CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 63/2020 depositato il 09/01/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74123 Taranto TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 895/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 10620170008923333000 E 1062017 IRPEF-ALTRO
- ESTRATTO DI RUOLO n. 12
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_1 presso il cui studio in Taranto alla Indirizzo_1 elettivamente domiciliato giusta mandato in atti, con ricorso depositato il 5.7.2018 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Taranto, per l'annullamento degli estratti ruolo, acquisiti, su richiesta il dì 11.1.2018, i ruoli e le seguenti cartelle di pagamento asseritamente non notificate o con notifica nulla, contraddistinte dai numeri:
10620080008576869000, 10620010080976789000 10620020033451247000, 10620020033451348000,
10620020057068391000, 10620080011919011000, 10620100002000624000, 10620090003387553000,
10620170008923333000, 10620170010230787000.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. III, con sentenza n. 895 del 19.3.2019, depositata il 9.5.2019, così statuiva: “La Commissione accoglie il ricorso perché fondato e, per l'effetto dispone: a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace relativamente alla seguente cartella: n' 1062008...869:
Ente creditore Prefettura di Taranto Area depenalizzazione speciale - Sanzioni amministrative l. 689/81
( codice strada) e l. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) - Totale Ente €.
10.623,59. b) dichiara l'annullamento di tutte le altre cartelle di pagamento opposte per difetto di notifica.
Spese compensate”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in Roma alla Indirizzo_2 , in persona del Responsabile del Contenzioso per la Regione Puglia dott. Nominativo_2, a tanto abilitato giusta procura speciale conferita dal Presidente dott. Nominativo_5 con atto Notaio Nominativo_3 del 25/7/2019 (Rep. n. 44953 – Racc. n. 25857), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Indirizzo_3 presso lo studio dell'avv. Nominativo_4, con atto di appello ritualmente notificato al sig. Resistente_1, nel domicilio eletto il 10.12.2019 e ritualmente depositato il 9.1.2020, impugna la sentenza di primo grado “sulla inammissibilità del ricorso di primo grado non essendo state ancora notificate le cartelle di pagamento n. 10620170008923333000 e n.
10620170010230787000”.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con dichiarazione di illegittimità della sentenza impugnata e per la sua riforma, dichiarando inammissibile l'opposizione con riferimento alle cartelle di pagamento n.
10620170008923333000 e 10620170010230787000. Con vittoria di compensi e spese del presente e del precedente grado di giudizio.
In data 30.10.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto ha depositato memorie illustrative.
Il sig. Resistente_1, appellato, non si è costituito nonostante ritualmente evocato in giudizio.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio pregiudizialmente rileva che il giudizio introdotto dal contribuente con l'originario ricorso è relativo all'impugnazione, per l'annullamento, degli estratti di ruolo e dei ruoli riferiti a delle cartelle di pagamento asseritamente non notificate o con nullità della notifica e, precisamente:
1 n. 10620080008576869000
2 n. 10620010080976789000
3 n. 10620020033451247000
4 n. 10620020033451348000
5 n. 10620020057068391000
6 n. 10620080011919011000
7 n. 10620100002000624000
8 n. 10620090003387553000 9 n. 10620170008923333000
10 n. 10620170010230787000.
Osserva il Collegio che sulla questione se il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente anche insieme col ruolo è intervenuto il legislatore (successivamente alla data di proposizione del ricorso introduttivo) il quale, novellando l'art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha inserito il comma 4-bis, comma aggiunto dall'articolo
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e successivamente sostituito dall'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110. Con la novella legislativa si è stabilito che, non soltanto l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
Osserva, ancora, il Collegio che, sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la disposizione di cui all'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215 si applica anche nei processi pendenti e nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (Cass.,
S.U., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass. 6269/2025); lo stesso, per il Collegio, può sostenersi per la novella di cui all'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 e che la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. III, n. 19268/2016).
Evidenzia il Collegio che l'assenza dell'interesse ad agire comporta l'inammissibilità del ricorso che va dichiarata in forza del principio consolidato in giurisprudenza (Cass. 14073/2020; Cassazione civile sez. lav. - 22/05/2024, n. 14284; Cassazione civile sez. trib. - 26/06/2024, n. 17606), secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipo e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/08/2024, n. 23422).
Rappresenta ancora il Collegio che le Sezioni Unite della Suprema Corte sulla scorta dell'intervento della
Corte costituzionale (sent. n. 190 del 2023) hanno, poi, precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.
P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del
2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore» (Cass., Sez. Un. 07/05/2024, n. 12459).
Nella fattispecie, accerta il Collegio, che non risulta dagli atti del giudizio di primo grado né rappresentato e né documentato, da parte del contribuente, la sussistenza dell'interesse ad agire in ragione di quanto previsto dal vigente art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'orientamento consolidato della Suprema Corte, mentre nel presente grado l'appellato non risulta costituito. In definitiva il ricorso originario del contribuente, sig. Resistente_1, avverso gli estratti di ruolo, i ruoli e le cartelle di pagamento che si assumono, tra l'altro, mai notificate, va dichiarato inammissibile con riforma della sentenza impugnata;
mentre è da ritenersi assorbito il motivo di appello principale dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Assorbito il motivo dell'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Compensa, tra le parti, le spese dei due gradi di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 63/2020 depositato il 09/01/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74123 Taranto TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 895/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 10620170008923333000 E 1062017 IRPEF-ALTRO
- ESTRATTO DI RUOLO n. 12
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_1 presso il cui studio in Taranto alla Indirizzo_1 elettivamente domiciliato giusta mandato in atti, con ricorso depositato il 5.7.2018 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Taranto, per l'annullamento degli estratti ruolo, acquisiti, su richiesta il dì 11.1.2018, i ruoli e le seguenti cartelle di pagamento asseritamente non notificate o con notifica nulla, contraddistinte dai numeri:
10620080008576869000, 10620010080976789000 10620020033451247000, 10620020033451348000,
10620020057068391000, 10620080011919011000, 10620100002000624000, 10620090003387553000,
10620170008923333000, 10620170010230787000.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. III, con sentenza n. 895 del 19.3.2019, depositata il 9.5.2019, così statuiva: “La Commissione accoglie il ricorso perché fondato e, per l'effetto dispone: a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace relativamente alla seguente cartella: n' 1062008...869:
Ente creditore Prefettura di Taranto Area depenalizzazione speciale - Sanzioni amministrative l. 689/81
( codice strada) e l. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) - Totale Ente €.
10.623,59. b) dichiara l'annullamento di tutte le altre cartelle di pagamento opposte per difetto di notifica.
Spese compensate”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in Roma alla Indirizzo_2 , in persona del Responsabile del Contenzioso per la Regione Puglia dott. Nominativo_2, a tanto abilitato giusta procura speciale conferita dal Presidente dott. Nominativo_5 con atto Notaio Nominativo_3 del 25/7/2019 (Rep. n. 44953 – Racc. n. 25857), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Indirizzo_3 presso lo studio dell'avv. Nominativo_4, con atto di appello ritualmente notificato al sig. Resistente_1, nel domicilio eletto il 10.12.2019 e ritualmente depositato il 9.1.2020, impugna la sentenza di primo grado “sulla inammissibilità del ricorso di primo grado non essendo state ancora notificate le cartelle di pagamento n. 10620170008923333000 e n.
10620170010230787000”.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con dichiarazione di illegittimità della sentenza impugnata e per la sua riforma, dichiarando inammissibile l'opposizione con riferimento alle cartelle di pagamento n.
10620170008923333000 e 10620170010230787000. Con vittoria di compensi e spese del presente e del precedente grado di giudizio.
In data 30.10.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto ha depositato memorie illustrative.
Il sig. Resistente_1, appellato, non si è costituito nonostante ritualmente evocato in giudizio.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio pregiudizialmente rileva che il giudizio introdotto dal contribuente con l'originario ricorso è relativo all'impugnazione, per l'annullamento, degli estratti di ruolo e dei ruoli riferiti a delle cartelle di pagamento asseritamente non notificate o con nullità della notifica e, precisamente:
1 n. 10620080008576869000
2 n. 10620010080976789000
3 n. 10620020033451247000
4 n. 10620020033451348000
5 n. 10620020057068391000
6 n. 10620080011919011000
7 n. 10620100002000624000
8 n. 10620090003387553000 9 n. 10620170008923333000
10 n. 10620170010230787000.
Osserva il Collegio che sulla questione se il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente anche insieme col ruolo è intervenuto il legislatore (successivamente alla data di proposizione del ricorso introduttivo) il quale, novellando l'art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha inserito il comma 4-bis, comma aggiunto dall'articolo
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e successivamente sostituito dall'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110. Con la novella legislativa si è stabilito che, non soltanto l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
Osserva, ancora, il Collegio che, sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la disposizione di cui all'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215 si applica anche nei processi pendenti e nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (Cass.,
S.U., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass. 6269/2025); lo stesso, per il Collegio, può sostenersi per la novella di cui all'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 e che la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. III, n. 19268/2016).
Evidenzia il Collegio che l'assenza dell'interesse ad agire comporta l'inammissibilità del ricorso che va dichiarata in forza del principio consolidato in giurisprudenza (Cass. 14073/2020; Cassazione civile sez. lav. - 22/05/2024, n. 14284; Cassazione civile sez. trib. - 26/06/2024, n. 17606), secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipo e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/08/2024, n. 23422).
Rappresenta ancora il Collegio che le Sezioni Unite della Suprema Corte sulla scorta dell'intervento della
Corte costituzionale (sent. n. 190 del 2023) hanno, poi, precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.
P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del
2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore» (Cass., Sez. Un. 07/05/2024, n. 12459).
Nella fattispecie, accerta il Collegio, che non risulta dagli atti del giudizio di primo grado né rappresentato e né documentato, da parte del contribuente, la sussistenza dell'interesse ad agire in ragione di quanto previsto dal vigente art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'orientamento consolidato della Suprema Corte, mentre nel presente grado l'appellato non risulta costituito. In definitiva il ricorso originario del contribuente, sig. Resistente_1, avverso gli estratti di ruolo, i ruoli e le cartelle di pagamento che si assumono, tra l'altro, mai notificate, va dichiarato inammissibile con riforma della sentenza impugnata;
mentre è da ritenersi assorbito il motivo di appello principale dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Assorbito il motivo dell'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Compensa, tra le parti, le spese dei due gradi di giudizio.