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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1145/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GALLO PIERO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Bastia Umbra in data 24 maggio 2023”
[...] pagina 1 di 3 Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“favorevole all'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/05/2024 a esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in BASTIA UMBRA Controparte_1 il 24/05/2023, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte
I, Serie Ufficio 1, dell'anno 2023;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile al punto tale che il sig. abbandonava la casa coniugale CP_1 rendendosi irreperibile e non più rintracciabile;
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso istando contestualmente per lo scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Veniva fissata udienza al 23/10/2024 per la comparizione personale delle parti nel corso della quale la ricorrente insisteva nella domanda mentre il convenuto non si costituiva in giudizio, così venendo dichiarato contumace.
Con sentenza n. 846/2024 pubblicata in data 12/12/2024 R.G. 1145/2024 il Tribunale di Cuneo dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
. CP_1
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo aveva altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda, la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
A tal fine veniva fissata udienza al 22/10/2025 nel corso della quale la ricorrente, confermato lo stato di irreperibilità del convenuto, ha ribadito la volontà di porre fine al vincolo matrimoniale.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
pagina 2 di 3 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.898/1970, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nel caso di specie, invero, dalla data di comparizione delle parti davanti al Tribunale di Cuneo
(25/07/2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, senz'altra statuizione in assenza di prole e di istanze specifiche di carattere economico sicché la presente sentenza
è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in BASTIA UMBRA il 24/05/2023, matrimonio trascritto Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte I, Serie Ufficio 1, dell'anno 2023;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1145/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GALLO PIERO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Bastia Umbra in data 24 maggio 2023”
[...] pagina 1 di 3 Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“favorevole all'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/05/2024 a esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in BASTIA UMBRA Controparte_1 il 24/05/2023, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte
I, Serie Ufficio 1, dell'anno 2023;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile al punto tale che il sig. abbandonava la casa coniugale CP_1 rendendosi irreperibile e non più rintracciabile;
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso istando contestualmente per lo scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Veniva fissata udienza al 23/10/2024 per la comparizione personale delle parti nel corso della quale la ricorrente insisteva nella domanda mentre il convenuto non si costituiva in giudizio, così venendo dichiarato contumace.
Con sentenza n. 846/2024 pubblicata in data 12/12/2024 R.G. 1145/2024 il Tribunale di Cuneo dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
. CP_1
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo aveva altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda, la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
A tal fine veniva fissata udienza al 22/10/2025 nel corso della quale la ricorrente, confermato lo stato di irreperibilità del convenuto, ha ribadito la volontà di porre fine al vincolo matrimoniale.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
pagina 2 di 3 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.898/1970, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nel caso di specie, invero, dalla data di comparizione delle parti davanti al Tribunale di Cuneo
(25/07/2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, senz'altra statuizione in assenza di prole e di istanze specifiche di carattere economico sicché la presente sentenza
è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in BASTIA UMBRA il 24/05/2023, matrimonio trascritto Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte I, Serie Ufficio 1, dell'anno 2023;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3