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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5375/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TR (TV), Parte_1 C.F._1 l'8/04/1965
e
(c.f. ), nato/a a MOTTA DI Parte_2 C.F._2
/1966
entrambi con l'avv. ELEONORA RAFFAELLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/09/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TR (TV), L'8/04/1965 Parte_1
e nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 09/09/1966, Parte_2 uniti in matrimonio il 26/05/1990, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TR (TV) dell'anno 1990, n. 105, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
2. A tal propositivo si dà atto che la sig.ra a far data dal 1 Agosto Parte_2
2025 si è trasferita in altro immobile dalla medesima locato unitamente alla figlia ed i costi di detta locazione saranno sostenuti integralmente dalla CP_1
Parte_2
3. Sull'affidamento dei figli, stante la maggiore età dei medesimi, nulla è da disporre. I ricorrenti, per quanto occorrer possa, danno comunque atto che i figli ed rimarranno a vivere nella casa familiare Per_1 Persona_2 unitamente al padre ed incontreranno la madre quando e come vorranno. La figlia , che ad oggi vive anch'essa nella casa familiare unitamente CP_1 Pe alla propria figlia di 5 anni, si trasferirà a con la sig.ra mentre Parte_2 la figlia vive già in altra abitazione unitamente al proprio marito Persona_4 ed al figlio;
4. I coniugi sono concordi a che nell'immobile di cui in premessa, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, posto in Carbonera (TV), Vicolo
ON IV n.6 resti a vivere lo unitamente ai figli e Parte_1 Per_2
. La rata di mutuo mensile pari ad euro 600,00 circa sarà onorata, con Per_1 puntualità, sino alla scadenza dell'anzidetto mutuo, dallo . Parte_1
5. I coniugi convengono, sin da ora, che entro un anno dall'estinzione del mutuo anzidetto la sig.ra cederà, gratuitamente, al marito la propria Parte_2 quota di proprietà dell'immobile anzidetto. La sig.ra esprime Parte_2 altresì, sin d'ora, il proprio consenso, laddove il marito, prima dell'estinzione del mutuo, decida di vendere a terzi l'immobile anzidetto. In tal caso l'eventuale somma che dovesse residuare dalla vendita, previa estinzione del mutuo, andrà integralmente al sig. ; Parte_1
6. Per quanto attiene al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e , sarà il padre a Per_2 Per_1 provvedere direttamente al loro mantenimento;
7. I coniugi sono altresì concordi per ragioni personali a che, l'autovettura marca
Citroen Modello Picasso di proprietà della sig.ra rimanga nella Parte_2 disponibilità del Sig. e, viceversa, l'autovettura modello Fiat Parte_1
Grande Punto di proprietà del sig. rimanga nella disponibilità Parte_1 della sig.ra La motivazione di tale accordo è essenzialmente Parte_2 legata alla circostanza che lo dovendo gestire i figli nei vari trasporti (i Pt_1 figli non hanno la patente di guida) possa avere a disposizione un'autovettura più grande e spaziosa;
8. I genitori parteciperanno nella misura del 50 % ciascuno (limitatamente ai figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) a Per_2 Per_1 tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la salute, ivi compresi ticket sanitari, visite specialistiche, interventi ambulatoriali e di odontoiatria, restando inteso che tutte le spese straordinarie di cui i figli Per_2
e abbisognassero andranno previamente concordate tra i genitori Per_1 qualora superino l'importo di € 100,00 (Euro cento/00) e comunque quelle che, pur essendo inferiori singolarmente al limite sopra stabilito, abbiano carattere di continuità tale da superare, nell'anno solare, l'importo di € 100,00 per ciascun genitore. Non sarà invece necessario alcun accordo preventivo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ossia spese per libri di testo obbligatori. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, andranno invece ritenute straordinarie e dunque da concordarsi previamente tra i genitori le seguenti spese: a) spese mediche non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale, intendendosi per tali quelle chirurgiche (compresi eventuali costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
b)
Scolastiche, intendendosi per tali il corredo d'inizio anno scolastico, libri di testo non obbligatori, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
c) , Controparte_2 intendendosi per tali i costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature;
centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto ad uso dei figli, oltre ad eventuali spese di bollo e assicurazione.
9. Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda integralmente alle
Linee Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense c.d. "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" del 29.11.2017 che si intende integralmente trascritto;
10. Per quanto concerne il patrimonio mobiliare le parti danno atto che la sig.ra provvederà ad asportare dalla casa familiare tutti i propri effetti Parte_2 personali nonché, a livello di mobilia, il banco trucco, un paio di mobili presenti nella camera matrimoniale, ed i beni appartenenti al proprio zio defunto . Per_5
Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti coniugi.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5375/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TR (TV), Parte_1 C.F._1 l'8/04/1965
e
(c.f. ), nato/a a MOTTA DI Parte_2 C.F._2
/1966
entrambi con l'avv. ELEONORA RAFFAELLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/09/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TR (TV), L'8/04/1965 Parte_1
e nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 09/09/1966, Parte_2 uniti in matrimonio il 26/05/1990, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TR (TV) dell'anno 1990, n. 105, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
2. A tal propositivo si dà atto che la sig.ra a far data dal 1 Agosto Parte_2
2025 si è trasferita in altro immobile dalla medesima locato unitamente alla figlia ed i costi di detta locazione saranno sostenuti integralmente dalla CP_1
Parte_2
3. Sull'affidamento dei figli, stante la maggiore età dei medesimi, nulla è da disporre. I ricorrenti, per quanto occorrer possa, danno comunque atto che i figli ed rimarranno a vivere nella casa familiare Per_1 Persona_2 unitamente al padre ed incontreranno la madre quando e come vorranno. La figlia , che ad oggi vive anch'essa nella casa familiare unitamente CP_1 Pe alla propria figlia di 5 anni, si trasferirà a con la sig.ra mentre Parte_2 la figlia vive già in altra abitazione unitamente al proprio marito Persona_4 ed al figlio;
4. I coniugi sono concordi a che nell'immobile di cui in premessa, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, posto in Carbonera (TV), Vicolo
ON IV n.6 resti a vivere lo unitamente ai figli e Parte_1 Per_2
. La rata di mutuo mensile pari ad euro 600,00 circa sarà onorata, con Per_1 puntualità, sino alla scadenza dell'anzidetto mutuo, dallo . Parte_1
5. I coniugi convengono, sin da ora, che entro un anno dall'estinzione del mutuo anzidetto la sig.ra cederà, gratuitamente, al marito la propria Parte_2 quota di proprietà dell'immobile anzidetto. La sig.ra esprime Parte_2 altresì, sin d'ora, il proprio consenso, laddove il marito, prima dell'estinzione del mutuo, decida di vendere a terzi l'immobile anzidetto. In tal caso l'eventuale somma che dovesse residuare dalla vendita, previa estinzione del mutuo, andrà integralmente al sig. ; Parte_1
6. Per quanto attiene al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e , sarà il padre a Per_2 Per_1 provvedere direttamente al loro mantenimento;
7. I coniugi sono altresì concordi per ragioni personali a che, l'autovettura marca
Citroen Modello Picasso di proprietà della sig.ra rimanga nella Parte_2 disponibilità del Sig. e, viceversa, l'autovettura modello Fiat Parte_1
Grande Punto di proprietà del sig. rimanga nella disponibilità Parte_1 della sig.ra La motivazione di tale accordo è essenzialmente Parte_2 legata alla circostanza che lo dovendo gestire i figli nei vari trasporti (i Pt_1 figli non hanno la patente di guida) possa avere a disposizione un'autovettura più grande e spaziosa;
8. I genitori parteciperanno nella misura del 50 % ciascuno (limitatamente ai figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) a Per_2 Per_1 tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la salute, ivi compresi ticket sanitari, visite specialistiche, interventi ambulatoriali e di odontoiatria, restando inteso che tutte le spese straordinarie di cui i figli Per_2
e abbisognassero andranno previamente concordate tra i genitori Per_1 qualora superino l'importo di € 100,00 (Euro cento/00) e comunque quelle che, pur essendo inferiori singolarmente al limite sopra stabilito, abbiano carattere di continuità tale da superare, nell'anno solare, l'importo di € 100,00 per ciascun genitore. Non sarà invece necessario alcun accordo preventivo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ossia spese per libri di testo obbligatori. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, andranno invece ritenute straordinarie e dunque da concordarsi previamente tra i genitori le seguenti spese: a) spese mediche non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale, intendendosi per tali quelle chirurgiche (compresi eventuali costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
b)
Scolastiche, intendendosi per tali il corredo d'inizio anno scolastico, libri di testo non obbligatori, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
c) , Controparte_2 intendendosi per tali i costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature;
centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto ad uso dei figli, oltre ad eventuali spese di bollo e assicurazione.
9. Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda integralmente alle
Linee Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense c.d. "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" del 29.11.2017 che si intende integralmente trascritto;
10. Per quanto concerne il patrimonio mobiliare le parti danno atto che la sig.ra provvederà ad asportare dalla casa familiare tutti i propri effetti Parte_2 personali nonché, a livello di mobilia, il banco trucco, un paio di mobili presenti nella camera matrimoniale, ed i beni appartenenti al proprio zio defunto . Per_5
Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti coniugi.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani