TAR Torino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 376
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011 ed eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. La sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi è sufficiente per valutare il pericolo di ingerenza. La risalenza nel tempo dei fatti non inficia la valutazione, e il contesto familiare (sequestro immobile di proprietà della madre e disponibilità dei fratelli) è rilevante, anche se la misura di prevenzione si concentra sul fratello.

  • Rigettato
    Violazione artt. 92, commi 2-bis e 2-ter, e 94-bis, d.lgs. 159/2011 ed eccesso di potere

    I termini procedurali sono ordinatori e non perentori, quindi il loro superamento non inficia l'atto. Il contraddittorio non richiede confutazione analitica delle deduzioni, essendo sufficiente la motivazione complessiva. L'inidoneità del modello ex d.lgs. 231/2001 è giustificata dal fatto che le condotte ascritte al ricorrente sono avvenute al di fuori dell'attività lavorativa. Le misure ex art. 94-bis sono ritenute inidonee a eradicare il rischio di infiltrazione a causa della stabilità dei legami familiari e dei contatti personali con soggetti controindicati.

  • Rigettato
    Violazione art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011

    I termini procedurali sono ordinatori e non perentori, quindi il loro superamento non inficia la legittimità del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 376
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 376
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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