Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/06/2025, n. 11660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11660 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04904/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4904 del 2025, proposto da
Wind Sa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
Accertamento dell'obbligo di provvedere, in capo al GSE S.p.a., alla determinazione del conguaglio sugli incentivi, per gli anni dal 2016 al 2023, a favore della ricorrente sulla base di quanto stabilito dal GSE nel provvedimento del 19 luglio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giacomo Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il GSE con provvedimento del 19 luglio 2024 prot. GSE/P2024035773, ha modificato, in conformità alle richieste della società odierna ricorrente i termini contrattuali della Convenzione n. FER100225 relativi alla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto del ricorrente, così disponendo:
(i) «la data di entrata in esercizio commerciale scelta dal Produttore (1° novembre 2016) era stata d’ufficio aggiornata al 1° gennaio 2024 poiché nel periodo intercorrente tra le due date il Produttore ha beneficiato del contratto Ritiro Dedicato del GSE, quest’ultimo incompatibile con la tariffa incentivante riconosciuta»;
(ii) «[i]n virtù della peculiarità del caso, cha visto una sospensione dell’istruttoria di riconoscimento per lungo tempo in attesa della risoluzione di un contenzioso tra il Produttore e terze parti in merito alla legittimità delle autorizzazioni dell’impianto, il GSE dispone che la data commerciale e quindi di inizio incentivo decorra a partire dal 1° novembre 2016 per la durata ventennale del diritto all’incentivo di cui al D.M. 23 giugno 2016 e, previo conguaglio che sarà eseguito senza applicazione né degli interessi legali, né di quelli ex d.lgs. n. 231/2002»;
(iii) «[i]l GSE, pertanto, rettifica il provvedimento del 27/10/2023 (GSEWEB/P20230851730) limitatamente nei termini di cui sopra, e comunica la decorrenza ventennale dell’incentivo a partire dal 1° novembre 2016 con conseguente conguaglio nei termini di cui sopra».
2. Nonostante l’adozione del provvedimento (GSE 19 luglio 2024 prot. GSE/P2024035773) la società ha rappresentato di non aver ancora ricevuto la somma a conguaglio e per questo ha chiesto con ricorso l’accertamento dell’obbligo e la condanna del Gestore a provvedere.
3. Il Gestore si è costituito in giudizio (il 13.05.2025) e con apposita memoria (depositata il 26.05.2025) ha eccepito:
a) l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Wind, in quanto il GSE avrebbe già esercitato il suo potere amministrativo e, comunque, la richiesta operazione di conguaglio, quale “ mera operazione materiale, esecutiva […] nulla ha a che vedere con l’esercizio del potere autoritativo di cui dispone ” (cfr. pp. 5-6 della memoria);
b) nel merito, l’infondatezza delle richieste avanzate dalla Wind perché la denunciata situazione di inerzia (i.e. l’omessa esatta quantificazione del conguaglio spettante alla ricorrente) discenderebbe “ dal mancato invio da parte del gestore di rete, delle letture ufficiali dell’energia prodotta ” e, pertanto, non sussisterebbe alcuna responsabilità in capo al GSE (cfr. pp. 6-9 della memoria);
4. Con successiva memoria (depositata il 4.06.2025), la ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle ragioni rassegnate.
4.1. All’udienza dell’11.06.2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
5. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
6. Va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilità del rito del silenzio sollevata dal GSE resistente.
6.1. L’eccezione è fondata.
6.2. Secondo l’indirizzo interpretativo ormai accolto dal Consiglio di Stato “ l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, come configurata dall’art. 31 c.p.a., può essere esperita in presenza dei seguenti presupposti: la scadenza del termine di conclusione del procedimento e la perdurante inerzia dell’amministrazione nel provvedere. È evidente, pertanto, che l’azione in questione può essere utilizzata per accertare l’infruttuoso decorso del termine del procedimento e per ordinare, eventualmente, all’amministrazione di adottare un determinato provvedimento, qualora l’attività dell’amministrazione abbia carattere vincolato in astratto o in concreto, non residuando margini di discrezionalità nel suo agire ” (Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2021, n. 7296). La stessa giurisprudenza, che rinviene ulteriori argomenti testuali a supporto di tale orientamento nel disposto dell’art. 117 c.p.a., comma 4 (“ Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario ”) e comma 5 (“ Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito ”) ha chiarito che “ con il rimedio in questione non può essere chiesto l’accertamento dell’inerzia da parte della pubblica amministrazione rispetto alla realizzazione di una mera attività materiale ”.
6.3. Nella fattispecie odierna il GSE si è autovincolato con atto del 19 luglio 2024 (prot. GSE/P2024035773) al pagamento del conguaglio degli incentivi decorrenti a partire dal 2016, interrogando il gestore di rete (prima richiesta del 19.02.2025; e successivamente sollecitandolo per due volte il 12.03.2025 e il 5.05.2025) sulle misure dell’energia prodotta dall’impianto del ricorrente dall’11/2016 al 12/2023, così esaurendo la sua attività provvedimentale.
6.4. Ciò premesso, sebbene il Collegio sia consapevole che esistano alcune pronunce di segno difforme nella giurisprudenza di primo grado (e favorevoli alla sperimentabilità del rito del silenzio anche in caso di attività materiale; cfr. Tar Lombardia, n. 449/2023), non si può non rilevare che secondo l’orientamento ormai costante del Consiglio di Stato, al quale si ritiene più correttamente di aderire condividendone il principio, “ non può essere chiesto l’accertamento dell’inerzia da parte della pubblica amministrazione rispetto alla realizzazione di una mera attività materiale” (Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2021, n. 7296; cfr. e plurimis , sez. IV 19 marzo 2015, n. 1503; id. 7 giugno 2017, n. 2751 e 23 gennaio 2019, n. 577).
6.5. L’omissione della p.a. può quindi rilevare come silenzio – inadempimento nella misura in cui sussista uno specifico obbligo di esercitare una pubblica funzione, attribuita alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un atto autoritativo. Deve trattarsi cioè di un provvedimento destinato a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari (titolari di una posizione giuridica differenziata) (Cons. di Stato. n. 5125/2019).
6.5.1. Nel caso di specie è significativo che il ricorrente non abbia sostenuto con il ricorso che il provvedimento a sé favorevole non sia stato emanato dall’amministrazione intimata, ma abbia sollecitato l’espletamento di attività materiali consistenti nel definitivo accreditamento degli incentivi che la pubblica amministrazione già si è vincolata nell’ an a versare.
6.5.2. In sostanza, il ricorrente non ha agito per ottenere l’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo corrispondente ad un proprio interesse ma, piuttosto, allo scopo di sollecitare il pagamento degli incentivi già riconosciuti con un provvedimento che ha esaurito il potere dell’amministrazione (oggi resistente) e che richiede pertanto lo svolgimento di una attività esclusivamente materiale, e che può trovare (eventuale) tutela giurisdizionale al di fuori del rito in questa sede attivato.
6.6. Ne deriva che l’inerzia qui lamentata non può essere compulsata attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
6.7. L’inammissibilità del ricorso assorbe le eccezioni di merito proposte dal ricorrente.
7. Le spese del presente giudizio, in ragione della peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacomo Nappi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO