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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6955 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.35643/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso Parte_1 dall'Avv. Giuliana Tomao, , del foro di Velletri, e con lei elettivamente domiciliato in Pomezia, alla Via S. di Santarosa 33, presso lo studio Tomao
RICORRENTE E
, con sede in Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande 21
RESISTENTE CONTUMACE E
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar Controparte_2
n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso il dott.
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio di CP_3
per atto Notaio - Roma Controparte_2 Persona_1 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione dall'avv. Roberto Guida del foro di Milano ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 13
RESISTENTE
all'udienza del 13.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara l'illegittimità e inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n.09780202300031716000 notificato il 24.10.2023. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_4 che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%) oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra parte ricorrente e CP_5
Roma , 13.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 3.10.2024 e ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma, a seguito di riassunzione dal Tribunale di Velletri, e Controparte_6
avanzando le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale: sospendere il CP_4 presente giudizio in attesa della definizione del connesso giudizio n. rg 5964/24 (a seguito della riassunzione del giudizio n. rg 1205/23 originariamente incardinato presso il Tribunale di Velletri, dichiaratosi incompetente per territorio) pendente dinanzi l'intestato Ufficio, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 397.2022.00336993.04/000; 2) Nel merito, nella denegata ipotesi di mancata sospensione del giudizio:
- In via principale: Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per la doppia iscrizione del sig. alla gestione separata ed alla gestione commercianti dell' in Pt_1 CP_4 ragione della carenza della diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della soc. da parte del mero socio/amministratore e della mancanza di Parte_2 prova contraria a cura dell'Ente previdenziale;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1 all'annullamento/cancellazione/sgravio di ogni onere derivante dalla gestione commercianti per la soc. (dall'anno 2021 e per gli anni a seguire fino alla effettiva Parte_2 cancellazione);
3. In ogni caso, disporre l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato ed il conseguente annullamento/sgravio della comunicazione preventiva di fermo che oggi ci occupa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Deduceva il ricorrente
- che in data 24/10/2023 la gli aveva Controparte_6 notificato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N.09780202300031716000 in relazione al motoveicolo TG EF76002 quale conseguenza del presunto mancato pagamento dell'importo di €1.859,62= (comprensivo di spese esecutive) portato dal prodromico avviso di addebito n.39720220033699304/000;
- che tale addebito era stato a lui imputato a seguito della avvenuta notificazione del suddetto avviso di addebito in data 03/02/2023 quale conseguenza della iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti dell' a seguito di CP_4 trasmissione della Certificazione unica d'Impresa a cura della Camera di Commercio di Roma. Deduceva la illegittimità di detto preavviso di fermo avendo il ricorrente impugnato l'avviso di addebito ivi richiamato non sussistendo il suo CP_4 diritto alla iscrizione alla gestione commercianti..
Deduceva che a seguito di ordinanza di incompetenza per territorio aveva riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma e avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.
2.Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva in merito CP_5 alle contestazioni del credito essendo mero ente deputato alla CP_4 CP_5 riscossione del credito. Si opponeva alla istanza di sospensiva del preavviso di fermo
3.L non si costituiva CP_4 4.All'udienza del 28.2.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' . Parte CP_4 ricorrente evidenziava che con sentenza n.12777/2024 il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione avverso l'avviso di addebito richiamato nel provvedimento di fermo. La giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 13.6.2025 con termine per note e per deposito della sentenza richiamata da parte ricorrente. Alla udienza del 13.6.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
5.Il ricorso deve essere accolto. Infatti con sentenza n.12777/2024 il tribunale di Roma ha accolto l'opposizione averso l'avviso di addebito richiamato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata nel presente giudizio.
preavviso di fermo impugnato. La citata sentenza, che su richiesta del giudice è stata allegata da parte ricorrente in data 30.4.2025, ha infatti così statuito: “ Dichiara che il ricorrente non è tenuto alla iscrizione alla gestione commercianti quale socio della società e per Parte_2 l'effetto annulla l'avviso di addebito n.39720220033699304000. CP_4 Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_4 liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%) , oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA” Ѐ evidente che l'annullamento dell'avviso di addebito posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo determina la conseguente illegittimità anche del provvedimento di comunicazione preventiva di fermo amministrativo che deve essere dichiarato inefficace. 6.Le spese seguono la soccombenza dell , ente che ha inviato il l'avviso CP_4 di addebito ad per la riscossione, avviso di addebito poi annullato. Tali CP_5 spese sono liquidate in dispositivo. Sussistono invece giustificati motivi per compensare le spese tra parte ricorrente e posto che è mera agenzia deputata alla riscossione CP_5 CP_5 del credito preteso da che è l'unico creditore. CP_4
PQM
Dichiara l'illegittimità e inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n.09780202300031716000 notificato il 24.10.2023. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_4 che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%) oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra parte ricorrente e CP_5
Roma , 13.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.35643/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso Parte_1 dall'Avv. Giuliana Tomao, , del foro di Velletri, e con lei elettivamente domiciliato in Pomezia, alla Via S. di Santarosa 33, presso lo studio Tomao
RICORRENTE E
, con sede in Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande 21
RESISTENTE CONTUMACE E
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar Controparte_2
n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso il dott.
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio di CP_3
per atto Notaio - Roma Controparte_2 Persona_1 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione dall'avv. Roberto Guida del foro di Milano ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 13
RESISTENTE
all'udienza del 13.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara l'illegittimità e inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n.09780202300031716000 notificato il 24.10.2023. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_4 che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%) oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra parte ricorrente e CP_5
Roma , 13.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 3.10.2024 e ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma, a seguito di riassunzione dal Tribunale di Velletri, e Controparte_6
avanzando le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale: sospendere il CP_4 presente giudizio in attesa della definizione del connesso giudizio n. rg 5964/24 (a seguito della riassunzione del giudizio n. rg 1205/23 originariamente incardinato presso il Tribunale di Velletri, dichiaratosi incompetente per territorio) pendente dinanzi l'intestato Ufficio, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 397.2022.00336993.04/000; 2) Nel merito, nella denegata ipotesi di mancata sospensione del giudizio:
- In via principale: Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per la doppia iscrizione del sig. alla gestione separata ed alla gestione commercianti dell' in Pt_1 CP_4 ragione della carenza della diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della soc. da parte del mero socio/amministratore e della mancanza di Parte_2 prova contraria a cura dell'Ente previdenziale;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1 all'annullamento/cancellazione/sgravio di ogni onere derivante dalla gestione commercianti per la soc. (dall'anno 2021 e per gli anni a seguire fino alla effettiva Parte_2 cancellazione);
3. In ogni caso, disporre l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato ed il conseguente annullamento/sgravio della comunicazione preventiva di fermo che oggi ci occupa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Deduceva il ricorrente
- che in data 24/10/2023 la gli aveva Controparte_6 notificato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N.09780202300031716000 in relazione al motoveicolo TG EF76002 quale conseguenza del presunto mancato pagamento dell'importo di €1.859,62= (comprensivo di spese esecutive) portato dal prodromico avviso di addebito n.39720220033699304/000;
- che tale addebito era stato a lui imputato a seguito della avvenuta notificazione del suddetto avviso di addebito in data 03/02/2023 quale conseguenza della iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti dell' a seguito di CP_4 trasmissione della Certificazione unica d'Impresa a cura della Camera di Commercio di Roma. Deduceva la illegittimità di detto preavviso di fermo avendo il ricorrente impugnato l'avviso di addebito ivi richiamato non sussistendo il suo CP_4 diritto alla iscrizione alla gestione commercianti..
Deduceva che a seguito di ordinanza di incompetenza per territorio aveva riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma e avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.
2.Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva in merito CP_5 alle contestazioni del credito essendo mero ente deputato alla CP_4 CP_5 riscossione del credito. Si opponeva alla istanza di sospensiva del preavviso di fermo
3.L non si costituiva CP_4 4.All'udienza del 28.2.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' . Parte CP_4 ricorrente evidenziava che con sentenza n.12777/2024 il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione avverso l'avviso di addebito richiamato nel provvedimento di fermo. La giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 13.6.2025 con termine per note e per deposito della sentenza richiamata da parte ricorrente. Alla udienza del 13.6.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
5.Il ricorso deve essere accolto. Infatti con sentenza n.12777/2024 il tribunale di Roma ha accolto l'opposizione averso l'avviso di addebito richiamato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata nel presente giudizio.
preavviso di fermo impugnato. La citata sentenza, che su richiesta del giudice è stata allegata da parte ricorrente in data 30.4.2025, ha infatti così statuito: “ Dichiara che il ricorrente non è tenuto alla iscrizione alla gestione commercianti quale socio della società e per Parte_2 l'effetto annulla l'avviso di addebito n.39720220033699304000. CP_4 Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_4 liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%) , oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA” Ѐ evidente che l'annullamento dell'avviso di addebito posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo determina la conseguente illegittimità anche del provvedimento di comunicazione preventiva di fermo amministrativo che deve essere dichiarato inefficace. 6.Le spese seguono la soccombenza dell , ente che ha inviato il l'avviso CP_4 di addebito ad per la riscossione, avviso di addebito poi annullato. Tali CP_5 spese sono liquidate in dispositivo. Sussistono invece giustificati motivi per compensare le spese tra parte ricorrente e posto che è mera agenzia deputata alla riscossione CP_5 CP_5 del credito preteso da che è l'unico creditore. CP_4
PQM
Dichiara l'illegittimità e inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n.09780202300031716000 notificato il 24.10.2023. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_4 che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%) oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra parte ricorrente e CP_5
Roma , 13.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso