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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11861/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11861/2024 R.G.
TRA
n. a CASERTA (CE) il 20/09/1982 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GARAMBONE LUSIANNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/10/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' , seppur ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva in giudizio e rimaneva CP_1
contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica per non aver esaminato l'intera documentazione medica in atti e per non aver esaminato adeguatamente la patologia oncologica.
A seguito delle contestazioni prospettate in questo giudizio, il Tribunale ha ritenuto di chiamare a chiarimenti il C.T.U. già nominato nella fase di ATP, avendo parte ricorrente prospettato una sottovalutazione del quadro patologico lamentato.
Ed in particolare, il CTU. dott. ha considerato la perizianda affetta da: “esiti di carcinoma Tes_1
invasivo NST G3 della mammella destra, stadio patologico di pT1c (20 mm) G3 N1m (1/7) ER70%
Pgr 50% Ki 67 38% HER 2 0 trattato chirurgicamente il 29.08.2023 con QUAD emisfero interno con dissezione cavo ascellare a destra e seguita poi a da chemioterapia adiuvante terminata ad aprile
2024 ed attualmente è in follow-up clinico strumentale senza ripresa della malattia Persona_1
70% (codice 9323:100%)” ” ed ha concluso confermando l'insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta, puntualmente motivando le proprie ragioni sulla base delle certificazioni mediche richiamate dall'istante nel presente ricorso.
2 Ebbene, nel corso del presente giudizio, il CTU ha valutato la nuova documentazione sanitaria depositata evidenziando che: “le condizioni generali della ricorrente rimangano invariate e stabili rispetto alla precedente documentazione ad atti e all'esame clinico effettuato dal sottoscritto CTU, considerando che le nuove certificazioni esibite nel nuovo ricorso sono sovrapponibili alle certificazioni già in atti. Inoltre si prende atto che la parte ricorrente non documenta certificazione che possano giustificare dalla punta di vista clinico un peggioramento del quadro clinico del periodo chemioterapico, rispetto a quanto il sottoscritto abbia osservato nella propria visita peritale, tale da rendere la sig.ra abbisognevole di assistenza, infatti le minorazioni riscontrate ad Parte_1
atti non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In conclusione anche sulla scorta di nuova documentazione si ribadisce alla sig.ra la valutazione Parte_1 già formulata”.
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure
3 dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, evidenziarsi che parte ricorrente, con istanza del 01.04.2025, ha depositato nuova documentazione ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.-La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14691/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 14/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11861/2024 R.G.
TRA
n. a CASERTA (CE) il 20/09/1982 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GARAMBONE LUSIANNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/10/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' , seppur ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva in giudizio e rimaneva CP_1
contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica per non aver esaminato l'intera documentazione medica in atti e per non aver esaminato adeguatamente la patologia oncologica.
A seguito delle contestazioni prospettate in questo giudizio, il Tribunale ha ritenuto di chiamare a chiarimenti il C.T.U. già nominato nella fase di ATP, avendo parte ricorrente prospettato una sottovalutazione del quadro patologico lamentato.
Ed in particolare, il CTU. dott. ha considerato la perizianda affetta da: “esiti di carcinoma Tes_1
invasivo NST G3 della mammella destra, stadio patologico di pT1c (20 mm) G3 N1m (1/7) ER70%
Pgr 50% Ki 67 38% HER 2 0 trattato chirurgicamente il 29.08.2023 con QUAD emisfero interno con dissezione cavo ascellare a destra e seguita poi a da chemioterapia adiuvante terminata ad aprile
2024 ed attualmente è in follow-up clinico strumentale senza ripresa della malattia Persona_1
70% (codice 9323:100%)” ” ed ha concluso confermando l'insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta, puntualmente motivando le proprie ragioni sulla base delle certificazioni mediche richiamate dall'istante nel presente ricorso.
2 Ebbene, nel corso del presente giudizio, il CTU ha valutato la nuova documentazione sanitaria depositata evidenziando che: “le condizioni generali della ricorrente rimangano invariate e stabili rispetto alla precedente documentazione ad atti e all'esame clinico effettuato dal sottoscritto CTU, considerando che le nuove certificazioni esibite nel nuovo ricorso sono sovrapponibili alle certificazioni già in atti. Inoltre si prende atto che la parte ricorrente non documenta certificazione che possano giustificare dalla punta di vista clinico un peggioramento del quadro clinico del periodo chemioterapico, rispetto a quanto il sottoscritto abbia osservato nella propria visita peritale, tale da rendere la sig.ra abbisognevole di assistenza, infatti le minorazioni riscontrate ad Parte_1
atti non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In conclusione anche sulla scorta di nuova documentazione si ribadisce alla sig.ra la valutazione Parte_1 già formulata”.
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure
3 dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, evidenziarsi che parte ricorrente, con istanza del 01.04.2025, ha depositato nuova documentazione ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.-La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14691/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 14/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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