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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/06/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7326/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7326 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 3.02.25.
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
a margine dell'atto di citazione, dagli avv. Antonio Cauceglia e Stefania De Simone, telematicamente domiciliato come in atti.
ATTORE
E
in persona dell'amm. re legale rapp. te pro tempore, con sede Controparte_1
legale in Capezzano di Pellezzano (Sa) alla via G. Amendola, 1 - P.IV P.IV_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente per mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Bartolo De Vita (C.F.: ) e C.F._1
pagina 1 di 10 (C.F.: ) presso il cui studio in Salerno alla via Controparte_2 C.F._2
Roma n.28 elettivamente domicilia (PEC: Email_1
.salerno.it. Email_2 CP_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità per fatto illecito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
L'istante, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestata autorità la per ivi sentire accogliere le Controparte_4
seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare che l'infortunio accorso in data 10 giugno 2015 al sig. si è verificato Parte_1
per esclusiva responsabilità della convenuta sia nella qualità di custode della casa di cura ex art.2051 c.c. che ex art.1218 c.c. per la violazione dell'obbligo di salvaguardia del paziente insito nel contratto di spedalità essendo l'istante degente all'interno della struttura convenuta al momento dell'infortunio; 2) in subordine, accertare e dichiarare che l'infortunio accorso in data 10 giugno 2015 al sig.
si è verificato per esclusiva responsabilità della Parte_1
convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2043c.c.; 3) per l'effetto condannare la convenuta a risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'istante a seguito dell'infortunio accorso in data 10 giugno 2015 che si quantificano in € 73.107,13 e/o nella diversa misura che sarà determinata e quantificata in corso di causa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'infortunio ino all'effettivo pagina 2 di 10 soddisfo; 4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per averne fatto anticipazione”.
Con comparsa di risposta datata 07.12.2017, provvedeva a costituirsi in giudizio la società rassegnando le conclusioni dal seguente tenore: Controparte_1
“rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, oltre che non provata non configurandosi alcuna responsabilità in capo alla società CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. All'udienza del 13 dicembre
[...]
2017, venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 5.12.2018 per l'ammissione dei mezzi istruttori. All'udienza anzidetta, d'ufficio differita dal 05.12.2018 al 15.01.2019, il giudice si riservava in merito all'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei termini ex art.183, VI comma,
c.p.c. e a scioglimento della riserva, la causa veniva rinviata per l'assunzione della prova orale all'udienza del 15.10.2019. A tale udienza venivano escussi i primi due testimoni di parte attrice e un testimone di parte convenuta quindi la causa veniva rinviata in prosieguo prova all'udienza del 30.06.2020. Seguivano due rinvii d'ufficio all'udienza dell'01.12.2020 e poi a quella del 04.05.2022, a tale udienza veniva escusso il secondo testimone di parte convenuta e la causa veniva rinviata in prosieguo all'udienza del 24.01.2023 che veniva rinviata su istanza di parte attrice per all'udienza del 13.06.2023, rinviata d'ufficio al 04.07.2022. Alla Pt_2
successiva udienza del 31 gennaio 2023, esaurita la prova orale, il giudice si riservava in ordine alla richiesta di nomina di CTU avanzata dalla scrivente per parte istante e con provvedimento del 07.03.2023 nominava consulente il dott. Persona_1
rinviando la causa all'udienza del 19.06.2023 per il giuramento. Poiché per tale pagina 3 di 10 udienza l'anzidetto consulente non compariva, la causa veniva rinviata per la comparizione personale del dott. all'udienza del 10.10.2023 con Persona_1
termine fino al 13.11.2023 per il deposito del giuramento telematico. In mancanza della comparizione e del giuramento del CTU anzidetto, il giudice, revocata la nomina del dott. , nominava in sostituzione il dott. e con provvedimento del Per_1 Per_2
05.02.2024 gli conferiva l'incarico rinviando la causa in prosieguo all'udienza dell'01.07.2024 e poi a quella del 18.11.2024 per deposito ed esame CTU. Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.02.2025 ed all'esito assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda come proposta, sia ex art.2051 c.c., che ex art.1218 c.c. per la violazione dell'obbligo di salvaguardia del paziente, insito nel contratto di spedalità, è risultata fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
La responsabilità della struttura sanitaria convenuta è rimasta definitivamente accertata, attesa la sua corretta qualificazione come responsabilità da cose in custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 CC.
La norma, che disciplina un classico caso di responsabilità oggettiva, prevede la liberazione del “custode” solo qualora questi sia in grado di dimostrare che il nesso causale (astrattamente sussistente) fra la “cosa” e l'evento lesivo (foriero di conseguenze) sia stato eliso o interrotto da un fattore o caso “fortuito”.
Nella nozione di fortuito deve farsi rientrare tutto ciò che sia imprevedibile e inevitabile, il grado di inevitabilità deve essere posto in stretta correlazione con le circostanze concrete del caso: nel caso all'esame del tribunale, deve essere considerato il luogo ove pagina 4 di 10 è accaduto l'evento (una casa di cura per malattie psichiatriche), nonché la ridotta estensione dell'area da custodire (trattandosi di una struttura chiusa), la peculiarità soggettiva dell'utenza, tutte circostanze che fanno ritenere l'obbligo di custodia e vigilanza particolarmente “intenso”.
Tanto premesso, va detto che il fatto storico in sé come narrato dalla parte attrice è stato pienamente confermato dalle testimonianze assunte, oltre che dalle acquisizioni documentali.
I testi hanno variamente riferito che il sig. ospite presso la struttura, Parte_1
nell'affrontare la rampa di scale che conduceva dal secondo al primo piano aveva a scivolare su uno dei gradini il quale risultava bagnato da sostanza di poi identificata come urina;
le testimonianze raccontano, altresì, che le scale erano scarsamente illuminate, che il sig. scendeva appoggiandosi al corrimani, e che era notoria Parte_1
che nella struttura vi fosse un paziente con problemi di incontinenza, sicché la problematica era nota.
Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art.
1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024)
o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto pagina 5 di 10 all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482 e 2483).
Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Cass., 3 maggio 2024, n. 11942 , ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
pagina 6 di 10 Già in precedenza, l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023 , aveva sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”.
Sviluppando questi rilievi, Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675 , ha escluso il risarcimento per l'utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa.
L'ordinanza in commento, ricostruita la nozione di “caso fortuito” nei termini di cui sopra, si pone sul piano del corretto riparto dell'onere probatorio, evidenziando che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051
c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia" devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del
«caso fortuito»”. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto
l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto pagina 7 di 10 (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento".
La struttura convenuta non ha fornito alcuna allegazione e prova del verificarsi di un fatto fortuito: in particolare, non è stata dimostrata l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'insidia, né il suo repentino verificarsi, sicché la responsabilità oggettiva posta dalla legge in capo al custode rimane, nel presente caso, non elisa.
In ordine ai danni subiti, questi si sono concretizzati nel c.d. danno biologico patito dal leso, il quale – a causa della caduta – ha riportato la “frattura spiroide plurifocale della gamba destra”: come accertato dal consulente medico specialista in ortopedia dott.
i postumi si sono concretizzati nel 12% di danno biologico Persona_3
permanente, mentre il leso ha altresì sofferto di ITT per 32 giorni e di ITP al 50% per 60 giorni.
Per la traduzione in termini monetari del danno non patrimoniale così accertato soccorrono le note tabelle del tribunale di Milano, applicate le quali avremo un danno risarcibile pari a euro 39.326,00, il quale può essere adeguatamente personalizzato (va osservato, al riguardo, la necessità del leso di deambulazione assistita vita natural durante, attesa la zoppia, definita evidente, come accertata in sede di consulenza) riconoscendo alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno per equivalente la somma di euro 50.000,00; Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del verificarsi dell'evento lesivo (10 giugno 2017)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. pagina 8 di 10 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 10 giugno 2017 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo. Deve essere altresì risarcito il danno patrimoniale costituito dagli esborsi affrontati per le cure mediche, per la somma di euro 1.800,00, oltre interessi legali dalla data della domanda.
In ordine alle spese, le medesime seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. In accoglimento della domanda di risarcimento dei danni come avanzata dalla parte attrice, condanna la convenuta P.IV , in Controparte_1 P.IV_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di euro 50.000,00 a ristoro del danno non Parte_1
patrimoniale, ed euro 1.800,00 a ristoro del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazioni come specificato in motivazione per le due poste di danno.
2. Condanna P.IV , in persona del suo legale Controparte_1 P.IV_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, spese che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv. Antonio Cauceglia e Stefania De Simone, per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della parte convenuta le spese di CML come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 7 giugno 2025
Il giudice pagina 9 di 10 dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7326 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 3.02.25.
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
a margine dell'atto di citazione, dagli avv. Antonio Cauceglia e Stefania De Simone, telematicamente domiciliato come in atti.
ATTORE
E
in persona dell'amm. re legale rapp. te pro tempore, con sede Controparte_1
legale in Capezzano di Pellezzano (Sa) alla via G. Amendola, 1 - P.IV P.IV_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente per mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Bartolo De Vita (C.F.: ) e C.F._1
pagina 1 di 10 (C.F.: ) presso il cui studio in Salerno alla via Controparte_2 C.F._2
Roma n.28 elettivamente domicilia (PEC: Email_1
.salerno.it. Email_2 CP_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità per fatto illecito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
L'istante, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestata autorità la per ivi sentire accogliere le Controparte_4
seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare che l'infortunio accorso in data 10 giugno 2015 al sig. si è verificato Parte_1
per esclusiva responsabilità della convenuta sia nella qualità di custode della casa di cura ex art.2051 c.c. che ex art.1218 c.c. per la violazione dell'obbligo di salvaguardia del paziente insito nel contratto di spedalità essendo l'istante degente all'interno della struttura convenuta al momento dell'infortunio; 2) in subordine, accertare e dichiarare che l'infortunio accorso in data 10 giugno 2015 al sig.
si è verificato per esclusiva responsabilità della Parte_1
convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2043c.c.; 3) per l'effetto condannare la convenuta a risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'istante a seguito dell'infortunio accorso in data 10 giugno 2015 che si quantificano in € 73.107,13 e/o nella diversa misura che sarà determinata e quantificata in corso di causa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'infortunio ino all'effettivo pagina 2 di 10 soddisfo; 4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per averne fatto anticipazione”.
Con comparsa di risposta datata 07.12.2017, provvedeva a costituirsi in giudizio la società rassegnando le conclusioni dal seguente tenore: Controparte_1
“rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, oltre che non provata non configurandosi alcuna responsabilità in capo alla società CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. All'udienza del 13 dicembre
[...]
2017, venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 5.12.2018 per l'ammissione dei mezzi istruttori. All'udienza anzidetta, d'ufficio differita dal 05.12.2018 al 15.01.2019, il giudice si riservava in merito all'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei termini ex art.183, VI comma,
c.p.c. e a scioglimento della riserva, la causa veniva rinviata per l'assunzione della prova orale all'udienza del 15.10.2019. A tale udienza venivano escussi i primi due testimoni di parte attrice e un testimone di parte convenuta quindi la causa veniva rinviata in prosieguo prova all'udienza del 30.06.2020. Seguivano due rinvii d'ufficio all'udienza dell'01.12.2020 e poi a quella del 04.05.2022, a tale udienza veniva escusso il secondo testimone di parte convenuta e la causa veniva rinviata in prosieguo all'udienza del 24.01.2023 che veniva rinviata su istanza di parte attrice per all'udienza del 13.06.2023, rinviata d'ufficio al 04.07.2022. Alla Pt_2
successiva udienza del 31 gennaio 2023, esaurita la prova orale, il giudice si riservava in ordine alla richiesta di nomina di CTU avanzata dalla scrivente per parte istante e con provvedimento del 07.03.2023 nominava consulente il dott. Persona_1
rinviando la causa all'udienza del 19.06.2023 per il giuramento. Poiché per tale pagina 3 di 10 udienza l'anzidetto consulente non compariva, la causa veniva rinviata per la comparizione personale del dott. all'udienza del 10.10.2023 con Persona_1
termine fino al 13.11.2023 per il deposito del giuramento telematico. In mancanza della comparizione e del giuramento del CTU anzidetto, il giudice, revocata la nomina del dott. , nominava in sostituzione il dott. e con provvedimento del Per_1 Per_2
05.02.2024 gli conferiva l'incarico rinviando la causa in prosieguo all'udienza dell'01.07.2024 e poi a quella del 18.11.2024 per deposito ed esame CTU. Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.02.2025 ed all'esito assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda come proposta, sia ex art.2051 c.c., che ex art.1218 c.c. per la violazione dell'obbligo di salvaguardia del paziente, insito nel contratto di spedalità, è risultata fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
La responsabilità della struttura sanitaria convenuta è rimasta definitivamente accertata, attesa la sua corretta qualificazione come responsabilità da cose in custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 CC.
La norma, che disciplina un classico caso di responsabilità oggettiva, prevede la liberazione del “custode” solo qualora questi sia in grado di dimostrare che il nesso causale (astrattamente sussistente) fra la “cosa” e l'evento lesivo (foriero di conseguenze) sia stato eliso o interrotto da un fattore o caso “fortuito”.
Nella nozione di fortuito deve farsi rientrare tutto ciò che sia imprevedibile e inevitabile, il grado di inevitabilità deve essere posto in stretta correlazione con le circostanze concrete del caso: nel caso all'esame del tribunale, deve essere considerato il luogo ove pagina 4 di 10 è accaduto l'evento (una casa di cura per malattie psichiatriche), nonché la ridotta estensione dell'area da custodire (trattandosi di una struttura chiusa), la peculiarità soggettiva dell'utenza, tutte circostanze che fanno ritenere l'obbligo di custodia e vigilanza particolarmente “intenso”.
Tanto premesso, va detto che il fatto storico in sé come narrato dalla parte attrice è stato pienamente confermato dalle testimonianze assunte, oltre che dalle acquisizioni documentali.
I testi hanno variamente riferito che il sig. ospite presso la struttura, Parte_1
nell'affrontare la rampa di scale che conduceva dal secondo al primo piano aveva a scivolare su uno dei gradini il quale risultava bagnato da sostanza di poi identificata come urina;
le testimonianze raccontano, altresì, che le scale erano scarsamente illuminate, che il sig. scendeva appoggiandosi al corrimani, e che era notoria Parte_1
che nella struttura vi fosse un paziente con problemi di incontinenza, sicché la problematica era nota.
Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art.
1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024)
o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto pagina 5 di 10 all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482 e 2483).
Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Cass., 3 maggio 2024, n. 11942 , ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
pagina 6 di 10 Già in precedenza, l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023 , aveva sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”.
Sviluppando questi rilievi, Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675 , ha escluso il risarcimento per l'utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa.
L'ordinanza in commento, ricostruita la nozione di “caso fortuito” nei termini di cui sopra, si pone sul piano del corretto riparto dell'onere probatorio, evidenziando che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051
c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia" devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del
«caso fortuito»”. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto
l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto pagina 7 di 10 (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento".
La struttura convenuta non ha fornito alcuna allegazione e prova del verificarsi di un fatto fortuito: in particolare, non è stata dimostrata l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'insidia, né il suo repentino verificarsi, sicché la responsabilità oggettiva posta dalla legge in capo al custode rimane, nel presente caso, non elisa.
In ordine ai danni subiti, questi si sono concretizzati nel c.d. danno biologico patito dal leso, il quale – a causa della caduta – ha riportato la “frattura spiroide plurifocale della gamba destra”: come accertato dal consulente medico specialista in ortopedia dott.
i postumi si sono concretizzati nel 12% di danno biologico Persona_3
permanente, mentre il leso ha altresì sofferto di ITT per 32 giorni e di ITP al 50% per 60 giorni.
Per la traduzione in termini monetari del danno non patrimoniale così accertato soccorrono le note tabelle del tribunale di Milano, applicate le quali avremo un danno risarcibile pari a euro 39.326,00, il quale può essere adeguatamente personalizzato (va osservato, al riguardo, la necessità del leso di deambulazione assistita vita natural durante, attesa la zoppia, definita evidente, come accertata in sede di consulenza) riconoscendo alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno per equivalente la somma di euro 50.000,00; Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del verificarsi dell'evento lesivo (10 giugno 2017)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. pagina 8 di 10 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 10 giugno 2017 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo. Deve essere altresì risarcito il danno patrimoniale costituito dagli esborsi affrontati per le cure mediche, per la somma di euro 1.800,00, oltre interessi legali dalla data della domanda.
In ordine alle spese, le medesime seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. In accoglimento della domanda di risarcimento dei danni come avanzata dalla parte attrice, condanna la convenuta P.IV , in Controparte_1 P.IV_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di euro 50.000,00 a ristoro del danno non Parte_1
patrimoniale, ed euro 1.800,00 a ristoro del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazioni come specificato in motivazione per le due poste di danno.
2. Condanna P.IV , in persona del suo legale Controparte_1 P.IV_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, spese che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv. Antonio Cauceglia e Stefania De Simone, per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della parte convenuta le spese di CML come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 7 giugno 2025
Il giudice pagina 9 di 10 dott. sa Maria Stefania Picece
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