Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
2226/24 R.G.V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2226/24 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Trani Barbara, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata in [...] – New York (Stati Uniti Controparte_1
d'America) il 09/08/1983, con il patrocinio dell'Avv. Ferri Alessandro, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 16/09/2010 in New York, precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 16/09/2010 in New York, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di in Pt_2 data 27/06/2023, atto n. 32, P. 2, S. C, Anno 2023;
• Ordinare al Comune di di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di Pt_2 matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/09/2010 tra
[...]
e in New York (Stati Uniti Parte_1 Controparte_1
D'America), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (atto n. 32, P. 2, S. C, Anno 2023);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.2.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti