Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2001, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
58015 5 A . R N T A C.C. S - I I 03182/0 1 B R G . E A L R T L U A A 1400; oggetto: eg detra oni;
r.g. . B D B I A R E T A T T 1 I N 3 R E 1 S E . REPUBBLICA ITALIANA T N A CRON, 6.588 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Marziale Giuseppe Falcone 66 Salvatore Di Palma 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.
1.3 MOR 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente M
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 58015 1 5 3 1 2 S.r.l. Enichem Società di Partecipazioni, quale incorporante della S.p.a. Enichem Synthesis, a sua volta incorporante della S.p.a. Bozzetto Industrie Chimiche, in persona del legale rappresentante rag. Luigino Fiorillo, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera n. 7, presso l'avv. Maria Serpieri, difesa dall'avv. Angela Monti per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della decisione della Commissione tributaria centrale n. 2403/26 del 20 marzo-15 maggio 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Monti, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Bergamo, in rettifica della dichiarazione ai fini dell'irpeg e dell'ilor presentata dalla S.p.a. Bozzetto Industrie Chimiche per il 1978, ha contestato, fra l'altro, l'indebita detrazione di lire 58.652.000 per pagamento di retribuzioni di lavoro dipendente, sotto il profilo che si verteva in materia di costi per opere ad utilità pluriennale da ripartirsi in più esercizi ai sensi degli artt. 71 terzo comma e 74 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e di lire 9.775.000 per spese di Ahm 2 manutenzione, adducendo il superamento del “tetto” di cui all'art. 68 ultimo comma del citato d.P.R. n. 597 del 1973; -che il relativo avviso, su impugnazione della Società, è stato annullato, con riguardo a dette riprese a tassazione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, con pronuncia poi condivisa dalla Commissione di secondo grado;
-che la Commissione tributaria centrale, sulle indicate questioni, ha respinto l'ulteriore gravame dell'Ufficio, osservando che gli elementi addotti “non erano idonei, per la loro equivocità, ad integrare prova presuntiva"; -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 6 novembre 1997, ha chiesto la cassazione della decisione della Commissione centrale, addebitandole, con riferimento ai costi per opere e manutenzioni, di aver reso una motivazione solo apparente, senza esaminare i dati allegati dall'Ufficio; -che la S.r.l. Enichem Società di Partecipazioni, nella qualità dinanzi specificata, ha replicato con controricorso;
-che l'indicata censura è infondata, perché l'assenza o mera apparenza della motivazione, implicante nullità della sentenza e quindi violazione di legge deducibile con il ricorso straordinario per cassazione contro pronuncia della Commissione centrale (art. 111 della Costituzione), si verifica quando difetti la possibilità di cogliere la ragione della decisione, e, pertanto, non è ravvisabile, rispetto ad una valutazione di sintesi circa l'inadeguatezza degli elementi 3 presuntivi offerti a prova della domanda, in relazione alla carenza di una specifica analisi degli elementi stessi, potendo tale lacuna eventualmente implicare il diverso vizio dell'insufficienza della motivazione, non denunciabile con detto rimedio straordinario;
-che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con la conseguenziale condanna della ricorrente alle spese;
p.q.m.
-rigetta il ricorso proposto dall'Amministrazione delle finanze, e la condanna al rimborso, in favore della S.r.l. Enichem Società di Partecipazioni, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 2.650.000, di cui lire 2.500.000 per onorari. Roma, 21 dicembre 2000 il preside CORT il consigliere rel. est hows frawling E N O S S IL CANCELLIERE A C AL CA fuild DEPOSITAT IN CANCELLERIA Oggi 5. MAR. 2001 E N IL CANCELLIERE C1 O I A Z I NA CA A R 5 6 R 8 . A 9 T 1 N T S I / - U 4 G / B B E 6 I . R 2 L R . L R T A . A P D . . D B E A A L T I T E N R D 1 E E I 3 S S 1 T E N . E A S N M I A