Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 219
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di notifica delle cartelle di pagamento

    Il Collegio rileva che, secondo la normativa sopravvenuta e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il contribuente deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire concreto, derivante da specifici pregiudizi. Tale interesse non è stato provato nel giudizio di primo grado né documentato.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso di primo grado

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per carenza di interesse ad agire, in conformità con la normativa sopravvenuta e la giurisprudenza consolidata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 219
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 219
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo