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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4439 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4439 /2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. LOIACONO CHIARA (C. F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, VIA C.F._3
LA OL 41 (PEC: ) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
pagina 1 di 4 Oggetto: Separazione personale consensuale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato congiuntamente in data 05/11/2024 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 30 maggio 1998 in Napoli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1998 atto N. 48 parte 2 serie A sez. S);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Considerato che dall'unione sono nati a Roma i figli (7/1/2001) ed (16/04/2004); Per_1 Per_2
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale viene assegnata alla Signora che ivi abiterà con i figli, entrambi Pt_1
maggiorenni e studenti universitari;
3. il sig. si allontanerà dalla suddetta casa nel momento in cui troverà altra idonea soluzione Pt_2
abitativa, comunque entro il mese di luglio 2025;
4. in questi mesi di condivisione dell'appartamento, i coniugi si accorderanno al meglio per il bene dei figli;
resta inteso che fino a che il Sig. non lascerà la casa coniugale continuerà a versare Pt_2
al 50% le utenze che saranno volturate a nome della signora solamente nel momento in cui Pt_1
egli lascerà l'appartamento;
5. qualora il sig. non dovesse trovare altra soluzione abitativa con cortile esterno, continuerà Pt_2
ad utilizzare l'area antistante la casa coniugale al fine di scaricare le merci e gli strumenti di lavoro pagina 2 di 4 fino a che la Signora glielo consentirà. A semplice richiesta della signora, egli lascerà anche Pt_1
l'utilizzo dell'area antistante l'abitazione;
6. il sig. del momento in cui lascerà l'immobile adibito a casa coniugale, si impegna a non Pt_2
entrare più liberamente nella stessa se non previo accordo con la signora circa date e orari;
Pt_1
7. il padre si accorderà direttamente con i figli quando e come incontrarsi per trascorrere ore e giornate insieme;
8. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo il Sig. si impegna a versare alla signora Pt_2
a titolo di concorso al mantenimento dei figli l'importo di euro 600,00 (in totale per entrambi) Pt_1
in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Tivoli;
9. Il rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie dalla madre (o dal padre) previamente concordate e sostenute nell'interesse dei figli, dovrà avvenire entro 7 giorni dalla semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
11. Nel momento in cui la signora troverà una idonea soluzione lavorativa full time che le Pt_1 possa permettere di avere uno stipendio di almeno € 1.000,00, la stessa si impegna a contribuire al pagamento del mutuo nella misura del 50%;
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 coniugati in data 30 maggio 1998 in Napoli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1998 atto N. 48 parte 2 serie A sez. S), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a
12), da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23/05/2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4439 /2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. LOIACONO CHIARA (C. F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, VIA C.F._3
LA OL 41 (PEC: ) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
pagina 1 di 4 Oggetto: Separazione personale consensuale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato congiuntamente in data 05/11/2024 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 30 maggio 1998 in Napoli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1998 atto N. 48 parte 2 serie A sez. S);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Considerato che dall'unione sono nati a Roma i figli (7/1/2001) ed (16/04/2004); Per_1 Per_2
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale viene assegnata alla Signora che ivi abiterà con i figli, entrambi Pt_1
maggiorenni e studenti universitari;
3. il sig. si allontanerà dalla suddetta casa nel momento in cui troverà altra idonea soluzione Pt_2
abitativa, comunque entro il mese di luglio 2025;
4. in questi mesi di condivisione dell'appartamento, i coniugi si accorderanno al meglio per il bene dei figli;
resta inteso che fino a che il Sig. non lascerà la casa coniugale continuerà a versare Pt_2
al 50% le utenze che saranno volturate a nome della signora solamente nel momento in cui Pt_1
egli lascerà l'appartamento;
5. qualora il sig. non dovesse trovare altra soluzione abitativa con cortile esterno, continuerà Pt_2
ad utilizzare l'area antistante la casa coniugale al fine di scaricare le merci e gli strumenti di lavoro pagina 2 di 4 fino a che la Signora glielo consentirà. A semplice richiesta della signora, egli lascerà anche Pt_1
l'utilizzo dell'area antistante l'abitazione;
6. il sig. del momento in cui lascerà l'immobile adibito a casa coniugale, si impegna a non Pt_2
entrare più liberamente nella stessa se non previo accordo con la signora circa date e orari;
Pt_1
7. il padre si accorderà direttamente con i figli quando e come incontrarsi per trascorrere ore e giornate insieme;
8. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo il Sig. si impegna a versare alla signora Pt_2
a titolo di concorso al mantenimento dei figli l'importo di euro 600,00 (in totale per entrambi) Pt_1
in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Tivoli;
9. Il rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie dalla madre (o dal padre) previamente concordate e sostenute nell'interesse dei figli, dovrà avvenire entro 7 giorni dalla semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
11. Nel momento in cui la signora troverà una idonea soluzione lavorativa full time che le Pt_1 possa permettere di avere uno stipendio di almeno € 1.000,00, la stessa si impegna a contribuire al pagamento del mutuo nella misura del 50%;
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 coniugati in data 30 maggio 1998 in Napoli (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1998 atto N. 48 parte 2 serie A sez. S), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a
12), da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23/05/2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 4 di 4