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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 181/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA e pubblicata il 07/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08776202200000313000 939550,63
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti avevano impugnato con distinti ricorsi un avviso di iscrizione ipotecaria notificato dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto del mancato pagamento di importi relativi a diverse cartelle esattoriali.
La censura proposta riguarda la prescrizione dei debiti tributari e la nullità dell'iscrizione per aver i coniugi costituito un fondo patrimoniale con tutti i loro beni immobili.
L'Agenzia delle Entrate eccepiva che alcune cartelle riguardavano crediti INPS e quindi erano fuori della giurisdizione del giudice tributario ed una era appartenente alla giurisdizione del Giudice di Pace.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, dopo aver riunito i ricorsi, declinava preliminarmente la propria giurisdizione relativamente alle cartelle su cui l'Agenzia delle Entrate aveva fondato la sua eccezione preliminare.
Nel merito respingeva l'eccezione relativa alla prescrizione dei debiti erariali in ordine alle partite per cui i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata poiché vi era riconoscimento di debito.
Non veniva accolta neanche l'eccezione di nullità degli atti impugnati per essere i beni immobili dei contribuenti inseriti in un fondo patrimoniale per le esigenze della famiglia poiché l'iscrizione ipotecaria operata dall'ente della riscossione non costituisce “atto di esecuzione” sui beni del fondo bensì un mero atto cautelare.
Appellano i contribuenti sulla base di due motivi
Il primo sottolinea come il primo giudice pur prendendo atto dell'intervenuto accordo fra Agenzia Entrate e contribuente sulla definizione del quantum dovuto e della conseguente novazione del credito, ha ritenuto erroneamente valida l'iscrizione ipotecaria eseguita per l'importo del credito originario.
Il secondo motivo contesta l'errata applicazione degli artt. 169 c.c.,170 c.c. e 2808 c.c.
I beni del fondo patrimoniale non possono essere distolti dalla finalità prevista dalla legge neppure in virtù di atti meramente cautelari, né può dirsi che i debiti tributari di cui si discute non sarebbero estranei ai bisogni della famiglia.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo motivo è infondato poiché non tiene conto del fatto che l'atto impugnato è stato emesso dopo la decadenza dal beneficio del pagamento agevolato, quale effetto del mancato versamento delle rate previste dal piano della definizione.
Il secondo motivo non tiene conto del fatto che il preavviso di iscrizione ipotecaria non è un atto di esecuzione ma un atto avente funzione meramente cautelare che non pone a rischio l'integrità dei beni inseriti nel fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia. Sul punto esistono univoci pronunciamenti del giudice di legittimità richiamati dalla memoria dell'Amministrazione.
Inoltre non può affermarsi che i debiti tributari siano debiti estranei alle esigenze della famiglia poiché il mancato pagamento delle imposte consente al nucleo familiare di disporre di maggiori risorse per soddisfare le sue esigenze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna gli appellanti a rifondere le spese alla controparte che liquida in
€ 1.000. Firenze 17 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 181/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA e pubblicata il 07/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08776202200000313000 939550,63
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti avevano impugnato con distinti ricorsi un avviso di iscrizione ipotecaria notificato dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto del mancato pagamento di importi relativi a diverse cartelle esattoriali.
La censura proposta riguarda la prescrizione dei debiti tributari e la nullità dell'iscrizione per aver i coniugi costituito un fondo patrimoniale con tutti i loro beni immobili.
L'Agenzia delle Entrate eccepiva che alcune cartelle riguardavano crediti INPS e quindi erano fuori della giurisdizione del giudice tributario ed una era appartenente alla giurisdizione del Giudice di Pace.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, dopo aver riunito i ricorsi, declinava preliminarmente la propria giurisdizione relativamente alle cartelle su cui l'Agenzia delle Entrate aveva fondato la sua eccezione preliminare.
Nel merito respingeva l'eccezione relativa alla prescrizione dei debiti erariali in ordine alle partite per cui i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata poiché vi era riconoscimento di debito.
Non veniva accolta neanche l'eccezione di nullità degli atti impugnati per essere i beni immobili dei contribuenti inseriti in un fondo patrimoniale per le esigenze della famiglia poiché l'iscrizione ipotecaria operata dall'ente della riscossione non costituisce “atto di esecuzione” sui beni del fondo bensì un mero atto cautelare.
Appellano i contribuenti sulla base di due motivi
Il primo sottolinea come il primo giudice pur prendendo atto dell'intervenuto accordo fra Agenzia Entrate e contribuente sulla definizione del quantum dovuto e della conseguente novazione del credito, ha ritenuto erroneamente valida l'iscrizione ipotecaria eseguita per l'importo del credito originario.
Il secondo motivo contesta l'errata applicazione degli artt. 169 c.c.,170 c.c. e 2808 c.c.
I beni del fondo patrimoniale non possono essere distolti dalla finalità prevista dalla legge neppure in virtù di atti meramente cautelari, né può dirsi che i debiti tributari di cui si discute non sarebbero estranei ai bisogni della famiglia.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo motivo è infondato poiché non tiene conto del fatto che l'atto impugnato è stato emesso dopo la decadenza dal beneficio del pagamento agevolato, quale effetto del mancato versamento delle rate previste dal piano della definizione.
Il secondo motivo non tiene conto del fatto che il preavviso di iscrizione ipotecaria non è un atto di esecuzione ma un atto avente funzione meramente cautelare che non pone a rischio l'integrità dei beni inseriti nel fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia. Sul punto esistono univoci pronunciamenti del giudice di legittimità richiamati dalla memoria dell'Amministrazione.
Inoltre non può affermarsi che i debiti tributari siano debiti estranei alle esigenze della famiglia poiché il mancato pagamento delle imposte consente al nucleo familiare di disporre di maggiori risorse per soddisfare le sue esigenze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna gli appellanti a rifondere le spese alla controparte che liquida in
€ 1.000. Firenze 17 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -