Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/1983, n. 3347
CASS
Sentenza 14 maggio 1983

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La retroattività delle leggi, pur se esclusa costituzionalmente per le sole leggi punitive, ha, negli altri campi del diritto, carattere del tutto eccezionale, sicché la volontà del legislatore intesa ad attuarla, ove non sia esplicitamente affermata, può essere ricavata dall'interprete solo se il significato letterale della norma sia incompatibile con la destinazione propria della legge a disporre soltanto per l'avvenire. Pertanto, il d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 (il quale modificando la tabella delle malattie professionali, ha elevato a quattro anni il periodo massimo di indennizzabilità della sordità da rumori) non può essere utilmente invocato dall'assicurato al fine di una riapertura del più breve termine (due anni dalla cessazione della lavorazione morbigena) stabilito dalla previgente normativa della legge n. 98 del 1968 e compiuto interamente prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto presidenziale che non contiene norme espresse nel senso della sua retroattività ne' Disposizioni incompatibili con la suddetta destinazione. ( V 4905/81, mass n 415639; ( V 779/81, mass n 411254; ( V 520/81, mass n 411004).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/1983, n. 3347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3347
    Data del deposito : 14 maggio 1983

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