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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DI LORENZO CARMELA, Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6/2024 depositato il 13/01/2024
proposto da
Comune di Gildone - Indirizzo_1 86010 Campobasso CB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Iacp Provincia Di Campobasso - CF_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 532/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108 2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 2022 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
E' comparso per l'appellato Istituto l'avv. Difensore_2 che riportandosi agli atti insiste nell'accoglimento delle esposte ragioni.
Nessuno è presente per il Comune di Gildone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della provincia di Campobasso in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro-tempore Avv. Nominativo_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2
presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso tre avvisi di accertamento IMU afferenti le annualità 2017-2018 e 2019 notificati dal Comune di Gildone per una debenza complessiva di
€ 6.746,00.
Il ricorrente Istituto, in via preliminare, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato con conseguente sua nullità atteso che il Comune di Gildone non avendo considerato che gli immobili di cui chiede l'imposizione non scontano l'IMU essendo stata dimostrata la loro qualità di “alloggi sociali” e, come tali, esenti per legge.
Nel merito deduceva la totale infondatezza ed illegittimità della richiesta in richiamo a normativa regolante la materia e giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui gli alloggi gestiti dallo I.A.C.P. sono per loro natura e destinazione “alloggi sociali” ai sensi di legge (Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile
2008) avendone le caratteristiche previste dalla normativa.
Allegava documentazione atta a suffragare le ragioni esposte concludendo, per le dedotte argomentazioni, con richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento unitamente alla ripetizione delle somme eventualmente versate e riscosse in pendenza di giudizio con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali.
Il Comune di Gildone non si costituiva in questa fase processuale.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 532/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, si concludeva con accoglimento del ricorso, annullamento degli avvisi di accertamento opposti e condanna del Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.500,00, oltre quanto dovuto per legge.
La sentenza veniva gravata d'appello dal Comune di Gildone che chiedeva sua riforma integrale in conferma degli opposti avvisi attesa la loro legittimità.
Lo stesso precisava che se la legge avesse voluto estendere l'esclusione dell'IMU per gli immobili degli I.
A.C.P. avrebbe dovuto prevederlo espressamente così come avvenuto per altre fattispecie rappresentando che la normativa, in tale ipotesi, prevede un'imposizione specifica di tali immobili indipendentemente dal fatto che gli stessi possano o meno qualificarsi come “alloggi sociali”, deducendo, in merito, quanto ribadito dalla Corte di Cassazione secondo la quale per le norme agevolative va escluso il ricorso all'analogia.
A tanto aggiungeva che, per i fabbricati posseduti dallo I.A.C.P., il D.L. n.102/2013 (così come il vigente art. 1, comma 749, della L. n.160/2019) prevede la sola detrazione, confermando di fatto l'assoggettabilità al tributo per detti immobili.
Tali circostanze, conducono, quindi, ad escludere l'applicabilità dell'esenzione IMU agli alloggi posseduti dagli I.A.C.P.
Per gli esposti motivi concludeva con richiesta di accoglimento del gravame in conferma degli avvisi impugnati e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controdeduceva lo I.A.C.P., a mezzo medesimo difensore, che nelle prodotte note, in richiamo a normativa europea sugli aiuti di Stato, a citata normativa ed a giurisprudenza di merito, insisteva nella spettanza dell'agevolazione per i fabbricati accertati ricorrendo, per essi, le caratteristiche per essere definiti “alloggi sociali”, concludendo con richiesta di rigetto dell'appello e conferma della sentenza opposta unitamente a condanna alle spese di giudizio.
Rappresentava che è definito alloggio sociale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero configurandosi l'alloggio sociale come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
All'odierna udienza di discussione, celebrata pubblicamente, è comparso per l'appellato Istituto l'avv. Difensore_2
che riportandosi agli atti insiste nell'accoglimento delle esposte ragioni. Nessuno è comparso per il
Comune di Gildone.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ritiene rigettare l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Oggetto del contendere concerne tre avvisi di accertamento afferenti le annualità 2017, 2018 e 2019 con i quali il Comune di Gildone chiedeva allo I.A.C.P. di Campobasso, quale proprietario degli immobili di edilizia economica e popolare insistenti sul proprio territorio comunale, il pagamento dell'IMU sostenendo che gli stessi non essendo “alloggi sociali” sono soggetti all'imposta.
L'Istituto in oggetto, di contro, ne sostiene la esenzione possedendo gli immobili quelle caratteristiche previste dalla normativa escludenti la tassabilità ai fini IMU.
Preliminarmente, si ritiene evidenziare la differenza che esiste tra le “case popolari” e gli “alloggi sociali” che, di solito, vengono, tipologicamente, identificati focalizzando l'attenzione sulle due differenti soluzioni abitative.
Le case popolari rientrano nell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e sono anche note come alloggi E.R.P.
o I.A.C.P.
Trattasi di immobili di proprietà di Enti pubblici e solitamente gestiti dagli stessi e destinati a soggetti con redditi bassi e con specifici requisiti reddituali e familiari.
L'assegnazione di un alloggio popolare avviene attraverso l'emanazione di bandi pubblici e successivo inserimento in graduatoria dei cittadini che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti pagando un affitto calmierato e determinato in base al reddito del nucleo familiare. L'alloggio sociale, come definito dal D.M. del 22 aprile 2008, è “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”.
Gli “alloggi sociali”, a differenza delle case popolari, possono essere realizzati anche da soggetti privati e si rivolgono, principalmente, a quanti hanno un reddito così basso da non poter accedere alle case popolari, ma al contempo neanche sufficiente a pagare un'abitazione alle condizioni di mercato.
Per una migliore definizione della questione posta all'esame di questo Collegio si illustrano le linee essenziali del quadro normativo di riferimento in vigore ratione temporis per gli anni d'imposta che qui interessano
(2016, 2017 e 2018) e l'interpretazione dello stesso da parte della giurisprudenza di legittimità.
L'esenzione dal pagamento dell'IMU è prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013) per una serie di immobili, tra cui i fabbricati di civile abitazione destinati ad “alloggi sociali” come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che all'art. 1, comma 2, considera alloggio sociale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie...”.
Elementi di valutazione vanno, altresì, tratti dall'art. 10, comma 3, del D.L. n. 47/2014 che, nel definire i termini dell'edilizia residenziale sociale, ha individuato i requisiti degli alloggi sociali da realizzare al fine di perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati disponendo che: “Si considera alloggio sociale l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato”.
L'interpretazione che della richiamata normativa dà la Corte di Cassazione è nel senso che l'esenzione totale dall'IMU non si applica a tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, ma è riservata, esclusivamente, a quelli che possiedono le caratteristiche dell'alloggio sociale, che abbiano cioè i requisiti indicati in modo specifico nel Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008.
Per gli altri alloggi pubblici, non qualificabili come “alloggi sociali”, la legge prevede un regime diverso, ovvero una detrazione fissa e non un'esenzione completa.
La Corte di Cassazione si è anche soffermata sull'altro aspetto controverso della questione, costituito dalla eventuale necessità, ai fini della esenzione dall'imposta, di assolvere l'onere della dichiarazione IMU, previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del D.M. n. 102/2013 ed ha chiarito che dalla normativa in materia non emerge alcun onere in tal senso, dovendosi, pertanto, ravvisare che ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dall'imposta per gli alloggi sociali non è necessaria alcuna dichiarazione;
dichiarazione che deve essere presentata per gli immobili che beneficiano solo della riduzione d'imposta, come le case popolari non qualificate quali “alloggi sociali”.
Il Collegio ritiene che gli immobili di cui agli avvisi di accertamento in contestazione siano “alloggi sociali”, anche secondo la previsione di cui all'art. 10, comma 3, del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni nella legge n.80/2014, il quale definisce l' “alloggio sociale” specificando che è un'unità immobiliare residenziale realizzata o recuperata con fondi pubblici da concedere in locazione a canone calmierato per far fronte all'esigenza abitativa, spesso attraverso soggetti pubblici, privati o gestori. Tale comma è fondamentale per identificare cosa costituisce alloggio sociale e per regolare le agevolazioni ed i requisiti connessi soprattutto per le categorie in difficoltà abitativa ed assegnati in base a pubbliche graduatorie.
La conclusione è supportata da condiviso principio di legittimità (Cass.; Ord. n. 4120 del 17/02/2025), secondo il quale “In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma
707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'adibizione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, che non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal D.M. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza".
Il Collegio ritiene, anche in relazione alla produzione documentale offerta dallo I.A.C.P., che gli immobili di cui agli avvisi di accertamento in contestazione siano “ alloggi sociali” possedendo i requisiti di cui al D.M.
22 aprile 2008 e rispondenti anche alla previsione di cui all'art. 10, comma 3, del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni nella legge n.80/2014, secondo il quale l'alloggio sociale è un'unità immobiliare residenziale realizzata o recuperata con fondi pubblici da concedere in locazione a canone calmierato per far fronte all'esigenza abitativa, spesso attraverso soggetti pubblici, privati o gestori.
Occorre, inoltre, rilevare che, lo I.A.C.P. di Campobasso è un Ente pubblico non economico e, per sua natura, non svolge attività di impresa tendente a conseguire utili di esercizio e/o a svolgere una qualche attività rilevante sul mercato degli affitti e che le assegnazioni degli alloggi sono fatte dai Comuni sulla base di apposite graduatorie ed a condizioni predeterminate dalla L.R. n.12/98 e seguenti in cui sono ammessi prioritariamente nuclei familiari che non hanno la possibilità di accedere al mercato degli affitti, circostanza ben nota ai Comuni.
I canoni di locazione degli alloggi in questione sono stati determinati a seguito di concertazione tra Enti preposti allo scopo e non sono commisurati al costo del servizio avendo carattere del tutto simbolico e, perfino, irrisorio giusta risultanza documentale agli atti (tabella allegata-prot. n.3571/2023).
Non altrettanto pacifica è la soluzione che la giurisprudenza dà alla questione decisiva, che ricorre anche in questo giudizio, su quale parte grava, eventualmente, l'onere della relativa prova.
A tal proposito occorre rilevare che lo I.A.C.P. di Campobasso ha offerto prova a mezzo della prodotta documentazione che trattasi di “alloggi sociali” e, di conseguenza, gravava sull'Ente impositore (Comune di Gildone) l'onere di fornire la prova contraria che, nella fattispecie, non è stata offerta dal Comune il quale si è limitato semplicemente a sostenere la spettanza dell'imposta.
In assenza di tale prova trova applicazione la norma agevolativa, per cui, pur dovendosi escludere che spetti automaticamente ex lege, il regime agevolato va riconosciuto in mancanza della prova negativa, gravante sull'Ente impositore, consistente nella dimostrazione della irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.
Nello stesso senso va altra persuasiva giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 8 marzo 2024, Ord.
n. 63808 dell'08 marzo 2024) secondo la quale “l'assegnazione degli alloggi e l'emissione di eventuali provvedimenti di decadenza sono di competenza del Sindaco, cosicchè vengono in rilievo i principi di collaborazione e buona fede, riconducibili al criterio di “vicinanza della prova”, con la conseguenza di addossare all'ente civico l'onere della prova in base alla ragione per cui “le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi sono ben note al Comune che provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi Comuni”. In conclusione deve ammettersi che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU sia in virtù della loro destinazione ad “alloggio sociale” secondo previsione normativa , sia perchè l'Ente locale non ha fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche illustrate dal più volte citato D.M. 22 aprile 2008 oltre che da altra citata normativa di riferimento.
La riscontrata infondatezza dei recuperi effettuati comporta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio sono a carico del Comune appellante e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese di giudizio liquidate in €. 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti, per entrambi i gradi di merito.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DI LORENZO CARMELA, Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6/2024 depositato il 13/01/2024
proposto da
Comune di Gildone - Indirizzo_1 86010 Campobasso CB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Iacp Provincia Di Campobasso - CF_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 532/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108 2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 2022 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
E' comparso per l'appellato Istituto l'avv. Difensore_2 che riportandosi agli atti insiste nell'accoglimento delle esposte ragioni.
Nessuno è presente per il Comune di Gildone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della provincia di Campobasso in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro-tempore Avv. Nominativo_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2
presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso tre avvisi di accertamento IMU afferenti le annualità 2017-2018 e 2019 notificati dal Comune di Gildone per una debenza complessiva di
€ 6.746,00.
Il ricorrente Istituto, in via preliminare, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato con conseguente sua nullità atteso che il Comune di Gildone non avendo considerato che gli immobili di cui chiede l'imposizione non scontano l'IMU essendo stata dimostrata la loro qualità di “alloggi sociali” e, come tali, esenti per legge.
Nel merito deduceva la totale infondatezza ed illegittimità della richiesta in richiamo a normativa regolante la materia e giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui gli alloggi gestiti dallo I.A.C.P. sono per loro natura e destinazione “alloggi sociali” ai sensi di legge (Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile
2008) avendone le caratteristiche previste dalla normativa.
Allegava documentazione atta a suffragare le ragioni esposte concludendo, per le dedotte argomentazioni, con richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento unitamente alla ripetizione delle somme eventualmente versate e riscosse in pendenza di giudizio con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali.
Il Comune di Gildone non si costituiva in questa fase processuale.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 532/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, si concludeva con accoglimento del ricorso, annullamento degli avvisi di accertamento opposti e condanna del Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.500,00, oltre quanto dovuto per legge.
La sentenza veniva gravata d'appello dal Comune di Gildone che chiedeva sua riforma integrale in conferma degli opposti avvisi attesa la loro legittimità.
Lo stesso precisava che se la legge avesse voluto estendere l'esclusione dell'IMU per gli immobili degli I.
A.C.P. avrebbe dovuto prevederlo espressamente così come avvenuto per altre fattispecie rappresentando che la normativa, in tale ipotesi, prevede un'imposizione specifica di tali immobili indipendentemente dal fatto che gli stessi possano o meno qualificarsi come “alloggi sociali”, deducendo, in merito, quanto ribadito dalla Corte di Cassazione secondo la quale per le norme agevolative va escluso il ricorso all'analogia.
A tanto aggiungeva che, per i fabbricati posseduti dallo I.A.C.P., il D.L. n.102/2013 (così come il vigente art. 1, comma 749, della L. n.160/2019) prevede la sola detrazione, confermando di fatto l'assoggettabilità al tributo per detti immobili.
Tali circostanze, conducono, quindi, ad escludere l'applicabilità dell'esenzione IMU agli alloggi posseduti dagli I.A.C.P.
Per gli esposti motivi concludeva con richiesta di accoglimento del gravame in conferma degli avvisi impugnati e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controdeduceva lo I.A.C.P., a mezzo medesimo difensore, che nelle prodotte note, in richiamo a normativa europea sugli aiuti di Stato, a citata normativa ed a giurisprudenza di merito, insisteva nella spettanza dell'agevolazione per i fabbricati accertati ricorrendo, per essi, le caratteristiche per essere definiti “alloggi sociali”, concludendo con richiesta di rigetto dell'appello e conferma della sentenza opposta unitamente a condanna alle spese di giudizio.
Rappresentava che è definito alloggio sociale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero configurandosi l'alloggio sociale come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
All'odierna udienza di discussione, celebrata pubblicamente, è comparso per l'appellato Istituto l'avv. Difensore_2
che riportandosi agli atti insiste nell'accoglimento delle esposte ragioni. Nessuno è comparso per il
Comune di Gildone.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ritiene rigettare l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Oggetto del contendere concerne tre avvisi di accertamento afferenti le annualità 2017, 2018 e 2019 con i quali il Comune di Gildone chiedeva allo I.A.C.P. di Campobasso, quale proprietario degli immobili di edilizia economica e popolare insistenti sul proprio territorio comunale, il pagamento dell'IMU sostenendo che gli stessi non essendo “alloggi sociali” sono soggetti all'imposta.
L'Istituto in oggetto, di contro, ne sostiene la esenzione possedendo gli immobili quelle caratteristiche previste dalla normativa escludenti la tassabilità ai fini IMU.
Preliminarmente, si ritiene evidenziare la differenza che esiste tra le “case popolari” e gli “alloggi sociali” che, di solito, vengono, tipologicamente, identificati focalizzando l'attenzione sulle due differenti soluzioni abitative.
Le case popolari rientrano nell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e sono anche note come alloggi E.R.P.
o I.A.C.P.
Trattasi di immobili di proprietà di Enti pubblici e solitamente gestiti dagli stessi e destinati a soggetti con redditi bassi e con specifici requisiti reddituali e familiari.
L'assegnazione di un alloggio popolare avviene attraverso l'emanazione di bandi pubblici e successivo inserimento in graduatoria dei cittadini che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti pagando un affitto calmierato e determinato in base al reddito del nucleo familiare. L'alloggio sociale, come definito dal D.M. del 22 aprile 2008, è “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”.
Gli “alloggi sociali”, a differenza delle case popolari, possono essere realizzati anche da soggetti privati e si rivolgono, principalmente, a quanti hanno un reddito così basso da non poter accedere alle case popolari, ma al contempo neanche sufficiente a pagare un'abitazione alle condizioni di mercato.
Per una migliore definizione della questione posta all'esame di questo Collegio si illustrano le linee essenziali del quadro normativo di riferimento in vigore ratione temporis per gli anni d'imposta che qui interessano
(2016, 2017 e 2018) e l'interpretazione dello stesso da parte della giurisprudenza di legittimità.
L'esenzione dal pagamento dell'IMU è prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013) per una serie di immobili, tra cui i fabbricati di civile abitazione destinati ad “alloggi sociali” come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che all'art. 1, comma 2, considera alloggio sociale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie...”.
Elementi di valutazione vanno, altresì, tratti dall'art. 10, comma 3, del D.L. n. 47/2014 che, nel definire i termini dell'edilizia residenziale sociale, ha individuato i requisiti degli alloggi sociali da realizzare al fine di perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati disponendo che: “Si considera alloggio sociale l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato”.
L'interpretazione che della richiamata normativa dà la Corte di Cassazione è nel senso che l'esenzione totale dall'IMU non si applica a tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, ma è riservata, esclusivamente, a quelli che possiedono le caratteristiche dell'alloggio sociale, che abbiano cioè i requisiti indicati in modo specifico nel Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008.
Per gli altri alloggi pubblici, non qualificabili come “alloggi sociali”, la legge prevede un regime diverso, ovvero una detrazione fissa e non un'esenzione completa.
La Corte di Cassazione si è anche soffermata sull'altro aspetto controverso della questione, costituito dalla eventuale necessità, ai fini della esenzione dall'imposta, di assolvere l'onere della dichiarazione IMU, previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del D.M. n. 102/2013 ed ha chiarito che dalla normativa in materia non emerge alcun onere in tal senso, dovendosi, pertanto, ravvisare che ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dall'imposta per gli alloggi sociali non è necessaria alcuna dichiarazione;
dichiarazione che deve essere presentata per gli immobili che beneficiano solo della riduzione d'imposta, come le case popolari non qualificate quali “alloggi sociali”.
Il Collegio ritiene che gli immobili di cui agli avvisi di accertamento in contestazione siano “alloggi sociali”, anche secondo la previsione di cui all'art. 10, comma 3, del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni nella legge n.80/2014, il quale definisce l' “alloggio sociale” specificando che è un'unità immobiliare residenziale realizzata o recuperata con fondi pubblici da concedere in locazione a canone calmierato per far fronte all'esigenza abitativa, spesso attraverso soggetti pubblici, privati o gestori. Tale comma è fondamentale per identificare cosa costituisce alloggio sociale e per regolare le agevolazioni ed i requisiti connessi soprattutto per le categorie in difficoltà abitativa ed assegnati in base a pubbliche graduatorie.
La conclusione è supportata da condiviso principio di legittimità (Cass.; Ord. n. 4120 del 17/02/2025), secondo il quale “In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma
707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'adibizione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, che non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal D.M. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza".
Il Collegio ritiene, anche in relazione alla produzione documentale offerta dallo I.A.C.P., che gli immobili di cui agli avvisi di accertamento in contestazione siano “ alloggi sociali” possedendo i requisiti di cui al D.M.
22 aprile 2008 e rispondenti anche alla previsione di cui all'art. 10, comma 3, del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni nella legge n.80/2014, secondo il quale l'alloggio sociale è un'unità immobiliare residenziale realizzata o recuperata con fondi pubblici da concedere in locazione a canone calmierato per far fronte all'esigenza abitativa, spesso attraverso soggetti pubblici, privati o gestori.
Occorre, inoltre, rilevare che, lo I.A.C.P. di Campobasso è un Ente pubblico non economico e, per sua natura, non svolge attività di impresa tendente a conseguire utili di esercizio e/o a svolgere una qualche attività rilevante sul mercato degli affitti e che le assegnazioni degli alloggi sono fatte dai Comuni sulla base di apposite graduatorie ed a condizioni predeterminate dalla L.R. n.12/98 e seguenti in cui sono ammessi prioritariamente nuclei familiari che non hanno la possibilità di accedere al mercato degli affitti, circostanza ben nota ai Comuni.
I canoni di locazione degli alloggi in questione sono stati determinati a seguito di concertazione tra Enti preposti allo scopo e non sono commisurati al costo del servizio avendo carattere del tutto simbolico e, perfino, irrisorio giusta risultanza documentale agli atti (tabella allegata-prot. n.3571/2023).
Non altrettanto pacifica è la soluzione che la giurisprudenza dà alla questione decisiva, che ricorre anche in questo giudizio, su quale parte grava, eventualmente, l'onere della relativa prova.
A tal proposito occorre rilevare che lo I.A.C.P. di Campobasso ha offerto prova a mezzo della prodotta documentazione che trattasi di “alloggi sociali” e, di conseguenza, gravava sull'Ente impositore (Comune di Gildone) l'onere di fornire la prova contraria che, nella fattispecie, non è stata offerta dal Comune il quale si è limitato semplicemente a sostenere la spettanza dell'imposta.
In assenza di tale prova trova applicazione la norma agevolativa, per cui, pur dovendosi escludere che spetti automaticamente ex lege, il regime agevolato va riconosciuto in mancanza della prova negativa, gravante sull'Ente impositore, consistente nella dimostrazione della irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.
Nello stesso senso va altra persuasiva giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 8 marzo 2024, Ord.
n. 63808 dell'08 marzo 2024) secondo la quale “l'assegnazione degli alloggi e l'emissione di eventuali provvedimenti di decadenza sono di competenza del Sindaco, cosicchè vengono in rilievo i principi di collaborazione e buona fede, riconducibili al criterio di “vicinanza della prova”, con la conseguenza di addossare all'ente civico l'onere della prova in base alla ragione per cui “le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi sono ben note al Comune che provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi Comuni”. In conclusione deve ammettersi che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU sia in virtù della loro destinazione ad “alloggio sociale” secondo previsione normativa , sia perchè l'Ente locale non ha fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche illustrate dal più volte citato D.M. 22 aprile 2008 oltre che da altra citata normativa di riferimento.
La riscontrata infondatezza dei recuperi effettuati comporta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio sono a carico del Comune appellante e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese di giudizio liquidate in €. 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti, per entrambi i gradi di merito.