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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 843 /2022 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FAZZINO PIETRO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA AGOSTINO NINONE verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste in tutte le domande già Parte_1
ritualmente formulate, ed a tal proposito chiede che
L' Autorità Giudiziaria adita voglia disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- Ritenere e dichiarare nullo, illegittimo decaduto e comunque prescritto il credito vantato nel suo intero ammontare;
- Annullare la intimazione di pagamento n. 29920229002151347/000 e gli avvisi di addebito,
nonché le cartelle ad essa presupposti;
- Revocare rendendo privo di qualsivoglia effetto giuridico l'iscrizione a ruolo del credito opposto, le cartelle, gli avvisi di addebito e l'atto di intimazione di pagamento sopra riportati;
- Condannare l' e l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_1 CP_3
giudizio, (oltre I.V.A, se dovuta, C.p.a e spese generali), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell Controparte_2
richiama tutte le eccezioni e deduzioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del
23.01.2023, riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e nelle note autorizzate del 10.05.2024. Si riporta alla comparsa di costituzione dell' in ordine al merito CP_1
della pretesa creditoria. oggetto Opposizione all'intimazione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29920229002151347/000 ricevuta in data 24.5.2022 in relazione, per quel che riguarda il presente giudizio, agli avvisi di addebito: n.59920112000346416000 asseritamente notificato il 10.10.2011 e n.59920120001206263000 asseritamente notificato il
10.08.2012.
Ha lamentato che, gli avvisi di addebito suddetti non risultano mai essere pervenuti alla ricorrente, ma in ogni caso tra la data della presunta notifica degli avvisi di addebito e la successiva intimazione di pagamento oggi impugnata sono trascorsi oltre 5 anni, eccependo, pertanto, la prescrizione di 5 anni, previsto dall'art.20 del d.lgs. n.472/ 1997 ed anche l'iscrizione a ruolo in divieto al disposto di cui all'art. 25 D.L.vo 46/99 ovvero oltre i termini di decadenza ivi stabiliti e pertanto illegittimi per violazione di legge.
Ha formulato anche istanza di sospensione.
Si è costituita l' eccependo: CP_1
1. Preliminarmente l'inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
I titoli in questione non sono stati opposti da controparte e sono divenuti, pertanto, inoppugnabili.
I medesimi sono stati notificati a mezzo pec, che si producono in allegato al presente atto.
La circostanza dell'avvenuta notifica è tardivamente contestata in ricorso, poiché oramai spirato il termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
E' dunque spirato per controparte il termine di cui all'art. 617 c.p.c., quale condizione di ammissibilità di tutte le questioni attinenti alla effettiva e regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Essendo l'ammissibilità del ricorso una condizione dell'azione, è controparte che deve fornire la prova di avere depositato il ricorso nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.. Pertanto, deve ritenersi inammissibile l'eccezione di mancata o invalida notifica degli avvisi di addebito, con ogni conseguenza anche in ordine all'inammissibilità di tutte le questioni di merito che avrebbero dovute essere proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n.
46/1999.
2. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 1 e in ulteriore subordine, la loro infondatezza.
La proposizione del ricorso giurisdizionale introduce, pertanto, un normale giudizio di cognizione sul rapporto, il cui accertamento ha ad oggetto l'an e/o il quantum del credito contestato.
Manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte e infondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, Lgs. N. 46/1999.
Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la cui la responsabilità è per legge affidata al concessionario per la riscossione.
Sicché, eventuali atti interruttivi della prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito dovevano essere posti in essere da . Controparte_4
Ha chiesto ordinarsi ad l'esibizione di tutti gli atti interruttivi Controparte_4
posti in essere nei confronti del ricorrente in dipendenza delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio.
Si è costituita l' (già ), Controparte_5 Controparte_6
(successivamente indicata come eccependo la carenza della legittimazione passiva sulle CP_3
questioni attinenti al merito della vicenda.
Ha contestato l'asserita prescrizione del credito in quanto vi è stata la proroga di tutti i termini di prescrizione e di decadenza che sono scaduti nel periodo 8/03/2020 - 31/08/2021 (periodo di sospensione) previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021
(Decreto Cura Italia).
I titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
Nel merito, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente inammissibilità dell'opposizione de quo. Gli atti di competenza di posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta, CP_3
risultano regolarmente notificati, costituendo atti interruttivi della prescrizione.
1) Avviso di intimazione n.29920159004492246000 notificato in data 07/01/2016, ai sensi dell'art.140 c.p.c. e . Controparte_7
2) Avviso di intimazione n.29920229002151347000 notificato in data 24.05.2022, mediante
. Parte_2
Pertanto, ha rispettato tutto l'iter di legge al fine di predisporre la notifica dell'atto in CP_3
contestazione (cfr vedi documentazione allegata).
La ricorrente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare eccezioni (ad esempio, avverso l'iscrizione a ruolo, la prescrizione, ecc.) che avrebbero dovuto essere proposte -a pena di inammissibilità- entro quaranta giorni dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione rappresentati dalle intimazioni di pagamento.
L'agente della Riscossione, una volta ricevuto in consegna il ruolo, ha l'obbligo, ex art. 25 e ss. DPR
602/73, di notificare la cartella di pagamento e di porre in essere l'attività di riscossione.
Ad ogni buon conto, evidenzia che, dall'esame degli estratti di ruolo in esame, risulta un CP_3 debito residuo pari ad € 739,63.
Coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, la causa, all'udienza del 23 ottobre 2024 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**************
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali e nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29920229002151347/000, notificata in data 24.05.2022, relativa all'avviso di addebito, n.59920112000346416000 asseritamente notificato il 10.10.2011 e n.59920120001206263000 asseritamente notificato il 10.08.2012.
Il ricorso è stato depositato il 20.06.2022 entro i trenta giorni dalla notifica.
CP_ Parte ricorrente chiede pronunciarsi la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione solo gli avvisi del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli
è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Dalla documentazione versata dalla resistente risultano le regolari notifiche degli avvisi di CP_1 addebito oggetto dell'intimazione oggi impugnata, la tra gli atti interruttivi della CP_3 prescrizione riferisce dell'intimazione n. 29920159004492246000, producendo la relata di notifica
(compiuta giacenza 11/1/2026) ma non la stessa intimazione di pagamento di cui, pertanto, si sconosce il contenuto.
A ciò si aggiunga che l costituendosi ha evidenziato che, dall'esame degli estratti di ruolo in CP_3 esame, risulta un debito residuo pari ad € 739,63.
Trattandosi di crediti di natura previdenziale il termine di prescrizione è quello di cinque anni ex art. 3 L. n. 355/1995, successivi rispettivamente alle notifiche avvenute in data 10.10.2011 e
10.8.2012, non risultano esserci atti utili ai fini dell'interruzione della prescrizione;
va, dunque, accolta la domanda e dichiarato prescritto il credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti di entrambi non essendovi prova del termine di trasmissione degli atti all CP_3
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento n.29920229002151347/000, notificata in data 24.05.2022 condanna, in solido, l' e l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 545,50 di cui CP_1 CP_3
€ 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA (se dovuta) e CpA.
Sciacca, 16/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FAZZINO PIETRO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA AGOSTINO NINONE verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste in tutte le domande già Parte_1
ritualmente formulate, ed a tal proposito chiede che
L' Autorità Giudiziaria adita voglia disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- Ritenere e dichiarare nullo, illegittimo decaduto e comunque prescritto il credito vantato nel suo intero ammontare;
- Annullare la intimazione di pagamento n. 29920229002151347/000 e gli avvisi di addebito,
nonché le cartelle ad essa presupposti;
- Revocare rendendo privo di qualsivoglia effetto giuridico l'iscrizione a ruolo del credito opposto, le cartelle, gli avvisi di addebito e l'atto di intimazione di pagamento sopra riportati;
- Condannare l' e l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_1 CP_3
giudizio, (oltre I.V.A, se dovuta, C.p.a e spese generali), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell Controparte_2
richiama tutte le eccezioni e deduzioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del
23.01.2023, riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e nelle note autorizzate del 10.05.2024. Si riporta alla comparsa di costituzione dell' in ordine al merito CP_1
della pretesa creditoria. oggetto Opposizione all'intimazione di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29920229002151347/000 ricevuta in data 24.5.2022 in relazione, per quel che riguarda il presente giudizio, agli avvisi di addebito: n.59920112000346416000 asseritamente notificato il 10.10.2011 e n.59920120001206263000 asseritamente notificato il
10.08.2012.
Ha lamentato che, gli avvisi di addebito suddetti non risultano mai essere pervenuti alla ricorrente, ma in ogni caso tra la data della presunta notifica degli avvisi di addebito e la successiva intimazione di pagamento oggi impugnata sono trascorsi oltre 5 anni, eccependo, pertanto, la prescrizione di 5 anni, previsto dall'art.20 del d.lgs. n.472/ 1997 ed anche l'iscrizione a ruolo in divieto al disposto di cui all'art. 25 D.L.vo 46/99 ovvero oltre i termini di decadenza ivi stabiliti e pertanto illegittimi per violazione di legge.
Ha formulato anche istanza di sospensione.
Si è costituita l' eccependo: CP_1
1. Preliminarmente l'inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
I titoli in questione non sono stati opposti da controparte e sono divenuti, pertanto, inoppugnabili.
I medesimi sono stati notificati a mezzo pec, che si producono in allegato al presente atto.
La circostanza dell'avvenuta notifica è tardivamente contestata in ricorso, poiché oramai spirato il termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
E' dunque spirato per controparte il termine di cui all'art. 617 c.p.c., quale condizione di ammissibilità di tutte le questioni attinenti alla effettiva e regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Essendo l'ammissibilità del ricorso una condizione dell'azione, è controparte che deve fornire la prova di avere depositato il ricorso nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.. Pertanto, deve ritenersi inammissibile l'eccezione di mancata o invalida notifica degli avvisi di addebito, con ogni conseguenza anche in ordine all'inammissibilità di tutte le questioni di merito che avrebbero dovute essere proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n.
46/1999.
2. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 1 e in ulteriore subordine, la loro infondatezza.
La proposizione del ricorso giurisdizionale introduce, pertanto, un normale giudizio di cognizione sul rapporto, il cui accertamento ha ad oggetto l'an e/o il quantum del credito contestato.
Manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte e infondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, Lgs. N. 46/1999.
Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la cui la responsabilità è per legge affidata al concessionario per la riscossione.
Sicché, eventuali atti interruttivi della prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito dovevano essere posti in essere da . Controparte_4
Ha chiesto ordinarsi ad l'esibizione di tutti gli atti interruttivi Controparte_4
posti in essere nei confronti del ricorrente in dipendenza delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio.
Si è costituita l' (già ), Controparte_5 Controparte_6
(successivamente indicata come eccependo la carenza della legittimazione passiva sulle CP_3
questioni attinenti al merito della vicenda.
Ha contestato l'asserita prescrizione del credito in quanto vi è stata la proroga di tutti i termini di prescrizione e di decadenza che sono scaduti nel periodo 8/03/2020 - 31/08/2021 (periodo di sospensione) previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021
(Decreto Cura Italia).
I titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
Nel merito, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente inammissibilità dell'opposizione de quo. Gli atti di competenza di posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta, CP_3
risultano regolarmente notificati, costituendo atti interruttivi della prescrizione.
1) Avviso di intimazione n.29920159004492246000 notificato in data 07/01/2016, ai sensi dell'art.140 c.p.c. e . Controparte_7
2) Avviso di intimazione n.29920229002151347000 notificato in data 24.05.2022, mediante
. Parte_2
Pertanto, ha rispettato tutto l'iter di legge al fine di predisporre la notifica dell'atto in CP_3
contestazione (cfr vedi documentazione allegata).
La ricorrente deve essere ritenuta decaduta dal potere di sollevare eccezioni (ad esempio, avverso l'iscrizione a ruolo, la prescrizione, ecc.) che avrebbero dovuto essere proposte -a pena di inammissibilità- entro quaranta giorni dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione rappresentati dalle intimazioni di pagamento.
L'agente della Riscossione, una volta ricevuto in consegna il ruolo, ha l'obbligo, ex art. 25 e ss. DPR
602/73, di notificare la cartella di pagamento e di porre in essere l'attività di riscossione.
Ad ogni buon conto, evidenzia che, dall'esame degli estratti di ruolo in esame, risulta un CP_3 debito residuo pari ad € 739,63.
Coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, la causa, all'udienza del 23 ottobre 2024 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**************
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali e nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29920229002151347/000, notificata in data 24.05.2022, relativa all'avviso di addebito, n.59920112000346416000 asseritamente notificato il 10.10.2011 e n.59920120001206263000 asseritamente notificato il 10.08.2012.
Il ricorso è stato depositato il 20.06.2022 entro i trenta giorni dalla notifica.
CP_ Parte ricorrente chiede pronunciarsi la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione solo gli avvisi del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli
è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Dalla documentazione versata dalla resistente risultano le regolari notifiche degli avvisi di CP_1 addebito oggetto dell'intimazione oggi impugnata, la tra gli atti interruttivi della CP_3 prescrizione riferisce dell'intimazione n. 29920159004492246000, producendo la relata di notifica
(compiuta giacenza 11/1/2026) ma non la stessa intimazione di pagamento di cui, pertanto, si sconosce il contenuto.
A ciò si aggiunga che l costituendosi ha evidenziato che, dall'esame degli estratti di ruolo in CP_3 esame, risulta un debito residuo pari ad € 739,63.
Trattandosi di crediti di natura previdenziale il termine di prescrizione è quello di cinque anni ex art. 3 L. n. 355/1995, successivi rispettivamente alle notifiche avvenute in data 10.10.2011 e
10.8.2012, non risultano esserci atti utili ai fini dell'interruzione della prescrizione;
va, dunque, accolta la domanda e dichiarato prescritto il credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti di entrambi non essendovi prova del termine di trasmissione degli atti all CP_3
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento n.29920229002151347/000, notificata in data 24.05.2022 condanna, in solido, l' e l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 545,50 di cui CP_1 CP_3
€ 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA (se dovuta) e CpA.
Sciacca, 16/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini