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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 502/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Gessopalena il 21.3.1969, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Antonella Troiano C.F._1
E
n. a Lanciano il 6.8.1963, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Antonella Troiano C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
10.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 22.1.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10.10.2024, del seguente preciso tenore:
Ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento e entrambi si impegnano al rispetto reciproco;
pagina 1 di 3 I rapporti patrimoniali tra i coniugi, escluso ogni spirito di liberalità, vengono così definiti e regolamentati:
-i beni immobili indicati sopra al punto 1 e 2, andranno in proprietà esclusiva alla;
Parte_1
-Di Paolo, evidenziata l'iscrizione ipotecaria sugli immobili di cui al punto n.
1, come da atto notarile del 14.4.2009, si accolla la parte restante del mutuo acceso sulla casa coniugale, e a tenere la indenne da ogni Parte_1 atto pregiudizievole si dovesse verificare a ragione della predetta ipoteca, si accolla altresì, tutti gli eventuali oneri e spese, comprese quelle di cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili trasferiti e da ogni e completa esposizione rispetto alla banca mutuante;
-La Larcinese corrisponderà a la somma complessiva di euro Pt_2
35.000,00 a titolo di conguaglio per ogni pretesa sui beni anche mobili comuni;
-i beni immobili di cui sopra indicati dal n. 3 al n. 26 andranno in proprietà esclusiva del;
Pt_2
-L'autovettura Nissan KE tg. FJ970LF sarà di proprietà esclusiva della e la Fiat RO tg. DY473ZC del;
Parte_1 Pt_2
-il conto corrente cointestato verrà estinto, mentre quelli personali resteranno di imputazione esclusiva del titolare e l'altro coniuge rinuncia alla propria quota nominale sul saldo dello stesso
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul pagina 2 di 3 registro degli atti di matrimonio del Comune di Gessopalena (Anno 1991 n. 4 – Parte II Serie A). Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza a trattazione scritta del 12.2.2026, con termine fino alle 10.00 di tale data per il deposito di note scritte di udienza.
Così deciso in Lanciano il 23.1.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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