone o Controparte_1 cose;
8. Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalla società
[...]
Controparte_1
9. Respinge le domande di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c. spiegate dalle parti;
10. Ordina all'Agenzia delle Entrate – Ufficio per il Territorio di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
11. Condanna le società convenute, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 21.905,00, di cui € 21.387,00 per compensi ed € 518,00 per spese oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
12. Pone definitivamente le spese della consulenza - liquidate come da separato decreto - a carico delle società convenute in solido tra loro”.
§ 3. - La decisione è motivata con le considerazioni che seguono:
“2.1.Con contratto preliminare del 31.07.2013 e promettevano di cedere alla _1 Parte_2 le loro quote nella società per il prezzo di complessivi Controparte_4 Controparte_1
€ 791.000,00. Il prezzo veniva così regolato :
- € 31.000,00 venivano versati a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo prezzo al momento della stipula del contratto preliminare;
- € 290.000,00 al momento “del rogito notarile di cessione quote;
- € 500.000,00 “verranno pagati dalla cedendo in piena proprietà due Controparte_4 appartamenti e due box che quest'ultima costruirà sul terreno edificabile di proprietà della in forza di regolare contratto di appalto che dovrà essere Controparte_1 sottoscritto tra la EDIL. e la prima del rogito Controparte_4 Controparte_1 notarile di cessione di quote per un corrispettivo non inferiore ad € 300.000,00. In pagamento del detto saldo del prezzo, la promissaria acquirente si impegna altresì a trasferire una porzione di terreno non edificabile, meglio identificata dalle parti in colore rosso nella planimetria che si allega sotto la lettera “A”, attualmente di proprietà della quale risultante dal Controparte_1 frazionamento a cui provvederanno i Sig.ri e , vincolando la cubatura Parte_1 Parte_2 di edificabilità a favore delle altre porzioni di terreno sempre di proprietà della CP_1
. Veniva altresì previsto il pagamento di una fideiussione dell'importo di € Controparte_1 300.000,00. La stipula dell'atto definitivo avrebbe dovuto avvenire entro il 31.01.2014; 2.2.In data 17.03.2014 la società stipulava contratto di appalto con le società Controparte_1
e Controparte_4 Controparte_7
[...
.In data 21.03.2014, con atto a rogito del notaio (rep. 6404, racc. 5717), Persona_2 _1 e cedevano le loro quote della società alle società Parte_2 Controparte_1 [...] e al prezzo di complessivi € 561.000,00. La somma di € Controparte_4 Controparte_3
3 261.000,00 veniva versata tramite assegni circolari e bancari mentre la residua somma di € 300.000,00 “verrà corrisposta dalle società e Controparte_4 Controparte_3
ai signori e mediante atto di cessione del credito
[...] Parte_1 Parte_2 derivante dal contratto di appalto redatto tra la società , da una Controparte_1 parte, e le società e , dall'altra, in data Parte_3 Controparte_3 17 marzo 2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 18 marzo 2014 al n. 6052 serie 3, contratto di cessione che verrà stipulato immediatamente dopo il presente atto. Detto credito è rappresentato da 2 (due) immobili edificandi da parte della società con CP_1 CP_1 giardino di pertinenza individuati dai cessionari come da estratto del progetto depositato presso il IX Dipartimento di Roma Capitale in data 23 dicembre 2013 prot. N. 125337, che in copia fotostatica si allega al presente atto sotto la lettera “A”. Detti immobili saranno da realizzarsi entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio della relativa concessione edilizia”.
2.4.In data 28.03.2014 le società e cedevano i loro Controparte_4 Controparte_3 rispettivi crediti nei confronti della società a ed . Controparte_1 Parte_2 _1
2.5.Con “Atto modificativo ed integrativo” del 16.05.2016 (rep. n. 8209, racc. 7329) le parti confermavano i loro accordi dandosi atto che la società a seguito della fusione per CP_8 incorporazione con la società aveva assunto la nuova denominazione di CP_9 CP_10
[...]
2.6.Con scrittura privata del 16.05.2016 le società e Controparte_1 Controparte_2 [...] consentivano che “sul proprio fondo “A” (particelle 1701-1702, come individuato nella CP_3 planimetria allegata) passi la conduttura fognaria a servizio del fondo “B” (particella 914) di proprietà dei RI Art. 2) La la e _1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si impegnano e si obbligano, ulteriormente, a formalizzare la costituzione della servitù di
[...] passaggio a carico del proprio fondo (fondo servente) ed a favore del fondo dei RI _1
(fondo dominante) mediante apposito atto notarile, a proprie spese, da stipularsi presso il Notaio
contestualmente al rogito dei due appartamenti dalla . Persona_1 Controparte_1
3.Deduce la società di non aver assunto alcuna obbligazione nei confronti Controparte_1 degli attori in quanto : “non è parte contraente nel contratto preliminare, nell'atto di cessione di quote e nell'atto di cessione del credito (allegati 1, 3 e 4 all'atto di citazione); - è parte contraente, ma con soggetti diversi dagli attori nel contratto di appalto di opere private (all. 2 all'atto di citazione) stipulato dalla con le società e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 oggi . CP_2 CP_2 In realtà nel contratto di cessione di quote del 21.03.2014 (atto a rogito del notaio Persona_2 rep. 6404, racc. 5717) e cedevano le loro quote della società _1 Parte_2 [...] alle società e al prezzo di complessivi € Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 561.000,00. La somma di € 261.000,00 veniva versata tramite assegni circolari. La residua somma di € 300.000,00 “verrà corrisposta dalle società “ e Controparte_4
ai signori e mediante Controparte_3 Parte_1 Parte_2 atto di cessione del credito derivante dal contratto di appalto redatto tra la società
[...]
, da una parte, e le società “ e Controparte_1 Parte_3 [...]
, dall'altra, in data 17 marzo 2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Controparte_3 Roma 2 in data 18 marzo 2014 al n. 6052 serie 3, contratto di cessione che verrà stipulato immediatamente dopo il presente atto”. Veniva specificato che “Detto credito è rappresentato da 2 (due) immobili edificandi da parte della società . Controparte_1 Quindi gli attori, a seguito del predetto atto, sono cessionari di un credito verso la Controparte_1 del valore di € 300.000,00.
[...] Tale credito è costituito dagli immobili da edificare. Questa obbligazione veniva ribadita nell' “Atto modificativo ed integrativo” del 16.05.2016 (rep. n. 8209, racc. 7329).
4 Che tale obbligazione, a seguito di cessione del credito in favore degli attori, gravasse sulla società è confermato dalla espressa previsione, contenuta in quest'ultimo atto, Controparte_1 secondo cui : “Il rogito definitivo di vendita nonché la consegna delle porzioni immobiliari di cui sopra dovrà avvenire da parte della , che qui rappresentata si Controparte_1 impegna, entro 24 (ventiquattro) mesi da oggi, salvo cause di forza maggiore non imputabili alla società costruttrice”. Del resto solo la società quale proprietaria dei beni in questione, avrebbe Controparte_1 potuto adempiere a tale obbligazione. L'obbligazione a carico di quest'ultima società è altresì avvalorata dal fatto che la medesima si obbligava “sin d'ora a stipulare polizza di assicurazione decennale postuma per i danni diretti al fabbricato in oggetto, ai sensi dell'artt. 1669 c.c., nonché a consegnare una copia alla parte acquirente entro il rogito definitivo di vendita”.
4.Deduce altresì il Difensore della società che l'obbligo di trasferimento di Controparte_1 tali immobili in favore degli attori sarebbe avvenuta a titolo gratuito talchè tale disposizione sarebbe priva di causa. In realtà gli attori si sono resi cessionari dei crediti che la società e Controparte_2 Controparte_3 vantavano nei suoi confronti e dunque il detto trasferimento serviva ad estinguere tali posizioni
[...] debitorie.
5.Analoghe considerazioni possono farsi per la scrittura privata del 16.05.2016 di costituzione della servitù che si inseriva in un disegno unitario volto a regolare i rapporti tra le parti a seguito del trasferimento della proprietà di fondi e dell'edificazione degli stessi. Non a caso veniva previsto che la stipula dovesse avvenire “contestualmente al rogito di trasferimento dei due appartamenti dalla (questa previsione conferma altresì l'obbligo di Controparte_1 trasferimento dei due immobili a carico della società ). Controparte_1
6.Non vi è prova invece dell'esistenza dell'obbligo di trasferimento della particella 1729 in favore degli attori. Comunque per la stessa difetterebbe il certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita necessaria, ex art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare. Deve pertanto accogliersi la domanda riconvenzionale esercitata dalla società Parte_4 e, per l'effetto, deve ordinarsi ad e di rilasciare immediatamente il
[...] _1 Parte_2 predetto terreno in favore della società libero da persone o cose. Controparte_1
7.Deduce il Difensore delle società ed che “la cessione del Controparte_3 Controparte_2 credito è rimasta inefficace in quanto l'obbligazione sottostante di costruire gli immobili, come da contratto di appalto in atti (all. 2 all'atto di citazione), non ha avuto esecuzione in quanto la costruzione degli stessi è stata eseguita direttamente dalla (comparsa di Controparte_1 risposta di pagina 7)”. Tuttavia non vi è prova di tale circostanza contestata Controparte_1 dagli attori. Per contro emerge che le costruzioni siano state realizzate sotto la Direzione Lavori dell'Ing. CP_11
già indicato nel contratto d'appalto (cfr. all. 02 e 15 di parte attrice).
[...] Sotto altro profilo, nel caso di cessione del credito, il cedente è obbligato a garantire l'esistenza del credito (c.d. nomen verum) dovendone altrimenti rispondere.
8.Rileva altresì il Difensore delle società ed che “in base Controparte_3 Controparte_2 all'atto di cessione delle sue quote sociali (all. 3 all'atto di citazione), la Controparte_1 avrebbe dovuto addirittura pagare con il proprio patrimonio la cessione delle sue quote sociali” con violazione dell'articolo 2474 c.c. In realtà il trasferimento degli appartamenti andava a compensare il credito vantato dalle società appaltanti (poi ceduto agli attori) che avevano realizzato gli immobili non esistenti originariamente nel patrimonio della società Controparte_1
5 9.La società è quindi inadempiente alle obbligazioni assunte con il predetto Controparte_1 contratto preliminare non avendo provveduto a trasferire gli immobili realizzati agli attori nei termini convenuti.
10.Gli attori hanno chiesto, in via principale, l'emissione di una sentenza costitutiva - ex articolo 2932 c.c. - che disponesse il trasferimento in loro favore degli immobili oggetto del contratto preliminare. Tale domanda non può essere accolta. Invero, in difetto di una visura ipocatastale aggiornata, non è dato sapere se detti immobili siano ancora nel patrimonio della società e se gli stessi siano liberi da trascrizioni o Controparte_1 iscrizioni pregiudizievoli (gli attori chiedono che gli immobili vengano loro trasferiti liberi o di poter provvedere personalmente ai relativi pagamenti o adempimenti). E' inoltre necessaria l'indicazione e produzione del titolo di provenienza della proprietà dell'alienante. Quindi occorre verificare la regolarità urbanistica dell'immobile con la produzione di concessione edilizia, o permesso di costruire, o licenza edilizia, o concessione in sanatoria, o dichiarazione sostitutiva della parte alienante che l'immobile è stato costruito prima dell'1.9.1967 e che non sono state successivamente apportate modifiche richiedenti concessione, o autorizzazione. Infine è necessaria l'attestazione di conformità dello stato dell'immobile alla planimetria catastale. L'art. 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha aggiunto all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, il seguente comma 1-bis: "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari". Poiché la sentenza ex art. 2932 c.c. ha lo scopo di sostituire il contratto definitivo non concluso, infatti, il giudice deve possedere tutte le indicazioni e i documenti necessari per il trasferimento della proprietà, che costituiscono condizioni dell'azione e in assenza dei quali, evidentemente, la domanda dovrà essere rigettata, non essendo possibile disporre il trasferimento medesimo;
tra essi rivestono particolare importanza l'individuazione specifica dell'immobile, il titolo di provenienza della proprietà dell'alienante, la visura ipocatastale attestante la mancanza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nell'ultimo ventennio, il titolo edilizio, l'attestazione di conformità dello stato dell'immobile alla planimetria catastale.
11.Parimenti non può essere accolta la domanda di dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti in calce ai documenti allegati dagli attori sub 01 e 07 non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria sul punto.
12.Gli attori hanno quindi chiesto di “formalizzare la già avvenuta costituzione in favore del fondo di proprietà degli attori ed a carico di quello di proprietà della della servitù Controparte_1 di passaggio della tubazione di scarico meglio descritta e convenuta nell'allegato 7”. Tale domanda può essere accolta sebbene le parti abbiano previsto che l'adempimento dell'obbligazione dovesse avvenire “contestualmente al rogito di trasferimento dei due appartamenti dalla ”. Controparte_1 Infatti la società è inadempiente a tale obbligo talchè deve ritenersi che Controparte_1 l'obbligazione di costituzione della servitù sia attuale. Deve pertanto dichiararsi costituita a carico del fondo censito in catasto al foglio 355, particelle 1701 e 1702 una servitù avente ad oggetto una condotta fognaria a favore del fondo censito in catasto al foglio 355, particella 914.
6 13.Gli attori hanno quindi richiesto, seppure in via subordinata, nell' ipotesi in cui i suddetti immobili non risultino, per qualsiasi ragione, trasferibili, di “condannare, in via solidale, e/o pro-quota, in relazione alle accertande responsabilità, le società convenute al pagamento in favore degli attori, oltre al già richiesto risarcimento, dell'ulteriore somma di €. 150.000,00= (centocinquantamila/00) pro- capite, oltre interessi moratori ex D. Lgs. N. 231/02 e/o ex art. 1284, IV comma, cc., a far data dal 1 gennaio 2016 sino al materiale soddisfo”. Tale domanda deve essere accolta nei confronti delle società debitrici e pertanto la Controparte_3 deve essere condannata a pagare a la somma di Euro 150.000,00 mentre la
[...] Parte_2 [...] deve essere condannata a pagare ad la somma di Euro 150.000,00. CP_2 Parte_1
14.Spetteranno ai creditori gli interessi, nella misura legale, dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo. Non vi è prova di ulteriori danni.
15.Parimenti deve essere respinta la domanda di risarcimento danni spiegata dalla società
[...] in quanto la trascrizione della domanda giudiziale è un diritto della società attrice e si Controparte_1 è resa necessaria a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni assunte di trasferire gli immobili.
16.Il rigetto della domanda di emissione di una sentenza costitutiva - ex articolo 2932 c.c. – comporta, ex articolo 2668 c.c. – l' ordine di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale introduttiva dell'odierno giudizio.
17.Le parti hanno richiesto la condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c. Tali domande non possono essere accolte. Infatti, attesa la complessità dei rapporti tra le parti, non sussiste il dolo o la colpa grave.
18.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (da € 260.001 a € 520.000) e precisamente : € 3.375,00 per la fase di studio della controversia, € € 2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 9.915,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € € 5.870,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 21.387,00 cui debbono aggiungersi € 518,00 di spese per un importo finale di € 21.905,50 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge. 19.Le spese della consulenza - liquidate come da separato decreto - vanno poste definitivamente a carico delle società convenute in solido tra loro”.
§ 4. – La sentenza è stata impugnata dagli attori e con un atto di _1 Parte_2 appello articolato in tre motivi, contenente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di condanna al rilascio del terreno. Si sono costituite in giudizio e che hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 contestato l'ammissibilità e la fondatezza di ciascuno dei motivi dell'appello principale e dell'istanza ex art.283 c.p.c. e hanno proposto un appello incidentale articolato in due motivi e un appello incidentale condizionato articolato in tre motivi. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, respinta l'istanza ex art.283 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.11.2023; ulteriormente rinviata d'ufficio all'udienza del 18.7.2025, disposto il mutamento del rito per la discussione orale ex art.281 sexies, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per e _1 Parte_2
7 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza accogliere l'appello proposto ed in riforma parziale della sentenza impugnata, tenendo conto degli specifici motivi di appello formulati nel presente atto: (…)
- nel merito, in via principale: I) emettere, ex art. 2932 c.c., sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e, pertanto, trasferire dalla ai Sigg. ed la piena proprietà Controparte_1 Pt_2 Parte_1 degli immobili identificati dalle parti nelle scritture in atti e precisamente: a) al Signor quella identificata al N.C.E.U. di Roma al foglio 355, particella 1734, Parte_1 sub. 6, quanto all'appartamento (All. 08) e quella sub. 12, quanto al box (All. A, doc. 09); b) al Signor quella identificata al N.C.E.U. di Roma al foglio 355, particella 1734, Parte_2 sub. 3, quanto all'appartamento (All. A, doc. 10) e quella sub. 11, quanto al box (All. A, doc. 11); c) ad entrambi gli attori, in misura del 50% ciascuno, la porzione di terreno non edificabile di mq. 298, censita al N.C.E.U. al foglio 355, particella 1729 (All. A, doc. 17) dagli stessi detenuta;
il tutto così come indicato nel corpo del presente atto e comunque alle condizioni riportate nelle scritture depositate, con ogni accessione, pertinenza, dipendenza, nonchè i diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e come risultanti dal R.C. in vigore, liberi da cose e/o persone nonché da qualsiasi trascrizione peso e/o formalità pregiudizievoli e/o diritto reale di godimento, ordinando altresì alle parti convenute di rilasciare, entro 120 giorni dalla pronuncia, in favore degli attori la garanzia fideiussoria prevista dalla legge ed espressamente richiamata nelle scritture in atti;
II) emettere tutti i consequenziali provvedimenti di legge anche per le trascrizioni con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità; III) nell'ipotesi in cui dette unità immobiliari non fossero libere da pesi, trascrizioni e/o formalità e/o diritti di godimento e/o non venga rilasciata la prevista convenuta fideiussione e comunque fino alla liberazione degli oneri, stabilire ogni opportuna idonea garanzia per gli appellanti, se del caso autorizzando gli stessi a provvedere ai relativi pagamenti e/o adempimenti condannando le appellate, ciascuna in relazione alle rispettive accertande responsabilità, a manlevare, garantire e tenere indenni gli attori da ogni onere e/o costo e/o anticipazione sopportata;
IV) accertare e dichiarare l'inadempimento cui sono incorse, a far data quantomeno dal 1 novembre 2017 (All. A, docc. 15 e 16), le società appellate nel rifiutare illegittimamente la cessione dei beni sopra indicato e per l'effetto condannarle, in via solidale e/o ciascuna in relazione alle rispettive accertande responsabilità, a corrispondere a ciascuno degli attori la somma di €. 75.000,00=, o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa;
il tutto con gli interessi e la rivalutazione dal dovuto al saldo;
V) in via subordinata e cautelativa, nella deprecata ipotesi di conferma anche parziale della sentenza impugnata, condannare, in via solidale, e/o pro-quota, in relazione alle accertande responsabilità, le società appellate, oltre al già richiesto risarcimento, al pagamento degli interessi interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 e/o ex art. 1284, IV comma, cc., a far data dal 1 gennaio 2016 sino al materiale soddisfo, sulle somme già liquidate in I grado in favore degli appellanti. Con vittoria di spese, compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA ed al rimborso forfettario delle spese in misura del 15%. VI) in via subordinata e cautelativa, disporre C.T.U. avente ad oggetto la verifica della conformità tra lo stato di fatto degli appartamenti e le risultanze catastali, e/o avente ad oggetto l'accertamento e/o la verifica, anche tramite acquisizione della relativa documentazione presso le Autorità Amministrative, di ogni elemento necessario ai fini del trasferimento, in favore degli appellanti, dei beni di cui è causa”.
Per e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
8 “Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere le domande delle appellate ed appellanti incidentali e per l'effetto: 1) Accertare dichiarare inammissibile l'appello proposto dai RI e ovvero _1 Parte_2 rigettarne i motivi di impugnazione perché infondati ed erronei.; con conferma della decisione ingiustamente impugnata ad eccezione dei punti sul risarcimento dei danni subiti dalla
[...] e sul regime delle spese liquidate. CP_1 2) In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa al risarcimento dei danni subiti dalla e per l'effetto: accertare la responsabilità degli appellanti ex art. Controparte_1 2043 c.c. per l'abusiva trascrizione della domanda giudiziale, ovvero, in via subordinata condannare essi appellanti ex art. 96 comma 2 cpc, al risarcimento del danno patito dalla Controparte_1
3) Sempre in via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte della liquidazione ed imputazione delle spese del procedimento e per l'effetto: dichiarare compensate integralmente tra le parti le spese del primo grado, con condanna degli appellanti alla restituzione di quanto versato agli stessi in esecuzione della detta sentenza;
ovvero in via subordinata dichiarare non dovuto l'importo di euro 9.915,00 oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa, relativo alla fase istruttoria non svoltasi, con condanna degli appellanti alla restituzione del predetto importo parziale già ad essi appellanti corrisposto.
4) In via incidentale condizionata, riformare integralmente la decisione di primo grado ristabilendo l'equilibrio tra i diritti delle distinte parti in causa, e per l'effetto: rigettare le domande avanzate dagli attori/appellanti verso tutte e tre le società convenute perché infondate in fatto ed in diritto, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, e condannandoli alla restituzione della porzione di terreno non edificabile di mq 298, censita al NCEU al foglio 355, particella 1729, dagli stessi detenuta,
5) In ogni caso condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi per il presente giudizio di appello”.
§ 5. – L'appello principale è articolato in tre motivi. I motivi sono tutti ammissibili avendo gli appellanti indicato specificamente le parti della sentenza impugnate e le ragioni di critica.
§ 5.1. – Con il primo motivo, intitolato “Erroneo rigetto della domanda ex art.2932 c.c.”,
e dichiarano di impugnare “il paragrafo 10 contenuto alle pagg.13 e _1 Parte_2
14 della pronuncia impugnata, nonché la pertinente statuizione del dispositivo”. Lamentano gli appellanti che il tribunale, pur riconoscendo il grave inadempimento delle società convenute, oggi appellate, in loro danno, abbia erroneamente respinto la domanda ex art.2932 c.c. per la mancanza di una serie di informazioni e documenti. Criticano la decisione per non aver tenuto conto del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., in particolare della mancata contestazione che sia Controparte_1 titolare degli immobili oggetto della domanda, del fatto che trattandosi di immobili di nuova costruzione non poteva essere dubbia la titolarità attuale in capo alla società suddetta e non poteva esistere alcun titolo di provenienza. Osservano la menzione di tutti i titoli edilizi legittimanti la costruzione del fabbricato è contenuta nella comunicazione di fine lavori e nella visura catastale prodotte in atti nonché in altri documenti allegati e non è mai stata contestata. Infine, quanto alla conformità catastale, osservano che è ragionevole presumere che sussista in ragione dell' accatastamento contestuale alla fine dei lavori, che il tribunale avrebbe dovuto verificarla d'ufficio mediante c.t.u. e, comunque, producono certificazione notarile ex art.1 L.n.302/1998,
9 osservando che tale produzione non incontra preclusioni istruttorie, essendo attinente a una condizione dell'azione.
§ 5.2. – Con il secondo motivo, intitolato “Erroneità della decisione in ordine al mancato trasferimento del terreno foglio 355, particella 1729”, i suddetti appellanti dichiarano di impugnare “il paragrafo 6 contenuto a pag.12 della pronuncia, nonché la pertinente statuizione del dispositivo” con cui il tribunale ha rigettato la domanda di trasferimento della porzione di terreno, malgrado tale obbligo fosse contenuto nella scrittura del 31.7.2013, nel contratto di cessione di quote del 21.3.2014, nell'atto modificativo e integrativo del 16.5.2016. Da tali atti emergerebbe che le società oggi appellate si sarebbero obbligate a trasferire il terreno ai germani anche ai sensi dell'art.1478 c.c.. Osservano _1 che il certificato di destinazione urbanistica del terreno non era necessario ai fini del trasferimento, trattandosi di area di soli mq.28 costituente pertinenza di edifici censiti al Catasto Fabbricati, e producono comunque il certificato al fine di integrare la condizione dell'azione mancante secondo il tribunale.
I suddetti motivi sono strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente, perché investono le pronunce di rigetto della domanda dei germani ex art.2932 c.c. avente a oggetto le due unità immobiliari e il terreno meglio _1 descritti al punto I delle conclusioni.
I motivi sono infondati, ma la motivazione della sentenza di primo grado deve essere modificata. Si ricorda che il rigetto è stato motivato dal tribunale, per ciò che concerne le due unità immobiliari, esclusivamente in base al rilevo della mancanza di documentazione indicata come indispensabile ai fini del trasferimento, mentre sull'accertamento preliminare dell'obbligo di trasferimento in capo alla delle due Controparte_1 unità immobiliari e dell'inadempimento di tale obbligo, il Tribunale si è espresso affermativamente, dichiarando: “che la società è inadempiente alle Controparte_1 obbligazioni assunte nei confronti degli attori non avendo provveduto a trasferire gli immobili realizzati nei termini convenuti” (punto 1 del dispositivo). Per quanto riguarda la domanda di trasferimento del terreno, il tribunale ha escluso l'esistenza dell'obbligo, e ha, comunque, rilevato la mancanza di un documento essenziale ai fini della validità del trasferimento, ossia il certificato di destinazione urbanistica. Occorre quindi premettere che “Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali,
10 comprese nel "thema decidendum" del giudizio” (Cass.n.1377/2016; n. 23236/2016; n.443/2011, n.2973/2006). Si ritiene, in applicazione del suddetto principio di diritto, di dover riconsiderare l'accertamento dell'inadempimento della all'obbligo di CP_1 Controparte_1 trasferimento delle due unità immobiliari compiuto dal tribunale, trattandosi di un accertamento logicamente preliminare rispetto a quello dell'esistenza delle condizioni dell'azione ex art.2932 c.c. inerenti alla validità del trasferimento richiesto. Il contratto preliminare del 31.7.2013 - con cui i hanno promesso di vendere _1
e di acquistare le quote della - prevedeva Controparte_4 Controparte_1
l'obbligo della di pagare una parte del prezzo di vendita delle quote Controparte_4 mediante il trasferimento ai venditori della proprietà di due appartamenti e due box che avrebbe costruito sul terreno edificabile di proprietà della in forza Controparte_1 di contratto di appalto da concludere con quest'ultima, e di una porzione di terreno non edificabile, sempre di proprietà della , identificata dalla planimetria Controparte_1 allegata, risultante dal frazionamento cui avrebbero provveduto i promittenti venditori. Il contratto impegnava al trasferimento immobiliare unicamente e Controparte_4 ha comunque esaurito i suoi effetti all'atto del perfezionamento del contratto definitivo di vendita delle quote societarie. Il contratto definitivo di vendita delle quote della - concluso a Controparte_1 rogito del notaio in Roma il 21.3.2014 tra i quali venditori e Per_1 _1 [...]
e quali acquirenti - stabiliva che parte del prezzo di CP_4 Controparte_3 vendita, ossia € 300.000,00 su un totale di € 561.000,00, venisse pagata dalle società acquirenti mediante cessione del credito derivante dal contratto di appalto concluso tra le suddette società e in data 17.3.2014, in forza di contratto Controparte_1 di cessione da stipulare immediatamente dopo il contratto di vendita delle quote. L'affermazione, immediatamente successiva che “Detto credito è rappresentato da 2 (due) immobili edificandi da parte della società con giardino di pertinenza Controparte_1 individuati dai cessionari come da estratto del progetto depositato presso il IX Dipartimento di Roma Capitale in data 23. Dicembre 2013 prpt.n.125337, che in copia fotostatica si allega al presente atto dotto l lettera A” è incongrua rispetto alla premessa, dato che il credito che derivava alle società acquirenti dal contratto di appalto concluso con la era Controparte_1 quello al pagamento del corrispettivo dell'opera appaltata. Tale affermazione è poi contraddetta dal contratto di cessione del credito pro soluto concluso mediante scrittura privata autenticata dal notaio in data 21.3.2014, con cui le società Per_1 [...]
e cedettero ai germani il credito loro CP_4 Controparte_3 _1 derivante dal contratto di appalto concluso con ossia il Controparte_1 credito al pagamento del corrispettivo di € 300.000,00, e i rilasciarono _1 quietanza del pagamento del prezzo di vendita delle quote. L'unico atto in cui figura quale contraente la è l'atto Controparte_1 modificativo e integrativo (dell'atto di cessione delle quote) stipulato a rogito del notaio in data 16.5.2016, in cui si legge nuovamente, nella premessa, Per_1
l'affermazione che il credito ceduto ai in pagamento di parte del prezzo delle _1 quote – con contratto di cessione stipulato in data 21.3.2014 – “era rappresentato da due immobili edificandi da parte della società .”, affermazione della cui Parte_5
11 non rispondenza al contenuto del contratto di cessione del credito del 21.3.2014 si è detto sopra. Con il suddetto atto integrativo i (già , _1 Controparte_2 Controparte_4
e hanno pattuito di sostituire al progetto Controparte_3 Controparte_1 edilizio allegato al contratto di vendita delle quote un diverso progetto, dietro pagamento di un indennizzo ai da parte di e _1 Controparte_2 Controparte_3
e la si è obbligata a stipulare polizza decennale per i danni
[...] Controparte_1 diretti al fabbricato ai sensi dell'art.1669 c.c. e a concludere la vendita entro 24 mesi. Tuttavia da tale contratto non si può desumere l'esistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio dai _1
In primo luogo il contratto è nullo perché privo di causa, dato che ha come presupposto l'esistenza di un preesistente obbligo di e di Controparte_2 Controparte_3 trasferire ai la proprietà di immobili di in pagamento _1 Controparte_1 di parte del prezzo di vendita delle quote della società, obbligo che è smentito dal precedente atto di vendita delle quote, dal contratto di appalto concluso tra
[...]
e le società acquirenti, e dal contratto di cessione del credito del Controparte_1
21.3.2014, contenente quietanza di pagamento dell'intero prezzo. Inoltre, stando alla tesi degli appellanti, l'assunzione da parte della Controparte_1 dell'obbligo di trasferimento di immobili di sua proprietà sarebbe eventualmente da qualificare come accollo del debito assunto dai soci e Controparte_2 [...] per l'acquisto delle partecipazioni proprie, viziato da nullità per Controparte_3 violazione dell'art.2474 c.c. che prevede, a garanzia dell'integrità del capitale sociale, il divieto per la società di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto di quote rappresentative del proprio capitale (Cass.n.17936/2009; n.9194/2004; n.796/2000). Pertanto, va esclusa l'esistenza dell'obbligazione della Controparte_1 dedotta in giudizio dai sia per ciò che riguarda il trasferimento delle unità _1 immobiliari, sia per quanto riguarda il trasferimento del terreno da destinare a pertinenza. Per quanto riguarda la posizione di e Controparte_2 Controparte_3
l'obbligazione va parimenti esclusa, considerando che il contratto preliminare ha esaurito i suoi effetti con il perfezionamento del contratto di vendita delle quote e del collegato contratto di cessione del credito, che non contengono l'assunzione di alcun obbligo di trasferimento immobiliare, e la nullità del contratto modificativo e integrativo del 16.5.2016. Occorre solo aggiungere, per completezza, che la tesi dell'assunzione da parte delle suddette società dell'obbligo di trasferimento di beni altrui, tesi propugnata in questo grado dalle appellanti, oltre a essere infondata per i motivi sopra esposti, nemmeno giova ai fini dell'accoglimento della domanda ex art.2932 c.c., data l'impossibilità di dare esecuzione specifica a una tale obbligazione. Pertanto va confermato il rigetto della domanda ex art.2932 c.c., con diversa motivazione per ciò che concerne in particolare il trasferimento delle due unità immobiliari di recente costruzione.
12 § 5.3. – Con il terzo motivo, intitolato “Omessa ed erronea pronuncia in ordine alla domanda risarcimento, di decorrenza degli interessi e alla mancata applicazione del principio della solidarietà”, gli appellanti censurano l'omissione in cui sarebbe incorso il primo giudice relativamente alla domanda di condanna al ristoro dei danni patiti e patiendi dagli attori in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di trasferimento degli immobili, della porzione di terreno adiacente e delle ulteriori obbligazioni riguardanti la conduttura fognaria e la servitù di passaggio. Osservano che il danno è liquidabile in ragione del valore locativo degli immobili, rappresentativo del mancato godimento per l'intero periodo del ritardo nell'adempimento, quantificabile in € 1500,00 circa al mese per ciascun appartamento, che tale quantificazione non sarebbe contestata. Deducono infine che al risarcimento sarebbero tenute tutte le società oggi appellate in solido tra loro, sia perché costituenti di fatto un unicum, sia perché la solidarietà dell'obbligazione sarebbe riconosciuta nelle scritture del 16.5.2016.
Solo in via subordinata, qualora la Corte tenesse ferma la condanna al pagamento del credito originariamente vantato da ciascuno dei germani gli appellanti _1 chiedono che sia rideterminata la decorrenza e la misura degli interessi nelle condanne al pagamento della somma di € 150.000,00 nei confronti di ciascuna delle società acquirenti, cui ai punti n.5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata. Infatti nel giudizio di primo grado gli interessi erano stati chiesti con decorrenza dal 1.1.2016 e al tasso di cui al D.Lgs.n.231/2002 o quarto comma dell'art.1284 c.c..
Il rigetto della domanda ex art.2932 c.c., per insussistenza dell'inadempimento di dedotto in giudizio dagli appellanti, assorbe la censura principale, Controparte_1 che concerne il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dal preteso inadempimento.
Sulla censura formulata in via subordinata, si osserva quanto segue. Quanto alla decorrenza degli interessi, la censura è infondata: la domanda venne proposta in via di mero subordine rispetto alla domanda di trasferimento immobiliare ex art.2932 c.c. e aveva a oggetto il pagamento del saldo del corrispettivo della vendita delle quote societarie ancora dovuto dalle acquirenti. Queste ultime, nel costituirsi in giudizio, riconobbero di essere ancora debitrici del saldo del prezzo perché il contratto di appalto da cui sarebbe dovuto scaturire il credito ceduto in pagamento di detto saldo non aveva mai avuto esecuzione. Pertanto la quietanza di pagamento, contestuale alla cessione del credito pro soluto, era inefficace, non essendo il credito mai venuto a esistenza. Tuttavia, in difetto di risoluzione del contratto di cessione del credito con richiesta di pagamento del saldo, la costituzione in mora delle società debitrici è avvenuta solamente con la proposizione della domanda giudiziale. Quanto al tasso applicabile, considerato che la generica dicitura “tasso legale” adottata dal tribunale implica, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riferimento al primo comma dell'art.1284 c.c. e non al quarto (Cass.n.12449/2024), considerato inoltre che il credito deriva da un contratto e che la domanda è stata proposta dopo l'entrata in vigore della legge n.162/2014 di conversione del D.L.n.132/2014, che ha introdotto il 13 quarto comma dell'art.1284 c.c., vi sono tutti i presupposti per l'applicazione del tasso di cui al quarto comma, che rimanda al d.lgs.n.231/2002 (Cass.n.14152/2022).
§ 6. – L'appello incidentale delle società e Controparte_1 Controparte_2
è articolato in due motivi. Controparte_3
§ 6.1. – Con il primo motivo, intitolato “per la riforma del punto della sentenza relativa al risarcimento dei danni chiesto dalla la società già convenuta in Controparte_1 giudizio lamenta che il tribunale abbia respinto la sua domanda riconvenzionale di condanna dei al risarcimento del danno da essa subito per la trascrizione della _1 domanda ex art.2932 c.c.. Osserva che, pur essendo la trascrizione della domanda un diritto della parte come affermato dal tribunale, il suo abuso va sanzionato e che quindi va riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno ex art.2043 c.c. o ex art.96 comma 2 c.p.c., considerato che la società ha come oggetto sociale proprio la vendita di immobili, pregiudicata delle trascrizioni in questione.
Il motivo è infondato. La trascrizione eseguita in presenza dei presupposti di cui previsti dagli artt.2652 e 2653 c.c. non è illegittima, ma può essere ingiusta se riguarda una domanda poi risultata infondata. Mentre la trascrizione illegittima dà diritto al risarcimento del danno ex art.2043 c.c., la trascrizione ingiusta può dare diritto solo al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. ove ricorrano gli estremi della responsabilità aggravata previsti da tale disposizione. Nel caso in esame, la trascrizione della domanda ex art.2932 c.c. era legittima, ma la domanda è risultata infondata. Tuttavia non si ritiene ravvisabile la colpa grave degli attori nella proposizione della domanda, essendo giustificata dalla contraddittorietà e ambiguità degli accordi inerenti al trasferimento delle quote della Controparte_1
[...]
§ 6.2. – Con il secondo motivo, intitolato “per la riforma dello specifico punto della condanna al pagamento delle spese di lite” le società già convenute, oggi appellate, criticano la decisione riguardante le spese di lite osservando che, in ragione del rigetto di buona parte delle domande degli attori e dell'accoglimento di parte delle domande riconvenzionali della il tribunale avrebbe dovuto compensare Controparte_1 interamente le spese processuali. Lamentano, comunque, la liquidazione di € 9915,00 oltre oneri di legge per la fase istruttoria, osservando che questa non si è mai svolta, non essendo nemmeno stata disposta c.t.u., sebbene il tribunale abbia menzionato in dispositivo spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, così rivelando l'errore in cui sarebbe incorso.
Il motivo è infondato.
“In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione 14 parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte” (Cass.n.1269/2020). Nella fattispecie il tribunale ha implicitamente valutato come prevalentemente soccombenti le società convenute, ritenendo evidentemente di molto inferiore il valore della domanda riconvenzionale di condanna al rilascio del terreno, accolta, rispetto alle domande, pure accolte, di parte attrice. Le spese sono state correttamente liquidate nei valori medi anche per la fase istruttoria ovvero di trattazione della causa, che non è data solo dall'assunzione di prove costituende o dallo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, ma da tutte le attività descritte dall'art.4 comma 5 lett.c) D.M.n.55/14, tra cui le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, eccezioni e conclusioni e l'esame degli scritti difensivi o documenti delle altre parti.
§ 7. – L'appello incidentale condizionato – “nella denegata ipotesi in cui certuno dei motivi dell'appello principale dovesse ritenersi ammissibile” - è articolato in tre motivi.
§ 7.1. – “Erronea valutazione sulla sussistenza di obbligazioni a carico della ed Controparte_1
a favore dei RI . _1
Con il primo motivo le società appellate contestano la sentenza nella parte in cui, dopo aver esposto il contenuto del contratto di cessione delle quote della Controparte_1 concluso tra e cedenti, e (oggi _1 Parte_2 Controparte_4 CP_2
e cessionarie, afferma che la parte del prezzo da corrispondere
[...] Controparte_3 mediante cessione del credito derivante dal contratto di appalto concluso tra la società da una parte e le società e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 dall'altra è costituita dagli immobili da edificare oggetto della domanda ex art.2932
[...]
c.c. dei e che obbligata al trasferimento è _1 Controparte_1
Osservano che l'obbligazione di pagamento del prezzo di cessione delle quote societarie gravava esclusivamente sulle società acquirenti, che si erano sempre dichiarare disponibili a eseguirla, anche con la costituzione nel giudizio di primo grado. Osservano che, qualora fosse confermata l'esistenza dell'obbligazione a carico della
, dovrebbe allora essere riformata la sentenza laddove ha Controparte_1 condannato e al pagamento del prezzo. Controparte_2 Controparte_3
§ 7.2. – “Nullità delle clausole contrattuali dell'Atto modificativo ed integrativo del 16.05.2016 e della scrittura privata in pari data. Omessa e/o erronea valutazione”. Il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato critica la sentenza impugnata per non aver valutato la nullità per mancanza di causa e per violazione dell'art.2474 c.c. delle clausole contrattuali da cui ha desunto l'esistenza di obbligazioni in capo alla in particolare di quelle contenute nell'atto modificativo e Controparte_1 integrativo del 16.5.2016 e nella scrittura privata in pari data relativa alla costituzione di servitù fognaria.
15 Entrambe le censure sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi dell'appello principale sulla scorta dell'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di trasferimento immobiliare in capo a Controparte_12
§ 7.2.1. – Nell'ambito del secondo motivo, le società appellanti in via incidentale,
“nella denegata ipotesi che la sentenza possa essere modificata”, censurano specificamente la decisione in punto di accertamento della costituzione di servitù sul fondo della a vantaggio del fondo dei sia in ragione dell'inesistenza Controparte_1 _1 di qualsiasi obbligo di detta società ne confronti dei sia in ragione _1 dell'irrilevanza, al fine dell'accertamento, che la conduttura fognaria sia stata già realizzata sul fondo della e che i abbiano allacciato Controparte_1 _1 ad essa la loro conduttura, perché non ne avevano alcun diritto.
Il motivo si ritiene assorbito dalla conferma del rigetto della domanda ex art.2932 c.c., non potendo assumere rilevanza, al fine di integrare la condizione cui è subordinata la censura, che investe un capo della sentenza riguardante esclusivamente
[...]
la riforma della sentenza limitata al tasso di interesse dovuto dalle società CP_1
e Controparte_2 Controparte_3
§ 7.3. – Con il terzo e ultimo motivo dell'appello incidentale condizionato, intitolato
“Inefficacia del contratto di appalto e della correlata cessione del credito da esso nascente. Erronea valutazione”, le società appellate deducono la invalidità del contratto di appalto concluso tra e (oggi e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
perché “inidoneo e strumentale”, in quanto stipulato per una somma insufficiente
[...] dalla costruzione dell'edificio oggi di proprietà della . Deducono Controparte_1 che, comunque, il contratto non avrebbe avuto esecuzione, perché la costruzione sarebbe stata curata interamente dalla società appaltante, con la conseguenza che nessun corrispettivo è dovuto dalla stessa alle società appaltatrici, acquirenti e oggi titolari delle sue quote.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo le appellanti incidentali indicato quali parti della sentenza di primo grado intendono impugnare.
§ 8. - Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere confermata, salva la revoca della statuizione di accertamento dell'inadempimento di Controparte_1 di cui al punto n.1 del dispositivo e salva la riforma delle condanne delle società
[...]
e di cui ai punti 5 e 6 del dispositivo, da rettificare Controparte_2 Controparte_3 con la indicazione che gli interessi sono dovuti al tasso di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c.. La reciproca soccombenza - soccombenza pressoché totale sull'appello principale, soccombenza sull'appello incidentale non condizionato e sull'unico motivo non assorbito dell'appello incidentale condizionato - giustifica la compensazione integrale delle spese di questo grado. 16 Il rigetto integrale dell'appello incidentale non condizionato obbliga le società
e ex art.13 comma 1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quater D.P.R.n.115/2002, al pagamento di un ulteriore importo oltre a quello dovuto a titolo di contributo unificato
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli principale e incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.11852/2021 , pubblicata in data 08/07/2021, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto in via principale da e _1
e in parziale riforma dei punti n.5 e n.6 del dispositivo della Parte_2 sentenza impugnata, condanna e a Controparte_2 Controparte_3 corrispondere interessi nella misura di cui all'art.1284 quarto comma c.c. anziché nella misura “legale”;
- rigetta interamente, nel resto, l'appello principale, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione e con revoca della pronuncia dichiarativa incidentale di cui al punto n.1 del dispositivo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_3
e Controparte_1
- dichiara assorbiti i primi due motivi dell'appello incidentale condizionato proposto da e e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 rigetta il terzo motivo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte di Controparte_2
e dell'importo di cui all'art.13 Controparte_3 Controparte_1 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002 riferito all'appello incidentale non condizionato.
Così deciso in Roma il giorno 18/07/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
17
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5170/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Cataldo Enrico e Citarella Teresa per procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti, appellati in via incidentale e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ) P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. Orlando Guido per procura in calce alla comparsa di risposta appellate, appellanti in via incidentale
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.11852/2021, pubblicata in data 8.7.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue:
“Con atto di citazione e convenivano in giudizio le società _1 Parte_2 Controparte_1 ed al fine di ottenere - ex art. 2932 c.c. -una sentenza
[...] Controparte_3 Controparte_2 che disponesse il trasferimento degli immobili oggetto del contratto preliminare oltre al risarcimento dei danni subiti. Esponevano gli attori :
1 - che in data 31 luglio 2013, hanno promesso di vendere alla il 100% delle Controparte_4 quote sociali della proprietaria di un terreno edificabile;
Controparte_1
- che il corrispettivo della cessione avrebbe dovuto essere versato dalla in più fasi, CP_5 ed il saldo tramite il trasferimento in piena proprietà di due appartamenti e due box che la stessa avrebbe edificato sul terreno di proprietà della Controparte_1
- che inoltre con lo stesso atto parte promissaria acquirente si impegnava altresì a trasferire agli attori, che l'hanno da sempre detenuta, una porzione di terreno non edificabile di mq. 298, posta tra le particelle 1701 e 1702, che, una volta frazionata, ha originato la particella 1729;
- che prima della cessione delle quote la avrebbe dovuto sottoscrivere un Controparte_1 contratto di appalto per tali opere (All. 01);
- che nel rispetto delle pattuizioni assunte in data 17.03.2014, la stipulò con la Controparte_1 Edil.Fe. e la il suddetto contratto (All. 02); CP_6 Controparte_3
- che pertanto con atto al rogito notaio di Roma del 21.03.2014, gli attori Persona_1 perfezionavano la cessione delle rispettive quote in misura del 50% ciascuna a favore rispettivamente della Edil.Fe. e della (All. 03); CP_6 Controparte_3
- che con tale atto le parti sancirono che, come da pregresse intese, il saldo prezzo sarebbe stato corrisposto mediante cessione del credito scaturente dal suddetto contratto di appalto, costituito da due edificandi immobili da parte della meglio individuati nella planimetria Controparte_1 allegata all'atto sotto la lettera A), con impegno da parte della stessa, entro 120 giorni dalla data della stipula, a rilasciare polizza fideiussoria assicurativa a favore degli attori per la somma di €. 300.000,00;
- che pertanto in data 21.03.2014 (All. 04), le società appaltatrici delle opere commissionate dalla di cui erano interamente proprietarie, cedevano il credito di cui al punto sub. 5), Controparte_1 agli attori;
- che nelle more la Edil.Fe. variava la propria ragione sociale in (All. 05), ed CP_6 Controparte_2 in data 16.05.2016 tutti i soggetti coinvolti sottoscrivevano atto modificativo ed integrativo (All. 06) col quale confermavano vicendevolmente le rispettive obbligazioni, identificando gli immobili oggetto di cessione in favore degli attori, sostituendo appositamente la planimetria di cui allo allegato A del documento 3, riportando altresì la porzione di terreno non edificabile di mq. 298, costituita dalla particella 1729, oggetto anch'essa di cessione in favore degli attori (All. 17);
- che sempre il 16 maggio 2016, la e la proprietarie della CP_2 Controparte_3 CP_1
si obbligavano a formalizzare, con successivo atto da sottoscrivere in concomitanza al CP_1 rogito di trasferimento dei due appartamenti in favore degli attori, la già costituita servitù di passaggio di una conduttura fognaria a carico del proprio fondo ed a favore del fondo limitrofo di proprietà dei Sigg.ri censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 355, particella 914 (All. 07); _1
- che gli immobili di cui è causa, venivano puntualmente realizzati (All. 15) ed accatastati presso il Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Roma (All. 16);
- che, nonostante le diffide, detti immobili non venivano trasferiti agli attori. Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1 nonché in via riconvenzionale: la restituzione della particella 1729, ed il ristoro dei danni dovuti alla trascrizione della domanda giudiziale. Si costituivano in giudizio le società e deducendo Controparte_2 Controparte_3 l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedevano il rigetto”.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, svolta su base esclusivamente documentale, il tribunale così provvedeva:
“1. Dichiara che la società è inadempiente alle obbligazioni assunte nei Controparte_1 confronti degli attori non avendo provveduto a trasferire gli immobili realizzati nei termini convenuti;
2. Respinge le domande degli attori ex articolo 2932 c.c.;
2 3. Rigetta la domanda di dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti in calce ai documenti allegati dagli attori sub 01 e 07;
4. Dichiara costituita a carico del fondo censito in catasto al foglio 355, particelle 1701 e 1702 una servitù avente ad oggetto una condotta fognaria a favore del fondo censito in catasto al foglio 355, particella 914, ordinando all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Cont
5. Condanna la società a pagare a la somma di Euro 150.000,00 Controparte_3 Parte_2 oltre agli interessi, nella misura legale, dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo;
6. Condanna la società a pagare ad la somma di Euro 150.000,00 Controparte_2 Parte_1 oltre agli interessi, nella§ 3. - misura legale, dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo;
7. Accoglie la domanda riconvenzionale esercitata dalla società e, per Controparte_1 l'effetto, ordina ad e di rilasciare immediatamente il terreno censito in catasto _1 Parte_2 al foglio 335, particella 1729, in favore della società libero da persone o Controparte_1 cose;
8. Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalla società
[...]
Controparte_1
9. Respinge le domande di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c. spiegate dalle parti;
10. Ordina all'Agenzia delle Entrate – Ufficio per il Territorio di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
11. Condanna le società convenute, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 21.905,00, di cui € 21.387,00 per compensi ed € 518,00 per spese oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
12. Pone definitivamente le spese della consulenza - liquidate come da separato decreto - a carico delle società convenute in solido tra loro”.
§ 3. - La decisione è motivata con le considerazioni che seguono:
“2.1.Con contratto preliminare del 31.07.2013 e promettevano di cedere alla _1 Parte_2 le loro quote nella società per il prezzo di complessivi Controparte_4 Controparte_1
€ 791.000,00. Il prezzo veniva così regolato :
- € 31.000,00 venivano versati a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo prezzo al momento della stipula del contratto preliminare;
- € 290.000,00 al momento “del rogito notarile di cessione quote;
- € 500.000,00 “verranno pagati dalla cedendo in piena proprietà due Controparte_4 appartamenti e due box che quest'ultima costruirà sul terreno edificabile di proprietà della in forza di regolare contratto di appalto che dovrà essere Controparte_1 sottoscritto tra la EDIL. e la prima del rogito Controparte_4 Controparte_1 notarile di cessione di quote per un corrispettivo non inferiore ad € 300.000,00. In pagamento del detto saldo del prezzo, la promissaria acquirente si impegna altresì a trasferire una porzione di terreno non edificabile, meglio identificata dalle parti in colore rosso nella planimetria che si allega sotto la lettera “A”, attualmente di proprietà della quale risultante dal Controparte_1 frazionamento a cui provvederanno i Sig.ri e , vincolando la cubatura Parte_1 Parte_2 di edificabilità a favore delle altre porzioni di terreno sempre di proprietà della CP_1
. Veniva altresì previsto il pagamento di una fideiussione dell'importo di € Controparte_1 300.000,00. La stipula dell'atto definitivo avrebbe dovuto avvenire entro il 31.01.2014; 2.2.In data 17.03.2014 la società stipulava contratto di appalto con le società Controparte_1
e Controparte_4 Controparte_7
[...
.In data 21.03.2014, con atto a rogito del notaio (rep. 6404, racc. 5717), Persona_2 _1 e cedevano le loro quote della società alle società Parte_2 Controparte_1 [...] e al prezzo di complessivi € 561.000,00. La somma di € Controparte_4 Controparte_3
3 261.000,00 veniva versata tramite assegni circolari e bancari mentre la residua somma di € 300.000,00 “verrà corrisposta dalle società e Controparte_4 Controparte_3
ai signori e mediante atto di cessione del credito
[...] Parte_1 Parte_2 derivante dal contratto di appalto redatto tra la società , da una Controparte_1 parte, e le società e , dall'altra, in data Parte_3 Controparte_3 17 marzo 2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 18 marzo 2014 al n. 6052 serie 3, contratto di cessione che verrà stipulato immediatamente dopo il presente atto. Detto credito è rappresentato da 2 (due) immobili edificandi da parte della società con CP_1 CP_1 giardino di pertinenza individuati dai cessionari come da estratto del progetto depositato presso il IX Dipartimento di Roma Capitale in data 23 dicembre 2013 prot. N. 125337, che in copia fotostatica si allega al presente atto sotto la lettera “A”. Detti immobili saranno da realizzarsi entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio della relativa concessione edilizia”.
2.4.In data 28.03.2014 le società e cedevano i loro Controparte_4 Controparte_3 rispettivi crediti nei confronti della società a ed . Controparte_1 Parte_2 _1
2.5.Con “Atto modificativo ed integrativo” del 16.05.2016 (rep. n. 8209, racc. 7329) le parti confermavano i loro accordi dandosi atto che la società a seguito della fusione per CP_8 incorporazione con la società aveva assunto la nuova denominazione di CP_9 CP_10
[...]
2.6.Con scrittura privata del 16.05.2016 le società e Controparte_1 Controparte_2 [...] consentivano che “sul proprio fondo “A” (particelle 1701-1702, come individuato nella CP_3 planimetria allegata) passi la conduttura fognaria a servizio del fondo “B” (particella 914) di proprietà dei RI Art. 2) La la e _1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si impegnano e si obbligano, ulteriormente, a formalizzare la costituzione della servitù di
[...] passaggio a carico del proprio fondo (fondo servente) ed a favore del fondo dei RI _1
(fondo dominante) mediante apposito atto notarile, a proprie spese, da stipularsi presso il Notaio
contestualmente al rogito dei due appartamenti dalla . Persona_1 Controparte_1
3.Deduce la società di non aver assunto alcuna obbligazione nei confronti Controparte_1 degli attori in quanto : “non è parte contraente nel contratto preliminare, nell'atto di cessione di quote e nell'atto di cessione del credito (allegati 1, 3 e 4 all'atto di citazione); - è parte contraente, ma con soggetti diversi dagli attori nel contratto di appalto di opere private (all. 2 all'atto di citazione) stipulato dalla con le società e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 oggi . CP_2 CP_2 In realtà nel contratto di cessione di quote del 21.03.2014 (atto a rogito del notaio Persona_2 rep. 6404, racc. 5717) e cedevano le loro quote della società _1 Parte_2 [...] alle società e al prezzo di complessivi € Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 561.000,00. La somma di € 261.000,00 veniva versata tramite assegni circolari. La residua somma di € 300.000,00 “verrà corrisposta dalle società “ e Controparte_4
ai signori e mediante Controparte_3 Parte_1 Parte_2 atto di cessione del credito derivante dal contratto di appalto redatto tra la società
[...]
, da una parte, e le società “ e Controparte_1 Parte_3 [...]
, dall'altra, in data 17 marzo 2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Controparte_3 Roma 2 in data 18 marzo 2014 al n. 6052 serie 3, contratto di cessione che verrà stipulato immediatamente dopo il presente atto”. Veniva specificato che “Detto credito è rappresentato da 2 (due) immobili edificandi da parte della società . Controparte_1 Quindi gli attori, a seguito del predetto atto, sono cessionari di un credito verso la Controparte_1 del valore di € 300.000,00.
[...] Tale credito è costituito dagli immobili da edificare. Questa obbligazione veniva ribadita nell' “Atto modificativo ed integrativo” del 16.05.2016 (rep. n. 8209, racc. 7329).
4 Che tale obbligazione, a seguito di cessione del credito in favore degli attori, gravasse sulla società è confermato dalla espressa previsione, contenuta in quest'ultimo atto, Controparte_1 secondo cui : “Il rogito definitivo di vendita nonché la consegna delle porzioni immobiliari di cui sopra dovrà avvenire da parte della , che qui rappresentata si Controparte_1 impegna, entro 24 (ventiquattro) mesi da oggi, salvo cause di forza maggiore non imputabili alla società costruttrice”. Del resto solo la società quale proprietaria dei beni in questione, avrebbe Controparte_1 potuto adempiere a tale obbligazione. L'obbligazione a carico di quest'ultima società è altresì avvalorata dal fatto che la medesima si obbligava “sin d'ora a stipulare polizza di assicurazione decennale postuma per i danni diretti al fabbricato in oggetto, ai sensi dell'artt. 1669 c.c., nonché a consegnare una copia alla parte acquirente entro il rogito definitivo di vendita”.
4.Deduce altresì il Difensore della società che l'obbligo di trasferimento di Controparte_1 tali immobili in favore degli attori sarebbe avvenuta a titolo gratuito talchè tale disposizione sarebbe priva di causa. In realtà gli attori si sono resi cessionari dei crediti che la società e Controparte_2 Controparte_3 vantavano nei suoi confronti e dunque il detto trasferimento serviva ad estinguere tali posizioni
[...] debitorie.
5.Analoghe considerazioni possono farsi per la scrittura privata del 16.05.2016 di costituzione della servitù che si inseriva in un disegno unitario volto a regolare i rapporti tra le parti a seguito del trasferimento della proprietà di fondi e dell'edificazione degli stessi. Non a caso veniva previsto che la stipula dovesse avvenire “contestualmente al rogito di trasferimento dei due appartamenti dalla (questa previsione conferma altresì l'obbligo di Controparte_1 trasferimento dei due immobili a carico della società ). Controparte_1
6.Non vi è prova invece dell'esistenza dell'obbligo di trasferimento della particella 1729 in favore degli attori. Comunque per la stessa difetterebbe il certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita necessaria, ex art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare. Deve pertanto accogliersi la domanda riconvenzionale esercitata dalla società Parte_4 e, per l'effetto, deve ordinarsi ad e di rilasciare immediatamente il
[...] _1 Parte_2 predetto terreno in favore della società libero da persone o cose. Controparte_1
7.Deduce il Difensore delle società ed che “la cessione del Controparte_3 Controparte_2 credito è rimasta inefficace in quanto l'obbligazione sottostante di costruire gli immobili, come da contratto di appalto in atti (all. 2 all'atto di citazione), non ha avuto esecuzione in quanto la costruzione degli stessi è stata eseguita direttamente dalla (comparsa di Controparte_1 risposta di pagina 7)”. Tuttavia non vi è prova di tale circostanza contestata Controparte_1 dagli attori. Per contro emerge che le costruzioni siano state realizzate sotto la Direzione Lavori dell'Ing. CP_11
già indicato nel contratto d'appalto (cfr. all. 02 e 15 di parte attrice).
[...] Sotto altro profilo, nel caso di cessione del credito, il cedente è obbligato a garantire l'esistenza del credito (c.d. nomen verum) dovendone altrimenti rispondere.
8.Rileva altresì il Difensore delle società ed che “in base Controparte_3 Controparte_2 all'atto di cessione delle sue quote sociali (all. 3 all'atto di citazione), la Controparte_1 avrebbe dovuto addirittura pagare con il proprio patrimonio la cessione delle sue quote sociali” con violazione dell'articolo 2474 c.c. In realtà il trasferimento degli appartamenti andava a compensare il credito vantato dalle società appaltanti (poi ceduto agli attori) che avevano realizzato gli immobili non esistenti originariamente nel patrimonio della società Controparte_1
5 9.La società è quindi inadempiente alle obbligazioni assunte con il predetto Controparte_1 contratto preliminare non avendo provveduto a trasferire gli immobili realizzati agli attori nei termini convenuti.
10.Gli attori hanno chiesto, in via principale, l'emissione di una sentenza costitutiva - ex articolo 2932 c.c. - che disponesse il trasferimento in loro favore degli immobili oggetto del contratto preliminare. Tale domanda non può essere accolta. Invero, in difetto di una visura ipocatastale aggiornata, non è dato sapere se detti immobili siano ancora nel patrimonio della società e se gli stessi siano liberi da trascrizioni o Controparte_1 iscrizioni pregiudizievoli (gli attori chiedono che gli immobili vengano loro trasferiti liberi o di poter provvedere personalmente ai relativi pagamenti o adempimenti). E' inoltre necessaria l'indicazione e produzione del titolo di provenienza della proprietà dell'alienante. Quindi occorre verificare la regolarità urbanistica dell'immobile con la produzione di concessione edilizia, o permesso di costruire, o licenza edilizia, o concessione in sanatoria, o dichiarazione sostitutiva della parte alienante che l'immobile è stato costruito prima dell'1.9.1967 e che non sono state successivamente apportate modifiche richiedenti concessione, o autorizzazione. Infine è necessaria l'attestazione di conformità dello stato dell'immobile alla planimetria catastale. L'art. 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha aggiunto all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, il seguente comma 1-bis: "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari". Poiché la sentenza ex art. 2932 c.c. ha lo scopo di sostituire il contratto definitivo non concluso, infatti, il giudice deve possedere tutte le indicazioni e i documenti necessari per il trasferimento della proprietà, che costituiscono condizioni dell'azione e in assenza dei quali, evidentemente, la domanda dovrà essere rigettata, non essendo possibile disporre il trasferimento medesimo;
tra essi rivestono particolare importanza l'individuazione specifica dell'immobile, il titolo di provenienza della proprietà dell'alienante, la visura ipocatastale attestante la mancanza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nell'ultimo ventennio, il titolo edilizio, l'attestazione di conformità dello stato dell'immobile alla planimetria catastale.
11.Parimenti non può essere accolta la domanda di dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti in calce ai documenti allegati dagli attori sub 01 e 07 non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria sul punto.
12.Gli attori hanno quindi chiesto di “formalizzare la già avvenuta costituzione in favore del fondo di proprietà degli attori ed a carico di quello di proprietà della della servitù Controparte_1 di passaggio della tubazione di scarico meglio descritta e convenuta nell'allegato 7”. Tale domanda può essere accolta sebbene le parti abbiano previsto che l'adempimento dell'obbligazione dovesse avvenire “contestualmente al rogito di trasferimento dei due appartamenti dalla ”. Controparte_1 Infatti la società è inadempiente a tale obbligo talchè deve ritenersi che Controparte_1 l'obbligazione di costituzione della servitù sia attuale. Deve pertanto dichiararsi costituita a carico del fondo censito in catasto al foglio 355, particelle 1701 e 1702 una servitù avente ad oggetto una condotta fognaria a favore del fondo censito in catasto al foglio 355, particella 914.
6 13.Gli attori hanno quindi richiesto, seppure in via subordinata, nell' ipotesi in cui i suddetti immobili non risultino, per qualsiasi ragione, trasferibili, di “condannare, in via solidale, e/o pro-quota, in relazione alle accertande responsabilità, le società convenute al pagamento in favore degli attori, oltre al già richiesto risarcimento, dell'ulteriore somma di €. 150.000,00= (centocinquantamila/00) pro- capite, oltre interessi moratori ex D. Lgs. N. 231/02 e/o ex art. 1284, IV comma, cc., a far data dal 1 gennaio 2016 sino al materiale soddisfo”. Tale domanda deve essere accolta nei confronti delle società debitrici e pertanto la Controparte_3 deve essere condannata a pagare a la somma di Euro 150.000,00 mentre la
[...] Parte_2 [...] deve essere condannata a pagare ad la somma di Euro 150.000,00. CP_2 Parte_1
14.Spetteranno ai creditori gli interessi, nella misura legale, dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo. Non vi è prova di ulteriori danni.
15.Parimenti deve essere respinta la domanda di risarcimento danni spiegata dalla società
[...] in quanto la trascrizione della domanda giudiziale è un diritto della società attrice e si Controparte_1 è resa necessaria a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni assunte di trasferire gli immobili.
16.Il rigetto della domanda di emissione di una sentenza costitutiva - ex articolo 2932 c.c. – comporta, ex articolo 2668 c.c. – l' ordine di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale introduttiva dell'odierno giudizio.
17.Le parti hanno richiesto la condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c. Tali domande non possono essere accolte. Infatti, attesa la complessità dei rapporti tra le parti, non sussiste il dolo o la colpa grave.
18.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (da € 260.001 a € 520.000) e precisamente : € 3.375,00 per la fase di studio della controversia, € € 2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 9.915,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € € 5.870,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 21.387,00 cui debbono aggiungersi € 518,00 di spese per un importo finale di € 21.905,50 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge. 19.Le spese della consulenza - liquidate come da separato decreto - vanno poste definitivamente a carico delle società convenute in solido tra loro”.
§ 4. – La sentenza è stata impugnata dagli attori e con un atto di _1 Parte_2 appello articolato in tre motivi, contenente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di condanna al rilascio del terreno. Si sono costituite in giudizio e che hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 contestato l'ammissibilità e la fondatezza di ciascuno dei motivi dell'appello principale e dell'istanza ex art.283 c.p.c. e hanno proposto un appello incidentale articolato in due motivi e un appello incidentale condizionato articolato in tre motivi. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, respinta l'istanza ex art.283 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.11.2023; ulteriormente rinviata d'ufficio all'udienza del 18.7.2025, disposto il mutamento del rito per la discussione orale ex art.281 sexies, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per e _1 Parte_2
7 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza accogliere l'appello proposto ed in riforma parziale della sentenza impugnata, tenendo conto degli specifici motivi di appello formulati nel presente atto: (…)
- nel merito, in via principale: I) emettere, ex art. 2932 c.c., sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e, pertanto, trasferire dalla ai Sigg. ed la piena proprietà Controparte_1 Pt_2 Parte_1 degli immobili identificati dalle parti nelle scritture in atti e precisamente: a) al Signor quella identificata al N.C.E.U. di Roma al foglio 355, particella 1734, Parte_1 sub. 6, quanto all'appartamento (All. 08) e quella sub. 12, quanto al box (All. A, doc. 09); b) al Signor quella identificata al N.C.E.U. di Roma al foglio 355, particella 1734, Parte_2 sub. 3, quanto all'appartamento (All. A, doc. 10) e quella sub. 11, quanto al box (All. A, doc. 11); c) ad entrambi gli attori, in misura del 50% ciascuno, la porzione di terreno non edificabile di mq. 298, censita al N.C.E.U. al foglio 355, particella 1729 (All. A, doc. 17) dagli stessi detenuta;
il tutto così come indicato nel corpo del presente atto e comunque alle condizioni riportate nelle scritture depositate, con ogni accessione, pertinenza, dipendenza, nonchè i diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e come risultanti dal R.C. in vigore, liberi da cose e/o persone nonché da qualsiasi trascrizione peso e/o formalità pregiudizievoli e/o diritto reale di godimento, ordinando altresì alle parti convenute di rilasciare, entro 120 giorni dalla pronuncia, in favore degli attori la garanzia fideiussoria prevista dalla legge ed espressamente richiamata nelle scritture in atti;
II) emettere tutti i consequenziali provvedimenti di legge anche per le trascrizioni con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità; III) nell'ipotesi in cui dette unità immobiliari non fossero libere da pesi, trascrizioni e/o formalità e/o diritti di godimento e/o non venga rilasciata la prevista convenuta fideiussione e comunque fino alla liberazione degli oneri, stabilire ogni opportuna idonea garanzia per gli appellanti, se del caso autorizzando gli stessi a provvedere ai relativi pagamenti e/o adempimenti condannando le appellate, ciascuna in relazione alle rispettive accertande responsabilità, a manlevare, garantire e tenere indenni gli attori da ogni onere e/o costo e/o anticipazione sopportata;
IV) accertare e dichiarare l'inadempimento cui sono incorse, a far data quantomeno dal 1 novembre 2017 (All. A, docc. 15 e 16), le società appellate nel rifiutare illegittimamente la cessione dei beni sopra indicato e per l'effetto condannarle, in via solidale e/o ciascuna in relazione alle rispettive accertande responsabilità, a corrispondere a ciascuno degli attori la somma di €. 75.000,00=, o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa;
il tutto con gli interessi e la rivalutazione dal dovuto al saldo;
V) in via subordinata e cautelativa, nella deprecata ipotesi di conferma anche parziale della sentenza impugnata, condannare, in via solidale, e/o pro-quota, in relazione alle accertande responsabilità, le società appellate, oltre al già richiesto risarcimento, al pagamento degli interessi interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 e/o ex art. 1284, IV comma, cc., a far data dal 1 gennaio 2016 sino al materiale soddisfo, sulle somme già liquidate in I grado in favore degli appellanti. Con vittoria di spese, compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA ed al rimborso forfettario delle spese in misura del 15%. VI) in via subordinata e cautelativa, disporre C.T.U. avente ad oggetto la verifica della conformità tra lo stato di fatto degli appartamenti e le risultanze catastali, e/o avente ad oggetto l'accertamento e/o la verifica, anche tramite acquisizione della relativa documentazione presso le Autorità Amministrative, di ogni elemento necessario ai fini del trasferimento, in favore degli appellanti, dei beni di cui è causa”.
Per e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
8 “Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere le domande delle appellate ed appellanti incidentali e per l'effetto: 1) Accertare dichiarare inammissibile l'appello proposto dai RI e ovvero _1 Parte_2 rigettarne i motivi di impugnazione perché infondati ed erronei.; con conferma della decisione ingiustamente impugnata ad eccezione dei punti sul risarcimento dei danni subiti dalla
[...] e sul regime delle spese liquidate. CP_1 2) In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa al risarcimento dei danni subiti dalla e per l'effetto: accertare la responsabilità degli appellanti ex art. Controparte_1 2043 c.c. per l'abusiva trascrizione della domanda giudiziale, ovvero, in via subordinata condannare essi appellanti ex art. 96 comma 2 cpc, al risarcimento del danno patito dalla Controparte_1
3) Sempre in via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte della liquidazione ed imputazione delle spese del procedimento e per l'effetto: dichiarare compensate integralmente tra le parti le spese del primo grado, con condanna degli appellanti alla restituzione di quanto versato agli stessi in esecuzione della detta sentenza;
ovvero in via subordinata dichiarare non dovuto l'importo di euro 9.915,00 oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa, relativo alla fase istruttoria non svoltasi, con condanna degli appellanti alla restituzione del predetto importo parziale già ad essi appellanti corrisposto.
4) In via incidentale condizionata, riformare integralmente la decisione di primo grado ristabilendo l'equilibrio tra i diritti delle distinte parti in causa, e per l'effetto: rigettare le domande avanzate dagli attori/appellanti verso tutte e tre le società convenute perché infondate in fatto ed in diritto, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, e condannandoli alla restituzione della porzione di terreno non edificabile di mq 298, censita al NCEU al foglio 355, particella 1729, dagli stessi detenuta,
5) In ogni caso condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi per il presente giudizio di appello”.
§ 5. – L'appello principale è articolato in tre motivi. I motivi sono tutti ammissibili avendo gli appellanti indicato specificamente le parti della sentenza impugnate e le ragioni di critica.
§ 5.1. – Con il primo motivo, intitolato “Erroneo rigetto della domanda ex art.2932 c.c.”,
e dichiarano di impugnare “il paragrafo 10 contenuto alle pagg.13 e _1 Parte_2
14 della pronuncia impugnata, nonché la pertinente statuizione del dispositivo”. Lamentano gli appellanti che il tribunale, pur riconoscendo il grave inadempimento delle società convenute, oggi appellate, in loro danno, abbia erroneamente respinto la domanda ex art.2932 c.c. per la mancanza di una serie di informazioni e documenti. Criticano la decisione per non aver tenuto conto del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., in particolare della mancata contestazione che sia Controparte_1 titolare degli immobili oggetto della domanda, del fatto che trattandosi di immobili di nuova costruzione non poteva essere dubbia la titolarità attuale in capo alla società suddetta e non poteva esistere alcun titolo di provenienza. Osservano la menzione di tutti i titoli edilizi legittimanti la costruzione del fabbricato è contenuta nella comunicazione di fine lavori e nella visura catastale prodotte in atti nonché in altri documenti allegati e non è mai stata contestata. Infine, quanto alla conformità catastale, osservano che è ragionevole presumere che sussista in ragione dell' accatastamento contestuale alla fine dei lavori, che il tribunale avrebbe dovuto verificarla d'ufficio mediante c.t.u. e, comunque, producono certificazione notarile ex art.1 L.n.302/1998,
9 osservando che tale produzione non incontra preclusioni istruttorie, essendo attinente a una condizione dell'azione.
§ 5.2. – Con il secondo motivo, intitolato “Erroneità della decisione in ordine al mancato trasferimento del terreno foglio 355, particella 1729”, i suddetti appellanti dichiarano di impugnare “il paragrafo 6 contenuto a pag.12 della pronuncia, nonché la pertinente statuizione del dispositivo” con cui il tribunale ha rigettato la domanda di trasferimento della porzione di terreno, malgrado tale obbligo fosse contenuto nella scrittura del 31.7.2013, nel contratto di cessione di quote del 21.3.2014, nell'atto modificativo e integrativo del 16.5.2016. Da tali atti emergerebbe che le società oggi appellate si sarebbero obbligate a trasferire il terreno ai germani anche ai sensi dell'art.1478 c.c.. Osservano _1 che il certificato di destinazione urbanistica del terreno non era necessario ai fini del trasferimento, trattandosi di area di soli mq.28 costituente pertinenza di edifici censiti al Catasto Fabbricati, e producono comunque il certificato al fine di integrare la condizione dell'azione mancante secondo il tribunale.
I suddetti motivi sono strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente, perché investono le pronunce di rigetto della domanda dei germani ex art.2932 c.c. avente a oggetto le due unità immobiliari e il terreno meglio _1 descritti al punto I delle conclusioni.
I motivi sono infondati, ma la motivazione della sentenza di primo grado deve essere modificata. Si ricorda che il rigetto è stato motivato dal tribunale, per ciò che concerne le due unità immobiliari, esclusivamente in base al rilevo della mancanza di documentazione indicata come indispensabile ai fini del trasferimento, mentre sull'accertamento preliminare dell'obbligo di trasferimento in capo alla delle due Controparte_1 unità immobiliari e dell'inadempimento di tale obbligo, il Tribunale si è espresso affermativamente, dichiarando: “che la società è inadempiente alle Controparte_1 obbligazioni assunte nei confronti degli attori non avendo provveduto a trasferire gli immobili realizzati nei termini convenuti” (punto 1 del dispositivo). Per quanto riguarda la domanda di trasferimento del terreno, il tribunale ha escluso l'esistenza dell'obbligo, e ha, comunque, rilevato la mancanza di un documento essenziale ai fini della validità del trasferimento, ossia il certificato di destinazione urbanistica. Occorre quindi premettere che “Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali,
10 comprese nel "thema decidendum" del giudizio” (Cass.n.1377/2016; n. 23236/2016; n.443/2011, n.2973/2006). Si ritiene, in applicazione del suddetto principio di diritto, di dover riconsiderare l'accertamento dell'inadempimento della all'obbligo di CP_1 Controparte_1 trasferimento delle due unità immobiliari compiuto dal tribunale, trattandosi di un accertamento logicamente preliminare rispetto a quello dell'esistenza delle condizioni dell'azione ex art.2932 c.c. inerenti alla validità del trasferimento richiesto. Il contratto preliminare del 31.7.2013 - con cui i hanno promesso di vendere _1
e di acquistare le quote della - prevedeva Controparte_4 Controparte_1
l'obbligo della di pagare una parte del prezzo di vendita delle quote Controparte_4 mediante il trasferimento ai venditori della proprietà di due appartamenti e due box che avrebbe costruito sul terreno edificabile di proprietà della in forza Controparte_1 di contratto di appalto da concludere con quest'ultima, e di una porzione di terreno non edificabile, sempre di proprietà della , identificata dalla planimetria Controparte_1 allegata, risultante dal frazionamento cui avrebbero provveduto i promittenti venditori. Il contratto impegnava al trasferimento immobiliare unicamente e Controparte_4 ha comunque esaurito i suoi effetti all'atto del perfezionamento del contratto definitivo di vendita delle quote societarie. Il contratto definitivo di vendita delle quote della - concluso a Controparte_1 rogito del notaio in Roma il 21.3.2014 tra i quali venditori e Per_1 _1 [...]
e quali acquirenti - stabiliva che parte del prezzo di CP_4 Controparte_3 vendita, ossia € 300.000,00 su un totale di € 561.000,00, venisse pagata dalle società acquirenti mediante cessione del credito derivante dal contratto di appalto concluso tra le suddette società e in data 17.3.2014, in forza di contratto Controparte_1 di cessione da stipulare immediatamente dopo il contratto di vendita delle quote. L'affermazione, immediatamente successiva che “Detto credito è rappresentato da 2 (due) immobili edificandi da parte della società con giardino di pertinenza Controparte_1 individuati dai cessionari come da estratto del progetto depositato presso il IX Dipartimento di Roma Capitale in data 23. Dicembre 2013 prpt.n.125337, che in copia fotostatica si allega al presente atto dotto l lettera A” è incongrua rispetto alla premessa, dato che il credito che derivava alle società acquirenti dal contratto di appalto concluso con la era Controparte_1 quello al pagamento del corrispettivo dell'opera appaltata. Tale affermazione è poi contraddetta dal contratto di cessione del credito pro soluto concluso mediante scrittura privata autenticata dal notaio in data 21.3.2014, con cui le società Per_1 [...]
e cedettero ai germani il credito loro CP_4 Controparte_3 _1 derivante dal contratto di appalto concluso con ossia il Controparte_1 credito al pagamento del corrispettivo di € 300.000,00, e i rilasciarono _1 quietanza del pagamento del prezzo di vendita delle quote. L'unico atto in cui figura quale contraente la è l'atto Controparte_1 modificativo e integrativo (dell'atto di cessione delle quote) stipulato a rogito del notaio in data 16.5.2016, in cui si legge nuovamente, nella premessa, Per_1
l'affermazione che il credito ceduto ai in pagamento di parte del prezzo delle _1 quote – con contratto di cessione stipulato in data 21.3.2014 – “era rappresentato da due immobili edificandi da parte della società .”, affermazione della cui Parte_5
11 non rispondenza al contenuto del contratto di cessione del credito del 21.3.2014 si è detto sopra. Con il suddetto atto integrativo i (già , _1 Controparte_2 Controparte_4
e hanno pattuito di sostituire al progetto Controparte_3 Controparte_1 edilizio allegato al contratto di vendita delle quote un diverso progetto, dietro pagamento di un indennizzo ai da parte di e _1 Controparte_2 Controparte_3
e la si è obbligata a stipulare polizza decennale per i danni
[...] Controparte_1 diretti al fabbricato ai sensi dell'art.1669 c.c. e a concludere la vendita entro 24 mesi. Tuttavia da tale contratto non si può desumere l'esistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio dai _1
In primo luogo il contratto è nullo perché privo di causa, dato che ha come presupposto l'esistenza di un preesistente obbligo di e di Controparte_2 Controparte_3 trasferire ai la proprietà di immobili di in pagamento _1 Controparte_1 di parte del prezzo di vendita delle quote della società, obbligo che è smentito dal precedente atto di vendita delle quote, dal contratto di appalto concluso tra
[...]
e le società acquirenti, e dal contratto di cessione del credito del Controparte_1
21.3.2014, contenente quietanza di pagamento dell'intero prezzo. Inoltre, stando alla tesi degli appellanti, l'assunzione da parte della Controparte_1 dell'obbligo di trasferimento di immobili di sua proprietà sarebbe eventualmente da qualificare come accollo del debito assunto dai soci e Controparte_2 [...] per l'acquisto delle partecipazioni proprie, viziato da nullità per Controparte_3 violazione dell'art.2474 c.c. che prevede, a garanzia dell'integrità del capitale sociale, il divieto per la società di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto di quote rappresentative del proprio capitale (Cass.n.17936/2009; n.9194/2004; n.796/2000). Pertanto, va esclusa l'esistenza dell'obbligazione della Controparte_1 dedotta in giudizio dai sia per ciò che riguarda il trasferimento delle unità _1 immobiliari, sia per quanto riguarda il trasferimento del terreno da destinare a pertinenza. Per quanto riguarda la posizione di e Controparte_2 Controparte_3
l'obbligazione va parimenti esclusa, considerando che il contratto preliminare ha esaurito i suoi effetti con il perfezionamento del contratto di vendita delle quote e del collegato contratto di cessione del credito, che non contengono l'assunzione di alcun obbligo di trasferimento immobiliare, e la nullità del contratto modificativo e integrativo del 16.5.2016. Occorre solo aggiungere, per completezza, che la tesi dell'assunzione da parte delle suddette società dell'obbligo di trasferimento di beni altrui, tesi propugnata in questo grado dalle appellanti, oltre a essere infondata per i motivi sopra esposti, nemmeno giova ai fini dell'accoglimento della domanda ex art.2932 c.c., data l'impossibilità di dare esecuzione specifica a una tale obbligazione. Pertanto va confermato il rigetto della domanda ex art.2932 c.c., con diversa motivazione per ciò che concerne in particolare il trasferimento delle due unità immobiliari di recente costruzione.
12 § 5.3. – Con il terzo motivo, intitolato “Omessa ed erronea pronuncia in ordine alla domanda risarcimento, di decorrenza degli interessi e alla mancata applicazione del principio della solidarietà”, gli appellanti censurano l'omissione in cui sarebbe incorso il primo giudice relativamente alla domanda di condanna al ristoro dei danni patiti e patiendi dagli attori in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di trasferimento degli immobili, della porzione di terreno adiacente e delle ulteriori obbligazioni riguardanti la conduttura fognaria e la servitù di passaggio. Osservano che il danno è liquidabile in ragione del valore locativo degli immobili, rappresentativo del mancato godimento per l'intero periodo del ritardo nell'adempimento, quantificabile in € 1500,00 circa al mese per ciascun appartamento, che tale quantificazione non sarebbe contestata. Deducono infine che al risarcimento sarebbero tenute tutte le società oggi appellate in solido tra loro, sia perché costituenti di fatto un unicum, sia perché la solidarietà dell'obbligazione sarebbe riconosciuta nelle scritture del 16.5.2016.
Solo in via subordinata, qualora la Corte tenesse ferma la condanna al pagamento del credito originariamente vantato da ciascuno dei germani gli appellanti _1 chiedono che sia rideterminata la decorrenza e la misura degli interessi nelle condanne al pagamento della somma di € 150.000,00 nei confronti di ciascuna delle società acquirenti, cui ai punti n.5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata. Infatti nel giudizio di primo grado gli interessi erano stati chiesti con decorrenza dal 1.1.2016 e al tasso di cui al D.Lgs.n.231/2002 o quarto comma dell'art.1284 c.c..
Il rigetto della domanda ex art.2932 c.c., per insussistenza dell'inadempimento di dedotto in giudizio dagli appellanti, assorbe la censura principale, Controparte_1 che concerne il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dal preteso inadempimento.
Sulla censura formulata in via subordinata, si osserva quanto segue. Quanto alla decorrenza degli interessi, la censura è infondata: la domanda venne proposta in via di mero subordine rispetto alla domanda di trasferimento immobiliare ex art.2932 c.c. e aveva a oggetto il pagamento del saldo del corrispettivo della vendita delle quote societarie ancora dovuto dalle acquirenti. Queste ultime, nel costituirsi in giudizio, riconobbero di essere ancora debitrici del saldo del prezzo perché il contratto di appalto da cui sarebbe dovuto scaturire il credito ceduto in pagamento di detto saldo non aveva mai avuto esecuzione. Pertanto la quietanza di pagamento, contestuale alla cessione del credito pro soluto, era inefficace, non essendo il credito mai venuto a esistenza. Tuttavia, in difetto di risoluzione del contratto di cessione del credito con richiesta di pagamento del saldo, la costituzione in mora delle società debitrici è avvenuta solamente con la proposizione della domanda giudiziale. Quanto al tasso applicabile, considerato che la generica dicitura “tasso legale” adottata dal tribunale implica, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riferimento al primo comma dell'art.1284 c.c. e non al quarto (Cass.n.12449/2024), considerato inoltre che il credito deriva da un contratto e che la domanda è stata proposta dopo l'entrata in vigore della legge n.162/2014 di conversione del D.L.n.132/2014, che ha introdotto il 13 quarto comma dell'art.1284 c.c., vi sono tutti i presupposti per l'applicazione del tasso di cui al quarto comma, che rimanda al d.lgs.n.231/2002 (Cass.n.14152/2022).
§ 6. – L'appello incidentale delle società e Controparte_1 Controparte_2
è articolato in due motivi. Controparte_3
§ 6.1. – Con il primo motivo, intitolato “per la riforma del punto della sentenza relativa al risarcimento dei danni chiesto dalla la società già convenuta in Controparte_1 giudizio lamenta che il tribunale abbia respinto la sua domanda riconvenzionale di condanna dei al risarcimento del danno da essa subito per la trascrizione della _1 domanda ex art.2932 c.c.. Osserva che, pur essendo la trascrizione della domanda un diritto della parte come affermato dal tribunale, il suo abuso va sanzionato e che quindi va riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno ex art.2043 c.c. o ex art.96 comma 2 c.p.c., considerato che la società ha come oggetto sociale proprio la vendita di immobili, pregiudicata delle trascrizioni in questione.
Il motivo è infondato. La trascrizione eseguita in presenza dei presupposti di cui previsti dagli artt.2652 e 2653 c.c. non è illegittima, ma può essere ingiusta se riguarda una domanda poi risultata infondata. Mentre la trascrizione illegittima dà diritto al risarcimento del danno ex art.2043 c.c., la trascrizione ingiusta può dare diritto solo al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. ove ricorrano gli estremi della responsabilità aggravata previsti da tale disposizione. Nel caso in esame, la trascrizione della domanda ex art.2932 c.c. era legittima, ma la domanda è risultata infondata. Tuttavia non si ritiene ravvisabile la colpa grave degli attori nella proposizione della domanda, essendo giustificata dalla contraddittorietà e ambiguità degli accordi inerenti al trasferimento delle quote della Controparte_1
[...]
§ 6.2. – Con il secondo motivo, intitolato “per la riforma dello specifico punto della condanna al pagamento delle spese di lite” le società già convenute, oggi appellate, criticano la decisione riguardante le spese di lite osservando che, in ragione del rigetto di buona parte delle domande degli attori e dell'accoglimento di parte delle domande riconvenzionali della il tribunale avrebbe dovuto compensare Controparte_1 interamente le spese processuali. Lamentano, comunque, la liquidazione di € 9915,00 oltre oneri di legge per la fase istruttoria, osservando che questa non si è mai svolta, non essendo nemmeno stata disposta c.t.u., sebbene il tribunale abbia menzionato in dispositivo spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, così rivelando l'errore in cui sarebbe incorso.
Il motivo è infondato.
“In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione 14 parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte” (Cass.n.1269/2020). Nella fattispecie il tribunale ha implicitamente valutato come prevalentemente soccombenti le società convenute, ritenendo evidentemente di molto inferiore il valore della domanda riconvenzionale di condanna al rilascio del terreno, accolta, rispetto alle domande, pure accolte, di parte attrice. Le spese sono state correttamente liquidate nei valori medi anche per la fase istruttoria ovvero di trattazione della causa, che non è data solo dall'assunzione di prove costituende o dallo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, ma da tutte le attività descritte dall'art.4 comma 5 lett.c) D.M.n.55/14, tra cui le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, eccezioni e conclusioni e l'esame degli scritti difensivi o documenti delle altre parti.
§ 7. – L'appello incidentale condizionato – “nella denegata ipotesi in cui certuno dei motivi dell'appello principale dovesse ritenersi ammissibile” - è articolato in tre motivi.
§ 7.1. – “Erronea valutazione sulla sussistenza di obbligazioni a carico della ed Controparte_1
a favore dei RI . _1
Con il primo motivo le società appellate contestano la sentenza nella parte in cui, dopo aver esposto il contenuto del contratto di cessione delle quote della Controparte_1 concluso tra e cedenti, e (oggi _1 Parte_2 Controparte_4 CP_2
e cessionarie, afferma che la parte del prezzo da corrispondere
[...] Controparte_3 mediante cessione del credito derivante dal contratto di appalto concluso tra la società da una parte e le società e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 dall'altra è costituita dagli immobili da edificare oggetto della domanda ex art.2932
[...]
c.c. dei e che obbligata al trasferimento è _1 Controparte_1
Osservano che l'obbligazione di pagamento del prezzo di cessione delle quote societarie gravava esclusivamente sulle società acquirenti, che si erano sempre dichiarare disponibili a eseguirla, anche con la costituzione nel giudizio di primo grado. Osservano che, qualora fosse confermata l'esistenza dell'obbligazione a carico della
, dovrebbe allora essere riformata la sentenza laddove ha Controparte_1 condannato e al pagamento del prezzo. Controparte_2 Controparte_3
§ 7.2. – “Nullità delle clausole contrattuali dell'Atto modificativo ed integrativo del 16.05.2016 e della scrittura privata in pari data. Omessa e/o erronea valutazione”. Il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato critica la sentenza impugnata per non aver valutato la nullità per mancanza di causa e per violazione dell'art.2474 c.c. delle clausole contrattuali da cui ha desunto l'esistenza di obbligazioni in capo alla in particolare di quelle contenute nell'atto modificativo e Controparte_1 integrativo del 16.5.2016 e nella scrittura privata in pari data relativa alla costituzione di servitù fognaria.
15 Entrambe le censure sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi dell'appello principale sulla scorta dell'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di trasferimento immobiliare in capo a Controparte_12
§ 7.2.1. – Nell'ambito del secondo motivo, le società appellanti in via incidentale,
“nella denegata ipotesi che la sentenza possa essere modificata”, censurano specificamente la decisione in punto di accertamento della costituzione di servitù sul fondo della a vantaggio del fondo dei sia in ragione dell'inesistenza Controparte_1 _1 di qualsiasi obbligo di detta società ne confronti dei sia in ragione _1 dell'irrilevanza, al fine dell'accertamento, che la conduttura fognaria sia stata già realizzata sul fondo della e che i abbiano allacciato Controparte_1 _1 ad essa la loro conduttura, perché non ne avevano alcun diritto.
Il motivo si ritiene assorbito dalla conferma del rigetto della domanda ex art.2932 c.c., non potendo assumere rilevanza, al fine di integrare la condizione cui è subordinata la censura, che investe un capo della sentenza riguardante esclusivamente
[...]
la riforma della sentenza limitata al tasso di interesse dovuto dalle società CP_1
e Controparte_2 Controparte_3
§ 7.3. – Con il terzo e ultimo motivo dell'appello incidentale condizionato, intitolato
“Inefficacia del contratto di appalto e della correlata cessione del credito da esso nascente. Erronea valutazione”, le società appellate deducono la invalidità del contratto di appalto concluso tra e (oggi e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
perché “inidoneo e strumentale”, in quanto stipulato per una somma insufficiente
[...] dalla costruzione dell'edificio oggi di proprietà della . Deducono Controparte_1 che, comunque, il contratto non avrebbe avuto esecuzione, perché la costruzione sarebbe stata curata interamente dalla società appaltante, con la conseguenza che nessun corrispettivo è dovuto dalla stessa alle società appaltatrici, acquirenti e oggi titolari delle sue quote.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo le appellanti incidentali indicato quali parti della sentenza di primo grado intendono impugnare.
§ 8. - Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere confermata, salva la revoca della statuizione di accertamento dell'inadempimento di Controparte_1 di cui al punto n.1 del dispositivo e salva la riforma delle condanne delle società
[...]
e di cui ai punti 5 e 6 del dispositivo, da rettificare Controparte_2 Controparte_3 con la indicazione che gli interessi sono dovuti al tasso di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c.. La reciproca soccombenza - soccombenza pressoché totale sull'appello principale, soccombenza sull'appello incidentale non condizionato e sull'unico motivo non assorbito dell'appello incidentale condizionato - giustifica la compensazione integrale delle spese di questo grado. 16 Il rigetto integrale dell'appello incidentale non condizionato obbliga le società
e ex art.13 comma 1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quater D.P.R.n.115/2002, al pagamento di un ulteriore importo oltre a quello dovuto a titolo di contributo unificato
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli principale e incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.11852/2021 , pubblicata in data 08/07/2021, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto in via principale da e _1
e in parziale riforma dei punti n.5 e n.6 del dispositivo della Parte_2 sentenza impugnata, condanna e a Controparte_2 Controparte_3 corrispondere interessi nella misura di cui all'art.1284 quarto comma c.c. anziché nella misura “legale”;
- rigetta interamente, nel resto, l'appello principale, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione e con revoca della pronuncia dichiarativa incidentale di cui al punto n.1 del dispositivo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_3
e Controparte_1
- dichiara assorbiti i primi due motivi dell'appello incidentale condizionato proposto da e e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 rigetta il terzo motivo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte di Controparte_2
e dell'importo di cui all'art.13 Controparte_3 Controparte_1 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002 riferito all'appello incidentale non condizionato.
Così deciso in Roma il giorno 18/07/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
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