Articolo 1 della Legge 3 agosto 1898, n. 357
Articolo 2
Versione
31 agosto 1898
Art. 1.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato, stipulato in Berna fra l'Italia e la Confederazione svizzera il 25 novembre 1895, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione da Briga a Domodossola.

Entrata in vigore il 31 agosto 1898