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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2024, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, avanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 923/2016 R.G.
tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , che agisce anche nella qualità di Parte_2
fideiussore, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Antonino Gullotti, giusta procura in atti,
parte attrice
contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore.
parte convenuta contumace
All'odierna udienza è comparso l'avv. Antonino Gullotti per parte attrice.
Alle ore 10.00 nessuno è comparso per parte convenuta.
Il procuratore discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
1 FATTO E DIRITTO
La società in persona le legale rappresentante Parte_1
, quest'ultimo anche nella qualità di fideiussore, hanno Parte_2
convenuto in giudizio la al fine di Controparte_2
ottenere – previo accertamento dell'illegittima applicazione di tassi ultra legali ed usurari, della commissione di massimo scoperto, dell'anatocismo, delle valute fittizie, nonché di spese e oneri non convenuti e dell'illegittimo esercizio dello ius
variandi – la ripetizione di quanto indebitamente versato durante il rapporto di conto corrente n. 1018005.
Parte attrice, premettendo di non avere sottoscritto il contratto di conto corrente, ha chiesto, altresì, la condanna della alla corresponsione della CP_2
somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno nonché la declaratoria di nullità della fideiussione prestata da per violazione degli artt. Parte_2
1938 e 1956 c.c..
La pur se ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita e per tale motivo deve essere dichiarata contumace.
Nel presente giudizio è stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla parte attrice ed è stata espletata la C.T.U. sulla base della documentazione prodotta in atti.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c..
Orbene, prima di esaminare il rapporto per cui è causa, occorre evidenziare che secondo un consolidato l'orientamento della giurisprudenza è onere del
2 correntista-attore provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, ciò, sia che agisca con l'azione di accertamento negativo, che per la ripetizione di somme indebitamente versate (cfr. Cass. n. 9201/15); il correntista-attore deve inoltre produrre il contratto che costituisce il titolo del rapporto dedotto nonché gli estratti conto periodici dello stesso (cfr. Tribunale Catania, n. 2436/2019; Tribunale
Agrigento, n. 969/2016; Tribunale Bari 15, n. 3333/2016; Tribunale Modena, n.
391/2017).
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato che “qualora il cliente limiti
l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali
dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in
modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro
allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la
prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri
mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile,
utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal
primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (cfr.
Cass. n. 31187/2018).
A tal proposito la stessa giurisprudenza ha affermato che “per quanto il
rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto
l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o
di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente),
non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione
incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In particolare, non
pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di una
3 documentazione incompleta dell'andamento del conto, si imponga di disattendere
comunque la domanda” (cfr. Cass., n. 11543/2019).
La Suprema Corte ha anche evidenziato che “…la rilevata parziale
mancanza degli estratti conto comporta l'impossibilità per gli attori di provare
tutti i fatti posti a fondamento dell'azione e, quindi, la necessità di respingere la
domanda, ma soltanto in parte qua, senza che si giustifichi in alcun modo un
rigetto integrale, esteso anche agli addebiti anatocistici provati e ai relativi effetti
calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita.” (cfr. Cass. n.
4083/2023).
Quanto ai fatti negativi, invece - come ad esempio, l'inesistenza di una convenzione scritta tra le parti, di una previsione contrattuale sufficientemente specifica per la commissioni di massimo scoperto, la carenza di pattuizione per l'anatocismo e per le spese - trova applicazione il principio di vicinanza della prova che ribalta l'onere sul convenuto (cfr. Cass., n. 24095/2022).
In particolare, in giurisprudenza è pacifico che qualora il correntista- attore eccepisce la mancata conclusione del contratto di conto corrente “non può gravare
su di lui la prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo
semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr. Cass. n.
16521/2024; Cass. n. 6480/2021).
Fatta questa premessa, la domanda avanzata dalla parte attrice deve essere accolta sebbene nei limiti indicati nelle conclusioni della consulenza tecnica depositata in atti.
Relativamente al conto corrente n. 1018005, come evidenziato dall'ausiliario nominato, risulta prodotta la seguente documentazione: gli estratti
4 conto completi dal primo trimestre 2008 al quarto trimestre 2013, una proposta di modifica unilaterale del contratto con decorrenza 01.10.2012 relativa all'introduzione del corrispettivo sull'accordato e la commissione istruttoria veloce, plurimi documenti di sintesi delle condizioni applicate (cfr. pag. 10 e 11
consulenza del 13.9.2024).
Non è stato invece prodotto - nonostante l'ordine di esibizione ritualmente notificato alla Banca - il contratto (cfr. pag. 11 della CTU) .
Tenuto conto della documentazione in atti l'ausiliario – in applicazione dell'art. 117, comma 1, T.U.B. e dell'art. 1284 c.c. – ha rielaborato l'intera movimentazione del conto corrente espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni e capitalizzazione, calcolando sulle somme - sia a credito sia a debito - i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto (pag. 3 consulenza integrativa del 22.11.2024).
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario è risultato che
alla data del 31.12.2013 il conto corrente n. 1018005 avrebbe dovuto
presentare un saldo a debito per il correntista pari a - € 44.884,61 piuttosto
che un saldo banca negativo pari a - € 94.853,45 (che ammonta addirittura a
- € 98.990,98 se si considerano le competenze maturate e conteggiate per il
quarto trimestre 2013 - cfr. pag. 4 consulenza integrativa del 22.11.2024).
Ne consegue, pertanto, che la domanda di accertamento avanzata dall'attore deve essere accolta nei limiti di cui alle citate risultanze peritale.
Non meritevole di accoglimento, in quanto infondata, è invece la domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice.
Ed invero, non vi è prova in atti che parte attrice abbia corrisposto alla
5 somme maggiori rispetto a quelle di cui la stessa è risultata – all'esito della CP_2
consulenza – debitrice nei confronti della convenuta.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda avente ad oggetto la condanna della al risarcimento del danno per l'illecito subìto a causa della CP_2
condotta posta in essere dalla convenuta non improntata ai doveri di buona fede e correttezza.
A tal proposito si osserva che ai fini dell'affermazione della responsabilità,
sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento. (cfr. principio in Cass. n. 28995/17).
Per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il “danno – evento”,
ma anche il “danno – conseguenza”, in quanto la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, e attribuisce allo stesso una funzione esclusivamente sanzionatoria e non compensativa (cfr. Tribunale Catania, n. 2027/2020).
Non avendo parte attrice provato il danno e il nesso causale tra questo e il fatto illecito la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda attorea finalizzata alla declaratoria di nullità della fideiussione prestata da . Parte_2
Ed invero, la mancata produzione in giudizio della garanzia fideiussoria non ha consentito al Tribunale di verificare l'indicazione dell'importo massimo
6 garantito di cui all'art. 1938 c.c..
Non vi è prova, inoltre, che la Banca convenuta abbia violato il disposto normativo di cui all'art 1956 c.c. facendo credito alla Parte_1
avendo contezza che le condizioni economico-patrimoniali della stessa avrebbero reso più difficile il soddisfacimento.
In materia, la Suprema Corte ha evidenziato che “Il fideiussore che chiede
la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c.,
ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti
a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per
obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al
terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue
condizioni economiche” (cfr. Cass. sent. n.2524/2006).
Orbene, nella fattispecie in esame era il fideiussore ma anche il Parte_2
rappresentante legale della società opponente, pertanto, non poteva non conoscere le effettive condizioni economico- patrimoniali della società garantita.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
In ragione del parziale accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione di ½ e la restante parte di ½ è posta a carico di parte convenuta;
le stesse sono liquidate - in applicazione del principio del “decisum” ed attesa la semplicità dell'attività
difensiva spiegata da parte attrice – secondo i parametri minimi di cui ai D.M. n.
55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente
7 sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 923/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) accoglie la domanda di accertamento avanzata dalla parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che alla data del 31.12.2013 il conto corrente per cui è causa presenta un saldo debitorio pari a - € 44.884,61;
3) rigetta le altre domande avanzate da parte attrice;
4) condanna la convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la CP_2
somma (già decurtata di ½) di € 272,50 a titolo di spese vive e la somma di € 3.526,00 (già ridotta di ½) a titolo di compensi di avvocato, oltre iva,
c.p.a. e spese generali come per legge, da distarsi in favore dell'avv.
Gullotti che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
4) le spese di consulenza, per come già liquidate nel decreto in atti vengono poste per ½ a carico della convenuta e per ½ a carico della CP_2
società attrice.
Così deciso in Patti il 27 novembre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
8
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, avanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 923/2016 R.G.
tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , che agisce anche nella qualità di Parte_2
fideiussore, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Antonino Gullotti, giusta procura in atti,
parte attrice
contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore.
parte convenuta contumace
All'odierna udienza è comparso l'avv. Antonino Gullotti per parte attrice.
Alle ore 10.00 nessuno è comparso per parte convenuta.
Il procuratore discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
1 FATTO E DIRITTO
La società in persona le legale rappresentante Parte_1
, quest'ultimo anche nella qualità di fideiussore, hanno Parte_2
convenuto in giudizio la al fine di Controparte_2
ottenere – previo accertamento dell'illegittima applicazione di tassi ultra legali ed usurari, della commissione di massimo scoperto, dell'anatocismo, delle valute fittizie, nonché di spese e oneri non convenuti e dell'illegittimo esercizio dello ius
variandi – la ripetizione di quanto indebitamente versato durante il rapporto di conto corrente n. 1018005.
Parte attrice, premettendo di non avere sottoscritto il contratto di conto corrente, ha chiesto, altresì, la condanna della alla corresponsione della CP_2
somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno nonché la declaratoria di nullità della fideiussione prestata da per violazione degli artt. Parte_2
1938 e 1956 c.c..
La pur se ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita e per tale motivo deve essere dichiarata contumace.
Nel presente giudizio è stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla parte attrice ed è stata espletata la C.T.U. sulla base della documentazione prodotta in atti.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c..
Orbene, prima di esaminare il rapporto per cui è causa, occorre evidenziare che secondo un consolidato l'orientamento della giurisprudenza è onere del
2 correntista-attore provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, ciò, sia che agisca con l'azione di accertamento negativo, che per la ripetizione di somme indebitamente versate (cfr. Cass. n. 9201/15); il correntista-attore deve inoltre produrre il contratto che costituisce il titolo del rapporto dedotto nonché gli estratti conto periodici dello stesso (cfr. Tribunale Catania, n. 2436/2019; Tribunale
Agrigento, n. 969/2016; Tribunale Bari 15, n. 3333/2016; Tribunale Modena, n.
391/2017).
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato che “qualora il cliente limiti
l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali
dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in
modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro
allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la
prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri
mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile,
utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal
primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (cfr.
Cass. n. 31187/2018).
A tal proposito la stessa giurisprudenza ha affermato che “per quanto il
rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto
l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o
di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente),
non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione
incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In particolare, non
pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di una
3 documentazione incompleta dell'andamento del conto, si imponga di disattendere
comunque la domanda” (cfr. Cass., n. 11543/2019).
La Suprema Corte ha anche evidenziato che “…la rilevata parziale
mancanza degli estratti conto comporta l'impossibilità per gli attori di provare
tutti i fatti posti a fondamento dell'azione e, quindi, la necessità di respingere la
domanda, ma soltanto in parte qua, senza che si giustifichi in alcun modo un
rigetto integrale, esteso anche agli addebiti anatocistici provati e ai relativi effetti
calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita.” (cfr. Cass. n.
4083/2023).
Quanto ai fatti negativi, invece - come ad esempio, l'inesistenza di una convenzione scritta tra le parti, di una previsione contrattuale sufficientemente specifica per la commissioni di massimo scoperto, la carenza di pattuizione per l'anatocismo e per le spese - trova applicazione il principio di vicinanza della prova che ribalta l'onere sul convenuto (cfr. Cass., n. 24095/2022).
In particolare, in giurisprudenza è pacifico che qualora il correntista- attore eccepisce la mancata conclusione del contratto di conto corrente “non può gravare
su di lui la prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo
semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr. Cass. n.
16521/2024; Cass. n. 6480/2021).
Fatta questa premessa, la domanda avanzata dalla parte attrice deve essere accolta sebbene nei limiti indicati nelle conclusioni della consulenza tecnica depositata in atti.
Relativamente al conto corrente n. 1018005, come evidenziato dall'ausiliario nominato, risulta prodotta la seguente documentazione: gli estratti
4 conto completi dal primo trimestre 2008 al quarto trimestre 2013, una proposta di modifica unilaterale del contratto con decorrenza 01.10.2012 relativa all'introduzione del corrispettivo sull'accordato e la commissione istruttoria veloce, plurimi documenti di sintesi delle condizioni applicate (cfr. pag. 10 e 11
consulenza del 13.9.2024).
Non è stato invece prodotto - nonostante l'ordine di esibizione ritualmente notificato alla Banca - il contratto (cfr. pag. 11 della CTU) .
Tenuto conto della documentazione in atti l'ausiliario – in applicazione dell'art. 117, comma 1, T.U.B. e dell'art. 1284 c.c. – ha rielaborato l'intera movimentazione del conto corrente espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni e capitalizzazione, calcolando sulle somme - sia a credito sia a debito - i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto (pag. 3 consulenza integrativa del 22.11.2024).
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario è risultato che
alla data del 31.12.2013 il conto corrente n. 1018005 avrebbe dovuto
presentare un saldo a debito per il correntista pari a - € 44.884,61 piuttosto
che un saldo banca negativo pari a - € 94.853,45 (che ammonta addirittura a
- € 98.990,98 se si considerano le competenze maturate e conteggiate per il
quarto trimestre 2013 - cfr. pag. 4 consulenza integrativa del 22.11.2024).
Ne consegue, pertanto, che la domanda di accertamento avanzata dall'attore deve essere accolta nei limiti di cui alle citate risultanze peritale.
Non meritevole di accoglimento, in quanto infondata, è invece la domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice.
Ed invero, non vi è prova in atti che parte attrice abbia corrisposto alla
5 somme maggiori rispetto a quelle di cui la stessa è risultata – all'esito della CP_2
consulenza – debitrice nei confronti della convenuta.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda avente ad oggetto la condanna della al risarcimento del danno per l'illecito subìto a causa della CP_2
condotta posta in essere dalla convenuta non improntata ai doveri di buona fede e correttezza.
A tal proposito si osserva che ai fini dell'affermazione della responsabilità,
sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento. (cfr. principio in Cass. n. 28995/17).
Per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il “danno – evento”,
ma anche il “danno – conseguenza”, in quanto la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, e attribuisce allo stesso una funzione esclusivamente sanzionatoria e non compensativa (cfr. Tribunale Catania, n. 2027/2020).
Non avendo parte attrice provato il danno e il nesso causale tra questo e il fatto illecito la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda attorea finalizzata alla declaratoria di nullità della fideiussione prestata da . Parte_2
Ed invero, la mancata produzione in giudizio della garanzia fideiussoria non ha consentito al Tribunale di verificare l'indicazione dell'importo massimo
6 garantito di cui all'art. 1938 c.c..
Non vi è prova, inoltre, che la Banca convenuta abbia violato il disposto normativo di cui all'art 1956 c.c. facendo credito alla Parte_1
avendo contezza che le condizioni economico-patrimoniali della stessa avrebbero reso più difficile il soddisfacimento.
In materia, la Suprema Corte ha evidenziato che “Il fideiussore che chiede
la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c.,
ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti
a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per
obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al
terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue
condizioni economiche” (cfr. Cass. sent. n.2524/2006).
Orbene, nella fattispecie in esame era il fideiussore ma anche il Parte_2
rappresentante legale della società opponente, pertanto, non poteva non conoscere le effettive condizioni economico- patrimoniali della società garantita.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
In ragione del parziale accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione di ½ e la restante parte di ½ è posta a carico di parte convenuta;
le stesse sono liquidate - in applicazione del principio del “decisum” ed attesa la semplicità dell'attività
difensiva spiegata da parte attrice – secondo i parametri minimi di cui ai D.M. n.
55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente
7 sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 923/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) accoglie la domanda di accertamento avanzata dalla parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che alla data del 31.12.2013 il conto corrente per cui è causa presenta un saldo debitorio pari a - € 44.884,61;
3) rigetta le altre domande avanzate da parte attrice;
4) condanna la convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la CP_2
somma (già decurtata di ½) di € 272,50 a titolo di spese vive e la somma di € 3.526,00 (già ridotta di ½) a titolo di compensi di avvocato, oltre iva,
c.p.a. e spese generali come per legge, da distarsi in favore dell'avv.
Gullotti che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
4) le spese di consulenza, per come già liquidate nel decreto in atti vengono poste per ½ a carico della convenuta e per ½ a carico della CP_2
società attrice.
Così deciso in Patti il 27 novembre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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