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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3478/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3478/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Pennati
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicola CP_1 C.F._2
Pennati
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 27/06/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il
1 giorno 22.03.1973 in Castrofilippo (AG) e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 26.10.1974, il figlio , in data 26.03.1978, il figlio Per_1
e, in data 08.05.1989, la figlia . Per_2 Persona_3
Con provvedimento in data 4.9.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, successivamente rinviata al
9.1.2025 e poi da ultimo al 6.3.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 6.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, stante la maggiore età e la dichiarata autosufficienza economica dei figli, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione egli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –
2 trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione egli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione egli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M
.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Pt_1 CP_1
Castrofilippo (AG) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato il giorno 22.03.1973 in Castrofilippo (AG) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 68 parte 2 serie A
Anno 1973)
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
DISPONE CHE
La dimora coniugale fino al 2008, ubicata nel Comune di Castrofilippo (AG)
Contrada Azzalora, identificata in premessa, di proprietà esclusiva del Sig.
3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella CP_1 disponibilità medesimo.
Gli altri immobili, meglio identificati in ricorso, tutti quanti siti nel Comune di
Castrofilippo (AG) di proprietà esclusiva del Sig. rimangono nella CP_1 disponibilità del medesimo.
Le parti rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
Nessuna statuizione in relazione ai n. 3 figli dei ricorrenti i quali oggi sono tutti quanti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3478/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Pennati
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicola CP_1 C.F._2
Pennati
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 27/06/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il
1 giorno 22.03.1973 in Castrofilippo (AG) e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 26.10.1974, il figlio , in data 26.03.1978, il figlio Per_1
e, in data 08.05.1989, la figlia . Per_2 Persona_3
Con provvedimento in data 4.9.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, successivamente rinviata al
9.1.2025 e poi da ultimo al 6.3.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 6.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, stante la maggiore età e la dichiarata autosufficienza economica dei figli, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione egli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –
2 trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione egli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione egli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M
.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Pt_1 CP_1
Castrofilippo (AG) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato il giorno 22.03.1973 in Castrofilippo (AG) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 68 parte 2 serie A
Anno 1973)
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
DISPONE CHE
La dimora coniugale fino al 2008, ubicata nel Comune di Castrofilippo (AG)
Contrada Azzalora, identificata in premessa, di proprietà esclusiva del Sig.
3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella CP_1 disponibilità medesimo.
Gli altri immobili, meglio identificati in ricorso, tutti quanti siti nel Comune di
Castrofilippo (AG) di proprietà esclusiva del Sig. rimangono nella CP_1 disponibilità del medesimo.
Le parti rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
Nessuna statuizione in relazione ai n. 3 figli dei ricorrenti i quali oggi sono tutti quanti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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