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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/09/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 239 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale allegata alla comparsa di risposta in primo grado dagli avv.ti Carlo F. Galantini e Mauro Mura ed elettivamente domiciliata in nello studio del secondo difensore;
CP_1
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura speciale CP_2 C.F._1
allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Marco Basciu nel cui studio in è elettivamente domiciliata;
CP_1
appellata
1 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, previo rigetto di
ogni avversa istanza e deduzione, così statuire: 1) nel merito, in via principale: previo
accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, respingere
integralmente le domande avversarie nei confronti della resistente AOU in quanto infondate in
fatto e diritto per i motivi esposti nell'atto di appello;
2) in subordine, nella denegata e non
Contr creduta ipotesi si dovesse ravvisare una qualche forma di responsabilità di nella
causazione del danno lamentato, accertare e dichiarare l'effettivo grado di responsabilità
causalmente rilevante direttamente ascrivibile in capo ad AOU rispetto alla condotta della
ricorrente e per l'effetto, ex art. 1227 c.c., ridurre, in tutto o in parte, la responsabilità della
prima e, in ogni caso, l'obbligazione risarcitoria in ragione del concorso della danneggiata
nella causazione del danno;
3) in via ulteriormente gradata, in ogni caso riformarsi la
statuizione di condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.; 4) in via istruttoria,
disporre la rinnovazione della CTU volta accertare ed individuare, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e delle deduzioni ed eccezioni di AOU in relazione alla
omessa presentazione della Sig.ra ai controlli post operatori, quale fosse il giudizio CP_2
prognostico concretamente ipotizzabile all'epoca in cui risulta che la Signora sia CP_2
ricorsa al controllo dei sanitari dell'azienda successivamente all'intervento del 1.12.2017 e,
nella non creduta ipotesi in cui si dovessero ravvisare delle responsabilità per quanto occorso
alla paziente, l'incidenza causale e relativa misura della condotta di quest'ultima sulla
causazione degli esiti sfavorevoli di detto intervento nonché la misura del danno biologico
permanente eventualmente risarcibile;
5) nell'ipotesi di accoglimento in tutto o in parte
dell'appello, condannarsi la Sig.ra al rimborso in favore della AOU di tutte le somme, CP_2
per capitale accessori e spese, che la stessa fosse costretta nel frattempo a versare in esecuzione
2 della Ordinanza, ovvero la minor somma minor somma, per capitale accessori e spese, rispetto
alle somme corrisposte in esecuzione della Ordinanza, che sarà ritenuta di giustizia, maggiorate
degli interessi legali dal dì del versamento al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
del giudizio, comprensivi del contributo spese ex art. 2 della Tariffa Professionale, oltre I.V.A.
e C.p.A.”;
nell'interesse dell'appellata: “Alla luce delle considerazioni esposte, si ribadisce la richiesta di:
Contr 1. Rigetto dell'appello proposto dall' di confermando la sentenza di primo grado. CP_1
2. Conferma del risarcimento di € 269.428,00 e degli interessi nella misura di cui al comma 4
dell'art.
1.284 c.c. maturati a partire dalla domanda di primo grado fino al saldo effettivo, anche
Contr sulla parte della somma non sospesa.
3. Condanna dell al pagamento delle spese
processuali del presente grado di giudizio, inclusi gli interessi legali”.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15.01.2020 convenne in giudizio l' CP_2 [...]
Contr
(di seguito ) deducendo di aver contratto Controparte_1 CP_1
un'endoftalmite postoperatoria a seguito di un intervento di cataratta all'occhio destro eseguito il 1° dicembre 2017 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e di aver successivamente perso la funzione visiva in tale occhio per effetto di una gestione clinica inadeguata dell'infezione da parte dei sanitari della struttura convenuta.
Si costituì tempestivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso per carenza di prova e nel merito invocando il rigetto della domanda per insussistenza di responsabilità, in quanto l'intervento era stato eseguito secondo le linee guida della European Society of Catarat and Refractive Surgeons (ESCRS) 2013 e secondo le raccomandazioni della buona pratica clinica della Società Oftalmologica Italiana (SOI) 2013;
inoltre, la paziente non si era presentata ai fondamentali controlli postoperatori prescritti,
circostanza che avrebbe impedito un tempestivo trattamento dell'infezione.
3 Dall'atto di dimissione del 1.12.2017 risultava, infatti, che la paziente fosse stata dimessa con prescrizione di congrua terapia postoperatoria, di un primo controllo per “sabato h. 16:00” e di un secondo controllo per il successivo “martedì” (in perfetta aderenza alle sopra citate raccomandazioni SOI, per le quali, dopo l'intervento di cataratta è necessario sottoporre il paziente ad una visita di controllo entro 72 ore dalla procedura chirurgica al fine di riconoscere immediatamente la comparsa di eventuali complicanze infettive/infiammatorie), visite alle quali la ricorrente non si presentò. La , infatti, si rivolse all'AOU solo il successivo 14.12.2017, CP_2
due settimane dopo l'intervento e con l'infezione già in atto.
La causa venne istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio affidata a un collegio peritale composto da un medico legale e da un oculista.
I CTU, nella relazione definitiva:
- esclusero errori nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di cataratta, ma rilevarono un ritardo nella diagnosi e nel trattamento dell'endoftalmite, nonché l'omessa esecuzione di esami fondamentali (ecografia e prelievo vitreale), ritenendo che tali omissioni avessero ridotto le possibilità di successo terapeutico;
- attribuirono alla paziente un'invalidità permanente del 20% e un periodo di inabilità
temporanea di 9 giorni al 100% e 120 giorni al 50%;
- affermarono che la mancata osservanza delle prescrizioni postoperatorie da parte della paziente aveva avuto un ruolo “fondamentale” nello sviluppo e nella progressione dell'infezione.
Il Tribunale, tuttavia, nel discostarsi in più punti dalle conclusioni peritali, rilevò che:
- non era stata annotata nella cartella clinica la mancata presentazione della alle visite di CP_2
controllo post-operatorie previste e l'AOU, sulla quale gravava l'onere probatorio di aver esattamente adempiuto la prestazione, non aveva offerto in altro modo prova di tale assenza della paziente ai controlli;
4 - l'azienda ospedaliera non aveva dato prova di aver eseguito, durante l'intervento di cataratta del 1.12.2017, la disinfezione preventiva della sede operatoria con iodopovidone (unico trattamento di riconosciuta efficacia per la prevenzione dell'endoftalmite postoperatoria), in quanto a tal fine non poteva avere valore probatorio quanto affermato nella lettera di dimissione all'esito dell'intervento, trattandosi di modulo prestampato;
in tale lettera, inoltre, erano state indicate del tutto genericamente le date dei successivi controlli: si era fatto riferimento ai soli giorni della settimana senza indicazione di mese e anno, sicché la paziente non era stata messa in condizione di sottoporsi alle visite;
- all'esito del secondo ricovero, previo uno studio del caso ritenuto poco accurato per l'omissione di taluni esami che avrebbero consentito un migliore trattamento, il personale sanitario aveva autorizzato la dimissione della paziente nonostante l'infezione oculare fosse ancora in corso.
Il Tribunale ritenne, pertanto, sussistente il nesso causale tra le omissioni imputabili al personale dell'azienda sanitaria e l'insorgenza dell'endoftalmite, sia la sussistenza di una responsabilità
del predetto personale in ordine alla non adeguata gestione dell'endoftalmite durante il secondo ricovero, sicché l'infezione aveva provocato la perdita della vista all'occhio destro.
Infine, quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale non condivise la valutazione dei CTU
di riconoscimento del grado del 20% di invalidità, non essendo stata valutata anche la condizione preesistente dell'occhio controlaterale, che già aveva un visus di 1/10, sicché – conformemente a quanto sostenuto dalla difesa e dai consulenti della – l'invalidità complessiva doveva CP_2
ritenersi di grado pari al 73%, rispetto a un'invalidità attesa del 32%, con conseguente liquidazione del danno differenziale secondo le tabelle milanesi.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 24.05.2023,
depositata il 25.05.2023, così dispose: “1) in accoglimento della domanda proposta dalla
ricorrente, condanna l' al risarcimento del danno Controparte_1
patito da che liquida in complessivi euro 269.428,00, oltre interessi nella misura CP_2
5 di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; 2) condanna l' Controparte_1
alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che liquida in
[...] CP_2
complessivi euro 22.743,00, di cui euro 22.457,00 per competenze di avvocato, comprese le
spese generali, oltre spese per la consulenza tecnica d'ufficio, c.p.a. e i.v.a.”.
Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo appello l' Controparte_1
sulla base di quattro motivi.
[...]
ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato l'integrale rigetto. CP_2
La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata “nella misura
eccedente il 50% della somma capitale e per l'intero quanto agli interessi ex art. 1284 comma
4 cod.civ.”, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado e con anticipazione dell'udienza conclusiva per l'età avanzata della parte appellata, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la statuizione con cui il
Tribunale aveva posto a suo carico l'onere della prova in ordine alla mancata presentazione della paziente ai controlli postoperatori prescritti, deducendo la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697
c.c. Ha sostenuto che tale circostanza era stata tempestivamente eccepita nella comparsa di costituzione e non era stata contestata dalla controparte nella prima difesa utile, con conseguente applicazione del principio di non contestazione. Ha inoltre dedotto che, trattandosi di fatto impeditivo fondante il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., l'onere della prova spettava alla paziente, la quale non aveva fornito alcuna documentazione attestante l'effettuazione dei controlli: essa si era presentata nuovamente in ospedale soltanto il 14.12.2017 (ossia due settimane dopo l'intervento) con i sintomi di un'infezione all'occhio destro.
Con un secondo motivo l'AOU ha contestato la propria responsabilità, affermata dal Tribunale,
6 in relazione alla asserita difettosa tenuta della cartella clinica e alla presunta omissione della disinfezione preoperatoria. Ha lamentato il disconoscimento del valore probatorio della lettera di dimissione, che attestava l'avvenuta disinfezione con iodopovidone, e la ritenuta inattendibilità della descrizione dell'intervento contenuta in tale documento, qualificandolo come 'modulo prestampato'. L'appellante ha sostenuto che la cartella clinica si sarebbe dovuta leggere ed apprezzare unitamente alla lettera di dimissione e alle risultanze peritali, le quali avevano confermato il rispetto delle linee guida in relazione all'intervento chirurgico e alle prescrizioni postoperatorie, non rispettate dalla paziente.
Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato ulteriormente la decisione di primo grado in relazione a due distinti profili:
1) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la responsabilità esclusiva dell'AOU per la perdita del visus all'occhio destro, disattendendo le conclusioni dei CTU in ordine al concorso causale della paziente. Ha osservato che i consulenti tecnici avevano chiaramente attribuito alla mancata osservanza delle prescrizioni postoperatorie da parte della paziente un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione dell'infezione, e che il Giudice di primo grado aveva omesso di considerare la sussistenza di un concorso, nonostante tale questione fosse stata oggetto di specifico quesito peritale e di eccezione difensiva;
2) nella parte relativa alla quantificazione del danno, lamentando che il Tribunale avesse disatteso la stima dei CTU (invalidità permanente al 20%) e avesse invece accolto integralmente la valutazione del CTP di parte attrice (invalidità al 73%) motivata sulla pregressa scarsa funzionalità dell'altro occhio, con successivo calcolo del danno differenziale, senza richiedere sul punto chiarimenti peritali e senza motivare adeguatamente il proprio dissenso dalle valutazioni dei propri ausiliari. Ha dedotto che tale decisione era stata fondata su note tardive del
CTP, non condivise con la controparte, in violazione del principio del contraddittorio.
Con un quarto motivo l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale anche nella parte in
7 Contr cui ha condannato l' al pagamento degli interessi su quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., laddove la natura dell'obbligazione risarcitoria, qualificabile come obbligazione di valore, la natura del giudizio e condotta processuale dell'ente pubblico avrebbero dovuto comportare l'inapplicabilità di tale norma,
giacché l'applicazione del tasso di interesse previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali non poteva trovare ingresso in un giudizio di responsabilità sanitaria, ove l'ente convenuto ha esercitato del tutto legittimamente il proprio diritto di difesa.
a) I primi due motivi e la prima parte del terzo motivo, che devono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e devono essere accolti nei limiti di seguito precisati.
La documentazione sanitaria versata in atti consente di ritenere raggiunta la prova del fatto che la non si era presentata alle visite postoperatorie prescritte all'esito dell'intervento di CP_2
cataratta del 1.12.2017. In particolare, la lettera di dimissione redatta dal medico chirurgo che aveva eseguito l'intervento indicava chiaramente che la paziente avrebbe dovuto sottoporsi a un primo controllo ambulatoriale il sabato successivo alle ore 16:00 e a un secondo controllo il martedì seguente, previa impegnativa per visita oculistica, ossia il 2 e il 5 dicembre 2017.
Tale documento, lungi dall'essere un modulo generico o prestampato privo di valore probatorio,
costituisce una attestazione clinica individualizzata, sottoscritta dal medico responsabile, che riporta l'intervento eseguito, le modalità di disinfezione preoperatoria, la terapia prescritta e le indicazioni per la delicata fase postoperatoria. Non vi è alcuna disposizione normativa che imponga la redazione manuale di tali documenti, né può ritenersi che la standardizzazione di taluni modelli, specie per interventi routinari come la cataratta, ne infici, per ciò solo, la validità
o la veridicità. Al contrario, la prassi clinica consolidata prevede l'utilizzo di modelli informatizzati che vengono completati con i dati specifici del paziente e dell'intervento.
La cartella clinica, dal canto suo, non contiene alcuna annotazione relativa a visite ambulatoriali
8 effettuate nei giorni per i quali era stata prescritta la visita di controllo, né alcun accesso della paziente presso la struttura ospedaliera prima del 14.12.2017. Né è revocabile in dubbio che la cartella clinica debba documentare gli eventi clinici effettivamente verificatisi durante la degenza o il trattamento ospedaliero, e non possa contenere annotazioni relative a fatti non avvenuti, quali l'assenza del paziente a una visita ambulatoriale. Pretendere che la mancata presentazione della paziente sia documentata in cartella equivarrebbe a sovvertire la funzione stessa del documento clinico, che è quella di registrare l'attività sanitaria effettivamente prestata.
Nel caso di specie la prima annotazione clinica successiva all'intervento risaliva al 14.12.2017,
giorno in cui la paziente si era presentata al Pronto Soccorso Oculistico con sintomi conclamati di infezione endoculare. Da ciò si desume, con ragionevole certezza, che la paziente non avesse rispettato le prescrizioni postoperatorie, omettendo di presentarsi ai controlli programmati nei giorni immediatamente successivi all'intervento.
Inoltre, la lettera di dimissione attestava espressamente l'avvenuta disinfezione preoperatoria con iodopovidone al 10% per la cute e al 5% per la superficie oculare, in conformità alle linee guida della Società Oftalmologica Italiana. Tale attestazione è coerente con la natura dell'intervento, con la documentazione clinica e con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale non aveva rilevato alcun elemento concreto idoneo a far dubitare dell'effettiva esecuzione della disinfezione.
I consulenti tecnici d'ufficio, infatti, hanno ritenuto che l'intervento chirurgico fosse stato eseguito correttamente, secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle linee guida vigenti. Non
era emersa alcuna evidenza clinica o documentale che potesse far ritenere che la disinfezione non fosse stata effettuata, né che vi fossero state irregolarità nella fase preoperatoria.
L'affermazione del Tribunale secondo cui la lettera di dimissione non avrebbe valore probatorio,
in quanto costituente un modulo prestampato, appare pertanto non condivisibile, non supportata da alcuna disposizione normativa, né da elementi di fatto.
9 Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provata non solo la correttezza dell'intervento chirurgico, ma anche la correttezza delle prescrizioni postoperatorie, le quali erano state chiaramente indicate nella lettera di dimissione e ribadite nel consenso informato sottoscritto dalla paziente. È stato parimenti accertato che tali prescrizioni non erano state rispettate dalla
, la quale si era nuovamente presentata presso la struttura ospedaliera soltanto in data CP_2
14.12.2017, con un quadro clinico già compromesso e sintomatico di infezione endoculare in atto.
In relazione all'incidenza causale del comportamento omissivo della paziente sul danno lamentato, questa Corte ritiene di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui ha evidenziato come il mancato rispetto delle prescrizioni postoperatorie avesse avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella progressione dell'endoftalmite (così la c.t.u.:
“si può ritenere che le violazioni delle prescrizioni mediche post operatorie e il non rispetto dei
tempi di controllo prescritti da parte della paziente possono aver contribuito in maniera
fondamentale allo sviluppo iniziale dell'infezione e hanno avuto ruolo nell'espansione della
stessa”).
I consulenti hanno però ulteriormente affermato che: “la diagnosi di endoftalmite avrebbe dovuto
essere seguita dalla esecuzione di esami mirati (ecografia, prelievo per esame colturale e
relativo antibiogramma necessario alla somministrazione della terapia antibiotica mirata al
germe isolato). Tali accertamenti, laddove praticati, seppure in occasione del ritardato controllo
ambulatoriale non attribuibile ai Sanitari, avrebbero consentito di aumentare le chances di
successo della terapia praticata e di ridurre il danno residuato”.
Tali affermazioni evidenziano in modo inequivoco che il ritardo nella presentazione ai controlli aveva inciso in modo significativo sull'evoluzione del quadro clinico, precludendo un intervento tempestivo che avrebbe potuto evitare o quantomeno limitare il danno. Al tempo stesso, i consulenti hanno rilevato alcune carenze nella gestione dell'endoftalmite da parte dei sanitari,
10 una volta che la paziente si era presentata con sintomi conclamati.
Su tale ultimo punto, in particolare, è stato evidenziato:
- il mancato ricorso a esami microbiologici (prelievo di acqueo e vitreo), al fine di identificare il germe responsabile dell'infezione e impostare una terapia antibiotica mirata. L'omissione di tale accertamento aveva comportato l'adozione di una terapia empirica, non calibrata sul patogeno effettivo, con conseguente riduzione dell'efficacia terapeutica;
- la mancata esecuzione di ecografia bulbare per valutare lo stato del segmento posteriore dell'occhio, in particolare la retina e il corpo vitreo, che non erano esplorabili clinicamente a causa dell'opacità dei mezzi diottrici. Tale esame avrebbe consentito di rilevare precocemente eventuali complicanze, come distacco di retina, membrane fibrose o raccolte purulente, e di orientare tempestivamente la strategia chirurgica;
- il ritardo nell'esecuzione della vitrectomia posteriore, effettuata solo il 21.12.2017, ossia oltre sei giorni dopo il primo intervento chirurgico e circa venti giorni dopo l'intervento di cataratta.
Essa si sarebbe dovuta eseguire idealmente entro 24 ore dalla diagnosi, come raccomandato dalle linee guida della Società Oftalmologica Italiana e dell'European Society of Cataract and
Refractive Surgeons (ESCRS). Tale ritardo aveva consentito all'infezione di progredire e cronicizzarsi.
Tali omissioni, pur non costituendo per i CTU errore medico grave, avevano aggravato il quadro clinico già compromesso, riducendo ulteriormente le possibilità di recupero funzionale dell'occhio destro.
Alla luce di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, si ritiene che il comportamento omissivo della paziente abbia concorso causalmente alla produzione del danno,
ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il quale impone al giudice di diminuire il risarcimento qualora il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno.
Nel caso di specie la , in qualità di creditrice della prestazione sanitaria, aveva omesso di CP_2
11 presentarsi ai controlli postoperatori prescritti, nonostante fosse stata correttamente informata di tale necessità con contestuale fissazione degli appuntamenti. La condotta della paziente aveva dunque inciso in modo determinante sull'evoluzione del quadro clinico, aggravando le conseguenze dell'intervento e riducendo le possibilità di successo terapeutico. Al tempo stesso,
deve essere considerato anche il residuo profilo colposo ravvisabile nella condotta dei sanitari, i quali, una volta riscontrata l'infezione, avevano omesso di effettuare esami microbiologici e diagnostici e avevano ritardato l'esecuzione della vitrectomia posteriore.
Si ritiene, pertanto, equo e conforme ai criteri di causalità, in considerazione di quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, stabilire l'incidenza causale del comportamento omissivo della paziente nella misura del 65% (le visite postoperatorie dovevano avvenire a distanza di poche ore dall'intervento proprio per evitare l'insorgere delle infezioni o curare immediatamente quelle eventualmente insorte in un momento particolarmente delicato per l'organo oculare) e quella residua ascrivibile alla condotta dei sanitari nella misura del 35%.
b) La doglianza di cui alla seconda parte del terzo motivo è, invece, inammissibile.
La seconda parte del terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante contesta la quantificazione del danno biologico operata dal Tribunale di Cagliari, deve essere dichiarata inammissibile per genericità, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito da Cass. civ. S.U.,
ord. n. 36481/2022: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012, conv. con
l. n. 134/2012, impongono che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità: una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
12 primo grado” (cfr., anche Cass. civ., S.U. n. 27199/2017, la quale ha precisato che il giudizio di appello, pur mantenendo la sua natura di revisio prioris instantiae, non può prescindere da una critica argomentata e specifica della decisione impugnata. Tali principi si ritengono pienamente applicabili anche in seguito alla modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d. lgs. 149/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato in modo ampio, coerente e tecnicamente corretto la propria decisione in ordine alla quantificazione del danno biologico, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del danno alla salute in presenza di menomazioni preesistenti. In particolare, ha fatto applicazione del principio secondo cui: “il danno permanente alla salute, come qualsiasi altro pregiudizio, consiste concettualmente
in una differenza: quella tra le attività che lo stato di salute della vittima le consentiva di svolgere
prima dell'infortunio, e le attività residue che invece le sono consentite dallo stato di salute
consolidatosi dopo l'infortunio” (così Cass. civ. n. 28986/2019).
Nel caso in esame, la presentava, prima dell'intervento, una condizione visiva già CP_2
compromessa nell'occhio sinistro (OS), con visus pari a 1/10, come risulta dalla documentazione clinica e dai referti oculistici in atti. L'occhio destro (OD), oggetto dell'intervento, era l'occhio
“migliore”, e la sua perdita funzionale ha determinato una condizione di cecità monoculare in paziente già ipovedente, con conseguente grave compromissione del visus binoculare.
Il Tribunale ha quindi proceduto a: - determinare il visus binoculare atteso in caso di intervento correttamente eseguito, stimandolo in 9/10 per l'occhio operato e 1/10 per l'occhio controlaterale;
- determinare il visus binoculare effettivamente residuato, pari a 1/10 nell'occhio sinistro e visus spento nell'occhio destro;
- applicare le tabelle medico-legali che correlano il visus binoculare a una percentuale di invalidità, ottenendo i seguenti risultati: invalidità attesa:
32%; invalidità residuata: 73%; - liquidare il danno differenziale secondo le tabelle milanesi,
tenendo conto dell'età della paziente e della gravità della menomazione.
Tale metodo è conforme al principio secondo cui, in presenza di menomazioni preesistenti, il
13 giudice deve: “stimare, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla
menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, e poi quella preesistente
all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, procedendo infine a
sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente
al grado di invalidità preesistente” (Cass. civ., n. 28986/2019; Cass. civ., n. 17555/2020).
Il Tribunale ha esercitato correttamente, pertanto, il proprio potere di valutazione discrezionale delle risultanze peritali, motivando il proprio scostamento dalle conclusioni della CTU, che aveva stimato i postumi permanenti nella misura del 20%. Tale stima, come evidenziato dal giudice di prime cure, non teneva conto della condizione visiva preesistente e del visus binoculare, né applicava il criterio differenziale in modo completo.
Il Tribunale ha invece ritenuto più persuasiva la valutazione del consulente tecnico di parte attrice, che ha applicato correttamente le tabelle oftalmologiche e ha tenuto conto della peculiarità del caso clinico, caratterizzato da: - perdita dell'occhio migliore;
- visus già
compromesso nell'occhio controlaterale;
- impossibilità di recupero funzionale;
- impatto esistenziale e relazionale della cecità monoculare in paziente anziana.
In ciò, il Tribunale si è attenuto al principio secondo cui: “il giudice che abbia disposto una
consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in
ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla
decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del
CTU” (cfr. Cass. civ. n. 36638/2021). Nel caso in esame, si è dato conto delle ragioni del proprio dissenso rispetto alla CTU, valorizzando le osservazioni del CTP, la documentazione clinica e i principi medico-legali applicabili.
A fronte di tale articolata motivazione, l'appellante si è limitata, nella seconda parte del terzo motivo, a lamentare genericamente una lesione del contraddittorio nel giudizio di primo grado,
senza tuttavia indicare in modo specifico: - in che termini tale lesione si sarebbe verificata;
-
14 quali siano le ragioni di dissenso rispetto al metodo di quantificazione adottato dal Tribunale;
-
quali siano le percentuali ritenute corrette;
- quale sia, in definitiva, la diversa valutazione medico-legale che si intende proporre, tenendo conto che con l'atto di impugnazione si sarebbero potute far valere le eventuali diverse opinioni che si sarebbero asseritamente potute proporre nel giudizio di primo grado.
L'atto di appello, nella parte compresa tra le pagine 39 e 42, si risolve in sostanza in una critica generica e assertiva, priva di una confutazione puntuale delle argomentazioni del primo giudice e priva di una parte argomentativa idonea a sostenere la parte volitiva. In particolare, non viene mai contestato il principio del danno differenziale, né viene proposta una diversa lettura delle risultanze cliniche o peritali, né viene indicata una diversa percentuale di invalidità da applicare
(come già evidenziato: quella del 20% era stata determinata dai CTU avuto riguardo al solo occhio compromesso dall'infezione, senza considerare la vista nel suo complesso, sicché
certamente non è utile un richiamo a tale dato). Ne consegue che il motivo di impugnazione,
nella parte in esame, non soddisfa i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dagli artt.
342 e 434 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
c) Il quarto motivo è infondato e deve essere rigettato.
Secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale,
ma si applica anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. In
particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284,
comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle
nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle
restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che
rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e
inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr. Cass. civ.,
15 ord. n. 7677/2025; nello stesso senso Cass. civ., ord. n. 61/2023).
Tale principio si applica, pertanto, anche alle obbligazioni risarcitorie derivanti da responsabilità
sanitaria, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, purché il credito risarcitorio sia determinato in via giudiziale e abbia ad oggetto una somma di denaro.
Nel caso di specie, la responsabilità dell' è stata Controparte_1
correttamente qualificata dal Tribunale come responsabilità contrattuale, derivante dal rapporto di spedalità instaurato tra la paziente e la struttura sanitaria. Ne consegue che l'obbligazione risarcitoria accertata dal Tribunale trova origine in un rapporto contrattuale, rientrando pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Quanto alla decorrenza degli interessi, il Tribunale ha stabilito che essi decorrano dalla data della decisione di primo grado, come indicato nel penultimo capoverso di pagina 29 dell'ordinanza impugnata. Tale statuizione non è stata oggetto di censura da parte di alcuna delle parti, e deve pertanto ritenersi passata in giudicato.
d) In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti di cui alla motivazione, con una attribuzione alla di una somma pari al 35% di quanto riconosciuto in primo grado. CP_2
e) Quanto alle spese, deve trovare applicazione nel caso di specie il principio per cui: “il giudice
di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite
poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad
un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione
sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito
oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 9064/2018).
Facendo applicazione di tale principio, avuto riguardo al riconoscimento del concorso del fatto colposo della e all'esito globale della lite, che comunque comporta una condanna CP_2
16 dell'AOU al risarcimento del danno provocato da un inesatto adempimento delle proprie prestazioni, le spese processuali del doppio grado di giudizio devono essere compensate per la metà e per l'altra parte devono essere poste a carico della struttura sanitaria.
Esse sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del d.m. 55/2014, cause di valore da euro
260.000,00 a euro 520.000,00 e parametri medi per tutte le fasi per il giudizio di primo grado e medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, senza fase istruttoria che non ha avuto luogo, in relazione al presente giudizio di appello.
Le spese della C.T.U. devono essere comunque poste integralmente a carico della CP_4
in quanto la stessa è servita in ogni caso per accertare e quantificare il risarcimento spettante alla paziente comunque danneggiata.
L'accoglimento parziale del gravame rende inapplicabile l'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto dall'
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 1245/2023 del Controparte_1
24.05.2023 e, in parziale riforma della ordinanza impugnata:
- condanna l' al pagamento della somma di euro Controparte_1
94.299,80 in favore di oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. CP_2
dal 24.5.2023 al saldo effettivo;
- compensa per la metà le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna l'
[...]
alla rifusione della restante parte in favore di Controparte_1 CP_2
che si liquida, per il primo grado, in complessivi euro 11.228,50 per compensi, euro 143,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge e per il grado d'appello in complessivi euro
5.295,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
17 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 239 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale allegata alla comparsa di risposta in primo grado dagli avv.ti Carlo F. Galantini e Mauro Mura ed elettivamente domiciliata in nello studio del secondo difensore;
CP_1
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura speciale CP_2 C.F._1
allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Marco Basciu nel cui studio in è elettivamente domiciliata;
CP_1
appellata
1 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, previo rigetto di
ogni avversa istanza e deduzione, così statuire: 1) nel merito, in via principale: previo
accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, respingere
integralmente le domande avversarie nei confronti della resistente AOU in quanto infondate in
fatto e diritto per i motivi esposti nell'atto di appello;
2) in subordine, nella denegata e non
Contr creduta ipotesi si dovesse ravvisare una qualche forma di responsabilità di nella
causazione del danno lamentato, accertare e dichiarare l'effettivo grado di responsabilità
causalmente rilevante direttamente ascrivibile in capo ad AOU rispetto alla condotta della
ricorrente e per l'effetto, ex art. 1227 c.c., ridurre, in tutto o in parte, la responsabilità della
prima e, in ogni caso, l'obbligazione risarcitoria in ragione del concorso della danneggiata
nella causazione del danno;
3) in via ulteriormente gradata, in ogni caso riformarsi la
statuizione di condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.; 4) in via istruttoria,
disporre la rinnovazione della CTU volta accertare ed individuare, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e delle deduzioni ed eccezioni di AOU in relazione alla
omessa presentazione della Sig.ra ai controlli post operatori, quale fosse il giudizio CP_2
prognostico concretamente ipotizzabile all'epoca in cui risulta che la Signora sia CP_2
ricorsa al controllo dei sanitari dell'azienda successivamente all'intervento del 1.12.2017 e,
nella non creduta ipotesi in cui si dovessero ravvisare delle responsabilità per quanto occorso
alla paziente, l'incidenza causale e relativa misura della condotta di quest'ultima sulla
causazione degli esiti sfavorevoli di detto intervento nonché la misura del danno biologico
permanente eventualmente risarcibile;
5) nell'ipotesi di accoglimento in tutto o in parte
dell'appello, condannarsi la Sig.ra al rimborso in favore della AOU di tutte le somme, CP_2
per capitale accessori e spese, che la stessa fosse costretta nel frattempo a versare in esecuzione
2 della Ordinanza, ovvero la minor somma minor somma, per capitale accessori e spese, rispetto
alle somme corrisposte in esecuzione della Ordinanza, che sarà ritenuta di giustizia, maggiorate
degli interessi legali dal dì del versamento al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
del giudizio, comprensivi del contributo spese ex art. 2 della Tariffa Professionale, oltre I.V.A.
e C.p.A.”;
nell'interesse dell'appellata: “Alla luce delle considerazioni esposte, si ribadisce la richiesta di:
Contr 1. Rigetto dell'appello proposto dall' di confermando la sentenza di primo grado. CP_1
2. Conferma del risarcimento di € 269.428,00 e degli interessi nella misura di cui al comma 4
dell'art.
1.284 c.c. maturati a partire dalla domanda di primo grado fino al saldo effettivo, anche
Contr sulla parte della somma non sospesa.
3. Condanna dell al pagamento delle spese
processuali del presente grado di giudizio, inclusi gli interessi legali”.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15.01.2020 convenne in giudizio l' CP_2 [...]
Contr
(di seguito ) deducendo di aver contratto Controparte_1 CP_1
un'endoftalmite postoperatoria a seguito di un intervento di cataratta all'occhio destro eseguito il 1° dicembre 2017 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e di aver successivamente perso la funzione visiva in tale occhio per effetto di una gestione clinica inadeguata dell'infezione da parte dei sanitari della struttura convenuta.
Si costituì tempestivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso per carenza di prova e nel merito invocando il rigetto della domanda per insussistenza di responsabilità, in quanto l'intervento era stato eseguito secondo le linee guida della European Society of Catarat and Refractive Surgeons (ESCRS) 2013 e secondo le raccomandazioni della buona pratica clinica della Società Oftalmologica Italiana (SOI) 2013;
inoltre, la paziente non si era presentata ai fondamentali controlli postoperatori prescritti,
circostanza che avrebbe impedito un tempestivo trattamento dell'infezione.
3 Dall'atto di dimissione del 1.12.2017 risultava, infatti, che la paziente fosse stata dimessa con prescrizione di congrua terapia postoperatoria, di un primo controllo per “sabato h. 16:00” e di un secondo controllo per il successivo “martedì” (in perfetta aderenza alle sopra citate raccomandazioni SOI, per le quali, dopo l'intervento di cataratta è necessario sottoporre il paziente ad una visita di controllo entro 72 ore dalla procedura chirurgica al fine di riconoscere immediatamente la comparsa di eventuali complicanze infettive/infiammatorie), visite alle quali la ricorrente non si presentò. La , infatti, si rivolse all'AOU solo il successivo 14.12.2017, CP_2
due settimane dopo l'intervento e con l'infezione già in atto.
La causa venne istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio affidata a un collegio peritale composto da un medico legale e da un oculista.
I CTU, nella relazione definitiva:
- esclusero errori nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di cataratta, ma rilevarono un ritardo nella diagnosi e nel trattamento dell'endoftalmite, nonché l'omessa esecuzione di esami fondamentali (ecografia e prelievo vitreale), ritenendo che tali omissioni avessero ridotto le possibilità di successo terapeutico;
- attribuirono alla paziente un'invalidità permanente del 20% e un periodo di inabilità
temporanea di 9 giorni al 100% e 120 giorni al 50%;
- affermarono che la mancata osservanza delle prescrizioni postoperatorie da parte della paziente aveva avuto un ruolo “fondamentale” nello sviluppo e nella progressione dell'infezione.
Il Tribunale, tuttavia, nel discostarsi in più punti dalle conclusioni peritali, rilevò che:
- non era stata annotata nella cartella clinica la mancata presentazione della alle visite di CP_2
controllo post-operatorie previste e l'AOU, sulla quale gravava l'onere probatorio di aver esattamente adempiuto la prestazione, non aveva offerto in altro modo prova di tale assenza della paziente ai controlli;
4 - l'azienda ospedaliera non aveva dato prova di aver eseguito, durante l'intervento di cataratta del 1.12.2017, la disinfezione preventiva della sede operatoria con iodopovidone (unico trattamento di riconosciuta efficacia per la prevenzione dell'endoftalmite postoperatoria), in quanto a tal fine non poteva avere valore probatorio quanto affermato nella lettera di dimissione all'esito dell'intervento, trattandosi di modulo prestampato;
in tale lettera, inoltre, erano state indicate del tutto genericamente le date dei successivi controlli: si era fatto riferimento ai soli giorni della settimana senza indicazione di mese e anno, sicché la paziente non era stata messa in condizione di sottoporsi alle visite;
- all'esito del secondo ricovero, previo uno studio del caso ritenuto poco accurato per l'omissione di taluni esami che avrebbero consentito un migliore trattamento, il personale sanitario aveva autorizzato la dimissione della paziente nonostante l'infezione oculare fosse ancora in corso.
Il Tribunale ritenne, pertanto, sussistente il nesso causale tra le omissioni imputabili al personale dell'azienda sanitaria e l'insorgenza dell'endoftalmite, sia la sussistenza di una responsabilità
del predetto personale in ordine alla non adeguata gestione dell'endoftalmite durante il secondo ricovero, sicché l'infezione aveva provocato la perdita della vista all'occhio destro.
Infine, quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale non condivise la valutazione dei CTU
di riconoscimento del grado del 20% di invalidità, non essendo stata valutata anche la condizione preesistente dell'occhio controlaterale, che già aveva un visus di 1/10, sicché – conformemente a quanto sostenuto dalla difesa e dai consulenti della – l'invalidità complessiva doveva CP_2
ritenersi di grado pari al 73%, rispetto a un'invalidità attesa del 32%, con conseguente liquidazione del danno differenziale secondo le tabelle milanesi.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 24.05.2023,
depositata il 25.05.2023, così dispose: “1) in accoglimento della domanda proposta dalla
ricorrente, condanna l' al risarcimento del danno Controparte_1
patito da che liquida in complessivi euro 269.428,00, oltre interessi nella misura CP_2
5 di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; 2) condanna l' Controparte_1
alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che liquida in
[...] CP_2
complessivi euro 22.743,00, di cui euro 22.457,00 per competenze di avvocato, comprese le
spese generali, oltre spese per la consulenza tecnica d'ufficio, c.p.a. e i.v.a.”.
Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo appello l' Controparte_1
sulla base di quattro motivi.
[...]
ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato l'integrale rigetto. CP_2
La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata “nella misura
eccedente il 50% della somma capitale e per l'intero quanto agli interessi ex art. 1284 comma
4 cod.civ.”, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado e con anticipazione dell'udienza conclusiva per l'età avanzata della parte appellata, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la statuizione con cui il
Tribunale aveva posto a suo carico l'onere della prova in ordine alla mancata presentazione della paziente ai controlli postoperatori prescritti, deducendo la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697
c.c. Ha sostenuto che tale circostanza era stata tempestivamente eccepita nella comparsa di costituzione e non era stata contestata dalla controparte nella prima difesa utile, con conseguente applicazione del principio di non contestazione. Ha inoltre dedotto che, trattandosi di fatto impeditivo fondante il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., l'onere della prova spettava alla paziente, la quale non aveva fornito alcuna documentazione attestante l'effettuazione dei controlli: essa si era presentata nuovamente in ospedale soltanto il 14.12.2017 (ossia due settimane dopo l'intervento) con i sintomi di un'infezione all'occhio destro.
Con un secondo motivo l'AOU ha contestato la propria responsabilità, affermata dal Tribunale,
6 in relazione alla asserita difettosa tenuta della cartella clinica e alla presunta omissione della disinfezione preoperatoria. Ha lamentato il disconoscimento del valore probatorio della lettera di dimissione, che attestava l'avvenuta disinfezione con iodopovidone, e la ritenuta inattendibilità della descrizione dell'intervento contenuta in tale documento, qualificandolo come 'modulo prestampato'. L'appellante ha sostenuto che la cartella clinica si sarebbe dovuta leggere ed apprezzare unitamente alla lettera di dimissione e alle risultanze peritali, le quali avevano confermato il rispetto delle linee guida in relazione all'intervento chirurgico e alle prescrizioni postoperatorie, non rispettate dalla paziente.
Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato ulteriormente la decisione di primo grado in relazione a due distinti profili:
1) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la responsabilità esclusiva dell'AOU per la perdita del visus all'occhio destro, disattendendo le conclusioni dei CTU in ordine al concorso causale della paziente. Ha osservato che i consulenti tecnici avevano chiaramente attribuito alla mancata osservanza delle prescrizioni postoperatorie da parte della paziente un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione dell'infezione, e che il Giudice di primo grado aveva omesso di considerare la sussistenza di un concorso, nonostante tale questione fosse stata oggetto di specifico quesito peritale e di eccezione difensiva;
2) nella parte relativa alla quantificazione del danno, lamentando che il Tribunale avesse disatteso la stima dei CTU (invalidità permanente al 20%) e avesse invece accolto integralmente la valutazione del CTP di parte attrice (invalidità al 73%) motivata sulla pregressa scarsa funzionalità dell'altro occhio, con successivo calcolo del danno differenziale, senza richiedere sul punto chiarimenti peritali e senza motivare adeguatamente il proprio dissenso dalle valutazioni dei propri ausiliari. Ha dedotto che tale decisione era stata fondata su note tardive del
CTP, non condivise con la controparte, in violazione del principio del contraddittorio.
Con un quarto motivo l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale anche nella parte in
7 Contr cui ha condannato l' al pagamento degli interessi su quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., laddove la natura dell'obbligazione risarcitoria, qualificabile come obbligazione di valore, la natura del giudizio e condotta processuale dell'ente pubblico avrebbero dovuto comportare l'inapplicabilità di tale norma,
giacché l'applicazione del tasso di interesse previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali non poteva trovare ingresso in un giudizio di responsabilità sanitaria, ove l'ente convenuto ha esercitato del tutto legittimamente il proprio diritto di difesa.
a) I primi due motivi e la prima parte del terzo motivo, che devono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e devono essere accolti nei limiti di seguito precisati.
La documentazione sanitaria versata in atti consente di ritenere raggiunta la prova del fatto che la non si era presentata alle visite postoperatorie prescritte all'esito dell'intervento di CP_2
cataratta del 1.12.2017. In particolare, la lettera di dimissione redatta dal medico chirurgo che aveva eseguito l'intervento indicava chiaramente che la paziente avrebbe dovuto sottoporsi a un primo controllo ambulatoriale il sabato successivo alle ore 16:00 e a un secondo controllo il martedì seguente, previa impegnativa per visita oculistica, ossia il 2 e il 5 dicembre 2017.
Tale documento, lungi dall'essere un modulo generico o prestampato privo di valore probatorio,
costituisce una attestazione clinica individualizzata, sottoscritta dal medico responsabile, che riporta l'intervento eseguito, le modalità di disinfezione preoperatoria, la terapia prescritta e le indicazioni per la delicata fase postoperatoria. Non vi è alcuna disposizione normativa che imponga la redazione manuale di tali documenti, né può ritenersi che la standardizzazione di taluni modelli, specie per interventi routinari come la cataratta, ne infici, per ciò solo, la validità
o la veridicità. Al contrario, la prassi clinica consolidata prevede l'utilizzo di modelli informatizzati che vengono completati con i dati specifici del paziente e dell'intervento.
La cartella clinica, dal canto suo, non contiene alcuna annotazione relativa a visite ambulatoriali
8 effettuate nei giorni per i quali era stata prescritta la visita di controllo, né alcun accesso della paziente presso la struttura ospedaliera prima del 14.12.2017. Né è revocabile in dubbio che la cartella clinica debba documentare gli eventi clinici effettivamente verificatisi durante la degenza o il trattamento ospedaliero, e non possa contenere annotazioni relative a fatti non avvenuti, quali l'assenza del paziente a una visita ambulatoriale. Pretendere che la mancata presentazione della paziente sia documentata in cartella equivarrebbe a sovvertire la funzione stessa del documento clinico, che è quella di registrare l'attività sanitaria effettivamente prestata.
Nel caso di specie la prima annotazione clinica successiva all'intervento risaliva al 14.12.2017,
giorno in cui la paziente si era presentata al Pronto Soccorso Oculistico con sintomi conclamati di infezione endoculare. Da ciò si desume, con ragionevole certezza, che la paziente non avesse rispettato le prescrizioni postoperatorie, omettendo di presentarsi ai controlli programmati nei giorni immediatamente successivi all'intervento.
Inoltre, la lettera di dimissione attestava espressamente l'avvenuta disinfezione preoperatoria con iodopovidone al 10% per la cute e al 5% per la superficie oculare, in conformità alle linee guida della Società Oftalmologica Italiana. Tale attestazione è coerente con la natura dell'intervento, con la documentazione clinica e con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale non aveva rilevato alcun elemento concreto idoneo a far dubitare dell'effettiva esecuzione della disinfezione.
I consulenti tecnici d'ufficio, infatti, hanno ritenuto che l'intervento chirurgico fosse stato eseguito correttamente, secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle linee guida vigenti. Non
era emersa alcuna evidenza clinica o documentale che potesse far ritenere che la disinfezione non fosse stata effettuata, né che vi fossero state irregolarità nella fase preoperatoria.
L'affermazione del Tribunale secondo cui la lettera di dimissione non avrebbe valore probatorio,
in quanto costituente un modulo prestampato, appare pertanto non condivisibile, non supportata da alcuna disposizione normativa, né da elementi di fatto.
9 Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provata non solo la correttezza dell'intervento chirurgico, ma anche la correttezza delle prescrizioni postoperatorie, le quali erano state chiaramente indicate nella lettera di dimissione e ribadite nel consenso informato sottoscritto dalla paziente. È stato parimenti accertato che tali prescrizioni non erano state rispettate dalla
, la quale si era nuovamente presentata presso la struttura ospedaliera soltanto in data CP_2
14.12.2017, con un quadro clinico già compromesso e sintomatico di infezione endoculare in atto.
In relazione all'incidenza causale del comportamento omissivo della paziente sul danno lamentato, questa Corte ritiene di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui ha evidenziato come il mancato rispetto delle prescrizioni postoperatorie avesse avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella progressione dell'endoftalmite (così la c.t.u.:
“si può ritenere che le violazioni delle prescrizioni mediche post operatorie e il non rispetto dei
tempi di controllo prescritti da parte della paziente possono aver contribuito in maniera
fondamentale allo sviluppo iniziale dell'infezione e hanno avuto ruolo nell'espansione della
stessa”).
I consulenti hanno però ulteriormente affermato che: “la diagnosi di endoftalmite avrebbe dovuto
essere seguita dalla esecuzione di esami mirati (ecografia, prelievo per esame colturale e
relativo antibiogramma necessario alla somministrazione della terapia antibiotica mirata al
germe isolato). Tali accertamenti, laddove praticati, seppure in occasione del ritardato controllo
ambulatoriale non attribuibile ai Sanitari, avrebbero consentito di aumentare le chances di
successo della terapia praticata e di ridurre il danno residuato”.
Tali affermazioni evidenziano in modo inequivoco che il ritardo nella presentazione ai controlli aveva inciso in modo significativo sull'evoluzione del quadro clinico, precludendo un intervento tempestivo che avrebbe potuto evitare o quantomeno limitare il danno. Al tempo stesso, i consulenti hanno rilevato alcune carenze nella gestione dell'endoftalmite da parte dei sanitari,
10 una volta che la paziente si era presentata con sintomi conclamati.
Su tale ultimo punto, in particolare, è stato evidenziato:
- il mancato ricorso a esami microbiologici (prelievo di acqueo e vitreo), al fine di identificare il germe responsabile dell'infezione e impostare una terapia antibiotica mirata. L'omissione di tale accertamento aveva comportato l'adozione di una terapia empirica, non calibrata sul patogeno effettivo, con conseguente riduzione dell'efficacia terapeutica;
- la mancata esecuzione di ecografia bulbare per valutare lo stato del segmento posteriore dell'occhio, in particolare la retina e il corpo vitreo, che non erano esplorabili clinicamente a causa dell'opacità dei mezzi diottrici. Tale esame avrebbe consentito di rilevare precocemente eventuali complicanze, come distacco di retina, membrane fibrose o raccolte purulente, e di orientare tempestivamente la strategia chirurgica;
- il ritardo nell'esecuzione della vitrectomia posteriore, effettuata solo il 21.12.2017, ossia oltre sei giorni dopo il primo intervento chirurgico e circa venti giorni dopo l'intervento di cataratta.
Essa si sarebbe dovuta eseguire idealmente entro 24 ore dalla diagnosi, come raccomandato dalle linee guida della Società Oftalmologica Italiana e dell'European Society of Cataract and
Refractive Surgeons (ESCRS). Tale ritardo aveva consentito all'infezione di progredire e cronicizzarsi.
Tali omissioni, pur non costituendo per i CTU errore medico grave, avevano aggravato il quadro clinico già compromesso, riducendo ulteriormente le possibilità di recupero funzionale dell'occhio destro.
Alla luce di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, si ritiene che il comportamento omissivo della paziente abbia concorso causalmente alla produzione del danno,
ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il quale impone al giudice di diminuire il risarcimento qualora il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno.
Nel caso di specie la , in qualità di creditrice della prestazione sanitaria, aveva omesso di CP_2
11 presentarsi ai controlli postoperatori prescritti, nonostante fosse stata correttamente informata di tale necessità con contestuale fissazione degli appuntamenti. La condotta della paziente aveva dunque inciso in modo determinante sull'evoluzione del quadro clinico, aggravando le conseguenze dell'intervento e riducendo le possibilità di successo terapeutico. Al tempo stesso,
deve essere considerato anche il residuo profilo colposo ravvisabile nella condotta dei sanitari, i quali, una volta riscontrata l'infezione, avevano omesso di effettuare esami microbiologici e diagnostici e avevano ritardato l'esecuzione della vitrectomia posteriore.
Si ritiene, pertanto, equo e conforme ai criteri di causalità, in considerazione di quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, stabilire l'incidenza causale del comportamento omissivo della paziente nella misura del 65% (le visite postoperatorie dovevano avvenire a distanza di poche ore dall'intervento proprio per evitare l'insorgere delle infezioni o curare immediatamente quelle eventualmente insorte in un momento particolarmente delicato per l'organo oculare) e quella residua ascrivibile alla condotta dei sanitari nella misura del 35%.
b) La doglianza di cui alla seconda parte del terzo motivo è, invece, inammissibile.
La seconda parte del terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante contesta la quantificazione del danno biologico operata dal Tribunale di Cagliari, deve essere dichiarata inammissibile per genericità, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito da Cass. civ. S.U.,
ord. n. 36481/2022: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012, conv. con
l. n. 134/2012, impongono che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità: una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
12 primo grado” (cfr., anche Cass. civ., S.U. n. 27199/2017, la quale ha precisato che il giudizio di appello, pur mantenendo la sua natura di revisio prioris instantiae, non può prescindere da una critica argomentata e specifica della decisione impugnata. Tali principi si ritengono pienamente applicabili anche in seguito alla modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d. lgs. 149/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato in modo ampio, coerente e tecnicamente corretto la propria decisione in ordine alla quantificazione del danno biologico, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del danno alla salute in presenza di menomazioni preesistenti. In particolare, ha fatto applicazione del principio secondo cui: “il danno permanente alla salute, come qualsiasi altro pregiudizio, consiste concettualmente
in una differenza: quella tra le attività che lo stato di salute della vittima le consentiva di svolgere
prima dell'infortunio, e le attività residue che invece le sono consentite dallo stato di salute
consolidatosi dopo l'infortunio” (così Cass. civ. n. 28986/2019).
Nel caso in esame, la presentava, prima dell'intervento, una condizione visiva già CP_2
compromessa nell'occhio sinistro (OS), con visus pari a 1/10, come risulta dalla documentazione clinica e dai referti oculistici in atti. L'occhio destro (OD), oggetto dell'intervento, era l'occhio
“migliore”, e la sua perdita funzionale ha determinato una condizione di cecità monoculare in paziente già ipovedente, con conseguente grave compromissione del visus binoculare.
Il Tribunale ha quindi proceduto a: - determinare il visus binoculare atteso in caso di intervento correttamente eseguito, stimandolo in 9/10 per l'occhio operato e 1/10 per l'occhio controlaterale;
- determinare il visus binoculare effettivamente residuato, pari a 1/10 nell'occhio sinistro e visus spento nell'occhio destro;
- applicare le tabelle medico-legali che correlano il visus binoculare a una percentuale di invalidità, ottenendo i seguenti risultati: invalidità attesa:
32%; invalidità residuata: 73%; - liquidare il danno differenziale secondo le tabelle milanesi,
tenendo conto dell'età della paziente e della gravità della menomazione.
Tale metodo è conforme al principio secondo cui, in presenza di menomazioni preesistenti, il
13 giudice deve: “stimare, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla
menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, e poi quella preesistente
all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, procedendo infine a
sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente
al grado di invalidità preesistente” (Cass. civ., n. 28986/2019; Cass. civ., n. 17555/2020).
Il Tribunale ha esercitato correttamente, pertanto, il proprio potere di valutazione discrezionale delle risultanze peritali, motivando il proprio scostamento dalle conclusioni della CTU, che aveva stimato i postumi permanenti nella misura del 20%. Tale stima, come evidenziato dal giudice di prime cure, non teneva conto della condizione visiva preesistente e del visus binoculare, né applicava il criterio differenziale in modo completo.
Il Tribunale ha invece ritenuto più persuasiva la valutazione del consulente tecnico di parte attrice, che ha applicato correttamente le tabelle oftalmologiche e ha tenuto conto della peculiarità del caso clinico, caratterizzato da: - perdita dell'occhio migliore;
- visus già
compromesso nell'occhio controlaterale;
- impossibilità di recupero funzionale;
- impatto esistenziale e relazionale della cecità monoculare in paziente anziana.
In ciò, il Tribunale si è attenuto al principio secondo cui: “il giudice che abbia disposto una
consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in
ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla
decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del
CTU” (cfr. Cass. civ. n. 36638/2021). Nel caso in esame, si è dato conto delle ragioni del proprio dissenso rispetto alla CTU, valorizzando le osservazioni del CTP, la documentazione clinica e i principi medico-legali applicabili.
A fronte di tale articolata motivazione, l'appellante si è limitata, nella seconda parte del terzo motivo, a lamentare genericamente una lesione del contraddittorio nel giudizio di primo grado,
senza tuttavia indicare in modo specifico: - in che termini tale lesione si sarebbe verificata;
-
14 quali siano le ragioni di dissenso rispetto al metodo di quantificazione adottato dal Tribunale;
-
quali siano le percentuali ritenute corrette;
- quale sia, in definitiva, la diversa valutazione medico-legale che si intende proporre, tenendo conto che con l'atto di impugnazione si sarebbero potute far valere le eventuali diverse opinioni che si sarebbero asseritamente potute proporre nel giudizio di primo grado.
L'atto di appello, nella parte compresa tra le pagine 39 e 42, si risolve in sostanza in una critica generica e assertiva, priva di una confutazione puntuale delle argomentazioni del primo giudice e priva di una parte argomentativa idonea a sostenere la parte volitiva. In particolare, non viene mai contestato il principio del danno differenziale, né viene proposta una diversa lettura delle risultanze cliniche o peritali, né viene indicata una diversa percentuale di invalidità da applicare
(come già evidenziato: quella del 20% era stata determinata dai CTU avuto riguardo al solo occhio compromesso dall'infezione, senza considerare la vista nel suo complesso, sicché
certamente non è utile un richiamo a tale dato). Ne consegue che il motivo di impugnazione,
nella parte in esame, non soddisfa i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dagli artt.
342 e 434 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
c) Il quarto motivo è infondato e deve essere rigettato.
Secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale,
ma si applica anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. In
particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284,
comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle
nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle
restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che
rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e
inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr. Cass. civ.,
15 ord. n. 7677/2025; nello stesso senso Cass. civ., ord. n. 61/2023).
Tale principio si applica, pertanto, anche alle obbligazioni risarcitorie derivanti da responsabilità
sanitaria, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, purché il credito risarcitorio sia determinato in via giudiziale e abbia ad oggetto una somma di denaro.
Nel caso di specie, la responsabilità dell' è stata Controparte_1
correttamente qualificata dal Tribunale come responsabilità contrattuale, derivante dal rapporto di spedalità instaurato tra la paziente e la struttura sanitaria. Ne consegue che l'obbligazione risarcitoria accertata dal Tribunale trova origine in un rapporto contrattuale, rientrando pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Quanto alla decorrenza degli interessi, il Tribunale ha stabilito che essi decorrano dalla data della decisione di primo grado, come indicato nel penultimo capoverso di pagina 29 dell'ordinanza impugnata. Tale statuizione non è stata oggetto di censura da parte di alcuna delle parti, e deve pertanto ritenersi passata in giudicato.
d) In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti di cui alla motivazione, con una attribuzione alla di una somma pari al 35% di quanto riconosciuto in primo grado. CP_2
e) Quanto alle spese, deve trovare applicazione nel caso di specie il principio per cui: “il giudice
di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite
poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad
un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione
sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito
oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 9064/2018).
Facendo applicazione di tale principio, avuto riguardo al riconoscimento del concorso del fatto colposo della e all'esito globale della lite, che comunque comporta una condanna CP_2
16 dell'AOU al risarcimento del danno provocato da un inesatto adempimento delle proprie prestazioni, le spese processuali del doppio grado di giudizio devono essere compensate per la metà e per l'altra parte devono essere poste a carico della struttura sanitaria.
Esse sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del d.m. 55/2014, cause di valore da euro
260.000,00 a euro 520.000,00 e parametri medi per tutte le fasi per il giudizio di primo grado e medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, senza fase istruttoria che non ha avuto luogo, in relazione al presente giudizio di appello.
Le spese della C.T.U. devono essere comunque poste integralmente a carico della CP_4
in quanto la stessa è servita in ogni caso per accertare e quantificare il risarcimento spettante alla paziente comunque danneggiata.
L'accoglimento parziale del gravame rende inapplicabile l'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto dall'
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 1245/2023 del Controparte_1
24.05.2023 e, in parziale riforma della ordinanza impugnata:
- condanna l' al pagamento della somma di euro Controparte_1
94.299,80 in favore di oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. CP_2
dal 24.5.2023 al saldo effettivo;
- compensa per la metà le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna l'
[...]
alla rifusione della restante parte in favore di Controparte_1 CP_2
che si liquida, per il primo grado, in complessivi euro 11.228,50 per compensi, euro 143,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge e per il grado d'appello in complessivi euro
5.295,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
17 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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