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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere nella causa civile iscritta al n. 328 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello
D A
Parte_1
in
[...] persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARINELLI MASSIMILIANO
- Appellante - C O N T R O
, Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
- Appellati contumaci –
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LI VIGNI GIORGIO
- Appellata -
All'udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E MOTIVI
Con separati ricorsi, poi riuniti, gli odierni appellati censuravano l'illegittimità della delibera n. 983 dell'11.09.2020 dell' odierna appellante (di Parte_1 seguito: , con la quale - in ragione della rideterminazione dei relativi CP_2 punteggi – erano stati revocati gli incarichi individuali (di durata semestrale e con scadenza naturale al 30.09.2020) loro conferiti sulla base della graduatoria approvata, con deliberazione di Palermo n. 298 del 19.03.2020, a Pt_5
1 conclusione della procedura avviata con avviso straordinario del 13.03.2020 per
“garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid”; chiedevano, pertanto, (anche in via cautelare) condannarsi l' all'immediata riassunzione in servizio ed al CP_2 risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittima risoluzione contrattuale. Con sentenza n.3389/2022, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dei ricorsi proposti, dichiarava l'illegittimità della superiore delibera, considerato che i ricorrenti, al momento della revoca degli incarichi, erano ancora collocati in posizione utile per l'assunzione, in base ad una graduatoria che l
[...]
(di seguito: non aveva ancora provveduto a Controparte_1 Pt_5 modificare, ritenendo, a tale stregua, irrilevante siffatta modifica, intervenuta solo successivamente;
condannava, altresì, l' al pagamento, in favore di CP_2 ciascuno dei ricorrenti, delle retribuzioni non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro sino alla data di scadenza del contratto a termine oggetto del provvedimento illegittimo. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 18.04.2023, l' deducendo la Controparte_3 correttezza del proprio operato, tenuto conto che:
― l'assunzione degli appellati era avvenuta all'esito di una procedura emergenziale (avviso straordinario del 13.03.2020), nel rispetto dei dettami degli articoli 97 Cost. e 35 D. lgs. 165/2001;
― i medesimi lavoratori erano stati, infatti, assunti, “per via della straordinaria urgenza con cui si è proceduto”, tramite “l'attribuzione automatica di un punteggio, sulla base delle indicazioni date dagli stessi lavoratori al momento della domanda”, cosicché non vi è stata “alcuna valutazione discrezionale da parte di una commissione, tale da fare assumere alla graduatoria un valore costitutivo del diritto alla successiva assunzione, e che avrebbe potuto essere messo in discussione soltanto laddove vi fosse stata una nuova e diversa valutazione da parte di una nuova commissione, in presenza di un annullamento o di una revoca della graduatoria stessa”;
― la graduatoria formulata dall' sulla base delle sole dichiarazioni dei Pt_5 lavoratori, aveva esclusivamente “valore dichiarativo della situazione di fatto, e in particolare del possesso da parte degli interessati dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, e del punteggio collegato (senza alcuna discrezionalità) a determinati presupposti”; con la conseguenza che in mancanza di tali presupposti “l'assunzione sarebbe avvenuta in evidente violazione della disciplina sopra richiamata, in quanto la stessa non sarebbe passata tramite un concorso pubblico, ma attraverso una dichiarazione non rispondente alla realtà”;
2 ― l' aveva così demandato, con nota prot. 17471 del 2 aprile 2020, a Pt_5 ciascuna delle aziende, alle quali si riferiva la graduatoria, il compito di controllare la correttezza dei punteggi calcolati in modo automatico dalla piattaforma di presentazione della domanda nonché la veridicità delle dichiarazioni rese;
― l' con nota prot. 8746 del 10 giugno 2020, aveva segnalato la CP_2 presenza di evidenti errori nell'attribuzione dei punteggi ai tre appellati, avendo tutti e tre dichiarato “servizio diverso da OSS in enti non di P.A.”, cui non si sarebbe dovuto attribuire alcun punteggio;
― con nota prot. 3445 del 10 luglio 2020 l' di aveva riferito la Pt_5 CP_1 correzione del punteggio ad essi attribuito, riducendolo notevolmente (per cui questi si trovavano nella graduatoria con un punteggio pari a 0,5 per il solo titolo di studio), con conseguente illegittimità della loro assunzione “atteso che questi non avevano alcun punteggio tale da legittimare il loro inserimento nella graduatoria in una posizione utile per l'assunzione”;
― l' con deliberazione n. 960 del 12/10/2020 aveva infine proceduto ad Pt_5 una revisione della graduatoria originaria. Tanto premesso, lamenta l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto che l' non avrebbe potuto interrompere i rapporti di lavoro a tempo CP_2 determinato in essere con gli appellati, se non dopo che la graduatoria fosse stata rivista, per due ordini di considerazioni: in primo luogo, le assunzioni erano avvenute “sulla base di una graduatoria formata tramite l'attribuzione di punteggi attribuiti in misura fissa, e non mediante una valutazione discrezionale”, ragion per cui “l'erroneità ab origine di questi” legittimava l'Amministrazione “a rifiutare di dare corso ulteriore al contratto, con la possibilità di eccepire nel giudizio l'insussistenza fin dall'inizio del rapporto del diritto alla costituzione di esso”; in secondo luogo, “dato che la graduatoria risultava essere errata, l'assunzione dei lavoratori in questione era da considerare nulla, in quanto avvenuta al di fuori delle regole poste a fondamento delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni”, in quanto “i lavoratori avevano avuto attribuiti punteggi non spettanti, in forza dei quali avevano ottenuto di essere assunti, in luogo di altri soggetti, ai quali l'incarico avrebbe dovuto essere correttamente attribuito”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 19/03/2025, l'
[...]
, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
Non si sono costituiti, benché ritualmente evocati in giudizio, Parte_2
e Parte_4 Parte_3
All'udienza del 20.03.2025, sulle conclusioni delle parti costituite, richiamate in epigrafe la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
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3 Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, benché ritualmente evocati in giudizio. L'appello è infondato. È pacifico che, atteso il carattere emergenziale della selezione effettuata con avviso del 13 marzo 2020 per il reclutamento di figure di OSS da adibire alle diverse strutture sanitarie dell' di , al fine di fronteggiare le esigenze CP_1 straordinarie indotte dal noto evento pandemico, l'elaborazione della graduatoria degli ammessi venne affidata ad apposita piattaforma informatica deputata all'attribuzione automatica di punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi candidati, salvo successiva verifica – rimessa alle singole amministrazioni destinatarie delle diverse graduatorie - della correttezza di tale punteggio e delle veridicità delle dichiarazioni. Orbene, ritiene la Corte che tali peculiari caratteristiche della selezione in discorso nulla tolgano al carattere indefettibile che, al pari di qualsiasi altra procedura selettiva pubblica, la graduatoria degli ammessi riveste ai fini dell'adozione dei conseguenti atti negoziali;
essa, infatti, assolve all'irrinunciabile requisito di trasparenza dell'azione amministrativa, garantendo la pubblicità dell'attribuzione dei punteggi e della loro graduazione tra tutti i partecipanti secondo i criteri fissati nel bando di selezione, e consentendo il controllo di legittimità dell'individuazione dei vincitori. Sicché, può certamente affermarsi che i soggetti inseriti in una graduatoria coltivino una legittima aspettativa all'assunzione (nei limiti delle disponibilità di posti dichiarate dall'ente) secondo l'ordine di preferenza sancito dalla stessa. Nel caso in esame, dunque, l'accertamento, effettuato unilateralmente dall'azienda utilizzatrice della graduatoria, dell'erronea attribuzione di un punteggio in relazione ai titoli (correttamente) dichiarati dai lavoratori, odierni appellati, non poteva legittimare la risoluzione dei contratti con essi stipulati, se non all'esito di una nuova graduazione dei rispettivi titoli in comparazione con tutte le posizioni concorrenti, che solo la completa revisione della graduatoria poteva fornire. A ciò si aggiunga che, com'è pacifico tra le parti, gli odierni appellati erano tutti in possesso dei titoli di accesso alla selezione (“a)Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dello obbligo scolastico;
b) Titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000 e successivi Accordi del 22 Febbraio 2001 e accordo approvato nella seduta del 16 gennaio 2003 recepito dalla regione Sicilia con il DA n 697/2014 o titolo equipollente”); di tal che
4 l'attribuzione di un diverso punteggio non avrebbe certamente eliso, nel caso di specie, il loro diritto a parteciparvi, incidendo soltanto sulla loro collocazione in graduatoria e sul conseguente diritto ad essere individuati tra i soggetti destinatari di proposta di assunzione;
ne consegue che ogni modifica avrebbe dovuto essere adeguatamente procedimentalizzata quanto meno mediante espressa indicazione delle criticità ravvisate rispetto ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal bando di selezione (che non vengono neppure allegati dall'azienda appellante) e mediante pubblicazione della nuova graduatoria. Tale presupposto non è stato certamente integrato dalla nota n. 3445/2020 del 10.07.2020 con la quale l' aderendo ai rilievi formulati Parte_6 dall' ha meramente riscontrato la segnalazione di quest'ultima, CP_2 comunicando la correzione in difetto dei punteggi spettanti ai candidati ivi indicati, senza peraltro specificare né i motivi di tale diversa valutazione dei titoli dichiarati né la nuova posizione assunta dai lavoratori in graduatoria;
elementi, questi, neppure indicati dall nella comunicazione del 23.07.2020 di avvio del CP_2 procedimento di revoca degli incarichi medio tempore conferiti né in quella successiva del 14.09.2020 di revoca degli stessi. Anzi, va pure segnalato che, come emerge dalla delibera n. 983 dell'11.09.2020 dell' alla revoca degli incarichi già conferiti ai 14 OSS cui CP_2 sarebbero stati erroneamente attribuiti punteggi non dovuti, non ha fatto seguito lo scorrimento della graduatoria (scorrimento, del resto, impossibile, stante la sua non ancora intervenuta revisione) mediante assunzione dei soggetti che sarebbero risultati utilmente collocati al loro posto;
l'azienda ha invece proceduto alla riattivazione dei rapporti di lavoro libero professionale già in essere prima della ridetta selezione (a nulla rilevando che questi ultimi fossero anch'essi inseriti nella ridetta graduatoria, dal momento che, nella riattivazione dei rispettivi contratti non si è affatto tenuto conto del punteggio da essi conseguito), in tal modo rendendo del tutto inefficace la procedura selettiva in argomento. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, ed a conferma della necessità di una revisione della graduatoria (sia di quella generale che di quelle particolari destinate alle diverse aziende ospedaliere) al fine di dare corso, in modo corretto, alle conseguenti assunzioni, va segnalato che ha infatti Parte_6 provveduto in tal senso con delibera n. 960 del 12.10.2020 (all. 8 e 9). Nonostante il rigetto dell'appello non si dà luogo a condanna alle spese stante, per un verso, la contumacia dei lavoratori e, per altro, la posizione di terzietà dell' di nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda e CP_1
5 rispetto alla quale, pertanto, non si configura una situazione di soccombenza dell' appellante tale da giustificarne la condanna alle spese. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , e qui Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiarata, conferma la sentenza n. 3389/2022 pubblicata il 21.10.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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