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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa CA Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 2718/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PAGANO ASSUNTA
E
(c.f. ), rappresentata e CP_1 CP_2 C.F._2
difesa dall'avv. DI GIROLAMO MADDALENA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 11.7.25, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Per_1
secondo le condizioni indicate nel ricorso, ossia:” 1. Disporre che venga Per_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni straordinarie e disgiunto sulle decisioni ordinarie.
2. Disporre che sarà collocato in maniera paritaria presso Persona_2
entrambi i genitori, trascorrendo le giornate del lunedì, mercoledì e venerdì presso un genitore e le giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica presso l'abitazione dell'altro genitore, con alternanza del padre e della madre di settimana in settimana. Le parti concordano, inoltre, che la residenza anagrafica del minore sia stabilita presso l'abitazione materna in Anzio (RM), Via Parini n. 26. Quanto alla
Sig.ra , impiegata presso l'Aeroporto Leonardo Da Vinci Parte_2
di Roma, quale addetta alla rampa, la stessa si impegna ad organizzare le proprie turnazioni di lavoro in relazione ai giorni della settimana in cui il figlio sarà Per_1
collocato presso di lei, quanto al signor libero professionista, lo stesso si Pt_1
impegna ad organizzare le proprie turnazioni di lavoro in relazione ai giorni della settimana in cui il figlio sarà collocato presso di lui, a tal fine i genitori Per_1
avranno cura di essere presenti durante tutta la giornata ed anche durante la notte.
3. Per quanto concerne le festività natalizie, di fine anno e di Pasqua, disporre che il figlio della coppia le trascorrerà, alternativamente di anno in Per_1
anno, una con la madre ed una con il padre (es: la vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'angelo con la madre;
e così alternandosi di anno in anno). Le altre giornate di festività o comunque di chiusura scolastica (es. festa patronale, 25 Aprile, 1 maggio ecc.) saranno divise tra i genitori equamente al 50% (se possibile) e seguendo il criterio di alternanza annuale. Disporre inoltre che durante le festività natalizie e/o pasquali la Sig.ra possa tenere con sé anche per una intera CP_1 Per_1 settimana, previa comunicazione al Sig. almeno venti giorni prima e salvo Pt_1
diverso accordo delle parti.
4. Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà
pagina 2 di 4 diritto a tenere con sé il figlio per un periodo di quindici giorni – frazionati Per_1
in caso di ferie residenziali/o consecutivi in caso di viaggi con il genitore – previo accordo con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore durante i giorni della Per_1
settimana in cui lo stesso sarà collocato presso la propria abitazione, stante il collocamento paritario di tra il padre e la madre.
6. L'assegno unico ed Per_1
universale per i figli a carico sarà percepito in misura integrale dalla Sig.ra
[...]
.
7. Il Sig. e la Sig.ra concorreranno nella Parte_2 Pt_1 CP_1
misura del 50% cadauno a sostenere tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio secondo e nel rispetto del protocollo d'intesa vigente presso il Persona_2
Tribunale Ordinario di Velletri.
8. Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso. I difensori hanno precisato in maniera congiunta le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., ai fini dell'intervento, in data 17 luglio 2025.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore , secondo le condizioni Per_1
di cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa CA Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 2718/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PAGANO ASSUNTA
E
(c.f. ), rappresentata e CP_1 CP_2 C.F._2
difesa dall'avv. DI GIROLAMO MADDALENA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 11.7.25, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Per_1
secondo le condizioni indicate nel ricorso, ossia:” 1. Disporre che venga Per_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni straordinarie e disgiunto sulle decisioni ordinarie.
2. Disporre che sarà collocato in maniera paritaria presso Persona_2
entrambi i genitori, trascorrendo le giornate del lunedì, mercoledì e venerdì presso un genitore e le giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica presso l'abitazione dell'altro genitore, con alternanza del padre e della madre di settimana in settimana. Le parti concordano, inoltre, che la residenza anagrafica del minore sia stabilita presso l'abitazione materna in Anzio (RM), Via Parini n. 26. Quanto alla
Sig.ra , impiegata presso l'Aeroporto Leonardo Da Vinci Parte_2
di Roma, quale addetta alla rampa, la stessa si impegna ad organizzare le proprie turnazioni di lavoro in relazione ai giorni della settimana in cui il figlio sarà Per_1
collocato presso di lei, quanto al signor libero professionista, lo stesso si Pt_1
impegna ad organizzare le proprie turnazioni di lavoro in relazione ai giorni della settimana in cui il figlio sarà collocato presso di lui, a tal fine i genitori Per_1
avranno cura di essere presenti durante tutta la giornata ed anche durante la notte.
3. Per quanto concerne le festività natalizie, di fine anno e di Pasqua, disporre che il figlio della coppia le trascorrerà, alternativamente di anno in Per_1
anno, una con la madre ed una con il padre (es: la vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'angelo con la madre;
e così alternandosi di anno in anno). Le altre giornate di festività o comunque di chiusura scolastica (es. festa patronale, 25 Aprile, 1 maggio ecc.) saranno divise tra i genitori equamente al 50% (se possibile) e seguendo il criterio di alternanza annuale. Disporre inoltre che durante le festività natalizie e/o pasquali la Sig.ra possa tenere con sé anche per una intera CP_1 Per_1 settimana, previa comunicazione al Sig. almeno venti giorni prima e salvo Pt_1
diverso accordo delle parti.
4. Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà
pagina 2 di 4 diritto a tenere con sé il figlio per un periodo di quindici giorni – frazionati Per_1
in caso di ferie residenziali/o consecutivi in caso di viaggi con il genitore – previo accordo con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore durante i giorni della Per_1
settimana in cui lo stesso sarà collocato presso la propria abitazione, stante il collocamento paritario di tra il padre e la madre.
6. L'assegno unico ed Per_1
universale per i figli a carico sarà percepito in misura integrale dalla Sig.ra
[...]
.
7. Il Sig. e la Sig.ra concorreranno nella Parte_2 Pt_1 CP_1
misura del 50% cadauno a sostenere tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio secondo e nel rispetto del protocollo d'intesa vigente presso il Persona_2
Tribunale Ordinario di Velletri.
8. Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso. I difensori hanno precisato in maniera congiunta le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., ai fini dell'intervento, in data 17 luglio 2025.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore , secondo le condizioni Per_1
di cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4