Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 194/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Alessandro Lepri) a mezzo ricorso depositato il 19/2/2024
contro
_1
(che sarà difesa dall'avv. Francesco Gulina)
esercitava quale creditrice sequestrante azione giudiziale ex art. 618-bis cpc formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 9, letterali):
“- disatteso ogni principio giuridico espresso dal Giudice dell'esecuzione in sede di opposizione, nell'ordinanza del 27/9/2023, comunicata il 28/9/2023 emessa nel procedimento esecutivo n. 276/2023 RGE, respingere ogni richiesta formulata nella opposizione ex art. 615 cpc, dalla sequestrata nei confronti della _1
, in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa, confermando la correttezza dell'esecuzione del provvedimento cautelare del 13/4/2023;
- conseguentemente revocare il capo dell'ordinanza del 27/9/2023 del Giudice dell'esecuzione, attinente alla condanna alle spese di lite nei confronti della ricorrente disponendo la restituzione di quanto pagato e pertanto disporre la condanna della Sig.ra al pagamento in favore della _1 Parte_1
della somma di € 2.519,90, somma comprensiva di
[...] oneri accessori IVA e CAP Con ogni riserva e con vittoria di spese e onorari”.
1
“accogliere l'opposizione promossa da e, per _1
l'effetto, disporre la riduzione delle somme
[...]
in danno di in forza Parte_1 _1 dell'ordinanza del 04.04.2023 presso il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Parte_1 divenuti tali dal 01.01.1991” fino all'importo di Euro
[...]
,00 e, conseguentemente, disporre la liberazione delle somme eccedenti pari ad € 15.632,59. Con conseguente conferma dell'ordinanza del 27.09.2023 emessa dal Giudice dell'Esecuzione nel procedimento esecutivo n. 276/2023 R.G.E. Il tutto con vittoria di spese e compensi di legge”.
*
All'udienza 13/9/2024, nella causa n. 194/2024 rgl sono comparsi: per la , l'avv. Cristiana Parte_1
Beduini in sostituzione dell'avv. Alessandro Lepri;
difesa Francesco Gulina. _1
Il giudice sente le parti, la sola opponente, qui convenuta, personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice si riserva la fissazione dell'udienza di discussione.
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 194/2024 rgl;
fissa per la discussione l'udienza del 27/4/2025 ore 11:30 con termine per note al 17/4.
*
All'udienza di rinvio del 21/5/2025, nella causa n. 194/2024 rgl sono comparsi per la , l'avv. Cristiana Parte_1
Beduini in sostituzione dell'avv. Alessandro Lepri;
2 per l'avv. Francesco Gulina. _1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Il giudizio di merito introdotto dalla Parte_1
, ex art. 618-bis cpc, e la questione di diritto.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta in sede di procedura di esecuzione di sequestro conservativo, pendente nelle forme del sequestro presso terzi dinanzi al Tribunale di Siena (n. 276/2023 RGE), la sequestrata ha formulato opposizione ex _1 art. 615 cpc.
La sequestrata chiedeva in via preliminare la sospensione del sequestro della somma eccedente l'importo di € 50.000,00 ovvero della somma di € 15.632,59 e nel merito, la riduzione di detta somma sequestrata presso il “Fondo Pensione Complementare per Dipendenti della divenuti tali Parte_1 dal 01.01.1991” fino all'importo di € 50.000,00 e conseguentemente ordinare la liberazione delle somme eccedenti pari ad € 15.632,59.
Con decreto emesso inaudita altera parte il 4/4/2023 ai sensi dell'art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c. e depositato in cancelleria il 4/4/2023 (reso nel contesto del procedimento cautelare sub N.R.G. 393/2023), il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro
3 autorizzava la a procedere al Parte_1 sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e/o crediti riferibili alla propria ex dipendente sino al valore di _1
€ 50.000,00 oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, nonché́ le spese, le competenze e gli onorari, a garanzia dei crediti risarcitori dalla vantati nei confronti della ex Pt_1 dipendente in relazione al cessato rapporto di lavoro.
Il sequestro era eseguito il 13/4/2023 nella forma del sequestro presso terzi, nei confronti della stessa NC PS PA (con dichiarazione peraltro negativa) e del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Parte_1 divenuti tali dal 01.01.1991”, che aveva reso
[...] positiva per € 78.941,19 lordi, corrispondenti ad € 65.632,59 netti.
Nel verbale l'Ufficiale Giudiziario sequestrava e, conseguentemente, intimava al “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della divenuti Parte_1 tali dal 01.01.1991” nonché́ alla stessa “ Parte_1
di non disporre senza ordine del giudice delle somme
[...] dovute a qualsiasi titolo a fino alla concorrenza della _1 somma sottoposta a sequestro pari ad € 50.000,00, aumentata della metà e, comunque, nei limiti di legge (art. 546 c.p.c.), sotto pena delle sanzioni comminate dalla legge per la sottrazione dei beni pignorati.
La sequestrata ha opposto la non correttezza per eccesso della entità̀ della somma sottoposta a cautela, pari sostanzialmente ad € 75.000,00 (anche se la dichiarazione del terzo Fondo è risultata positiva solo sino ad € 65.632,59), ritenendo non applicabile al sequestro conservativo presso terzi la previsione normativa di cui all'art. 546 cpc, prevista per il pignoramento presso terzi.
, con memoria depositata Parte_1 al giudice dell'esecuzione contestava la tesi e chiedeva il rigetto dell'opposizione, argomentando la propria difesa.
Il giudice dell'esecuzione, riservatosi all'udienza del 27/9/2023, con ordinanza in pari data, comunicata il 28/9/2023 (doc. 6 , Pt_1
4 riteneva “che l'esecuzione del sequestro non può̀ comprendere somme superiori a quelle indicate, posto che la regola di cui all'art. 546 cpc, prevista per il pignoramento, non trova applicazione nel caso di esecuzione del sequestro”.
Il giudice ha pertanto accolto la richiesta di sospensione del sequestro per la somma eccedente l'importo di € 50.000,00, fissando termine perentorio entro il 31/3/2024 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo e osservati i termini a comparire. Con la stessa ordinanza ha condannato parte opponente (in realtà̀ parte opposta, ) alla Parte_1 rifusione delle spese processuali alla parte opposta (in realtà̀ l'opponente per € 1.720,00 oltre accessori di legge. _1
provvedeva il 2/10/2023, Parte_1 con riserva di ripetizione, al pagamento in favore di _1 per € 2.519,90, somma comprensiva di oneri accessori IVA e CAP.
Successivamente Parte_1 introduceva l'attuale trattandosi di esecuzione di sequestro conservativo originato nell'ambito di causa di lavoro, introdotta davanti alla Sezione di Lavoro del Tribunale di Siena.
*
§ 2. Evoluzione della base normativa della questione.
Art. 546. (Obblighi del terzo). Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode.
Dal 11/9/2005 al 20/8/2015 il d.l. 14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91, relativo alla G.U. 14/5/2005, n. 111) ha disposto (con l'art. 2, comma 3, lettera e)) la modifica dell'art. 546, comma 1 e l'introduzione di un comma all'art. 546; il d.l 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 nel modificare l'art. 2, comma 3-quater, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
5 14 maggio 2005, n. 80 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 546, commi 1 e 2; la l. 28 dicembre 2005, n. 263 nell'introdurre il comma 3-sexies all'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 6) la modifica dell'art. 546 commi 1 e 2; il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 nel modificare l'art. 2, comma 3- sexies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha conseguentemente disposto (con l'art. 39-quater, comma 1) la modifica dell'art. 546, commi 1 e 2.
Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute ((e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà)), agli obblighi che la legge impone al custode. ((Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi;
il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza))
Dal 21/8/2015 all'01/3/2024 il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 546, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 ha disposto (con l'art. 23, comma 6) la modifica dell'art. 546, comma 1.
Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute ((e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà)), agli obblighi che la legge impone al custode.
((Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi;
il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza)).
6 Dal 2/3/2024 a oggi il d.l. 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 546, comma 1.
((Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.)) Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi;
il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.
REGOLAMENTO (UE) n. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Considerando (3) Il 24 ottobre 2006, attraverso il libro verde «Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari», la Commissione ha avviato una consultazione sulla necessità di una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari e sulle possibili caratteristiche di tale procedura
7 (4) Le procedure nazionali per ottenere misure cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari esistono in tutti gli Stati membri, ma le condizioni per la concessione di tali misure e l'efficienza della loro attuazione variano considerevolmente. (5) Inoltre, il ricorso a misure cautelari nazionali può rivelarsi complesso per i casi con implicazioni transnazionali, in particolare qualora il creditore cerchi di ottenere il sequestro conservativo di più depositi bancari ubicati in Stati membri diversi. Sembra pertanto necessario e opportuno adottare uno strumento giuridico dell'Unione vincolante e direttamente applicabile che istituisca una nuova procedura dell'Unione atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari. (6) La procedura istituita con il presente regolamento dovrebbe servire come mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore, il quale rimane libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale (10) È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto ai casi transnazionali e dia una definizione di caso transnazionale in questo particolare contesto. Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe configurare un caso transnazionale quando l'autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell'ordinanza è tenuto in un altro Stato membro. Un caso transnazionale si dovrebbe altresì configurare quando il creditore è domiciliato in uno Stato membro e l'autorità giudiziaria e il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro conservativo sono ubicati in un altro Stato membro. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al sequestro conservativo di conti bancari tenuti nello Stato membro dell'autorità giudiziaria investita della domanda di ordinanza di sequestro conservativo se il creditore è anch'esso domiciliato in tale Stato membro, anche se il creditore presenta nello stesso tempo una domanda di sequestro conservativo riguardante uno o più conti bancari tenuti in un altro Stato membro. In tal caso, il creditore dovrebbe presentare due domande distinte, ovvero una per l'ordinanza di sequestro conservativo e una per un provvedimento nazionale.
Articolo 24 Attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo
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5. L'attuazione dell'ordinanza non riguarda le somme detenute nel conto o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), che eccedono l'importo specificato nell'ordinanza di sequestro conservativo.
Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 Art. 5 Esecuzione 1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformità alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento.
*
§ 3. La questione di diritto implicata nella controversia e soluzione interpretativa proposta.
Come noto, il sequestro conservativo è una misura cautelare che ha lo scopo di preservare la garanzia patrimoniale del creditore. Il sequestro consente al creditore di anticipare gli effetti del pignoramento, giusto il richiamo all'art. 678 cpc in forza del quale “il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi”.
La questione di diritto implicata nella controversia è se sia o meno applicabile al sequestro conservativo il primo comma dell'art. 546 che prevede l'obbligo di custodia per il terzo nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà. La resistente sequestrata, in forza dell'ordinanza del G.E., sostiene che data la diversità strutturale tra sequestro e pignoramento e la sostanziale assenza di un precetto nella procedura cautelare, il limite non trovi applicazione.
Vale ricordare che l'intervento di modifica dell'art. 546 cpc del 2005 rappresenta una soluzione di compromesso tra i due orientamenti esistenti al tempo in merito all'entità del credito fatto valere nell'esecuzione.
9 Secondo un primo orientamento il vincolo esecutivo implicitamente si estendeva automaticamente alle somme ulteriormente dovute per l'esecuzione, senza alcun riferimento al credito fatto valere, in forza della prevista estensione degli obblighi di custodia in relazione alle cose e alle somme dal terzo dovute.
Secondo diverso orientamento invece il credito doveva essere individuato solo nel limite della domanda contenuta nel pignoramento con successiva possibilità di estendere il pignoramento.
Non può che riconoscersi la stretta relazione finalistica e funzionale tra sequestro e pignoramento segnata dall'automatica conversione del primo nel secondo ai sensi dell'art. 686 cpc a seguito di intervenuta sentenza di condanna esecutiva.
Parrebbe quindi limitativo l'argomento letterale che vede valere l'importo precettato solo nelle procedure dove il precetto sia presente e non nella procedura di sequestro, stante l'indiscussa natura della tutela cautelare quale componente necessaria del diritto di azione ex art. 24 Cost. a protezione delle ragioni del credito. In generale, l'interpretazione letterale indica la “misura” del pignoramento e, in forza del richiamo dell'art. 678 cpc, non può che intendersi in termini di importo “sequestrato”.
Il diritto europeo nel Regolamento sopra citato ha previsto espressamente il limite dello stesso nell'importo dell'ordinanza di sequestro, con questo prevedendo una misura chiara che vale per la procedura europea di sequestro conservativo, che presenta quindi specifica cifra transfrontaliera.
La norma italiana, il d.lgs 152/2020, si è limitata a richiamare l'art. 678 cpc.
Tuttavia, dal Regolamento cit., è chiaro come la procedura europea sia diversa e autonoma rispetto al procedimento nazionale interno tale da giustificare una diversità di misura tra i due diversi istituti.
Per quanto l'ordinanza di sequestro proceda da sommarietà di cognizione, peraltro circondata dalla garanzia della fase di controllo
10 e della fase di reclamabilità del provvedimento cautelare, non possono ritenersi venire meno le pregnanti istanze di tutela del credito come sopra accennato e non appare condivisibile sottolineare la “natura ontologicamente diversa rispetto a quella delle misure adottate in sede di procedura esecutiva, che a sua volta appare subordinata all'eventuale sopravvenienza di una sentenza di merito che consenta la conversione del sequestro in pignoramento, giusta il disposto di cui all'art. 686 cpc”, sentenza di merito del resto non avente neppur essa natura di accertamento definitivo prima del passaggio in giudicato.
Deve pertanto ribadirsi la correttezza dell'operato della Pt_1 ricorrente.
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Appare corretto accompagnarsi tuttavia l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
accoglie il ricorso della e per Parte_1
l'effetto revoca integralmente l'ordinanza del 27/9/2023 del giudice dell'esecuzione emessa nel procedimento esecutivo n. 276/2023 RGE, accertando la correttezza dell'esecuzione del provvedimento cautelare del 13/4/2023; condanna conseguentemente al pagamento a _1 titolo restitutorio in favore della Parte_1 della somma di € 2.519,90, somma comprensiva di oneri accessori IVA e CAP.
11 Compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente giudizio di merito.
Siena, 21/5/2025
il giudice Delio Cammarosano
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