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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6216/2021 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 29.03.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1445/2021 TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. Stefano Mariano, giusta procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi, n. 88/90 APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall' avv. Marco Mignano, giusta procura in Controparte_1 calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sorrento (NA), alla Via Luigi De Maio, 14 APPELLATO
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al giudice di Pace di Sorrento l' , per chiedere Parte_1 sospendersi in via preliminare l'efficacia della cartella di pagamento n. 07120130047577487000, e dichiarare l'intervenuta prescrizione della somma di euro 897,58 riportata nella cartella di pagamento suindicata. Deduceva parte attrice che, in data 03.03.2021 inviava apposita comunicazione, a mezzo pec, ai preposti dell' , al fine di conoscere la propria Pt_1 Controparte_2 posizione debitoria, compulsato dall'impossibilità prospettatagli in diverse sedi di accedere a mutui e/o prestiti, attesa la propria esposizione debitoria nei confronti dell' ; in data 28.05.2001 i preposti dell'agente della riscossione Parte_1 inviavano apposito prospetto dal quale l'attore risultava debitore della somma di euro 897,58 compresi aggio, interessi di mora, diritti e spese, portata dalla cartella esattoriale n. 07120130047577487000 iscritta nei ruoli n. 2013/0001834 e n. 2013/0001835 aventi ad oggetto tasse automobilistiche;
in data 01.06.2021 chiedeva ai Controparte_1 preposti dell'Agenzia l'invio di tutta la documentazione inerente la regolare notificazione della cartella esattoriale di cui sopra;
preso visione della documentazione (cartella esattoriale notificata) parte attrice evidenziava l'avvenuta prescrizione del credito tributario. Si costituiva in giudizio l' la quale preliminarmente eccepiva il Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la materia di competenza della Commissione Tributaria Provinciale, non venendo in rilievo atti di esecuzione;
il difetto di interesse ad agire dell'attore, avendo l'Agenzia Entrate comprovato, versando in atti Pt_1 copia dell'estratto di ruolo con saldo pari a zero, l'insussistenza di atti esecutivi azionati nei confronti dello;
l'erroneità della sentenza resa dal giudice di prime cure CP_1 laddove aveva rilevato la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, non essendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza della valida notifica della cartella esattoriale presupposta, pena una inammissibile rimessione in termini del contribuente. Tanto dedotto, l' chiedeva, in via Parte_1 principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito;
in subordine il difetto di interesse ad agire dell'attore ed, in ogni caso la inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo. Con la sentenza n. 1445/2021 il giudice di pace di Sorrento, rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, accoglieva la domanda attorea rilevando la intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto, annullava la cartella esattoriale n. 07120130047577487000 e condannava l' al Controparte_3 pagamento delle spese di lite. Avverso la indicata sentenza l' , con atto ritualmente Parte_1 notificato, ha proposto appello chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado;
oltre alla condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame l'appellante deduceva l'erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure laddove aveva ritenuto di riconoscere la giurisdizione del giudice adito, in luogo di quella della commissione tributaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546; ancora, l'appellante eccepiva il difetto di motivazione della sentenza gravata, non essendosi il giudice di pace pronunciato in ordine al rilevato difetto di interesse ad agire dell'attore, sul presupposto della mancanza di atti di esecuzione posti in essere dall' nei confronti di quest'ultimo; da ultimo, si doleva Parte_1
l'appellante dell'errata valutazione del giudice di prime cure della documentazione allegata, avendo erroneamente accertato l'intervenuta prescrizione dei crediti per cui è causa, pur a fronte della valida notifica della cartella esattoriale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ed illegittima rimessione in termini in favore del contribuente. Per tali ragioni chiedeva − annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la cognizione della causa devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario;
− in via subordinata, comunque riformare in toto la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e rigettare, quindi, e/o dichiarare inammissibile la domanda di primo grado. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 18.02.2022 Controparte_1 chiedendo dichiararsi, in via preliminare ed in rito, inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, infondato il gravame proposto con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese e compensi professionali. In particolare, l'appellato eccepiva: - la correttezza della prima decisione in ordine alla dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario in linea con le più recenti pronunce giurisprudenziali sul punto (Tribunale T.A. sentenze nn. 2835/24, 1477/24, 1100/24, 230/24, 715/13 e 2667/22; la Corte di Cassazione ord. n. 1925/24; SS.UU. n. 34447 del 2019; SS 1394 del 2022); - la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del contribuente all'impugnazione dell'estratto di ruolo, potendosi quest'ultimo legittimamente tutelare avverso la pretesa portata dall'estratto di ruolo, non dovendo perciò attendere che l' Parte_1 agisca in executivis;
la correttezza della statuizione del giudice di prime cure, il quale a fronte della intervenuta notifica della cartella aveva comunque rilevato il decorso della prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa con ordinanza del 29.03.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione previa concessione alle parti di un termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica, a decorrere dal 7 aprile 2025.
2. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello siccome proposto con atto di citazione notificato in data 22.11.2021 all'indirizzo pec del difensore costituito in primo grado dell'appellato, nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata del 20.09.2021, nonché la tempestiva costituzione dell'appellante avvenuta in data 22.11.2021.
2.1 Sempre in limine litis, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata. In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione.
3. Nel merito, con il primo motivo di appello, parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, lamentandosi dell'erronea rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione tempestivamente sollevata del difetto di giurisdizione del giudice adito. Il motivo di appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Va infatti precisato che l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dall'impugnato, nella fattispecie, sia di natura tributaria. E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive mo- dificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Va ribadito in diritto che la secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (SS.UU. 7822/2020): “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cogni-zione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questione di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”, individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020). La Corte di Cassazione ha avuto poi modo di precisare che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva matura successivamente alla notifica della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successiva alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (SS. UU. 16986/2022; SS.UU. 2098/2025).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, il Tribunale ritiene di poter affermare che in relazione alla domanda proposta dall'appellato, tesa ad una dichiarazione di prescrizione della pretesa tributaria (tassa automobilistica), vada affermata la giurisdizione del giudice tributario.
Ne consegue che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che, in accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza appellata va riformata sul punto con affermazione della giurisdizione della commissione tributaria.
La natura meramente processuale della presente pronuncia e la continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso al sentenza del Controparte_3 giudice di pace di Sorrento n.1445/2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede: a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente;
b) Fissa in gg. 60, decorrenti dal deposito della presente sentenza, il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
c) Compensa integralmente tra le parti in lite le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso all'udienza del 28.06.2025 IL GIUDICE
Dott. Raffaella Cappiello
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. Stefano Mariano, giusta procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi, n. 88/90 APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall' avv. Marco Mignano, giusta procura in Controparte_1 calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sorrento (NA), alla Via Luigi De Maio, 14 APPELLATO
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al giudice di Pace di Sorrento l' , per chiedere Parte_1 sospendersi in via preliminare l'efficacia della cartella di pagamento n. 07120130047577487000, e dichiarare l'intervenuta prescrizione della somma di euro 897,58 riportata nella cartella di pagamento suindicata. Deduceva parte attrice che, in data 03.03.2021 inviava apposita comunicazione, a mezzo pec, ai preposti dell' , al fine di conoscere la propria Pt_1 Controparte_2 posizione debitoria, compulsato dall'impossibilità prospettatagli in diverse sedi di accedere a mutui e/o prestiti, attesa la propria esposizione debitoria nei confronti dell' ; in data 28.05.2001 i preposti dell'agente della riscossione Parte_1 inviavano apposito prospetto dal quale l'attore risultava debitore della somma di euro 897,58 compresi aggio, interessi di mora, diritti e spese, portata dalla cartella esattoriale n. 07120130047577487000 iscritta nei ruoli n. 2013/0001834 e n. 2013/0001835 aventi ad oggetto tasse automobilistiche;
in data 01.06.2021 chiedeva ai Controparte_1 preposti dell'Agenzia l'invio di tutta la documentazione inerente la regolare notificazione della cartella esattoriale di cui sopra;
preso visione della documentazione (cartella esattoriale notificata) parte attrice evidenziava l'avvenuta prescrizione del credito tributario. Si costituiva in giudizio l' la quale preliminarmente eccepiva il Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la materia di competenza della Commissione Tributaria Provinciale, non venendo in rilievo atti di esecuzione;
il difetto di interesse ad agire dell'attore, avendo l'Agenzia Entrate comprovato, versando in atti Pt_1 copia dell'estratto di ruolo con saldo pari a zero, l'insussistenza di atti esecutivi azionati nei confronti dello;
l'erroneità della sentenza resa dal giudice di prime cure CP_1 laddove aveva rilevato la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, non essendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza della valida notifica della cartella esattoriale presupposta, pena una inammissibile rimessione in termini del contribuente. Tanto dedotto, l' chiedeva, in via Parte_1 principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito;
in subordine il difetto di interesse ad agire dell'attore ed, in ogni caso la inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo. Con la sentenza n. 1445/2021 il giudice di pace di Sorrento, rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, accoglieva la domanda attorea rilevando la intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto, annullava la cartella esattoriale n. 07120130047577487000 e condannava l' al Controparte_3 pagamento delle spese di lite. Avverso la indicata sentenza l' , con atto ritualmente Parte_1 notificato, ha proposto appello chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado;
oltre alla condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame l'appellante deduceva l'erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure laddove aveva ritenuto di riconoscere la giurisdizione del giudice adito, in luogo di quella della commissione tributaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546; ancora, l'appellante eccepiva il difetto di motivazione della sentenza gravata, non essendosi il giudice di pace pronunciato in ordine al rilevato difetto di interesse ad agire dell'attore, sul presupposto della mancanza di atti di esecuzione posti in essere dall' nei confronti di quest'ultimo; da ultimo, si doleva Parte_1
l'appellante dell'errata valutazione del giudice di prime cure della documentazione allegata, avendo erroneamente accertato l'intervenuta prescrizione dei crediti per cui è causa, pur a fronte della valida notifica della cartella esattoriale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ed illegittima rimessione in termini in favore del contribuente. Per tali ragioni chiedeva − annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la cognizione della causa devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario;
− in via subordinata, comunque riformare in toto la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e rigettare, quindi, e/o dichiarare inammissibile la domanda di primo grado. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 18.02.2022 Controparte_1 chiedendo dichiararsi, in via preliminare ed in rito, inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, infondato il gravame proposto con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese e compensi professionali. In particolare, l'appellato eccepiva: - la correttezza della prima decisione in ordine alla dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario in linea con le più recenti pronunce giurisprudenziali sul punto (Tribunale T.A. sentenze nn. 2835/24, 1477/24, 1100/24, 230/24, 715/13 e 2667/22; la Corte di Cassazione ord. n. 1925/24; SS.UU. n. 34447 del 2019; SS 1394 del 2022); - la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del contribuente all'impugnazione dell'estratto di ruolo, potendosi quest'ultimo legittimamente tutelare avverso la pretesa portata dall'estratto di ruolo, non dovendo perciò attendere che l' Parte_1 agisca in executivis;
la correttezza della statuizione del giudice di prime cure, il quale a fronte della intervenuta notifica della cartella aveva comunque rilevato il decorso della prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa con ordinanza del 29.03.2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione previa concessione alle parti di un termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica, a decorrere dal 7 aprile 2025.
2. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello siccome proposto con atto di citazione notificato in data 22.11.2021 all'indirizzo pec del difensore costituito in primo grado dell'appellato, nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata del 20.09.2021, nonché la tempestiva costituzione dell'appellante avvenuta in data 22.11.2021.
2.1 Sempre in limine litis, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata. In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione.
3. Nel merito, con il primo motivo di appello, parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, lamentandosi dell'erronea rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione tempestivamente sollevata del difetto di giurisdizione del giudice adito. Il motivo di appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Va infatti precisato che l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dall'impugnato, nella fattispecie, sia di natura tributaria. E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive mo- dificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Va ribadito in diritto che la secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (SS.UU. 7822/2020): “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cogni-zione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumono verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questione di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”, individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020). La Corte di Cassazione ha avuto poi modo di precisare che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva matura successivamente alla notifica della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successiva alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (SS. UU. 16986/2022; SS.UU. 2098/2025).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, il Tribunale ritiene di poter affermare che in relazione alla domanda proposta dall'appellato, tesa ad una dichiarazione di prescrizione della pretesa tributaria (tassa automobilistica), vada affermata la giurisdizione del giudice tributario.
Ne consegue che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che, in accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza appellata va riformata sul punto con affermazione della giurisdizione della commissione tributaria.
La natura meramente processuale della presente pronuncia e la continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso al sentenza del Controparte_3 giudice di pace di Sorrento n.1445/2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede: a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente;
b) Fissa in gg. 60, decorrenti dal deposito della presente sentenza, il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
c) Compensa integralmente tra le parti in lite le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso all'udienza del 28.06.2025 IL GIUDICE
Dott. Raffaella Cappiello