Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Traviglia, Giovanni Roggero e Chiara Notaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia Dogane e Monopoli - DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Uff. Monopoli Piemonte e Valle d’Aosta, sede di Torino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'informazione antimafia interdittiva fasc. n. -OMISSIS- Area I bis-Ant., del -OMISSIS-; della relativa nota d'accompagnamento del -OMISSIS-; della comunicazione prot. -OMISSIS-, fasc. n. -OMISSIS- Area I bis - Ant. nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque collegati a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato 12 settembre 2022 depositato il successivo 6 ottobre, il ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti, unitamente a tutti gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
2. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
3. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente censura la violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, gli esiti del procedimento penale conseguenti all’operazione “-OMISSIS-” confermerebbero l’estraneità del ricorrente al sodalizio criminale di stampo mafioso.
A ciò si aggiungerebbe che l’ospitalità data al latitante -OMISSIS- risalirebbe al 2004 e che essa sarebbe stata del tutto occasionale, senza contare che la risalenza nel tempo dell’episodio avrebbe quanto meno richiesto una motivazione rafforzata da parte dell’amministrazione procedente.
Il ricorrente evidenzia, poi, l’irrilevanza ai fini de quibus della menzionata misura di prevenzione, posto che egli sarebbe stato coinvolto nel procedimento solo nella veste di terzo interessato, in quanto erede della signora -OMISSIS-, proprietaria dell’immobile sequestrato. Tant’è che il relativo decreto avrebbe accertato solo la pericolosità sociale del fratello.
Infine, le condotte descritte non potrebbero neppure essere collegate alla propria attività lavorativa, che è stata avviata dal ricorrente solo nel gennaio 2021
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il Collegio è tenuto a premettere che in subiecta materia l’Autorità di pubblica sicurezza è chiama a esercitare un potere « discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell'uso delle risorse pubbliche, e che, proprio per i delicati interessi che la materia coinvolge, va esercitato con le necessarie cautele » ( ex multis T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 marzo 2015, n. 767).
Tuttavia, non è necessario che sia provata l'intervenuta infiltrazione mafiosa bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi che siano ritenuti indicativi, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, del pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Il provvedimento de quo , per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede, quindi, « la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico - presuntivi, dai quali, secondo un giudizio prognostico altamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; da altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 luglio 2020, n. 2826).
La prognosi inferenziale, che fa da sfondo al pericolo infiltrativo dell'attività monitorata da parte della criminalità organizzata, non deve, quindi, « rispondere ai canoni probatori propri del processo penale, attesa la diversa finalità - sanzionatoria in un caso, preventiva nell'altro - dei due sistemi di tutela dei valori ordinamentali. Mentre, infatti, l'applicazione della sanzione penale presuppone l'osservanza di uno standard probatorio rispetto al criterio secondo cui la commissione del reato deve ritenersi accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”, l'emanazione dell'interdittiva presuppone la sussistenza di elementi sintomatici che, per la loro serietà e convergenza, inducano a ritenere più probabile che non la fattispecie di condizionamento mafioso » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 8 maggio 2023, n. 2819).
La verifica della legittimità dell'informativa da parte del giudice amministrativo deve dunque essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è quello mafioso (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’amministrazione procedente abbia correttamente esercitato il proprio potere.
Il primo luogo, essa ha evidenziato che il ricorrente è stato arrestato nel 2004 per il reato di "favoreggiamento personale" in quanto avrebbe fornito ospitalità durante la latitanza a un esponete della criminalità organizzata (-OMISSIS-) la cui caratura criminale non poteva essere ignorata dal ricorrente.
Inoltre, la risalenza nel tempo della condotta de qua non è di per sé idonea a inficiare la valutazione dell’amministrazione procedente, posto che, per giurisprudenza pacifica, « L'interdittiva può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa; la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare automaticamente fugata per il mero trascorrere del tempo ma in via esclusiva dalla sopravvenienza e dall'accertamento di nuovi fatti, idonei a dimostrare il reale superamento della situazione precedentemente emersa » ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 marzo 2025, n. 5201).
Ciò posto, la pericolosità del ricorrente è stata altresì desunta dalla notifica, in qualità di terzo interessato, del decreto n. -OMISSIS- RGMP - n. R.C.C. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione e avente a oggetto il sequestro e la confisca di un immobile di proprietà della madre ma nella disponibilità dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Ebbene, nonostante il decreto si concentri sulla pericolosità del fratello del ricorrente(-OMISSIS-), esso è pur sempre emblematico del contesto famigliare del destinatario della misura che non può essere ignorato.
Del pari, anche il fatto che il provvedimento impugnato dia atto delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i fratelli del ricorrente è indicativo del contesto famigliare che assume una particolare rilevanza per valutare il pericolo di infiltrazione.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, « Ai fini dell'emanazione dell'interdittiva antimafia, l'autorità prefettizia può dare rilievo anche ai rapporti di parentela fra titolari di un'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del capofamiglia e dell'associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da rendere plausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 16 maggio 2024, n. 3162).
Ebbene, si tratta di elementi che, se compressivamente considerati, rendono non irragionevole il giudizio dell’amministrazione procedente.
Per tali ragioni le doglianze sono infondate e devono essere respinte.
4. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura sempre la violazione degli artt. 92, commi 2- bis e 2- ter e 94- bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, l’amministrazione procedente non avrebbe valutato le proprie controdeduzioni e avrebbe sforato il termine di 60 giorni, previsto per lo svolgimento del contraddittorio dalla medesima disposizione di legge.
A ciò si aggiungerebbe che la Prefettura non avrebbe neppure congruamente motivato le ragioni per cui l’adozione del modello organizzativo e gestionale previsto dal d.lgs. n. 231/2001 né le altre misure di cui all’art. 94- bis d.lgs. n. 159/2011 non sarebbero in grado di eradicare il rischio di infiltrazione.
Il motivo è infondato.
Come noto, « in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine di conclusione del procedimento come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo superamento determina non l'illegittimità dell'atto, ma un'irregolarità non viziante » ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 27 giugno 2025, n. 5591).
Tanto premesso l’articolo 92, comma 2- bis , del d.lgs. 159/11 sancisce che « Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ».
Ebbene, poiché la norma non specifica il carattere perentorio del temine, esso deve ritenersi ordinatorio e, pertanto, il suo mancato rispetto non è in grado di inficiare la legittimità dell’atto impugnato.
Ciò posto, con specifico riferimento alla valutazione, da parte dell’amministrazione, delle controdeduzioni del ricorrente, il Collegio è tenuto a premettere che il contraddittorio procedimentale non « impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale » , ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2025, n. 3724).
Nel caso di specie l’amministrazione procedente ha dato atto del contenuto delle controdeduzioni del ricorrente e del loro esame ma ha ritenuto, con un giudizio immune da censure di ordine logico, che esse non fossero in grado di elidere la valutazione di pericolosità.
Infine, anche la valutazione di inidoneità del modello previsto dal d.lgs. 231/01 e la mancata concessione delle misure di cui all'art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 sono immuni da censure di ordine logico.
In particolare, l’inidoneità del modello previsto dal d.lgs. 231/01 ai fini de quibus diviene lampante se si considera che parte delle condotte ascritte al ricorrente sono state poste in essere al di fuori della sua attività lavorativa, sicché è del tutto ragionevole ritenere che il modello de quo sia inidoneo a scongiurare il pericolo quando, come nel caso di specie, gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attengono a legami parentali e contatti personali.
Con riferimento, invece, all’applicazione delle misure di cd. prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis d.lgs. n. 159/2011, la giurisprudenza ha chiarito che « l'esercizio - in senso negativo - del potere di applicazione delle misure di cd. prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis d.lg. n. 159/2011, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell'impresa nei cui confronti siano riscontrati i tentativi di condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo. Infatti, il carattere di occasionalità o stabilità dei tentativi di condizionamento mafioso dell'attività imprenditoriale non va desunto esclusivamente dalla natura degli indici sintomatici valorizzati dal Prefetto ai fini della adozione del provvedimento interdittivo (perché, se così fosse, gli indici sintomatici che affondano le loro radici, ad esempio, nei rapporti parentali non potrebbero mai essere considerati occasionali, proprio in ragione della intrinseca stabilità dei vincoli di sangue), ma dalla intensità del pericolo di condizionamento che da quelli si evince, a seconda cioè che depongano nel senso di uno stabile asservimento dell'impresa al potere condizionante della mafia o invece siano indicativi di un pericolo di condizionamento destinato a manifestarsi in modo discontinuo ed eventuale. A ciò deve aggiungersi che il quadro sintomatico posto a fondamento dell'interdittiva viene in rilievo - ai fini della valutazione della legittimità della decisione prefettizia di diniego di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa - nella rappresentazione che ne offre il provvedimento interdittivo, dovendo concentrarsi il relativo sindacato giurisdizionale sulla logicità della lettura che ne dà il Prefetto in chiave di non occasionalità del fenomeno agevolativo che da quello traspare » (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 3 settembre 2025, n. 7191)
Ebbene, nel caso di specie l’Autorità di pubblica sicurezza ha ragionevolmente ritenuto che la stabilità dei rapporti familiari, unitamente al supporto dato a un esponente delle criminalità organizzata durante la sua latitanza, rendono le misure de quibus inidonee allo scopo (« le altre misure di cui all'art. 94 bis del d.lgs. n.159/2011 non appaiono pertinenti, adeguate e proporzionali ad eradicare il rischio di permeabilità nei confronti della criminalità organizzata. Infatti, tali misure sono finalizzate essenzialmente a porre temporaneamente sotto il monitoraggio del Gruppo Interforze i rapporti commerciali e finanziari intrattenuti dall'operatore economico con terzi nel periodo di sottoposizione alla prevenzione collaborativa. Le predette misure pertanto non appaiono in concreto idonee ad eliminare il summenzionato rischio quando gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attengono a legami parentali e contatti personali tra i componenti della compagine societaria ed amministrativa dell'operatore economico e soggetti controindicati a fini antimafia, in quanto, in tal caso, il rischio di infiltrazione si estrinseca tutt'al più solo in parte in atti o fatti di rilievo commerciale o finanziario (fatture, pagamenti, finanziamenti, contratti, ecc) »).
Per quanto sopra esposto il motivo è infondato e deve essere respinto.
5. Per il ricorrente, infine, sarebbe stato violato anche l’art. 92, comma 2, del d.lgs. 159/2011 perché l’informativa sarebbe stata adottata due anni dopo l’inserimento dell’istanza per il rilascio della comunicazione antimafia nella Banca Dati Nazionale Antimafia mentre il provvedimento avrebbe dovuto essere rilasciato entro 30 giorni, elevabile a 45 in caso di accertamenti di particolare complessità.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni di cui al paragrafo precedente, in cui è stato evidenziato che i termini de quibus sono ordinatori e, pertanto, non sono in grado di inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
6. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. In virtù della complessità della vicenda il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
CH LL, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | CH LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.