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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 497/2021 R. G., vertente tra in persona del Curatore avv. Rosario Parte_1
Roberti, giusta autorizzazione del G. D. dell'8 giugno 2021 (allegata agli atti), P. IVA: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Franchina (con PEC indicata) per procura da considerare in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
, nelle persone Controparte_1 dell'avv. Giovanni Giurdanella e dr. , quali Commissari straordinari e legali Controparte_2 rappresentanti, C. F. e P. IVA: , elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini is. P.IVA_2
106, presso lo studio dell'avv. Francesco Celona (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura da considerare in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
e contro c. f.: elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_3 CodiceFiscale_1 viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta (con
PEC indicate in atti), che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega ai sensi dell'art. 83 c. p. c. allegata digitalmente all'atto di comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA nonché contro
1 c. f.: elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina CP_4 CodiceFiscale_2
Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta (con PEC indicate in atti), che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega ai sensi dell'art. 83 c.
p. c. allegata digitalmente all'atto di comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
e contro
c. f.: , elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Controparte_5 CodiceFiscale_3
Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta (entrambi con
PEC indicata in atti), che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega ai sensi dell'art. 83 c. p. c. allegata digitalmente all'atto di comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
e contro e Controparte_6 CP_7
APPELLATI CONTUMACI
___________________
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 21 maggio 2021 nel proc. n. 1414/2019 R. G..
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel merito, revocare e comunque annullare e/o riformare l'ordinanza resa nel giudizio n.
1414/2019 R.G., emessa in data 21 maggio 2021 e comunicata il successivo 25 maggio 2021, con la quale il Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti dichiarava l'estinzione del giudizio R.G.
n. 2551/2021 e per l'effetto, rimettere le parti davanti al Giudice monocratico al fine di proseguire la causa medesima fissando una nuova udienza con automatica rimessione in termini ed esclusione di qualunque preclusione sostanziale e processuale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per l'appellata in amministrazione Controparte_1 straordinaria: “
1. ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione che deve intendersi qui richiamata;
2. in subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa, anche di primo grado, che devono intendersi qui integralmente riportati e non si trascrivono per motivi di brevità (…) dichiarare infondato l'appello e quindi rigettarlo confermando la dichiarazione di estinzione del giudizio adottata dal Giudice di prime cure. Nella non temuta ipotesi di un effetto devolutivo pieno,
2 che non ricorre, accogliere tutte le domande svolte in primo grado meglio specificate in sede di comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 VI comma, n.1., c.p.c. che devono intendersi qui trascritte e che non si riportano solo per motivi di brevità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per gli appellati e “si Controparte_3 CP_4 Controparte_5 precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021 il Parte_1
in persona del Curatore (già Commissario giudiziale) avv. Rosario Roberti (d'ora
[...] in avanti, per brevità, indicato solo come ), ha impugnato davanti a questa Corte, nei Parte_1 confronti della in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., nonché di , Controparte_3 Controparte_5
e l'ordinanza indicata in oggetto con la CP_4 Controparte_6 CP_7 quale (per quanto qui di specifico interesse) il Tribunale di Messina, previa separazione del procedimento instaurato dalla da quello introdotto da Parte_1
e nei confronti della CP_7 Controparte_6 Controparte_1
ha dichiarato l'estinzione del primo procedimento, disponendo che le spese del giudizio
[...] rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per il motivo di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse revocata e comunque annullata e/o riformata l'ordinanza gravata, per l'effetto rimettendo le parti davanti al Tribunale per la prosecuzione della causa (con automatica sua rimessione in termini ed esclusione di qualunque preclusione sostanziale e processuale).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5 ottobre 2021 si è costituita la
[...]
n amministrazione straordinaria, nelle persone dell'avv. Giovanni Controparte_1
Giurdanella e del dr. , quali Commissari straordinari e legali rappresentanti, Controparte_2 resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità - data la natura meramente dichiarativa del provvedimento gravato, privo di contenuto decisorio -, nonché, in subordine, per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c. p. c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato il motivo, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
Con separate comparse depositate (parimenti) il 5 ottobre 2021 si sono costituiti Controparte_3
, e resistendo all'appello, di cui hanno eccepito
[...] CP_4 Controparte_5 preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c.,
3 ovvero ai seni dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne hanno contestato il motivo, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile.
Superato – all'udienza del 5 novembre 2021 – il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e dichiarata la contumacia di e è stata Controparte_6 CP_7 fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni, poi differita (giusta decreto presidenziale in atti), per i medesimi incombenti, alla data del 27 novembre 2023.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), la causa è stata aggiornata a quella dell'11 marzo 2024 per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, nella quale, svoltasi anch'essa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dalla sull'assunto che Controparte_1
l'ordinanza impugnata avrebbe contenuto meramente dichiarativo (e non decisorio) e, dunque, non sarebbe suscettibile di appello, ma, al più, di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma
7, Cost..
In senso contrario va rilevato che incontrastato è l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema
Corte secondo il quale il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore che operi come giudice monocratico dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (ex multis
Cass. Civ. nn. 23997/2019; 7633/2012; 22917/2010; in senso sostanzialmente conforme, più di recente, Cass. Civ. n. 18499/2021).
L'appello – giova altresì precisare - è tempestivo in quanto proposto con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021, ben entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza del 21 maggio
2021 (che non risulta notificata).
Va poi disattesa, sempre in via preliminare, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c. sollevata da tutte le parti appellate.
Deve rammentarsi a riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art. 342 c. p.
c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
4 delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze formulate dall'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della pronuncia impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo netto e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del chiesto riesame.
Tanto basta per escludere la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342 c. p. c..
Sulla non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata all'udienza del 5 novembre 2021, come si è riportato sopra.
Ciò posto, in via preclusiva di ogni altra questione si rileva d'ufficio l'inammissibilità dell'appello perché proposto dalla Parte_2 in persona del Curatore, soggetto privo della legittimazione ad impugnare non essendo stato parte del giudizio in primo grado.
In punto di diritto processuale è noto, infatti, che la legittimazione all'impugnazione in genere - fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte
(non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo (tra le tante si vedano Cass.
Civ. nn. 33135/2024; 7467/2027; 17974/2015: 15168/2004; 4878/1994).
Mette conto puntualizzare che il difetto di legittimazione ad impugnare è questione pacificamente rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla contestazione di parte, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio (v. Cass. Civ. nn. 29505/2020; 5925/2019; 31574/2018; 4343/2013; S. U.
1912/2012; Cass. Civ. n. 10551/2003), dovendosi altresì precisare, sotto altro (connesso) profilo, che non è necessario sollecitare sul punto il contraddittorio delle parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 c. p. c., trattandosi di una questione in rito relativa ad aspetti concernenti l'ammissibilità dell'impugnazione previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente
5 suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.
In tema di impugnazione, invero, il dovere del giudice di controllarne i requisiti di ammissibilità esclude che la relativa questione sia una questione che, sebbene rilevata d'ufficio, possa dirsi “posta
a fondamento della decisione per iniziativa del giudice” ai sensi del citato art. 101, comma 2, c. p. c., quanto piuttosto lo è in adempimento del dovere di esame che la stessa impugnazione impone al giudice in ordine alla sua ammissibilità e che, concernendo lo stesso esercizio del potere delle parti, esse ben dovevano sapere che sarebbe stata oggetto di doveroso esame da parte del decidente (così, in parte motiva, Cass. Civ. n. 16060/2015).
Tanto premesso, al fine di esplicitare meglio la ragione della presente statuizione in rito appare utile ripercorrere brevemente la vicenda processuale di primo grado (per quanto qui di specifico interesse).
Il presente giudizio è stato instaurato dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., unitamente a e nei confronti della Controparte_6 CP_7 in persona del legale rappresentante p. t., con citazione Controparte_1 notificata il 13 marzo 2019, al fine di ottenere la condanna della convenuta ex art. 2043 c. c. al risarcimento dei danni (pretesamente) subiti in conseguenza dell'(asserita) illegittima levata di n.9 protesti.
La convenuta ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi CP_1 [...]
, e (di professione notai) al fine di essere da CP_3 Controparte_5 CP_4 costoro garantita e manlevata per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Risulta poi per tabulas - ed è incontestato tra le parti - che con sentenza n. 34 del 25 maggio 2020 il
Tribunale di Palermo – sezione fallimentare, nell'ambito della fase preliminare della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria della grande impresa commerciale ex D. Lgs. n.
270/1999 avviata su richiesta della ha dichiarato lo stato di Parte_1 insolvenza della società medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del citato decreto legislativo ed ha nominato l'avv. Rosario Roberti quale Commissario Giudiziale, al quale ha contestualmente affidato la gestione dell'impresa a norma dell'art. 8, lett. f), dello stesso decreto anzidetto.
A seguito di tale declaratoria, con comparsa depositata nel presente giudizio in data 20 luglio 2020 la in stato di insolvenza, si è costituita nella persona del suddetto Parte_1
Commissario Giudiziale al fine di proseguire la causa, insistendo in tutte le domande, difese, eccezioni e deduzioni già avanzate in citazione, come si legge testualmente nella parte finale della comparsa medesima “(…) al fine di consentire la regolare prosecuzione del giudizio, gli organi della procedura hanno deciso di costituirsi in giudizio (…) la società in Controparte_8 persona del Commissario giudiziale Avv.to Rosario Roberti, come sopra rappresentata, difesa e
6 domiciliata intende intervenire e costituirsi, come in effetti con il presente atto interviene e si costituisce in giudizio, perché la causa prosegua e perché vengano accolte tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già formulate – nell'interesse della società - nei precedenti atti e verbali di causa e che sono da intendersi esplicitamente richiamate”.
Emerge ancora dagli atti che il Tribunale di Palermo, con sentenza del 27 agosto 2020, ha dichiarato il fallimento della società (già in stato di insolvenza) ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del ridetto decreto, nominando Curatore l'avv. Rosario Roberti.
Il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, ha rilevato che la predetta dichiarazione di fallimento ha prodotto l'effetto interruttivo automatico di cui all'art. 43 L. F. e che il termine per la riassunzione del giudizio doveva farsi decorrere dalla data in cui la parte interessata alla prosecuzione ha avuto legale conoscenza dell'evento medesimo, nel caso di specie – ha argomentato – coincidente con quella in cui il Curatore avv. Rosario Roberti, già amministratore giudiziario della società e peraltro costituito nel presente giudizio in tale veste, ha avuto notificata la sentenza dichiarativa di fallimento.
Ne ha dedotto l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 305 c. p. c. per la riassunzione del giudizio, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio.
Ha anche aggiunto l'irrilevanza della costituzione in giudizio della società “in amministrazione giudiziaria” essendo quest'ultima soggetto giuridico diverso dalla società fallita, tale che, una volta dichiarato il fallimento, sarebbe stato onere della Curatela riassumere il giudizio automaticamente interrottosi.
Orbene, al di là e prima ancora della verifica della giustezza di tale convincimento – qui irrilevante stante la ritenuta inammissibilità del gravame, avente carattere dirimente -, preme evidenziare ai fini della presente decisione che la presente fattispecie è assoggettata al regime di cui al citato D. Lgs. n.
270/1999, nel testo vigente ratione temporis, con particolare riferimento, per quanto di specifico interesse, alle disposizioni di cui agli artt. 19, comma 3, 31, comma 1, e 34, comma 4.
La prima norma – nel testo applicabile ratione temporis – prevede testualmente (per quanto di rilievo qui): “Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale (…)”; l'art. 31, comma 1: “Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34”; l'art. 34, al comma 4, a sua volta: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali è parte il commissario giudiziale” (i commi 1
e 2 dello stesso art. 34 – va detto - recitano testualmente: “Se i decreti previsti dall'articolo 30,
7 comma 1, sono emessi mentre è in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale. 2. In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale, salva la facoltà delle parti di chiamare nel processo il commissario straordinario o il curatore”).
Facendo applicazione di siffatte chiare regole normative al caso di specie, va detto, anzitutto, che poiché, come si è detto, al Commissario giudiziale nominato dal Tribunale di Palermo con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza è stata anche affidata la gestione dell'impresa, a mente del comma 3 del citato articolo 19, nel presente giudizio si sarebbe prodotto l'effetto interruttivo di cui all'art. 43 L. F., che è stato evitato, tuttavia, dalla costituzione volontaria in giudizio (per la sua prosecuzione) della società medesima, in persona del Commissario Giudiziale, con comparsa depositata tempestivamente (il 20 luglio 2020) secondo quanto si è detto più in alto;
e ciò ai sensi e per gli effetti della disposizione generale di cui al comma 2 dell'art. 300 c. p. c., senz'altro applicabile al caso di specie.
Ciò detto, quanto agli effetti della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società medesima
(pronunciata – come si è detto – dal Tribunale di Palermo il 27 agosto 2020) nel presente giudizio (in corso al momento di siffatta declaratoria) – di specifico interesse qui -, trova senz'altro applicazione il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 34 sopra testualmente riportati, per cui, non essendo la Curatela del intervenuta in primo grado, con apposito ed autonomo atto di Parte_1 costituzione e relativa procura rilasciata dal Curatore al difensore, previa autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, né essendo stata chiamata nel processo dal Commissario giudiziale, il giudizio
è “proseguito nei confronti” di quest'ultimo (secondo il testuale disposto del comma 2 dell'art. 34 cit., richiamato dal comma 4) senza che mai vi abbia preso parte – in quel grado – la Parte_2
, in persona del Curatore.
[...]
In senso contrario non può evidentemente valere quanto dedotto dalla difesa del ” nelle Parte_1 note di trattazione scritta per l'udienza del 18 febbraio 2021 secondo cui le “previsioni normative di cui all'art. 34 del D. L.vo 8 luglio 1999 n. 270 stabiliscono che i giudizi – nell'avvicendarsi delle procedure concorsuali – proseguono” (così testualmente nelle note).
Con tale argomento, e ancor più con il comportamento processuale della deducente - in virtù del quale l'intestazione delle note medesime reca la dicitura “Fall.to della società Distribuzione Cambria s. r.
l.” -, la sua difesa sembra abbia voluto sottintendere che nel passaggio dalla dichiarazione dello stato di insolvenza della società (con contestuale nomina del Commissario giudiziale) alla dichiarazione di fallimento della stessa (con contestuale nomina del Curatore, che, nel caso di specie, occasionalmente
8 è stato individuato dal Tribunale di Palermo nella stessa persona fisica dell'avv. Rosario Roberti,
Commissario giudiziale) sia stato implicito l'intervento in giudizio della in Controparte_9 luogo della società in stato di insolvenza, rappresentata dal Commissario giudiziale.
Tale assunto è assolutamente infondato traendosi proprio dalla stessa norma di cui all'art. 34, oltre che dall'intero impianto del decreto legislativo in parola, che la società dichiarata in stato di insolvenza, con la nomina di un commissario giudiziale (che ne diviene rappresentante legale), ed il fallimento della stessa (con relativo curatore) costituiscono due figure soggettive autonome e distinte, tale che è espressamente previsto dalla legge il possibile eventuale intervento del curatore nei giudizi in corso in cui è parte il commissario giudiziale, in sostituzione dello stesso, con la precisazione, al comma 2 dell'art. 34 medesimo, che, in mancanza di tale (possibile ma eventuale) intervento, “il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale”, fatta salva la facoltà di costui di chiamare in causa il curatore.
Ad opinare diversamente - come ha inteso fare la difesa del ” nelle citate note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 18 febbraio 2021 -, nel senso cioè che nel caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento si verificherebbe un avvicendamento automatico in giudizio tra il commissario giudiziale ed il curatore, quasi fossero il secondo la prosecuzione del primo, non si vedrebbe la ragione per cui il legislatore ha appositamente sancito la facoltà di un autonomo intervento in giudizio del curatore (in luogo del commissario giudiziale), intervento solo eventuale in mancanza del quale il processo prosegue tranquillamente con il commissario giudiziale (che, a sua volta, può chiamare in causa il curatore).
Naturalmente – è più che ovvio - queste chiare e univoche disposizioni normative non potrebbero essere poste nel nulla per il solo fatto che, nel caso specifico, il Curatore fallimentare è stato nominato nella stessa persona fisica del Commissario giudiziale, dato che sul piano tecnico-giuridico permane senz'altro l'oggettiva dualità degli organi (ossia il commissario giudiziale, da un lato, ed il curatore fallimentare, dall'altro) e degli organismi (società in stato di insolvenza, da un lato, e curatela fallimentare, dall'altro) cui essi fanno capo rispettivamente.
Non trova applicazione, peraltro, nella fattispecie in esame – è appena il caso di precisarlo - il regime di cui agli artt. 69 e segg. del decreto legislativo n. 270/1999 in parola, in quanto esso riguarda l'ipotesi della “conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento”, affatto diversa dalla presente nella quale – risulta per tabulas - non si è mai passati alla fase dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria vera e propria ai sensi dell'art. 30 del citato decreto legislativo con riferimento all'art. 27 dello stesso, essendo stato invece dichiarato immediatamente il fallimento della società ai sensi del comb. degli artt. 30 e 31 stesso decreto.
9 Discende da tutto quanto sin qui esposto che, non essendosi il
[...] nella persona del Curatore, mai costituito in primo grado Parte_1 mediante intervento volontario, con apposita comparsa di costituzione e relativa procura alle liti
(previa autorizzazione del Giudice delegato al fallimento), né essendo esso stato chiamato in causa dal Commissario giudiziale, lo stesso non è legittimato a proporre la presente impugnazione secondo quanto rilevato in premessa, dovendosi ribadire qui, in punto di diritto, che è più che granitico l'insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale la legittimazione all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo (si vedano le pronunce i cui estremi sono stati già riportati sopra).
Ne discende, in via preclusiva di ogni altra questione, l'inammissibilità dell'appello del difetto di legittimazione del appellante. Parte_1
Quanto alle spese del presente grado, reputa la Corte che il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'impugnazione e l'assenza di casistica giurisprudenziale sulla specifica fattispecie esaminata, con particolare riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 18, 19 e 34 D. Lgs. n. 270/1999, integrino gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2, c. p. c. per dichiararle interamente compensate tra tutte le parti.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Curatore Parte_1
avv. Rosario Roberti, con atto notificato il 22 giugno 2021, nei confronti della
[...]
[...]
[...] in amministrazione straordinaria, nelle persone dell'avv. Controparte_10
Giovanni Giurdanella e dr. , quali Commissari straordinari e legali Controparte_2
rappresentanti, nonché di Controparte_3 Controparte_5 CP_4
, e avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina –
[...] Controparte_6 CP_7
seconda sezione civile emessa il 21 maggio 2021 nel proc. n. 1414/2019 R. G., così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado tra tutte le parti;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 7 febbraio 2025
Si dà atto della collaborazione del dr. Francesco Micali, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile, alla redazione della presente sentenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
11
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 497/2021 R. G., vertente tra in persona del Curatore avv. Rosario Parte_1
Roberti, giusta autorizzazione del G. D. dell'8 giugno 2021 (allegata agli atti), P. IVA: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Franchina (con PEC indicata) per procura da considerare in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
, nelle persone Controparte_1 dell'avv. Giovanni Giurdanella e dr. , quali Commissari straordinari e legali Controparte_2 rappresentanti, C. F. e P. IVA: , elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini is. P.IVA_2
106, presso lo studio dell'avv. Francesco Celona (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura da considerare in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
e contro c. f.: elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_3 CodiceFiscale_1 viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta (con
PEC indicate in atti), che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega ai sensi dell'art. 83 c. p. c. allegata digitalmente all'atto di comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA nonché contro
1 c. f.: elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina CP_4 CodiceFiscale_2
Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta (con PEC indicate in atti), che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega ai sensi dell'art. 83 c.
p. c. allegata digitalmente all'atto di comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
e contro
c. f.: , elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Controparte_5 CodiceFiscale_3
Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta (entrambi con
PEC indicata in atti), che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega ai sensi dell'art. 83 c. p. c. allegata digitalmente all'atto di comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
e contro e Controparte_6 CP_7
APPELLATI CONTUMACI
___________________
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 21 maggio 2021 nel proc. n. 1414/2019 R. G..
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel merito, revocare e comunque annullare e/o riformare l'ordinanza resa nel giudizio n.
1414/2019 R.G., emessa in data 21 maggio 2021 e comunicata il successivo 25 maggio 2021, con la quale il Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti dichiarava l'estinzione del giudizio R.G.
n. 2551/2021 e per l'effetto, rimettere le parti davanti al Giudice monocratico al fine di proseguire la causa medesima fissando una nuova udienza con automatica rimessione in termini ed esclusione di qualunque preclusione sostanziale e processuale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per l'appellata in amministrazione Controparte_1 straordinaria: “
1. ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione che deve intendersi qui richiamata;
2. in subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa, anche di primo grado, che devono intendersi qui integralmente riportati e non si trascrivono per motivi di brevità (…) dichiarare infondato l'appello e quindi rigettarlo confermando la dichiarazione di estinzione del giudizio adottata dal Giudice di prime cure. Nella non temuta ipotesi di un effetto devolutivo pieno,
2 che non ricorre, accogliere tutte le domande svolte in primo grado meglio specificate in sede di comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 VI comma, n.1., c.p.c. che devono intendersi qui trascritte e che non si riportano solo per motivi di brevità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per gli appellati e “si Controparte_3 CP_4 Controparte_5 precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021 il Parte_1
in persona del Curatore (già Commissario giudiziale) avv. Rosario Roberti (d'ora
[...] in avanti, per brevità, indicato solo come ), ha impugnato davanti a questa Corte, nei Parte_1 confronti della in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., nonché di , Controparte_3 Controparte_5
e l'ordinanza indicata in oggetto con la CP_4 Controparte_6 CP_7 quale (per quanto qui di specifico interesse) il Tribunale di Messina, previa separazione del procedimento instaurato dalla da quello introdotto da Parte_1
e nei confronti della CP_7 Controparte_6 Controparte_1
ha dichiarato l'estinzione del primo procedimento, disponendo che le spese del giudizio
[...] rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per il motivo di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse revocata e comunque annullata e/o riformata l'ordinanza gravata, per l'effetto rimettendo le parti davanti al Tribunale per la prosecuzione della causa (con automatica sua rimessione in termini ed esclusione di qualunque preclusione sostanziale e processuale).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5 ottobre 2021 si è costituita la
[...]
n amministrazione straordinaria, nelle persone dell'avv. Giovanni Controparte_1
Giurdanella e del dr. , quali Commissari straordinari e legali rappresentanti, Controparte_2 resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità - data la natura meramente dichiarativa del provvedimento gravato, privo di contenuto decisorio -, nonché, in subordine, per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c. p. c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato il motivo, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
Con separate comparse depositate (parimenti) il 5 ottobre 2021 si sono costituiti Controparte_3
, e resistendo all'appello, di cui hanno eccepito
[...] CP_4 Controparte_5 preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c.,
3 ovvero ai seni dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne hanno contestato il motivo, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile.
Superato – all'udienza del 5 novembre 2021 – il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e dichiarata la contumacia di e è stata Controparte_6 CP_7 fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni, poi differita (giusta decreto presidenziale in atti), per i medesimi incombenti, alla data del 27 novembre 2023.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), la causa è stata aggiornata a quella dell'11 marzo 2024 per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, nella quale, svoltasi anch'essa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dalla sull'assunto che Controparte_1
l'ordinanza impugnata avrebbe contenuto meramente dichiarativo (e non decisorio) e, dunque, non sarebbe suscettibile di appello, ma, al più, di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma
7, Cost..
In senso contrario va rilevato che incontrastato è l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema
Corte secondo il quale il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore che operi come giudice monocratico dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (ex multis
Cass. Civ. nn. 23997/2019; 7633/2012; 22917/2010; in senso sostanzialmente conforme, più di recente, Cass. Civ. n. 18499/2021).
L'appello – giova altresì precisare - è tempestivo in quanto proposto con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021, ben entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza del 21 maggio
2021 (che non risulta notificata).
Va poi disattesa, sempre in via preliminare, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c. sollevata da tutte le parti appellate.
Deve rammentarsi a riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art. 342 c. p.
c., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
4 delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze formulate dall'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della pronuncia impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo netto e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del chiesto riesame.
Tanto basta per escludere la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342 c. p. c..
Sulla non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata all'udienza del 5 novembre 2021, come si è riportato sopra.
Ciò posto, in via preclusiva di ogni altra questione si rileva d'ufficio l'inammissibilità dell'appello perché proposto dalla Parte_2 in persona del Curatore, soggetto privo della legittimazione ad impugnare non essendo stato parte del giudizio in primo grado.
In punto di diritto processuale è noto, infatti, che la legittimazione all'impugnazione in genere - fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte
(non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo (tra le tante si vedano Cass.
Civ. nn. 33135/2024; 7467/2027; 17974/2015: 15168/2004; 4878/1994).
Mette conto puntualizzare che il difetto di legittimazione ad impugnare è questione pacificamente rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla contestazione di parte, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio (v. Cass. Civ. nn. 29505/2020; 5925/2019; 31574/2018; 4343/2013; S. U.
1912/2012; Cass. Civ. n. 10551/2003), dovendosi altresì precisare, sotto altro (connesso) profilo, che non è necessario sollecitare sul punto il contraddittorio delle parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 c. p. c., trattandosi di una questione in rito relativa ad aspetti concernenti l'ammissibilità dell'impugnazione previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente
5 suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.
In tema di impugnazione, invero, il dovere del giudice di controllarne i requisiti di ammissibilità esclude che la relativa questione sia una questione che, sebbene rilevata d'ufficio, possa dirsi “posta
a fondamento della decisione per iniziativa del giudice” ai sensi del citato art. 101, comma 2, c. p. c., quanto piuttosto lo è in adempimento del dovere di esame che la stessa impugnazione impone al giudice in ordine alla sua ammissibilità e che, concernendo lo stesso esercizio del potere delle parti, esse ben dovevano sapere che sarebbe stata oggetto di doveroso esame da parte del decidente (così, in parte motiva, Cass. Civ. n. 16060/2015).
Tanto premesso, al fine di esplicitare meglio la ragione della presente statuizione in rito appare utile ripercorrere brevemente la vicenda processuale di primo grado (per quanto qui di specifico interesse).
Il presente giudizio è stato instaurato dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., unitamente a e nei confronti della Controparte_6 CP_7 in persona del legale rappresentante p. t., con citazione Controparte_1 notificata il 13 marzo 2019, al fine di ottenere la condanna della convenuta ex art. 2043 c. c. al risarcimento dei danni (pretesamente) subiti in conseguenza dell'(asserita) illegittima levata di n.9 protesti.
La convenuta ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi CP_1 [...]
, e (di professione notai) al fine di essere da CP_3 Controparte_5 CP_4 costoro garantita e manlevata per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Risulta poi per tabulas - ed è incontestato tra le parti - che con sentenza n. 34 del 25 maggio 2020 il
Tribunale di Palermo – sezione fallimentare, nell'ambito della fase preliminare della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria della grande impresa commerciale ex D. Lgs. n.
270/1999 avviata su richiesta della ha dichiarato lo stato di Parte_1 insolvenza della società medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del citato decreto legislativo ed ha nominato l'avv. Rosario Roberti quale Commissario Giudiziale, al quale ha contestualmente affidato la gestione dell'impresa a norma dell'art. 8, lett. f), dello stesso decreto anzidetto.
A seguito di tale declaratoria, con comparsa depositata nel presente giudizio in data 20 luglio 2020 la in stato di insolvenza, si è costituita nella persona del suddetto Parte_1
Commissario Giudiziale al fine di proseguire la causa, insistendo in tutte le domande, difese, eccezioni e deduzioni già avanzate in citazione, come si legge testualmente nella parte finale della comparsa medesima “(…) al fine di consentire la regolare prosecuzione del giudizio, gli organi della procedura hanno deciso di costituirsi in giudizio (…) la società in Controparte_8 persona del Commissario giudiziale Avv.to Rosario Roberti, come sopra rappresentata, difesa e
6 domiciliata intende intervenire e costituirsi, come in effetti con il presente atto interviene e si costituisce in giudizio, perché la causa prosegua e perché vengano accolte tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già formulate – nell'interesse della società - nei precedenti atti e verbali di causa e che sono da intendersi esplicitamente richiamate”.
Emerge ancora dagli atti che il Tribunale di Palermo, con sentenza del 27 agosto 2020, ha dichiarato il fallimento della società (già in stato di insolvenza) ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del ridetto decreto, nominando Curatore l'avv. Rosario Roberti.
Il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, ha rilevato che la predetta dichiarazione di fallimento ha prodotto l'effetto interruttivo automatico di cui all'art. 43 L. F. e che il termine per la riassunzione del giudizio doveva farsi decorrere dalla data in cui la parte interessata alla prosecuzione ha avuto legale conoscenza dell'evento medesimo, nel caso di specie – ha argomentato – coincidente con quella in cui il Curatore avv. Rosario Roberti, già amministratore giudiziario della società e peraltro costituito nel presente giudizio in tale veste, ha avuto notificata la sentenza dichiarativa di fallimento.
Ne ha dedotto l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 305 c. p. c. per la riassunzione del giudizio, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio.
Ha anche aggiunto l'irrilevanza della costituzione in giudizio della società “in amministrazione giudiziaria” essendo quest'ultima soggetto giuridico diverso dalla società fallita, tale che, una volta dichiarato il fallimento, sarebbe stato onere della Curatela riassumere il giudizio automaticamente interrottosi.
Orbene, al di là e prima ancora della verifica della giustezza di tale convincimento – qui irrilevante stante la ritenuta inammissibilità del gravame, avente carattere dirimente -, preme evidenziare ai fini della presente decisione che la presente fattispecie è assoggettata al regime di cui al citato D. Lgs. n.
270/1999, nel testo vigente ratione temporis, con particolare riferimento, per quanto di specifico interesse, alle disposizioni di cui agli artt. 19, comma 3, 31, comma 1, e 34, comma 4.
La prima norma – nel testo applicabile ratione temporis – prevede testualmente (per quanto di rilievo qui): “Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale (…)”; l'art. 31, comma 1: “Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34”; l'art. 34, al comma 4, a sua volta: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali è parte il commissario giudiziale” (i commi 1
e 2 dello stesso art. 34 – va detto - recitano testualmente: “Se i decreti previsti dall'articolo 30,
7 comma 1, sono emessi mentre è in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale. 2. In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale, salva la facoltà delle parti di chiamare nel processo il commissario straordinario o il curatore”).
Facendo applicazione di siffatte chiare regole normative al caso di specie, va detto, anzitutto, che poiché, come si è detto, al Commissario giudiziale nominato dal Tribunale di Palermo con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza è stata anche affidata la gestione dell'impresa, a mente del comma 3 del citato articolo 19, nel presente giudizio si sarebbe prodotto l'effetto interruttivo di cui all'art. 43 L. F., che è stato evitato, tuttavia, dalla costituzione volontaria in giudizio (per la sua prosecuzione) della società medesima, in persona del Commissario Giudiziale, con comparsa depositata tempestivamente (il 20 luglio 2020) secondo quanto si è detto più in alto;
e ciò ai sensi e per gli effetti della disposizione generale di cui al comma 2 dell'art. 300 c. p. c., senz'altro applicabile al caso di specie.
Ciò detto, quanto agli effetti della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società medesima
(pronunciata – come si è detto – dal Tribunale di Palermo il 27 agosto 2020) nel presente giudizio (in corso al momento di siffatta declaratoria) – di specifico interesse qui -, trova senz'altro applicazione il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 34 sopra testualmente riportati, per cui, non essendo la Curatela del intervenuta in primo grado, con apposito ed autonomo atto di Parte_1 costituzione e relativa procura rilasciata dal Curatore al difensore, previa autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, né essendo stata chiamata nel processo dal Commissario giudiziale, il giudizio
è “proseguito nei confronti” di quest'ultimo (secondo il testuale disposto del comma 2 dell'art. 34 cit., richiamato dal comma 4) senza che mai vi abbia preso parte – in quel grado – la Parte_2
, in persona del Curatore.
[...]
In senso contrario non può evidentemente valere quanto dedotto dalla difesa del ” nelle Parte_1 note di trattazione scritta per l'udienza del 18 febbraio 2021 secondo cui le “previsioni normative di cui all'art. 34 del D. L.vo 8 luglio 1999 n. 270 stabiliscono che i giudizi – nell'avvicendarsi delle procedure concorsuali – proseguono” (così testualmente nelle note).
Con tale argomento, e ancor più con il comportamento processuale della deducente - in virtù del quale l'intestazione delle note medesime reca la dicitura “Fall.to della società Distribuzione Cambria s. r.
l.” -, la sua difesa sembra abbia voluto sottintendere che nel passaggio dalla dichiarazione dello stato di insolvenza della società (con contestuale nomina del Commissario giudiziale) alla dichiarazione di fallimento della stessa (con contestuale nomina del Curatore, che, nel caso di specie, occasionalmente
8 è stato individuato dal Tribunale di Palermo nella stessa persona fisica dell'avv. Rosario Roberti,
Commissario giudiziale) sia stato implicito l'intervento in giudizio della in Controparte_9 luogo della società in stato di insolvenza, rappresentata dal Commissario giudiziale.
Tale assunto è assolutamente infondato traendosi proprio dalla stessa norma di cui all'art. 34, oltre che dall'intero impianto del decreto legislativo in parola, che la società dichiarata in stato di insolvenza, con la nomina di un commissario giudiziale (che ne diviene rappresentante legale), ed il fallimento della stessa (con relativo curatore) costituiscono due figure soggettive autonome e distinte, tale che è espressamente previsto dalla legge il possibile eventuale intervento del curatore nei giudizi in corso in cui è parte il commissario giudiziale, in sostituzione dello stesso, con la precisazione, al comma 2 dell'art. 34 medesimo, che, in mancanza di tale (possibile ma eventuale) intervento, “il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale”, fatta salva la facoltà di costui di chiamare in causa il curatore.
Ad opinare diversamente - come ha inteso fare la difesa del ” nelle citate note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 18 febbraio 2021 -, nel senso cioè che nel caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento si verificherebbe un avvicendamento automatico in giudizio tra il commissario giudiziale ed il curatore, quasi fossero il secondo la prosecuzione del primo, non si vedrebbe la ragione per cui il legislatore ha appositamente sancito la facoltà di un autonomo intervento in giudizio del curatore (in luogo del commissario giudiziale), intervento solo eventuale in mancanza del quale il processo prosegue tranquillamente con il commissario giudiziale (che, a sua volta, può chiamare in causa il curatore).
Naturalmente – è più che ovvio - queste chiare e univoche disposizioni normative non potrebbero essere poste nel nulla per il solo fatto che, nel caso specifico, il Curatore fallimentare è stato nominato nella stessa persona fisica del Commissario giudiziale, dato che sul piano tecnico-giuridico permane senz'altro l'oggettiva dualità degli organi (ossia il commissario giudiziale, da un lato, ed il curatore fallimentare, dall'altro) e degli organismi (società in stato di insolvenza, da un lato, e curatela fallimentare, dall'altro) cui essi fanno capo rispettivamente.
Non trova applicazione, peraltro, nella fattispecie in esame – è appena il caso di precisarlo - il regime di cui agli artt. 69 e segg. del decreto legislativo n. 270/1999 in parola, in quanto esso riguarda l'ipotesi della “conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento”, affatto diversa dalla presente nella quale – risulta per tabulas - non si è mai passati alla fase dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria vera e propria ai sensi dell'art. 30 del citato decreto legislativo con riferimento all'art. 27 dello stesso, essendo stato invece dichiarato immediatamente il fallimento della società ai sensi del comb. degli artt. 30 e 31 stesso decreto.
9 Discende da tutto quanto sin qui esposto che, non essendosi il
[...] nella persona del Curatore, mai costituito in primo grado Parte_1 mediante intervento volontario, con apposita comparsa di costituzione e relativa procura alle liti
(previa autorizzazione del Giudice delegato al fallimento), né essendo esso stato chiamato in causa dal Commissario giudiziale, lo stesso non è legittimato a proporre la presente impugnazione secondo quanto rilevato in premessa, dovendosi ribadire qui, in punto di diritto, che è più che granitico l'insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale la legittimazione all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo (si vedano le pronunce i cui estremi sono stati già riportati sopra).
Ne discende, in via preclusiva di ogni altra questione, l'inammissibilità dell'appello del difetto di legittimazione del appellante. Parte_1
Quanto alle spese del presente grado, reputa la Corte che il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'impugnazione e l'assenza di casistica giurisprudenziale sulla specifica fattispecie esaminata, con particolare riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 18, 19 e 34 D. Lgs. n. 270/1999, integrino gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2, c. p. c. per dichiararle interamente compensate tra tutte le parti.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Curatore Parte_1
avv. Rosario Roberti, con atto notificato il 22 giugno 2021, nei confronti della
[...]
[...]
[...] in amministrazione straordinaria, nelle persone dell'avv. Controparte_10
Giovanni Giurdanella e dr. , quali Commissari straordinari e legali Controparte_2
rappresentanti, nonché di Controparte_3 Controparte_5 CP_4
, e avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina –
[...] Controparte_6 CP_7
seconda sezione civile emessa il 21 maggio 2021 nel proc. n. 1414/2019 R. G., così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado tra tutte le parti;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 7 febbraio 2025
Si dà atto della collaborazione del dr. Francesco Micali, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile, alla redazione della presente sentenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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