Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/07/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Maria Dentici, RA Pignatone, Gianfranco Pignatone, con domicilio digitale come da PEC da-OMISSIS-gistri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da-OMISSIS-gistri di Giustizia;
l’Assessorato-OMISSIS-gionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di Palermo n. 1417 del 27.09.2023 con la quale è stata parzialmente modificata la graduatoria del concorso a 21 posti di Assistente amministrativo cat. C, ed il ricorrente è stato dichiarato decaduto per difetto del requisito della iscrizione al collocamento ex art. 8, co. 1 bis, della L. 68/1999 alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso;
- ove occorra, di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, fra i quali in particolare la nota ASP prot. -OMISSIS-, di preannuncio dell’esclusione, la nota del Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale -OMISSIS- e la nota 31 agosto 2023 -OMISSIS- del medesimo Centro, che riscontra l’istanza di accesso agli atti proposta dal ricorrente con pec del 17 agosto 2023,
- nonché, per quanto d’interesse, il bando di concorso pubblicato sulla G.U.R.S. – Serie speciale concorsi n. 5 del 30 aprile 2021 e la relativa delibera approvativa 4 febbraio 2021 n. 120;
motivi aggiunti
- della deliberazione 30 maggio 2024 n. 698 del Commissario Straordinario dell’A.S.P. di Palermo con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso per cui è causa;
- ove occorra, di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato-OMISSIS-gionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. RA Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- espone di aver partecipato al concorso a 21 posti di Assistente amministrativo cat. C, riservato alle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 68/99, indetto dall’ASP di Palermo con deliberazione del Commissario Straordinario n. 120 del 4.02.2021.
Aggiunge che nella graduatoria approvata con delibera n. -OMISSIS- era risultato collocato alla 20^ posizione (utile per l’accesso al posto di lavoro). Tuttavia, con deliberazione n. 1417 del 27.09.2023 – adottata a seguito di una verifica effettuata presso il Centro dell’impiego di Palermo e Monreale, e preceduta da rituale comunicazione di avvio del procedimento – l’ASP ha rettificato la graduatoria, escludendo dal concorso il sig.-OMISSIS-, in ragione del fatto che costui era risultato (ad una verifica successiva) privo del requisito di partecipazione, rappresentato dalla sussistenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della L. 68/1999 (elenco delle persone disabili disoccupate che aspirano ad una occupazione) da possedersi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (5 luglio 2021).
Con il ricorso in epigrafe, il sig.-OMISSIS- ha impugnato: l’atto di esclusione incluso nella rettifica della graduatoria; le note del Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale -OMISSIS- e -OMISSIS- del 31 agosto 2023 con le quali è stata – rispettivamente – affermata e ribadita l’assenza della sua iscrizione nell’elenco ex art. 8; il bando di concorso, in parte qua .
In ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1.- VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 68/99 – VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO E PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI – CARENZA DI MOTIVAZIONE – ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RELATIVI ALL’ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.
Il ricorrente ritiene non corrispondente al vero la dichiarata mancanza del requisito di iscrizione richiesto dal bando di concorso. In proposito assume che la certificazione rilasciatagli in data 11.05.2021 dall’Assessorato-OMISSIS-gionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio XIII, Centro per l’impiego di Palermo attestava invece l’esistenza di tale iscrizione, risalente alla data del 4.05.2021, e che la scheda anagrafico - professionale SAP redatta dallo stesso Ufficio precisava che la cancellazione era avvenuta solo in data 14.09.21. Da tali elementi, il ricorrente conclude che alla data del 5.07.2021 (termine di scadenza per la presentazione delle domande) egli era in possesso del requisito e non avrebbe potuto quindi essere dichiarato escluso. In secondo luogo, lamenta che la nota del Centro per l’impiego cui ha fatto seguito la sua esclusione risultava motivata in modo insufficiente, essendosi limitata ad affermare che “ la S.V alla data del 05/07/2021 non risultava iscritto all’elenco di cui sopra ”;
2.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI NAZIONALI ED EUROUNITARI SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – NON PREDICABILITÀ DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE IN RAGIONE DELLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI LAVORO NULLO;
col motivo in esame si afferma che ove, in ipotesi, l’assenza del requisito di iscrizione nelle liste di disoccupati fosse ascrivibile al rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente con l’ASP di Palermo a decorrere dal 15.03.2021, allora sarebbe erronea la declaratoria di insussistenza del requisito, poiché tale rapporto di lavoro era da considerare nullo per violazione delle regole dettate in tema di emergenza OV, e non avrebbe quindi potuto essere considerato produttivo di alcun effetto;
3.- ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO E DI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI IN RELAZIONE AL CONTRASTO DELL’ARTICOLO 16, SECONDO COMMA, D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 CON GLI ARTICOLI 3, 4 E 38 DELLA COSTITUZIONE, CON GLI ARTICOLI 19 E 114 T.F.U.E., CON GLI ARTICOLI 21 E 26 DELLA CARTA DI NIZZA, CON LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E CON LA DIRETTIVA EUROPEA 78/2000;
la prescrizione del bando e dell’art. 16, co. 2, del DPR 487/94, secondo la quale i concorrenti avrebbero dovuto possedere lo stato di disoccupazione (attestato dall’iscrizione nell’elenco ex art. 8) sino al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso contrasta con i principi costituzionali (artt. 4 e 38) ed unionali (art. 19 TFUE et alia) in quanto comprime il diritto del disabile a svolgere un’attività conforme alle proprie aspirazioni, impedendogli di partecipare (pur se in atto occupato) ad altri concorsi e/o selezioni.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’Assessorato-OMISSIS-gionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Si è anche costituita l’intimata ASP di Palermo, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto.
Con ordinanza -OMISSIS- (non gravata da appello) la Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, con la seguente motivazione: “ Ritenuto, ad un primo esame, insussistente il requisito del fumus boni iuris, tenuto conto del fatto che la pur formale esistenza dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 8, co. 1 bis, della L. 68/1999 – invero, non aggiornata al mutato stato dei fatti riguardanti il ricorrente – non cancella la rilevante circostanza che il ricorrente fosse privo dello status di disoccupato al momento della presentazione della domanda;
Considerato che l’esistenza, alla citata data, di un rapporto di lavoro è stata attestata dall’Assessorato-OMISSIS-gionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro nel corso del procedimento selettivo, e non è stata smentita – in punto di fatto – dal ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare;
Ritenuto di poter compensare le spese relative a questa fase; ”.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la sopravvenuta delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di Palermo n. 698 del 30 maggio 2024 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso. I motivi aggiunti sono stati notificati ai concorrenti individuati come controinteressati nell’odierna vicenda, e denunciano vizi di invalidità derivata discendenti dall’illegittimità degli atti precedenti impugnati col ricorso introduttivo.
All’udienza dell’11 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.- In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’ASP resistente.
A tal fine, il Collegio si limita a riportare quanto recentemente affermato su vicenda del tutto analoga dalla Sezione con sentenza n. 396/2025: < con riguardo a vicende contenziose analoghe, questa Sezione ha già avuto modo di osservare (con argomento poi condiviso anche dal giudice d’appello) che la controversia rientra nel perimetro di quelle riservate al giudice amministrativo dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, avendo ad oggetto il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, nella parte in cui dispone l’esclusione del candidato dalla graduatoria finale in conseguenza dell’accertato difetto di un requisito essenziale per la partecipazione alla selezione e per la successiva assunzione (TAR IL, Palermo, IV, n. 96 del 2024, confermata da CGA 12 dicembre 2024, n. 958).
Invero, anche nel presente giudizio la questione dibattuta riguarda essenzialmente i requisiti specifici per essere inseriti in graduatoria e non la fase dell’assunzione in senso stretto, posto che sono contestati i requisiti che consentirebbero alla ricorrente di collocarsi in graduatoria in posizione utile per l’accesso al lavoro.
Fondata risulta, invece, l’eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo a quella parte del ricorso nella quale viene impugnato l’atto datato 16.11.2023 con il quale il Centro per l’impiego di Palermo e Monreale ha dichiarato la ricorrente non iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 della L. 68/1999.
Questa Sezione ha già precisato – con riguardo ad analogo contenzioso – che “…l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio si configura come atto di accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina del settore e nello svolgimento di tale funzione la p.a. svolge un'attività di mera «certazione»; ne consegue che i soggetti che si trovano nelle condizioni prescritte possono vantare un diritto soggettivo all'iscrizione nei suddetti elenchi, e che le controversie in materia appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1999, n.911).
Il Collegio ritiene di condividere il cennato orientamento giurisprudenziale, atteso che l'iscrizione nelle liste dei disoccupati è disposta dall’amministrazione sulla base di un riscontro di tipo vincolato in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, che non si pongono come limiti esterni funzionali alla cura del pubblico interesse, ma rappresentano gli elementi costitutivi del diritto soggettivo all'iscrizione nei suddetti elenchi, di cui il ricorrente è immediatamente titolare allorché si trovi in una delle posizioni di sfavore contemplate dalla norma. L’amministrazione, dunque, non esercita un potere costitutivo, seppur vincolato, funzionale alla salvaguardia del pubblico interesse, ma si limita a svolgere un’attività di mero accertamento dell’esistenza della fattispecie costitutiva del diritto descritta dalla norma.” (Tar Palermo, IV, 1337/2024).
In definitiva, il ricorso risulta parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione, con riguardo all’impugnazione della nota del Centro per l’impiego, rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, che potrà essere adìto dalla ricorrente tramite “riproposizione” ai sensi dell’art. 11, co. 2, c.p.a. >
In conclusione, sussiste l’eccepito difetto di giurisdizione solo con riguardo all’impugnazione delle note emesse dal Centro per l’impiego di Palermo e Monreale.
2.- Nel merito.
2.1.- Per respingere il primo motivo di ricorso appare opportuna una precisazione in fatto. Il Centro per l’impiego di Palermo e Monreale ha adottato, in un primo tempo, una comunicazione datata 23.07.2023, inviata all’ASP, nella quale ha semplicemente affermato che il ricorrente (così come tanti altri partecipanti al medesimo concorso) non risultava iscritto nell’elenco di cui al citato art. 8. Successivamente, in data 31.08.2023, evadendo una richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente stesso (ed integrando in modo esauriente la motivazione) ha ulteriormente precisato che la perdita dell’iscrizione era imputata al fatto che il concorrente avesse perso lo status di disoccupato, avendo intrattenuto un rapporto d’impiego dal 18.03.2021 al 28.02.2023, con la conseguenza che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concorso (5 luglio 2021) non sussistevano lo stato di disoccupazione, né l’iscrizione all’elenco.
Il ricorrente, a sostegno della tesi relativa alla sussistenza del requisito concorsuale dell’iscrizione nell’elenco dei disabili ex art. 8, produce una certificazione del Centro per l’impiego di Palermo, datata 11 maggio 2021, nella quale invece si attesta positivamente la predetta iscrizione.
Il Collegio ritiene che la discrasia fra le attestazioni rese dal Centro per l’impiego nel maggio 2021 e nei mesi di luglio e agosto 2023 sia più apparente che reale. Tenuto conto del fatto che il ricorrente ha intrapreso un rapporto di lavoro in data 18 marzo 2021, è ben possibile che l’attestazione (positiva) resa nel maggio 2021 fosse frutto di una ricognizione non ancora aggiornata al recente cambiamento di status lavorativo subito dal ricorrente; mentre quelle (negative) successive, del 2023, sono state emesse a seguito di più aggiornata istruttoria. Ne consegue che l’assenza del requisito alla data del 5 luglio 2021 è da ritenere adeguatamente provata e certa, ed essa produce effetto tranchant sulla partecipazione al concorso.
D’altra parte – come si vedrà nell’esame della seconda censura – lo stesso ricorrente non nega l’esistenza del rapporto di lavoro avviato il 18 marzo 2021, e lo individua anzi come possibile ragione della cancellazione dall’elenco, con ciò dimostrando di essere a conoscenza della ragione della sua esclusione dal concorso.
Sul tema in esame, è utile richiamare la condivisibile statuizione del CGARS (parere n. 53 del 4.04.2025) resa su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna, secondo la quale “ Da quanto sin qui evidenziato derivano le seguenti conclusioni:
a) nella specie che occupa non si verte in ambito di attività amministrativa discrezionale, ma di adempimenti dovuti all’accertamento di condizioni previste per legge;
b) l’iscrizione, come la cancellazione sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione degli elenchi.
Non può, dunque, in alcun modo essere lamentata la carenza di trasparenza dell’attività amministrativa.
Nella specie che occupa, la mancata conoscenza da parte dell’istante è addebitabile esclusivamente a fatto dell’interessato, che, ovviamente a conoscenza del rapporto di lavoro intercorso, ha omesso di verificare la propria situazione di iscrizione nell’elenco alla conclusione del predetto rapporto di lavoro.
In tale contesto, la norma di cui all’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, secondo cui «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», in realtà nella specie depone a sfavore dell’istante. (…)
l’interpretazione della l. n. 68/1999, resa dalla parte istante, non può essere condivisa in quanto – come sopra specificato – l’iscrizione nelle liste cessa di essere per legge al verificarsi dell’assunzione ”.
In altre parole, l’avvio di un rapporto di lavoro determina – ovviamente, la perdita dello stato di disoccupazione e - in automatico la cancellazione dalle liste ex art. 8.
2.2- Col secondo motivo, parte ricorrente assume la nullità del proprio contratto di lavoro stipulato a decorrere dal 18 marzo 2021 con la medesima ASP, sostenendo che la normativa emergenziale dettata in epoca OV (segnatamente l’art. 2 bis del D.L. 18/2020) consentiva solo la contrattualizzazione di medici ed operatori socio-sanitari – non anche dei periti informatici, quale è il ricorrente – e sanzionava con la nullità i rapporti di lavoro in assenza dei predetti presupposti. In altre parole, secondo la tesi esposta in ricorso: il perito informatico-OMISSIS- RA non avrebbe potuto essere assunto per mezzo della normativa emergenziale di cui al D.L. 18/2020; il suo contratto di lavoro è quindi nullo ex lege ; tale nullità non avrebbe potuto determinare la perdita dello stato di disoccupazione e la conseguente cancellazione dall’elenco di cui all’art. 8.
Il Collegio ritiene di poter valutare solo incidentalmente la questione della validità del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con l’ASP dal 18 marzo 2021, ai fini della definizione della questione posta in questa sede.
La censura risulta comunque infondata.
L’art. 2 bis del D.L. 18/2020 è rubricato “ Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario ” e, in coerenza con la sua funzione, prevede che il personale medico e sanitario da assumere debba possedere alcuni requisiti (ad esempio, iscrizione all’ultimo anno delle scuole di specializzazione) e debba essere indirizzato a determinate finalità (fronteggiare esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, garantire i livelli essenziali di assistenza, assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva). La norma aggiunge che – ove tali condizioni non siano rispettate – i relativi contratti saranno invalidi.
Orbene, chiarito ciò, risulta evidente che la sanzione della nullità dei contratti di lavoro – dato il suo carattere “speciale” – non può che essere applicata allo specifico ambito disciplinato dalla disposizione in esame, che è quello del reclutamento di personale medico e socio-sanitario in relazione all’emergenza OV.
Diversamente, l’assunzione dell’odierno ricorrente nel ruolo di assistente tecnico-perito informatico è avvenuta con contratto di co.co.co. ed a seguito di un bando pubblico, emesso su autorizzazione dell’Assessorato-OMISSIS-gionale Sanità, nel quale è stato affidato a livello unico regionale all’A.U.O. Policlinico “G. Martino” di Messina, il compito di stilare una graduatoria, alla quale avrebbero potuto poi attingere tutte le aziende sanitarie dell’isola.
Ne discende che la sanzione della nullità invocata dal ricorrente non può applicarsi al diverso rapporto di lavoro (di natura non sanitaria) da lui intrapreso con l’ASP, non rientrante nell’ambito delle assunzioni di medici e paramedici e risultante soggetto a diversa regolamentazione.
2.3.- La dedotta illegittimità della prescrizione del bando e dell’art. 16 del D.P.R. 487/1994, nella parte in cui postulano che l’iscrizione nell’elenco dei disabili ex art. 8 debba sussistere già dal momento della presentazione della domanda (nella fattispecie, al 5 luglio 2021), non risulta sussistente.
Anche in relazione a tale doglianza, si riporta quanto già deciso da questa Sezione con la sentenza n. 396/2025: < Se, da una parte, è vero che la legge 68/1999 si prefigge (all’art. 1) quale finalità “…la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.”; non è dato comprendere, dall’altra parte, in che modo detta nobile finalità possa essere pregiudicata da norme (regolamentari o di bando) che richiedano l’attestazione certa – evincibile dall’iscrizione ad un elenco pubblico, gestito dalla PA – del requisito della disabilità, funzionale alla partecipazione ad un concorso riservato alle categorie protette.
Pertanto, in modo non illegittimo, l’art. 16, co. 2, del D.P.R. 487/1994 ha stabilito che “I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio”.
A tale prescrizione si è poi uniformata, in fase di redazione del bando, anche l’Azienda sanitaria oggi resistente.
E’ principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “In applicazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento tra i candidati di un concorso pubblico, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione rileva la data di scadenza del termine di presentazione della domanda” (Cons. Stato, IV, 658/2020).
D’altra parte, va anche detto che l’esigenza di attestare già alla data di partecipazione al concorso l’iscrizione del candidato nell’elenco di cui all’art. 8 risponde ad una ratio logica e condivisibile, da individuare nella necessità di avere certezza – già al momento dello scrutinio delle domande – che tutti i candidati siano nelle condizioni soggettive richieste. Viceversa, risulterebbe assolutamente caotica ed ingestibile una procedura selettiva nella quale potessero presentare domanda tutti i soggetti disabili, salvo valutare poi a valle – ossia, dopo l’espletamento delle prove, e solo al momento dell’assunzione in servizio - la sussistenza del requisito dell’iscrizione nell’elenco.
Per le ragioni fin qui esposte, non appare nemmeno condivisibile la censura di incostituzionalità della normativa primaria sollevata nel quarto motivo di ricorso .>.
Né è dato comprendere come le generiche norme sulla protezione della condizione del disabile, adottate a livello costituzionale ed eurounitario, possano essere interpretate estensivamente, fino al punto da far dire loro ciò che non esprimono.
Occorre poi dar conto del fatto che anche il CGARS – con condivisibile parere – risolvendo questioni identiche a quella ora in esame ha affermato quanto segue:
“ lo stato di disoccupazione deve sussistere alla data della domanda di partecipazione al concorso, essendo tale condizione necessaria e imprescindibile per beneficiare delle riserve previste dalla legge.
In proposito vale anche ricordare che l’art. 7 della legge n. 68/1999 dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2: il che implica che lo stato di disoccupazione deve essere posseduto necessariamente .” (parere n. 44 del 24.03.2025).
In conclusione, il ricorso va dichiarato in pare inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo all’impugnazione proposta contro le note del Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale del 26 luglio 2023 e del 31 agosto 2023, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione del g.o.
Per la restante parte, si rigettano il ricorso ed i motivi aggiunti.
Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto della particolarità in fatto ed in diritto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo-OMISSIS-gionale per la IL (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando così decide: dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo del giudizio, sussistendo in parte qua la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nel termine di cui all’art. 11 c.p.a.; per la restante parte, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti; compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del-OMISSIS-golamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA Bruno, Presidente, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.